Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 914
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La cartella di pagamento è conforme al modello ministeriale approvato e contiene tutti gli elementi necessari per la difesa del contribuente.

  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto impositivo

    La mera affermazione del mancato beneficio non è sufficiente; il contribuente avrebbe dovuto fornire prova documentale (es. perizia tecnica) per contestare il vantaggio derivante dalle opere di bonifica.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Il termine quinquennale di prescrizione non è trascorso per un credito relativo all'anno 2019, in considerazione della data di notifica della cartella e della sospensione dei termini dovuta alla normativa Covid.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 914
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 914
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo