Sentenza 28 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/05/2002, n. 7796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7796 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 510a/2002 LA COR07796/02 ITALIANA REPUBBLICA oggetto LAVORO N NOME DEL POPOTO SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SCIARELLI Presidente Dott. Guglielmo Dott. Michele DE LUCA Consigliere R.G.N. 13607/2001 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 21527 Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Dott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 26.02.2002 da NG OM rapp.to e difeso dagli avv.ti Giuseppe Polito, del Foro di Bari, e Pierluigi Costa, del Foro di Foggia, con i quali elett.te domicilia in Roma, via della Farnesina, n. 269, presso l'avv. Potito Flagella, (studio Costi), giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO s.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura per notaio dott. Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, rapp.to e difeso dall'avv. Gerardo Vesci, presso il quale 1 6 8 1 elett.te domicilia in Roma, via di Ripetta, n. 22, giusta procura speciale a margine del controricorso, !
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trani n. 00677/2000 del 27.04/18.05.2000, R.G. n. 00994/97, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Gerardo Vesci per la ferrovie dello Stato s.p.a.; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe e qui impugnata il Tribunale di Trani, in sede di rinvio a seguito di cassazione della sentenza del Tribunale di Bari, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto dall'allora Ente Ferrovie dello Stato, poi Ferrovie dello Stato s.p.a. Società di Trasporti e Servizi per azione (in appresso Ferrovie), e - riassunto dalla controparte, dichiarava il diritto di NI DI alla riliquidazione del compenso per lavoro straordinario prestato nel periodo 1984-1986 alle dipendenze della Ferrovie, oltre quello percepito in costanza di rapporto, di lire 3.051.577, comprensivo di svalutazione e interessi, e, dato atto dell'intervenuta corresponsione allo DI della maggior somma di lire 6.701.700 come liquidata con la sentenza impugnata, condannava quest'ultimo alla restituzione in favore della Ferrovie della differenza pari all'importo di lire 3.051.577; confermava nel resto l'impugnata sentenza, e dichiarava compensate tra le parti le spese dei due giudizi di appello e di quello di cassazione, ferme quelle del primo grado. Osservava il Tribunale che questa Corte, con la sentenza di cassazione e rinvio della decisione del Tribunale di Bari, da un lato, aveva affermato la computabilità, ai fini del compenso del lavoro straordinario per cui si era agito, degli aumenti concessi dagli artt. 10 e 11 del d.l. 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 332, e, dall'altra, che si era formato il giudicato sulla statuizione di rigetto della richiesta computabilità ai 2 fini della determinazione del medesimo compenso degli aumenti riconosciuti dalla legge 20 novembre 1982, di conversione del d.l. 27 settembre 1982, n. 681; rideterminato con appositi conteggi, fatti propri dal Collegio giudicante, il detto compenso con la integrazione della paga base con gli aumenti di cui ai citati artt. 10 e 11, ne scaturivano i termini di decisione di cui al dispositivo sopra trascritto. Ricorre per cassazione DI NI affidandosi a tre motivi di censura. illustrati anche da successiva memoria. La Ferrovie dello Stato s.p.a. si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso DI NI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 384 c.p.c., e 324 c.p. (recte, c.p.c.), il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: i conteggi inseriti nel corpo dell'atto di appello avverso la sentenza del Pretore di Bari erano stati condivisi e accettati sul piano aritmetico mentre si dibatteva soltanto sulla interpretazione e applicazione delle norme cui gli stessi erano informati;
il giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Bari e lo stesso successivo giudizio di legittimità si erano svolti sulla questione (an debeatur) se le somme, già concordate in via alternativa, spettassero o meno in virtù delle norme vigenti, sicché esclusa dalla sentenza la computabilità nella paga base dei miglioramenti concessi dagli artt. 10 e 11 del d.l. 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 332, il ricorso per cassazione aveva ad oggetto solo tale esclusione, che la Corte poi aveva ritenuto errata;
anche sulla computabilità degli aumenti ex legge 20 novembre 1982, di conversione del d.l. 27 settembre 1982, n. 681, il Tribunale si era pronunciato nel senso della esclusione, e la Corte aveva correttamente rilevato la sussistenza del giudicato sul punto;
per il periodo dal I° febbraio 1981 a tutto il 1985, pertanto, il compenso spettante allo DI non poteva essere ridotto, e così confermata la statuizione pretorile, doveva essa essere conferrnata anche dal giudice di rinvio tenuto conto che la determinazione quantitativa (i numeri) non era stata oggetto di alcun gravame;
il percorso obbligato del giudice di rinvio non permetteva la esclusione, effettuata dal consulente, prima, e dal Tribunale di Trani, poi, dell'aumento disposto dalla legge n. 312 del 1980, fra l'altro sempre applicato dalla 3 Ferrovie e mai oggetto di contestazione fra le parti;
l'aver proceduto, il giudice di rinvio, alla non applicabilità dell'aumento violava contemporaneamente i principi di ultrapetizione e del giudicato, nonché quello di cui all'art. 384 c.p.c. per essersi stravolto il principio di diritto stabilito dalla Corte;
in tal modo, comunque, si perveniva alla illegittima determinazione del compenso in misura inferiore alla stessa sentenza cassata;
in realtà, il giudice designato avrebbe solo dovuto assumere i valori determinati dal Pretore fino al 1985 e quelli determinati dal giudice di appello per il 1986. Con il secondo motivo di ricorso DI NI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 394, secondo e terzo comma, 389, 392, secondo comma, 100 e 329 c.p.c., 144 disp. att. c.p.c., nonché carente, contraddittoria ed illogica motivazione punti decisivi della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la dichiarata riliquidazione del compenso nella misura, illegittima, ridotta, disposta dal Tribunale di Trani, rappresentava, in violazione dell'art. 329, secondo comma, c.p.c., qualcosa di diverso rispetto a quella del Tribunale di Bari in relazione alle conclusioni della Ferrovie anche nella determinazione del quantum in quel giudizio, e la condanna dello DI alla restituzione di quanto percepito in supero contrastava con il principio secondo cui la cassazione della prima sentenza di appello non poteva produrre effetti restitutori, né questi potevano essere presi con lo stesso provvedimento delibativo in sede di rinvio, non sussistendo alcuna condanna a carico dello DI ma solo a carico della Ferrovie. Con il terzo motivo di ricorso DI NI denuncia violazione sotto diverso profilo degli artt. 99, 112, 349, secondo e terzo comma, 345, 389 e 394, terzo comma, c.p.c., violazione del principio del doppio grado di cognizione nel merito, omessa e illogica motivazione su punti decisivi della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la domanda di restituzione della Ferrovie, accolta immotivatamente, era improponibile perché autonoma, proposta per la prima volta nel giudizio di rinvio, e in violazione del principio del doppio grado di cognizione di merito. I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione tra essi, sono fondati per quanto di ragione. La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio (art. 392 c.p.c.), che non è atto di impugnazione, si configura come attitità di impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la cassazione della sentenza, al fine di promuoverne la sostituzione, e, come tale, instaura un processo chiuso, nel quale, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, è alle parti preclusa (art. 394, u.c., c.p.c.), tra l'altro, la proposizione di nuove domande ed eccezioni, anche istruttorie (con esclusione del solo giuramento decisorio), e conclusioni diverse - salvo che queste non siano rese necessarie dalla statuizione rescindente - e nel quale, ancora, il giudice di rinvio riassume tutti i poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata. Ne deriva, per coerenza, che nel medesimo giudizio non possono essere proposti dalle parti, e comunque presi in esame dal giudice di rinvio, motivi di impugnazione diversi da quelli già appartenenti al giudizio di appello, e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo del gravame (Cass. nn. 03193/2000, 11399/99) e a provocare la formazione del giudicato interno (Cass. nn. 11615/98, 07494/96). Del pari coerentemente, più nello specifico al caso in esame, nel giudizio di rinvio, i poteri del giudice, per il carattere dispositivo delle impugnazioni, sono informati alle iniziative legittimamente assunte dalle parti, con la conseguenza che, ad es, in assenza di impugnazione incidentale, la decisione del giudice di rinvio non può essere meno favorevole, per la parte che abbia proposta la propria impugnazione, rispetto alla sentenza oggetto del gravame, sicché giammai può aversi per l'impugnante reformatio in pejus della parte della decisione non interessata dalla propria impugnazione (Cass. nn. 03537/94, 00465/99, 04087/2001). Orbene, la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi sopra enunciati. Detta decisione aveva, infatti, accolto integralmente l'impugnazione della Ferrovie, e, per lo effetto, aveva ridotto, rispetto alla domanda integralmente accolta in primo grado, il quantum debeatur all'importo indicato nello stesso atto di appello, sicché non vi era neanche motivo e/o interesse, per la società, alla impugnazione in cassazione della nuova decisione, che invece era stata proposta dal dipendente, sostanzialmente soccombente in quel grado del giudizio di merito. 5 La Corte di legittimità, a sua volta, aveva dichiarato, in parziale accoglimento del ricorso, che gli aumenti retributivi concessi al primo dirigente statale ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.l. n. 283 del 1981, convertito in legge n. 432 del 1981, andavano computati ai fini della determinazione del compenso nella specie preteso per lavoro straordinario, e, su tale punto cassava la sentenza impugnata. Il giudice di rinvio, con la sentenza oggi impugnata, ha proceduto alla riliquidazione dell'importo liquidato dal giudice di appello con la sentenza cassata, riducendo il credito del dipendente alla misura indicata dalla ferrovie nello stesso giudizio di rinvio in evidente violazione del principio di reformatio in pejus. Detta sentenza, specificamente impugnata sul punto, deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c.. La causa, infatti, a questo punto va decisa nel merito, e la società va condannata al pagamento dell'importo dovuto all'attuale ricorrente al titolo di cui sopra risultante dall'agevole operazione del quantum già liquidato dalla sentenza di appello maggiorato del trattamento economico mensile del primo dirigente statale ai sensi della normativa sopra richiamata (artt. 10 e 11 del d.l. n. 283 del 1981, convertito in legge n. 432 del 1981). Deve, infine, osservarsi che vanno proposte aliunde ai sensi dell'art. 389 c.p.c. le domande conseguenti alla cassazione senza rinvio, non costituendo alcuna preclusione la presente pronuncia nel merito, sicché è inammissibile la censura di cui al terzo motivo di ricorso, e, in base all'esito del giudizio, e sussistendone i giusti motivi, ferma la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, le spese dei giudizi di appello varno dichiarate interamente compensate tra le parti, e quelle dei giudizi di cassazione vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della società.
P. Q. M.
la Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, e, decidendo nel merito, condanna la ferrovie dello Stato s.p.a. al pagamento in favore di DI NI della somma liquidata dal Tribunale di Bari maggiorata di quanto risultante dall'applicazione degli artt. 10 e 11 del d.l. n. 283 del 1981, convertito in legge n. 432 del 1981, oltre rivalutazione monetaria ed 6 .2 interessi;
conferma la statuizione sulle spese del primo grado del giudizio, dichiara compensate le spese dei giudizi dinanzi al Tribunale di Bari e al Tribunale di Trani, condanna la Ferrovie dello Stato s.p.a. al rimborso in favore di DI NI delle spese del primo e del secondo giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 33,60 , oltre a euro 4.000,00 (quattromila) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 26 febbraio 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Anglietu (will Guglielmo Sciarelli Giovanni Mapparella IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria (kappasi 28 maggio 28. MOR 2002 CANCELLERE, I A 0 D 3 S 1 , 3 S . 5 O A T L T R L , A N O A ' B S L E 3 L I P E 7 D S - D I 8 A I - N T S 1 S G 1 N O O E P S E A I M G D I A G E A , E O D O L T R E T T I T A S R I N I L E G L D S E E E R O D 7