Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 1
È legittimo il ripristino della custodia cautelare ai sensi dell'art. 307, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., condannato in primo grado ad una lunga pena detentiva, atteso che il pericolo di fuga è reso ancora più rilevante dall'appartenenza, già accertata in giudizio, dell'interessato ad una organizzazione criminale che può aiutarlo a sottrarsi alla condanna.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2006, n. 19464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19464 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 09/05/2006
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 867
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO SC - Consigliere - N. 012160/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI RA ON IA, N. IL 29/11/1959;
avverso ORDINANZA del 03/03/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ESPOSITO Antonio;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. VENETO S., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Di AZ AN AR ricorre avverso l'ordinanza del 03/03/2006 emessa dal GUP presso il Tribunale di Palermo con la quale è stato disposto il ripristino della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della ricorrente e del marito IN SC imputati dei reati di cui all'art. 416 bis c.p., nonché di plurimi episodi di estorsione aggravata dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies.
Deduce, a sostegno del ricorso, i seguenti e contestuali motivi:
Violazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 274 e 307 c.p.p.. Espone la ricorrente che il GUP di Palermo, su istanza del P.M., aveva disposto il ripristino della misura cautelare sul presupposto che vi fosse pericolo di fuga da parte dell'imputata, fondato sul dato che la Di AZ, imputata per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., era stata condannata alla pena di anni 12 di reclusione in data 11 gennaio 2006; sentenza emessa dallo stesso Giudice che aveva emesso l'ordinanza impugnata. La richiesta avanzata dal P.M. di emissione del ripristino della misura cautelare poneva a proprio fondamento l'inserimento della Di AZ in un sodalizio criminoso, e tale elemento era stato completamente recepito dal GUP. Sul punto rileva la ricorrente come, pur essendo stata emessa condanna nei suoi confronti, non si conoscevano, allo stato, i motivi della condanna;
ne' tantomeno era noto se la stessa era stata condannata a titolo di concorso esterno o quale elemento stabilmente inserito nella cosca mafiosa.
Nel dispositivo di sentenza non si esplicitava quale era il reato da ritenersi più grave ne' se la Di AZ era stata un intranea al sodalizio o se rispetto allo stesso si era posta quale concorrente esterna.
Conclusivamente, la ricorrente evidenzia come a suo carico vi era solo la condanna di primo grado che, seppur pesante, da sola non era idonea a giustificare l'emissione della misura ex art. 307 c.p.p. in relazione all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b). Richiama in proposito la sentenza delle S.U. di questa Corte secondo cui "la sussistenza del pericolo di fuga non può essere valutata in astratto, con riferimento a parametri di carattere generale e predefiniti, ma in relazione a fattori e circostanze concreti, attinenti all'imputato e non idonei a definire nel caso specifico non la certezza ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le tracce. Tra questi elementi è certamente da ricomprendersi la condanna a pena elevata, ma essa da sola non è sufficiente a comprovare la sussistenza dell'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b)" (Cass. Sez. Un. 11 luglio 2001 - dep.
24 settembre 2001 n. 27). Chiede, pertanto, la ricorrente che questa Corte di Cassazione voglia annullare l'impugnata ordinanza con ogni conseguenza di legge. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Invero, il G.I.P. ha disposto il ripristino della misura ritenendo sussistere l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b), desunta sia dalla entità della pena inflitta in 1^
grado alla ricorrente (dodici anni di reclusione) sia dalla circostanza che la stessa era stata ritenuta responsabile del contestato delitto di cui all'art. 416 bis c.p., (peraltro, unitamente al marito IN SC avente ruolo di vertice nel sodalizio mafioso).
Così argomentando il G.I.P. ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte regolatrice secondo cui una pesante condanna intervenuta in primo grado rende più attuale e pressante la tendenza alla fuga avvalorata dalla circostanza che l'interessato è inserito in una pericolosa organizzazione criminale che garantisce ai suoi adepti un reticolo di complicità ed assistenza strumentale al sottrarsi alla pena (Cass. 7 settembre 1993; Cass. 27 marzo 1999, Ciresi;
Cass. 17 maggio 2004, Gallo).
In sostanza, nel caso di specie, vengono a concorrere due concreti, pregnanti, anzi primari elementi - la consistente entità della pena e l'essere il condannato inserito in una pericolosa organizzazione criminale, (nella specie, associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra"), caratterizzata dallo stato di clandestinità e latitanza degli appartenenti - significativi di una ragionevole ed elevata probabilità che l'imputato, se libero, si dia alla fuga. Al rigetto del ricorso consegue la condanna per l'imputata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2006. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2006