Sentenza 24 settembre 2001
Massime • 1
In materia edilizia la costruzione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati già esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita solo se realizzata nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato stesso; in caso contrario è necessario il preventivo rilascio della concessione edilizia, la cui mancanza configura la violazione dell'art. 20 lett. b) della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2001, n. 37013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37013 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 2/09/2001
2. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. SAVERIO MANNINO - Consigliere - N. 2603
4. Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Prof. AMEDEO FRANCO - Consigliere - 42009/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IP AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 31 maggio 2000 dalla corte d'appello di Genova;
udita nella pubblica udienza del 24 settembre 2001 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Giovanni Germi, in sostituzione dell'avv. Fiammetta Tissoni, che deduce l'insussistenza del reato di cui all'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 43 1, ed eccepisce la prescrizione dei reati;
Svolgimento del processo
Il pretore di Savona, sezione distaccata di Alberga, con sentenza del 7 maggio 1999, dichiarò IP AL colpevole dei reati di cui: a) all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere eseguito in zona sottoposta a vincolo e senza concessione edilizia tre pilastri in cemento armato di cm. 30 x 30, alti m. 3,50 nonché una soletta soprastante di mq. 67 in ampliamento al progetto originario;
b) all'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e lo condannò alla pena di mesi due di arresto e lire trenta milioni di ammenda con l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e la sospensione condizionale della pena. La corte d'appello di Genova, con sentenza del 31 maggio 2000, confermò la sentenza di primo grado.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
a) carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati di cui ai capi a) e b) della rubrica. Lamenta che la corte d'appello ha escluso la natura pertinenziale dell'opera in questione esclusivamente in base ad una valutazione di tipo quantitativo, in considerazione delle sue dimensioni, mentre la legge urbanistica esprime una concezione di tipo qualitativo, che tiene conto del nesso funzionale e strumentale dell'opera al servizio di edifici già esistenti. Tale carattere di strumentalità funzionale della nuova opera (parcheggio) rispetto a quella già esistente (albergo) si individua in base alle caratteristiche ed alla struttura del manufatto, che non risulta logicamente ed economicamente utilizzabile in modo alternativo;
b) carenza di motivazione in punto pena.
Motivi della decisione
Il primo motivo è manifestamente infondato. Innanzitutto, infatti, va osservato che esattamente la corte d'appello ha ritenuto che non fosse applicabile il regime previsto dall'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, e ciò perché l'opera in questione è stata realizzata mediante l'erezione di nuovi pilastri e di soletta, esterni ed aggiunti alla costruzione principale, e non già nel sottosuolo dell'immobile o nei locali siti al pianterreno dell'edificio esistente. Ai sensi della suddetta disposizione, infatti, la costruzione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita soltanto se è realizzata nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato stesso;
è invece necessaria la concessione edilizia, quando il garage venga sistemato fuori dai suddetti ambienti (Sez. 3^, 11 dicembre 1992, Pinto, m. 193.042). Nè rileva il fatto che il primo comma del suddetto art. 9 è stato modificato dall'art. 17, comma 90, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale ha esteso il regime dell'autorizzazione ai parcheggi realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, dal momento che anche il nuovo testo della disposizione richiede che i parcheggi siano realizzati nel sottosuolo, mentre nel caso in esame si tratta di opera realizzata all'esterno ed in aggiunta alla costruzione principale.
È poi manifestamente infondata la censura della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che all'opera in questione possa attribuirsi natura pertinenziale, e ciò perché tale valutazione è sorretta da una motivazione congrua ed adeguata, e quindi non censurabile in questa sede di legittimità, che ha fatto corretta applicazione dei principi più volte espressi da questa Suprema Corte in tema di caratteristiche necessarie perché ad un'opera edilizia possa essere riconosciuta natura di pertinenza. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, infatti, la nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica;
deve trattarsi di un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo, tale da non consentire, anche in relazione alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede (Sez. 3^, 19 febbraio 1998, Portelli, m. 210.692). In particolare, la pertinenza urbanistica, che ha caratteristiche diverse da quelle contemplate dal codice civile, comporta l'impossibilità dì destinazioni ed utilizzazioni autonome;
si sostanzia nei requisiti della destinazione strumentale alle esigenze dell'immobile principale, risultante sotto il profilo funzionale da elementi oggettivi, dalla ridotta dimensione sia in senso assoluto sia in relazione a quella al cui servizio è complementare, dall'ubicazione, dal valore economico rispetto alla cosa principale e dall'assenza del cosiddetto carico urbanistico (Sez. 3^, 7 maggio 1997, Fera, m. 207.609; Sez. 3^, 5 luglio 1994, Pelle, m. 198.704). Per quanto riguarda poi, più specificamente, un garage, è stato affermato che in materia edilizia, la natura pertinenziale deve essere desunta da inequivoci dati obiettivi, i quali devono al tempo stesso escludere che l'opera possa essere altrimenti utilizzata, se non per il servizio e l'ornamento dell'edificio principale;
il che non è possibile ritenere per un vano realizzato in area discosta dall'edificio principale, finalizzato al servizio come garage solo in base alle intenzioni e alle dichiarazioni dell'interessato (Sez. 3^, 15 marzo 1994, Salvo, m. 199.124). Non è pertanto carente o manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha escluso la natura pertinenziale dell'opera in questione perché essa non presentava la caratteristica della ridotta dimensione - necessaria per potersi parlare di pertinenza urbanistica - trattandosi, al contrario, di un'opera di dimensioni non trascurabili, avente, infatti, una superficie pari ad un rettangolo di circa dieci metri per più di sei metri, la quale, quindi, già per ciò solo, non poteva considerarsi pertinenza dell'immobile principale.
Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il giudice del merito ha dato congrua ed adeguata motivazione dell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena. La sentenza impugnata ha, infatti, rilevato che il giudice di primo grado aveva correttamente valutato gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ed inoltre che la pena inflitta era vicina ai minimi edittali, sicché non appariva opportuna una sua ulteriore diminuzione.
È manifestamente infondata (oltreché tardiva) anche la deduzione fatta in udienza secondo cui non sussisterebbe il reato di cui all'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, per mancanza del vicolo. La sentenza impugnata, infatti, ha esattamente ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "la norma di cui all'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, riguarda anche i vincoli di immodificabilità
relativa e, di conseguenza, si riferisce anche agli interventi in zona sottoposta al vincolo paesistico senza il prescritto nulla osta regionale. Ne deriva che nelle zone di inedificabilità relativa (coste, fiumi, ecc.) il vincolo è operante a prescindere dall'adozione dei piani paesistici: è quindi sempre necessaria l'autorizzazione paesistica per opere che possano alterare l'ambiente". E, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, quanto realizzato nella specie sicuramente può alterare l'ambiente, essendo le dimensioni della costruzione apprezzabilmente rilevanti. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Trova di conseguenza applicazione il principio enunciato dalla decisione delle Sez. Un. di questa Suprema Corte n. 32 del 21 dicembre 2000 (c.c. 22 novembre 2000), imp. De Luca, m. 217.266, secondo cui l'inammissibilità dei ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). Pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del presente ricorso per manifesta infondatezza dei motivi preclude l'esame dell'eccezione sollevata alla odierna udienza dalla difesa, secondo cui la prescrizione si sarebbe maturata successivamente alla data di emissione della sentenza impugnata.
In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità dei ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in lire un milione.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2001