Articolo 30 della Legge 25 gennaio 1962, n. 20
Articolo 29Articolo 31
Versione
28 febbraio 1962
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Versione
7 giugno 1989
Art. 30. (((Giudizi civili o amministrativi). )) (( 1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno puo' essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell' articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 ))
Entrata in vigore il 7 giugno 1989
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