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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2024, n. 27233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27233 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 26756-2019 proposto da: TE LE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 22, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI ORANGES, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro FONDAZIONE AM - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato RI HE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO SQUILLACI;
- controricorrente -
nonchè contro AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO, in persona del Direttore generale legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Oggetto Prestazioni aggiuntive dirigenti medici SSN, oneri contributivi, spettanza R.G.N. 26756/2019 Cron. Rep. Ud. 09/04/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 27233 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 21/10/2024 2 rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO MARIANO, RI DI TROLIO;
- controricorrente -
nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE EC 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, AR D'LO, MA DE SE, NT CORETTI;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 5940/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/03/2019 R.G.N. 8974/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato GIANLUIGI ORANGES;
udito l'avvocato FRANCESCO HE per delega verbale avvocato RI HE. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata l’8.3.2019, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda del dott. Gabriele Ferrante volta ad accertare l’obbligo a carico dell’AS IN di versare all’INPDAP (ora INPS) la contribuzione dovuta sulle somme percepite a titolo di prestazioni aggiuntive oltre l’orario di lavoro, la condanna dell’INPDAP alla conseguente regolarizzazione della sua posizione contributiva e l’insussistenza di alcuna sua obbligazione contributiva nei confronti dell’AM in relazione alle somme anzidette. 3 I giudici territoriali, in particolare, hanno confermato l’accertamento compiuto dal primo giudice circa la ricorrenza dei presupposti di fatto di eccezionalità ed urgenza che avevano indotto l’AS IN a ricorrere alle prestazioni aggiuntive del dott. Ferrante, qualificandole pertanto alla stregua di attività libero-professionali compiute al di fuori dell’impegno di servizio, ex art. 55, comma 2, CCNL dell’Area dirigenza medica e veterinaria;
indi, richiamando la circolare INPS n. 57 del 2012, hanno ritenuto che i redditi rivenienti da tali attività andassero assoggettati a contribuzione a carico del dirigente medico e a beneficio dell’AM. Avverso tale pronuncia il dott. Gabriele Ferrante ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura. L’AS IN e l’AM hanno resistito con distinti controricorsi, mentre l’INPS ha depositato procura in calce al ricorso notificatogli. In vista dell’udienza pubblica, l’AM ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo e il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 416 c.p.c., per non avere la Corte di merito statuito sul motivo di appello concernente la mancata contestazione da parte dell’azienda sanitaria delle circostanze concernenti le modalità di effettuazione delle prestazioni aggiuntive e il loro precorso assoggettamento a contribuzione a favore dell’INPDAP e a carico del datore di lavoro e altresì per non aver rilevato che non era stata data prova della ricorrenza delle condizioni previste per l’applicabilità dell’art. 55 CCNL dell’Area dirigenza medica e veterinaria. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 55 CCNL dell’Area dirigenza medica e veterinaria, dell’art. 15-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, e degli artt. 1362 e 1366 c.c., per non avere la 4 Corte territoriale rilevato che il quadro probatorio in atti deponeva nel senso che le attività in questione erano state svolte in assenza dei presupposti di eccezionalità e temporaneità necessari ai fini dell’applicazione dell’art. 55 cit.- Con il quarto motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 99, 112 e 434 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato su quanto devolutole e avere piuttosto deciso sulla base della circolare INPS n. 57 del 2012, ancorché si trattasse di documento attestante una prassi amministrativa, di rango inferiore alla legge e pertanto non conoscibile ex officio per non averne fatto menzione alcuna delle parti nelle proprie difese. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce falsa applicazione degli artt. 49 e 50, T.U. n. 917/1986, in relazione all’art. 15- quinquies, d.lgs. n. 502/1992, e all’art. 6, d.lgs. n. 314/1997, per non avere la Corte territoriale ritenuto che, anche a voler considerare le prestazioni aggiuntive ex art. 55, comma 2, CCNL alla stregua di un’attività libero-professionale intramuraria, esse dovevano comunque essere assoggettate a contribuzione a beneficio dell’INPDAP e a carico del datore di lavoro. Con il sesto motivo, infine, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale fatto malgoverno del principio secondo cui l’attività istruttoria dev’essere valutata secondo prudente apprezzamento. Ciò posto, il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo di censura sono inammissibili: trattasi infatti di motivi con cui il ricorrente, al di là del riferimento a presunte violazioni di legge sostanziale e processuale, si propone piuttosto di censurare il giudizio di fatto con cui la Corte territoriale, recependo sul punto le conclusioni del primo giudice, ha 5 riscontrato la sussistenza di tutti i presupposti fattuali per il ricorso da parte dell’azienda controricorrente alle prestazioni aggiuntive per cui è causa;
e vertendosi pertanto in ipotesi di doppia conforme in punto di fatto, le censure non possono essere esaminate nemmeno riqualificandole sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ostandovi il chiaro divieto dell’art. 348-ter ult. co. c.p.c., nel testo vigente ratione temporis. Si deve piuttosto aggiungere che non gioverebbe a parte ricorrente l’accertamento che il ricorso alle prestazioni aggiuntive è stato effettuato in assenza dei presupposti di legge e contratto collettivo: questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il compenso ulteriore per l’attività libero- professionale svolta intra moenia può spettare al professionista solo ove questa sia stata preventivamente autorizzata ed esercitata nel rispetto delle prescrizioni e nei limiti imposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore (così, tra le più recenti, Cass. n. 6153 del 2022) e, specialmente, in presenza di idonea convenzione o accordo stipulati in forma scritta tra ente e dirigente, restando invece esclusa la possibilità di una prestazione intramuraria di fatto (Cass. n. 13391 del 2023); ed è dunque evidente che, a voler seguire l’assunto (in fatto) di parte ricorrente, le prestazioni per cui è causa sarebbero radicalmente nulle per contrarietà a norme imperative di legge, ciò che non darebbe luogo né a soluti retentio del compenso percepito né, a fortiori, ad assoggettamento di quest’ultimo a contribuzione a carico dell’azienda controricorrente, essendo consolidato il principio secondo cui il carattere onnicomprensivo della retribuzione dirigenziale esclude che prestazioni eccedenti l’orario previsto dalla contrattazione collettiva possano dar luogo a compenso ulteriore, che è dovuto, invece, solo per le particolari prestazioni aggiuntive specificamente previste 6 dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate sulla base di appositi presupposti (così, tra le più recenti, Cass. nn. 32264 del 2019 e 6153 del 2022, già cit.). Il quarto e il quinto motivo possono esaminarsi congiuntamente, in ragione dell’intima connessione delle censure, e sono invece infondati. Va premesso che l’art. 55 del CCNL 1998-2001 per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale dispone, al comma 1, che “l’esercizio dell’attività libero professionale avviene al di fuori dell’impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta – da parte dell’utente – del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell’art. 54, comma 4; b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell’art. 54 comma 4, svolte in équipe all’interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell’utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all’équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all’azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, d’intesa con le équipes dei servizi interessati”. Soggiunge poi il comma 2 dell’art. 55 cit. che “si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e 7 temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia”. Ciò posto, sostiene parte ricorrente che l’interpretazione della norma contrattuale cit. proposta dai giudici territoriali sulla scorta della circolare INPS n. 57 del 2012 sarebbe erronea: a suo avviso, infatti, i contratti collettivi, giusta la previsione dell’art. 15-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, sarebbero abilitati a statuire soltanto sulle modalità di svolgimento delle attività intramurarie e sui criteri di attribuzione dei relativi proventi e non potrebbero invece derogare rispetto alle norme dettate in tema di contribuzione previdenziale;
di conseguenza, non si potrebbe interpretare l’art. 55, comma 2, CCNL cit., nel senso di parificare anche ai fini contributivi i redditi rivenienti dalle prestazioni aggiuntive ivi disciplinate ai quelli derivanti dalle attività libero-professionali di cui al precedente comma 1, giacché si tratterebbe comunque di prestazioni effettuate in regime di lavoro subordinato che giammai potrebbero essere escluse dalla previsione dell’art. 12, l. n. 153/1969, che – nel testo modificato dall’art. 6, d.lgs. n. 314/1997 – assoggetta a contribuzione a carico del datore di lavoro tutti i redditi di cui all’art. 46 (ora art. 49), T.U. n. 917/1986, salve le eccezioni tassative ivi indicate. Al riguardo, deve anzitutto escludersi che i giudici territoriali, recependo l’interpretazione del combinato disposto normativo e contrattuale recata dalla citata circolare dell’INPS, abbiano violato le norme richiamate nella rubrica del quarto motivo: fermo restando che le circolari degli enti previdenziali sono atti normativi interni, che possono bensì 8 tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l’attività degli organi periferici dell’ente, ma non certo modificare la conformazione della disciplina del rapporto contributivo e previdenziale imperativamente dettata dalla legge (così da ult. Cass. n. 10728 del 2024), è evidente che, allorché un giudice recepisce in una sentenza l’interpretazione di una norma recata da una circolare, altro non fa che assumere quell’interpretazione del testo normativo come interpretazione sua propria;
e della plausibilità o meno di quest’ultima si deve discutere non già in quanto sia recata (anche) da una circolare, ma semplicemente in relazione alla sua aderenza ai canoni dettati per l’interpretazione della legge e degli altri normativi dagli artt. 1 ss. prel. c.c.- Nel merito, peraltro, reputa il Collegio che la censura non colga nel segno. È indiscusso e indiscutibile che le prestazioni aggiuntive di cui all’art. 55, comma 2, CCNL cit., siano svolte nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato che lega il dirigente all’azienda sanitaria. Tuttavia, esattamente come per le prestazioni di cui al precedente comma 1, il rapporto di lavoro subordinato non costituisce qui la causa, ma rappresenta piuttosto mera occasione della prestazione: e ciò perché quest’ultima non può essere oggetto di richiesta vincolante da parte del datore di lavoro, come accade invece per la normalità delle prestazioni lavorative ancorché eccedenti il normale orario di lavoro, ma dev’essere oggetto di apposita convenzione scritta tra l’azienda sanitaria e il dirigente, che può essere validamente stipulata solo in presenza dei presupposti di legge (così espressamente Cass. n. 13391 del 2023, cit.). In altri termini, la previsione dell’art. 55, comma 2, CCNL cit., deve interpretarsi nel senso che anche le “prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo 9 scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge”, necessitano del consenso espresso del dirigente sanitario al quale siano state richieste, come peraltro emerge dal successivo riferimento della norma contrattuale alla necessità di un “accordo con le équipes interessate”; e se così è, non può essere dubbio che, diversamente da quanto opinato da parte ricorrente, la previsione dell’art. 55, comma 2, CCNL cit., resti nell’alveo della delega di cui all’art. 15-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, cit., trattandosi precisamente di norma volta a regolare una “modalità di svolgimento” di quelle “attività […] svolte al di fuori dell’impegno di servizio” che possano consentire “la riduzione dei tempi di attesa”. Così ricostruita la disciplina contrattuale, resta da dire che – come già correttamente rilevato dai giudici territoriali, sulla scorta della costante giurisprudenza di questa Corte – la circostanza che l’art. 12, l. n. 153/1969, nel testo modificato dall’art. 6, d.lgs. n. 314/1997, rinvii, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, al solo art. 46, comma 1 (ora 49), T.U. n. 917/1986, oltre ad evidenziare che non v’è piena sovrapponibilità tra la nozione di reddito rilevante ai fini fiscali e quella di base imponibile ai fini contributivi, depone chiaramente nel senso che non rilevino ai fini contributivi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47 (ora 50) dello stesso testo unico, che alla lett. e) menziona espressamente “i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale”; e tanto basta per ritenere infondata la pretesa di parte ricorrente di vedere assoggettati i compensi in questione a contribuzione a carico del datore di lavoro, 10 dovendo logicamente ricomprendersi anche questi ultimi tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui all’art. 50, T.U. n. 917/1986, cit.- Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. La complessità e parziale novità della questione trattata costituisce giusto motivo per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità, mentre, avuto riguardo al rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.4.2024.
- ricorrente -
contro FONDAZIONE AM - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato RI HE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO SQUILLACI;
- controricorrente -
nonchè contro AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO, in persona del Direttore generale legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Oggetto Prestazioni aggiuntive dirigenti medici SSN, oneri contributivi, spettanza R.G.N. 26756/2019 Cron. Rep. Ud. 09/04/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 27233 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 21/10/2024 2 rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO MARIANO, RI DI TROLIO;
- controricorrente -
nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE EC 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, AR D'LO, MA DE SE, NT CORETTI;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 5940/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/03/2019 R.G.N. 8974/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato GIANLUIGI ORANGES;
udito l'avvocato FRANCESCO HE per delega verbale avvocato RI HE. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata l’8.3.2019, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda del dott. Gabriele Ferrante volta ad accertare l’obbligo a carico dell’AS IN di versare all’INPDAP (ora INPS) la contribuzione dovuta sulle somme percepite a titolo di prestazioni aggiuntive oltre l’orario di lavoro, la condanna dell’INPDAP alla conseguente regolarizzazione della sua posizione contributiva e l’insussistenza di alcuna sua obbligazione contributiva nei confronti dell’AM in relazione alle somme anzidette. 3 I giudici territoriali, in particolare, hanno confermato l’accertamento compiuto dal primo giudice circa la ricorrenza dei presupposti di fatto di eccezionalità ed urgenza che avevano indotto l’AS IN a ricorrere alle prestazioni aggiuntive del dott. Ferrante, qualificandole pertanto alla stregua di attività libero-professionali compiute al di fuori dell’impegno di servizio, ex art. 55, comma 2, CCNL dell’Area dirigenza medica e veterinaria;
indi, richiamando la circolare INPS n. 57 del 2012, hanno ritenuto che i redditi rivenienti da tali attività andassero assoggettati a contribuzione a carico del dirigente medico e a beneficio dell’AM. Avverso tale pronuncia il dott. Gabriele Ferrante ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura. L’AS IN e l’AM hanno resistito con distinti controricorsi, mentre l’INPS ha depositato procura in calce al ricorso notificatogli. In vista dell’udienza pubblica, l’AM ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo e il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 416 c.p.c., per non avere la Corte di merito statuito sul motivo di appello concernente la mancata contestazione da parte dell’azienda sanitaria delle circostanze concernenti le modalità di effettuazione delle prestazioni aggiuntive e il loro precorso assoggettamento a contribuzione a favore dell’INPDAP e a carico del datore di lavoro e altresì per non aver rilevato che non era stata data prova della ricorrenza delle condizioni previste per l’applicabilità dell’art. 55 CCNL dell’Area dirigenza medica e veterinaria. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 55 CCNL dell’Area dirigenza medica e veterinaria, dell’art. 15-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, e degli artt. 1362 e 1366 c.c., per non avere la 4 Corte territoriale rilevato che il quadro probatorio in atti deponeva nel senso che le attività in questione erano state svolte in assenza dei presupposti di eccezionalità e temporaneità necessari ai fini dell’applicazione dell’art. 55 cit.- Con il quarto motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 99, 112 e 434 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato su quanto devolutole e avere piuttosto deciso sulla base della circolare INPS n. 57 del 2012, ancorché si trattasse di documento attestante una prassi amministrativa, di rango inferiore alla legge e pertanto non conoscibile ex officio per non averne fatto menzione alcuna delle parti nelle proprie difese. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce falsa applicazione degli artt. 49 e 50, T.U. n. 917/1986, in relazione all’art. 15- quinquies, d.lgs. n. 502/1992, e all’art. 6, d.lgs. n. 314/1997, per non avere la Corte territoriale ritenuto che, anche a voler considerare le prestazioni aggiuntive ex art. 55, comma 2, CCNL alla stregua di un’attività libero-professionale intramuraria, esse dovevano comunque essere assoggettate a contribuzione a beneficio dell’INPDAP e a carico del datore di lavoro. Con il sesto motivo, infine, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale fatto malgoverno del principio secondo cui l’attività istruttoria dev’essere valutata secondo prudente apprezzamento. Ciò posto, il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo di censura sono inammissibili: trattasi infatti di motivi con cui il ricorrente, al di là del riferimento a presunte violazioni di legge sostanziale e processuale, si propone piuttosto di censurare il giudizio di fatto con cui la Corte territoriale, recependo sul punto le conclusioni del primo giudice, ha 5 riscontrato la sussistenza di tutti i presupposti fattuali per il ricorso da parte dell’azienda controricorrente alle prestazioni aggiuntive per cui è causa;
e vertendosi pertanto in ipotesi di doppia conforme in punto di fatto, le censure non possono essere esaminate nemmeno riqualificandole sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ostandovi il chiaro divieto dell’art. 348-ter ult. co. c.p.c., nel testo vigente ratione temporis. Si deve piuttosto aggiungere che non gioverebbe a parte ricorrente l’accertamento che il ricorso alle prestazioni aggiuntive è stato effettuato in assenza dei presupposti di legge e contratto collettivo: questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il compenso ulteriore per l’attività libero- professionale svolta intra moenia può spettare al professionista solo ove questa sia stata preventivamente autorizzata ed esercitata nel rispetto delle prescrizioni e nei limiti imposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore (così, tra le più recenti, Cass. n. 6153 del 2022) e, specialmente, in presenza di idonea convenzione o accordo stipulati in forma scritta tra ente e dirigente, restando invece esclusa la possibilità di una prestazione intramuraria di fatto (Cass. n. 13391 del 2023); ed è dunque evidente che, a voler seguire l’assunto (in fatto) di parte ricorrente, le prestazioni per cui è causa sarebbero radicalmente nulle per contrarietà a norme imperative di legge, ciò che non darebbe luogo né a soluti retentio del compenso percepito né, a fortiori, ad assoggettamento di quest’ultimo a contribuzione a carico dell’azienda controricorrente, essendo consolidato il principio secondo cui il carattere onnicomprensivo della retribuzione dirigenziale esclude che prestazioni eccedenti l’orario previsto dalla contrattazione collettiva possano dar luogo a compenso ulteriore, che è dovuto, invece, solo per le particolari prestazioni aggiuntive specificamente previste 6 dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate sulla base di appositi presupposti (così, tra le più recenti, Cass. nn. 32264 del 2019 e 6153 del 2022, già cit.). Il quarto e il quinto motivo possono esaminarsi congiuntamente, in ragione dell’intima connessione delle censure, e sono invece infondati. Va premesso che l’art. 55 del CCNL 1998-2001 per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale dispone, al comma 1, che “l’esercizio dell’attività libero professionale avviene al di fuori dell’impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta – da parte dell’utente – del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell’art. 54, comma 4; b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell’art. 54 comma 4, svolte in équipe all’interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell’utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all’équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all’azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, d’intesa con le équipes dei servizi interessati”. Soggiunge poi il comma 2 dell’art. 55 cit. che “si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e 7 temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia”. Ciò posto, sostiene parte ricorrente che l’interpretazione della norma contrattuale cit. proposta dai giudici territoriali sulla scorta della circolare INPS n. 57 del 2012 sarebbe erronea: a suo avviso, infatti, i contratti collettivi, giusta la previsione dell’art. 15-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, sarebbero abilitati a statuire soltanto sulle modalità di svolgimento delle attività intramurarie e sui criteri di attribuzione dei relativi proventi e non potrebbero invece derogare rispetto alle norme dettate in tema di contribuzione previdenziale;
di conseguenza, non si potrebbe interpretare l’art. 55, comma 2, CCNL cit., nel senso di parificare anche ai fini contributivi i redditi rivenienti dalle prestazioni aggiuntive ivi disciplinate ai quelli derivanti dalle attività libero-professionali di cui al precedente comma 1, giacché si tratterebbe comunque di prestazioni effettuate in regime di lavoro subordinato che giammai potrebbero essere escluse dalla previsione dell’art. 12, l. n. 153/1969, che – nel testo modificato dall’art. 6, d.lgs. n. 314/1997 – assoggetta a contribuzione a carico del datore di lavoro tutti i redditi di cui all’art. 46 (ora art. 49), T.U. n. 917/1986, salve le eccezioni tassative ivi indicate. Al riguardo, deve anzitutto escludersi che i giudici territoriali, recependo l’interpretazione del combinato disposto normativo e contrattuale recata dalla citata circolare dell’INPS, abbiano violato le norme richiamate nella rubrica del quarto motivo: fermo restando che le circolari degli enti previdenziali sono atti normativi interni, che possono bensì 8 tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l’attività degli organi periferici dell’ente, ma non certo modificare la conformazione della disciplina del rapporto contributivo e previdenziale imperativamente dettata dalla legge (così da ult. Cass. n. 10728 del 2024), è evidente che, allorché un giudice recepisce in una sentenza l’interpretazione di una norma recata da una circolare, altro non fa che assumere quell’interpretazione del testo normativo come interpretazione sua propria;
e della plausibilità o meno di quest’ultima si deve discutere non già in quanto sia recata (anche) da una circolare, ma semplicemente in relazione alla sua aderenza ai canoni dettati per l’interpretazione della legge e degli altri normativi dagli artt. 1 ss. prel. c.c.- Nel merito, peraltro, reputa il Collegio che la censura non colga nel segno. È indiscusso e indiscutibile che le prestazioni aggiuntive di cui all’art. 55, comma 2, CCNL cit., siano svolte nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato che lega il dirigente all’azienda sanitaria. Tuttavia, esattamente come per le prestazioni di cui al precedente comma 1, il rapporto di lavoro subordinato non costituisce qui la causa, ma rappresenta piuttosto mera occasione della prestazione: e ciò perché quest’ultima non può essere oggetto di richiesta vincolante da parte del datore di lavoro, come accade invece per la normalità delle prestazioni lavorative ancorché eccedenti il normale orario di lavoro, ma dev’essere oggetto di apposita convenzione scritta tra l’azienda sanitaria e il dirigente, che può essere validamente stipulata solo in presenza dei presupposti di legge (così espressamente Cass. n. 13391 del 2023, cit.). In altri termini, la previsione dell’art. 55, comma 2, CCNL cit., deve interpretarsi nel senso che anche le “prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo 9 scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge”, necessitano del consenso espresso del dirigente sanitario al quale siano state richieste, come peraltro emerge dal successivo riferimento della norma contrattuale alla necessità di un “accordo con le équipes interessate”; e se così è, non può essere dubbio che, diversamente da quanto opinato da parte ricorrente, la previsione dell’art. 55, comma 2, CCNL cit., resti nell’alveo della delega di cui all’art. 15-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, cit., trattandosi precisamente di norma volta a regolare una “modalità di svolgimento” di quelle “attività […] svolte al di fuori dell’impegno di servizio” che possano consentire “la riduzione dei tempi di attesa”. Così ricostruita la disciplina contrattuale, resta da dire che – come già correttamente rilevato dai giudici territoriali, sulla scorta della costante giurisprudenza di questa Corte – la circostanza che l’art. 12, l. n. 153/1969, nel testo modificato dall’art. 6, d.lgs. n. 314/1997, rinvii, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, al solo art. 46, comma 1 (ora 49), T.U. n. 917/1986, oltre ad evidenziare che non v’è piena sovrapponibilità tra la nozione di reddito rilevante ai fini fiscali e quella di base imponibile ai fini contributivi, depone chiaramente nel senso che non rilevino ai fini contributivi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47 (ora 50) dello stesso testo unico, che alla lett. e) menziona espressamente “i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale”; e tanto basta per ritenere infondata la pretesa di parte ricorrente di vedere assoggettati i compensi in questione a contribuzione a carico del datore di lavoro, 10 dovendo logicamente ricomprendersi anche questi ultimi tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui all’art. 50, T.U. n. 917/1986, cit.- Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. La complessità e parziale novità della questione trattata costituisce giusto motivo per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità, mentre, avuto riguardo al rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.4.2024.