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Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15702 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HA SO nato il [...] avverso l'ordinanza del 21/07/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL MA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. SO HA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, in data 21 luglio 2022, ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli in data 5 luglio 2022 ed avente ad oggetto un orologio marca Omega e 20 giubbini di diverse marche, beni ritenuti pertinenti al reato di ricettazione. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 253, comma 1 e 335, comma 3 cod. proc. pen. La motivazione, a giudizio della difesa, sarebbe carente o meramente apparente in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, del nesso di strumentalità tra i beni sottoposti a sequestro ed il reato di ricettazione nonché della finalità probatoria posta a fondamento del vincolo reale. I Penale Sent. Sez. 2 Num. 15702 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 09/12/2022 La sussistenza del fumus del reato di ricettazione, in assenza di alcuna descrizione della condotta criminosa ascritta all'indagato, sarebbe frutto di un inaccettabile automatismo tra il possesso dei beni da parte dell'indagato e la provenienza illecita dei medesimi, automatismo fondato su circostanze congetturali prive di alcun fondamento logico-fattuale. La motivazione sarebbe carente anche in relazione all'individuazione delle finalità probatorie perseguita con l'apposizione del vincolo reale, i giudici di appello, senza confrontarsi con le doglianze difensive, avrebbero fondato la deliberazione su formule tautologiche applicabili ad ogni provvedimento di sequestro. La difesa ha segnalato, infine, che il Tribunale ha indebitamente tentato di integrare il contenuto del decreto di sequestro «desumendo dalla natura stessa dei beni l'indispensabilità del sequestro degli stessi ai fini dell'accertamento dei fatti» (vedi pag. 6 del ricorso), potere di integrazione che non rientra tra le prerogative dei giudici del riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze dedotte sono al tempo stesso aspecifiche e non consentite dalla legge. 2. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro probatorio o preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. 2.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 2.2. Nel caso di specie il riferimento alla carenza/apparenza della motivazione in ordine ai presupposti giustificativi del sequestro probatorio è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo il Tribunale chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le medesime censure difensive già proposte nell'atto di riesame. 2.3. Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione coerente con le emergenze investigative e scevra da vizi logici, la sussistenza del fumus del reato di 2 ricettazione in considerazione del comportamento tenuto dall'indagato al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria (il ricorrente si è immediatamente dato alla fuga ed una volta raggiunto dagli operanti li ha violentemente scalciati per sottrarsi al tentativo di bloccarlo). 2.4. I giudici del riesame hanno, inoltre, condiviso con motivazione sintetica ma ineccepibile in punto di logica, quanto affermato nel decreto di convalida del sequestro in ordine alla necessità del vincolo ablatorio al fine di ricostruire origine, provenienza, riconducibilità soggettiva ed eventuale falsità dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'indagato; deve essere, in proposito, rimarcato che il Tribunale, diversamente quanto affermato dal ricorrente, non ha provveduto ad una indebita «integrazione» della motivazione contenuta del decreto del Pubblico Ministero, limitandosi al contrario a ritenere sufficienti e condivisibili le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento ablatorio (vedi pag. 1 del decreto di convalida e pag. 2 dell'ordinanza impugnata). 2.5. Deve essere affermato, in conclusione, che il provvedimento impugnato non è affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati;
la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta coerente con le emergenze investigative e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente". 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 9 dicembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL MA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. SO HA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, in data 21 luglio 2022, ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli in data 5 luglio 2022 ed avente ad oggetto un orologio marca Omega e 20 giubbini di diverse marche, beni ritenuti pertinenti al reato di ricettazione. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 253, comma 1 e 335, comma 3 cod. proc. pen. La motivazione, a giudizio della difesa, sarebbe carente o meramente apparente in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, del nesso di strumentalità tra i beni sottoposti a sequestro ed il reato di ricettazione nonché della finalità probatoria posta a fondamento del vincolo reale. I Penale Sent. Sez. 2 Num. 15702 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 09/12/2022 La sussistenza del fumus del reato di ricettazione, in assenza di alcuna descrizione della condotta criminosa ascritta all'indagato, sarebbe frutto di un inaccettabile automatismo tra il possesso dei beni da parte dell'indagato e la provenienza illecita dei medesimi, automatismo fondato su circostanze congetturali prive di alcun fondamento logico-fattuale. La motivazione sarebbe carente anche in relazione all'individuazione delle finalità probatorie perseguita con l'apposizione del vincolo reale, i giudici di appello, senza confrontarsi con le doglianze difensive, avrebbero fondato la deliberazione su formule tautologiche applicabili ad ogni provvedimento di sequestro. La difesa ha segnalato, infine, che il Tribunale ha indebitamente tentato di integrare il contenuto del decreto di sequestro «desumendo dalla natura stessa dei beni l'indispensabilità del sequestro degli stessi ai fini dell'accertamento dei fatti» (vedi pag. 6 del ricorso), potere di integrazione che non rientra tra le prerogative dei giudici del riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze dedotte sono al tempo stesso aspecifiche e non consentite dalla legge. 2. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro probatorio o preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. 2.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 2.2. Nel caso di specie il riferimento alla carenza/apparenza della motivazione in ordine ai presupposti giustificativi del sequestro probatorio è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo il Tribunale chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le medesime censure difensive già proposte nell'atto di riesame. 2.3. Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione coerente con le emergenze investigative e scevra da vizi logici, la sussistenza del fumus del reato di 2 ricettazione in considerazione del comportamento tenuto dall'indagato al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria (il ricorrente si è immediatamente dato alla fuga ed una volta raggiunto dagli operanti li ha violentemente scalciati per sottrarsi al tentativo di bloccarlo). 2.4. I giudici del riesame hanno, inoltre, condiviso con motivazione sintetica ma ineccepibile in punto di logica, quanto affermato nel decreto di convalida del sequestro in ordine alla necessità del vincolo ablatorio al fine di ricostruire origine, provenienza, riconducibilità soggettiva ed eventuale falsità dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'indagato; deve essere, in proposito, rimarcato che il Tribunale, diversamente quanto affermato dal ricorrente, non ha provveduto ad una indebita «integrazione» della motivazione contenuta del decreto del Pubblico Ministero, limitandosi al contrario a ritenere sufficienti e condivisibili le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento ablatorio (vedi pag. 1 del decreto di convalida e pag. 2 dell'ordinanza impugnata). 2.5. Deve essere affermato, in conclusione, che il provvedimento impugnato non è affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati;
la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta coerente con le emergenze investigative e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente". 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 9 dicembre 2022.