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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2023, n. 11676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11676 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18 ottobre 20221 la Corte dì appello di Lecce, all'esito del gravame interposto da IU LO, in parziale riforma della pronuncia resa il 18 aprile 2016 dai Tribunale di Brindisi, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 2, legge fall., ha rideterminato in mitius la pena principale e le pene accessorie fallimentari irrogate all'imputato per il delitto bancarotta fraudolenta per distrazione. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comrna 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 11676 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 06/12/2022 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 216, comma 1, 219, comma 2, n. 2, 223., comma 1, n, 1, legge fall., 125 e 192 cod. proc. pen. - si è dedotto che l'imputato sarebbe stato ritenuto responsabile del delitto in imputazione in forza di una motivazione del tutto mancante e comunque manifestamente illogica o contraddittoria e, più in particolare, nonostante: - siano stati prodotti nuovi elementi di prova, sopravvenuti alla sentenza di primo grado, relativi a pagamenti eseguiti dalla fallita Arnicom Group s.r.l. in via transattiva, che il curatore del fallimento aveva invece ritenuto sospetti;
-per quel che attiene all'elemento soggettivo, l'imputato - in particolare, quale liquidatore della fallita - attraverso transazioni (quali quelle già menzionate) avesse integralmente estinto le passività in maniera legittima (tanto che esse non sono state oggetto di azione revocatoria) anteriormente alla notifica delle cartelle esattoriali da parte di Equitalia, aventi ad oggetto crediti erariali (ragion per cui i detti pagamenti non potevano ritenersi in danno di un creditore che non era esistente); - i crediti in discorso (relativi a pretese erariali successive a verifiche fiscali) posti a fondamento dell'istanza di fallimento della Arnicom Group s.r.I., come risulterebbe dagli atti acquisiti in dibattimento, sono stati oggetto di pronuncia del Giudice tributario che, successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento e alla decisione sul reclamo avverso di essa, ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati dagli amministratori della fallita relativi ai crediti in discorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. L'impugnazione: - lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla sentenza impugnata ha allegato taluni elementi di fatto che nell'ottica difensiva avrebbero dovuto condurre ad una pronuncia liberatoria, senza dedurre effettivamente (e, comunque, con la necessaria specificità) un travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) ed avendo, anzi, la Corte di merito vagliato gli elementi in discorso, negando ad essi capacità rappresentativa ai fine dell'esclusione della responsabilità dell'imputato; - e nel resto ha erroneamente parametrato la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta per distrazione alla volontà di pregiudicare altri creditori (segnatamente, il creditore che ha proposto istanza di fallimento), profilo estraneo al prescritto dolo generico (cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 Sgaramella, Rv. 270763 01); ed ha finito col prospettare un sindacato dei presupposti per rendere la sentenza dichiarativa di fallimento, non consentito al giudice penale (Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188 - 01). '1-(7 2 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/12/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18 ottobre 20221 la Corte dì appello di Lecce, all'esito del gravame interposto da IU LO, in parziale riforma della pronuncia resa il 18 aprile 2016 dai Tribunale di Brindisi, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 2, legge fall., ha rideterminato in mitius la pena principale e le pene accessorie fallimentari irrogate all'imputato per il delitto bancarotta fraudolenta per distrazione. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comrna 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 11676 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 06/12/2022 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 216, comma 1, 219, comma 2, n. 2, 223., comma 1, n, 1, legge fall., 125 e 192 cod. proc. pen. - si è dedotto che l'imputato sarebbe stato ritenuto responsabile del delitto in imputazione in forza di una motivazione del tutto mancante e comunque manifestamente illogica o contraddittoria e, più in particolare, nonostante: - siano stati prodotti nuovi elementi di prova, sopravvenuti alla sentenza di primo grado, relativi a pagamenti eseguiti dalla fallita Arnicom Group s.r.l. in via transattiva, che il curatore del fallimento aveva invece ritenuto sospetti;
-per quel che attiene all'elemento soggettivo, l'imputato - in particolare, quale liquidatore della fallita - attraverso transazioni (quali quelle già menzionate) avesse integralmente estinto le passività in maniera legittima (tanto che esse non sono state oggetto di azione revocatoria) anteriormente alla notifica delle cartelle esattoriali da parte di Equitalia, aventi ad oggetto crediti erariali (ragion per cui i detti pagamenti non potevano ritenersi in danno di un creditore che non era esistente); - i crediti in discorso (relativi a pretese erariali successive a verifiche fiscali) posti a fondamento dell'istanza di fallimento della Arnicom Group s.r.I., come risulterebbe dagli atti acquisiti in dibattimento, sono stati oggetto di pronuncia del Giudice tributario che, successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento e alla decisione sul reclamo avverso di essa, ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati dagli amministratori della fallita relativi ai crediti in discorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. L'impugnazione: - lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla sentenza impugnata ha allegato taluni elementi di fatto che nell'ottica difensiva avrebbero dovuto condurre ad una pronuncia liberatoria, senza dedurre effettivamente (e, comunque, con la necessaria specificità) un travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) ed avendo, anzi, la Corte di merito vagliato gli elementi in discorso, negando ad essi capacità rappresentativa ai fine dell'esclusione della responsabilità dell'imputato; - e nel resto ha erroneamente parametrato la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta per distrazione alla volontà di pregiudicare altri creditori (segnatamente, il creditore che ha proposto istanza di fallimento), profilo estraneo al prescritto dolo generico (cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 Sgaramella, Rv. 270763 01); ed ha finito col prospettare un sindacato dei presupposti per rendere la sentenza dichiarativa di fallimento, non consentito al giudice penale (Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188 - 01). '1-(7 2 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/12/2022.