Art. 411.
Legislazione sulle radiodiffusioni
Nulla e' innovato nella legislazione vigente sulle radiodiffusioni.
Legislazione sulle radiodiffusioni
Nulla e' innovato nella legislazione vigente sulle radiodiffusioni.
Titolo VIII CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI Art. 405. Termini per la conclusione delle indagini preliminari. 1.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. 1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini. (166) 2. Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona …
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