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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabrielle Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 216/2025, riservata in decisione ex art. 127 ter cpc in data 18.11.2025, avente ad oggetto: Separazione dei coniugi
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CA RI SS – giusta procura in atti;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Borgese Domenico Dario - giusta procura in atti;
Resistente
Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25.2.2025, la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 30.5.2009 e che dall'unione nascevano Per_ Per_ due figli, (cl. 2012) e (cl. 2013) - chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici (affidamento condiviso della prole con collocazione presso la madre, assegnazione a sé della casa coniugale;
mantenimento per i figli nella misura di complessivi € 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nessun mantenimento per sé; predisposizione di un calendario di visita a favore del resistente).
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda principale, evidenziando che, successivamente alla notifica del ricorso, le parti addivenivano ad un accordo
Pag. 1 a 3 e chiedeva, dunque, la trasformazione del rito. Pertanto, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare, chiedevano la trattazione sostitutiva e, all'udienza ex art. 127 ter cpc del 18.11.2025, la causa, previa trasformazione del rito, veniva trattenuta in decisione senza termini con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Nel merito
Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Emerge invero fra i coniugi l'insorgenza di insanabili contrasti, di una situazione di conflittualità ormai risalente e la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, con ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 co 1 c.c. in quanto la domanda di addebito deve intendersi rinunciata al momento del raggiunto accordo tra i coniugi.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni della loro separazione nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“1) L'esercizio della patria potestà ( rectius : responsabilità genitoriale) è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi;
2) I figli minori sono affidati a entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
3) la casa familiare sita in Pizzo (VV), Via Trentacapilli, viene assegnata in godimento alla Sig.ra che la coabiterà con i figli minori Parte_1
; Persona_3 Persona_4
4) il Sig verserà alla Sig.r , entro Controparte_1 Parte_1
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 250,00 per ciascun figlio e così per un totale di Euro 500,00 mensili, con adeguamento ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo”.
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pag. 2 a 3 A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi e – smg – con le condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e riportate in parte motiva;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Pizzo (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ord. dello Stato Civile) (R.A.M. Anno 2009, Parte II, Serie A, Atto n. 7); C. Spese compensate.
Così deciso nella C.C. da remoto del 19.11.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabrielle Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 216/2025, riservata in decisione ex art. 127 ter cpc in data 18.11.2025, avente ad oggetto: Separazione dei coniugi
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CA RI SS – giusta procura in atti;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Borgese Domenico Dario - giusta procura in atti;
Resistente
Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25.2.2025, la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 30.5.2009 e che dall'unione nascevano Per_ Per_ due figli, (cl. 2012) e (cl. 2013) - chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici (affidamento condiviso della prole con collocazione presso la madre, assegnazione a sé della casa coniugale;
mantenimento per i figli nella misura di complessivi € 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nessun mantenimento per sé; predisposizione di un calendario di visita a favore del resistente).
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda principale, evidenziando che, successivamente alla notifica del ricorso, le parti addivenivano ad un accordo
Pag. 1 a 3 e chiedeva, dunque, la trasformazione del rito. Pertanto, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare, chiedevano la trattazione sostitutiva e, all'udienza ex art. 127 ter cpc del 18.11.2025, la causa, previa trasformazione del rito, veniva trattenuta in decisione senza termini con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Nel merito
Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Emerge invero fra i coniugi l'insorgenza di insanabili contrasti, di una situazione di conflittualità ormai risalente e la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, con ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 co 1 c.c. in quanto la domanda di addebito deve intendersi rinunciata al momento del raggiunto accordo tra i coniugi.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni della loro separazione nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“1) L'esercizio della patria potestà ( rectius : responsabilità genitoriale) è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi;
2) I figli minori sono affidati a entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
3) la casa familiare sita in Pizzo (VV), Via Trentacapilli, viene assegnata in godimento alla Sig.ra che la coabiterà con i figli minori Parte_1
; Persona_3 Persona_4
4) il Sig verserà alla Sig.r , entro Controparte_1 Parte_1
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 250,00 per ciascun figlio e così per un totale di Euro 500,00 mensili, con adeguamento ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo”.
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pag. 2 a 3 A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi e – smg – con le condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e riportate in parte motiva;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Pizzo (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ord. dello Stato Civile) (R.A.M. Anno 2009, Parte II, Serie A, Atto n. 7); C. Spese compensate.
Così deciso nella C.C. da remoto del 19.11.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3