Sentenza 5 dicembre 2011
Massime • 1
L'art. 73 comma primo bis, lett. b) del d.P.R. n. 309 del 1990 punisce l'illecita detenzione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto dal sanitario, essendo del tutto irrilevante, a tal fine, l'eventuale uso personale, fatte salve le ipotesi in cui sussistano comprovate situazioni di errore scusabile. (Fattispecie relativa a detenzione di pastiglie di Subutex, contenente buprenofina di cui alla tabella II-A, allegata al d.P.R. n. 309 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2011, n. 6213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6213 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBA Tito - Presidente - del 05/12/2011
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1825
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 11703/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI ON, nato a [...] il [...];
2) OL AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 12 novembre 2010 emessa dalla Corte d'appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del 29 novembre 2007 con cui il G.u.p. del Tribunale di Lecce aveva ritenuto ST ON e LI LA responsabili del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 1, per avere detenuto illecitamente, il primo, gr. 121,392
di hashish e sei pastiglie di subutex (contenente buprenofina di cui alla tabella 2-A allegata al D.P.R. n. 309 del 1990), il secondo, gr. 132,069 di hashish, condannando entrambi alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed Euro 14.000 di multa.
2. - Gli imputati, tramite il loro difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. - Nell'interesse di ST, con il primo motivo, si censura la sentenza per avere ritenuto l'illecita detenzione delle pastiglie di subutex, senza considerare che l'imputato, tossicodipendente, era in cura presso l'ASL di Lecce e che la sostanza sequestratagli faceva parte del trattamento farmacologico a cui era sottoposto, come è risultato provato da quanto dichiarato dalla dottoressa Rollo Maria Castina.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Con l'ultimo motivo si deduce la violazione dell'art. 240 c.p., L. n.356 del 1992, art. 12-sexies, nonché il vizio di motivazione, in ordine alla disposta confisca della somma di Euro 4.000, rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato e ritenuta provento dell'attività di spaccio.
2.2. - Nell'interesse dello LI, si censura la sentenza per non avere riconosciuto che lo stupefacente era destinato ad uso esclusivamente personale, non essendo stati rinvenuti strumenti tipici dell'attività di spaccio.
Con il successivo motivo si lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. cit.. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso presentato nell'interesse di ST è infondato.
3.1. - Quanto al primo motivo si osserva che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto sussistente anche il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, lett. b). Questa fattispecie punisce le medesime condotte di importazione, esportazione, acquisto, ricezione e detenzione prese in considerazione dalla previsione generale di cui all'art. 73 cit., comma 1-bis, con riferimento però non alle sostanze stupefacenti elencate nella tabella 1, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14, ma ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti classificati nella tabella 2^ sezione A. Tuttavia, sebbene le condotte previste nell'art. 73 cit., comma 1 bis, lett. a) e b) siano coincidenti, differente è la struttura della fattispecie penale, in quanto nella seconda ipotesi il semplice superamento del quantitativo prescritto da parte del medico determina senz'altro la punibilità, a prescindere dalla circostanza di un uso personale che in questo caso è del tutto irrilevante, fatte salve le ipotesi in cui sussistano comprovate situazioni di errore scusabile.
Nel caso in esame, è stato accertato che l'imputato, in cura presso il SerT., doveva assumere 3 comprese di subutex da 2 mg. al giorno e che, in casi particolari, dovuti alla chiusura del servizio o a viaggi che l'utente aveva programmato, gli veniva somministrata una dose tripla, che copriva al massimo tre giorni, ciò al fine di evitare crisi di astinenza.
Pertanto, il quantitativo di subutex detenuto dall'imputato eccedeva la prescrizione medica, non solo rispetto alla prescrizione normale, ma anche a quella eccezionale che comprendeva, come si è visto, la copertura per tre giorni: ed infatti le pastiglie sequestrate consentivano di far fronte al fabbisogno di almeno otto giorni. I giudici hanno quindi ritenuto correttamente che, a prescindere dallo scopo della detenzione (uso personale o cessione a terzi), l'imputato aveva conservato un quantitativo di medicinale contenente stupefacente in misura eccedente la prescrizione medica, incorrendo così nel reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1- bis, lett. b).
3.2. - Infondato è anche il motivo con cui il ricorrente lamenta la confisca del denaro rinvenuto presso la sua abitazione. La sentenza ha fatto una corretta applicazione delle norme in materia, evidenziando come la L. n. 352 del 1992, art. 12-sexies preveda, in caso di condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 1, la confisca del denaro o dei beni di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza e che risulti sproporzionato rispetto al reddito o alla attività lavorativa svolta. Nella specie, oggetto del provvedimento reale è stata la somma di Euro 4.000 trovata nell'abitazione dell'imputato: quest'ultimo è risultato non essere percettore di alcun reddito;
lo stesso al momento del sequestro del denaro non ha fornito alcuna spiegazione e solo successivamente ha offerto giustificazioni non sorrette da elementi che dessero credibilità alle sue semplici asserzioni. Sicché deve ritenersi la legittimità della disposta confisca.
4. - Per quanto riguarda LI, la Corte d'appello ha escluso l'uso personale mettendo in chiara evidenza come la tipologia, il quantitativo e le modalità di confezionamento della droga di cui è stato trovato in possesso depongano per una finalità di spaccio, confermata anche dalla circostanza che l'imputato non risulta essere dedito all'assunzione di stupefacenti. Si tratta di una motivazione logica e coerente, che in quanto tale non merita le critiche contenute nel primo motivo del ricorso.
5. - Infine, entrambi i ricorrenti hanno lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5. Anche in questo caso la sentenza non merita censure,
avendo escluso l'ipotesi lieve con riferimento al dato quantitativo della sostanza detenuta da ciascun imputato, che non ha reso possibile considerare le loro condotte di scarsa offensività (ST è stato trovato in possesso di gr. 68 di hashish suddiviso in pezzettini e nascosti nello slip;
di due pezzettini di hashish ciascuno del peso di gr. 10 nascosti nelle scarpe;
di gr. 30 di hashish e gr. 5,3 di marijuana nascosti in auto;
di sei compresse di subutex in pastiglie da mg. 8 l'una e di Euro 4.000; LI è stato trovato in possesso di gr. 26,5 di marijuana in due involucri di cellophane;
di gr. 80 di hashish;
di gr. 19 di hashish;
di gr. 13 di hashish).
6. - In conclusione, l'infondatezza di tutti i motivi proposti comporta il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012