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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TOMA CIRO, Giudice monocratico in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7261/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240030419825000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28.10.2024 il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), ricorreva contro la Direzione provinciale delle Entrate di Salerno chiedendo l'annullamento della Cartella di pagamento n. 10020240030419825000, per complessivi € 4.731,74, notificata il 30.08.2024, relativa all'anno d'imposta 2020, per recupero imposte, sanzioni e interessi a seguito di controllo formale, ex art. 36/ter del d.p.r. 600/73, della documentazione relativa alle detrazioni fruite nella dichiarazione dei redditi mod. 730/2021, con particolare riguardo alle spese per interventi di riqualificazione energetica.
Esponeva che con la citata cartella di pagamento n 10020240030419825000 (Ruolo n 2024/550240), la
Direzione Provinciale di Salerno – ufficio territoriale di Sala Consilina aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2020 (Redditi 2021 anno 2020) in seguito a controllo ex art 36 ter DPR
600/1973, non riconoscendo “i benefici relativi alle spese di riqualificazione energetica sostenute negli anni 2017 e 2019 in quanto (è dato leggersi nella cartella impugnata) il contribuente non è titolare di alcun diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento”, come riportato nei motivi delle rettifiche all'esito del controllo;
- che, per le motivazioni su riportate, le detrazioni per oneri sez. IV (rigo RP66 col 1-9) venivano ridotte da
€ 3.350,00 a € 25,00 (RN16 della dichiarazione dei redditi);
- che vengono, pertanto, richieste maggiori imposte per € 3.325,00 oltre sanzioni e interessi.
Deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato allegando la documentazione che asseritamente dimostrava la spettanza dei benefici richiesti in dichiarazione, con particolare riguardo alla circostanza di essere familiare convivente dei genitori, proprietari dell'immobile e che comunque ivi risiedeva fin dalla nascita e, pertanto, titolare di diritto di abitazione.
In data 19.12.2024, si costituiva l'Agenzia delle Entrate, controdeducendo specificamente ed analiticamente in ordine alla valenza probatoria della documentazione prodotta dal ricorrente e sul fatto che lo stesso non rientrasse nel novero dei soggetti che potevano fruire della detrazione delle spese sostenute, non rientrando tra i soggetti titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale indicato dalla normativa ai fini della detraibilità delle spese sostenute. Segnalava inoltre che proprio dalla documentazione anagrafica prodotta si rilevava la “non convivenza” con i genitori proprietari dell'immobile e che la scrittura privata di comodato d'uso gratuito prodotta all'ufficio, recante data 01/02/2017, era stata registrata solo in data 23.12.2023, quindi in data molto successive all'anno cui era stata fruita la detrazione in base alle spese sostenute.
In data 13.02.2025 il ricorrente produceva memoria illustrativa in cui affermava di avere un diritto di abitazione “di fatto” sull'immobile, che avrebbe dovuto consentirgli di rientrare tra le categorie di soggetti beneficiari della norma sulle specifiche detrazioni.
All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Va ricordato che, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 16-bis del Tuir, dal 2016 può richiedere la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, se sostiene le relative spese, anche il convivente di fatto del possessore (o detentore) dell'immobile, pure in assenza di un contratto di comodato e come si prevede per un familiare convivente.
L'agevolazione spetta per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza.
Per l'accertamento della “stabile convivenza” la legge n. 76/2016 fa riferimento al concetto di “famiglia anagrafica” come previsto dal regolamento anagrafico richiamato dal Dpr n. 223/1989. Tale status deve risultare dai registri anagrafici.
Lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura, o alla data di inizio dei lavori, e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse in detrazione.
Nel caso di specie tali condizioni non appaiono ricorrere.
Infatti, proprio dalla documentazione anagrafica prodotta dal ricorrente, lo stesso risulta nell'anno 2020 quale nucleo familiare a sé stante rispetto alla famiglia del padre, residente in interno diverso dello stesso indirizzo dei genitori.
Va confermato poi che la scrittura privata di comodato prodotta dall'ufficio, pur recando una data anteriore risulta effettivamente registrata solo nel dicembre 2023, con ciò non potendo essere collocata, con certezza, in data anteriore e tale da giustificare la sussistenza di un titolo di possesso giuridicamente valido ai fini della detrazione delle spese sostenute sull'immobile.
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna alle spese di giudizio del ricorrente.
P.Q.M.
Il sottoscritto Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - sez. VII - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, liquidate in € 450,00 comprensive di rimborso forfetario, oltre eventuali accessori di legge.
Così deciso in Salerno il 24.02.2025
Il giudice unico f.to CI TO
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TOMA CIRO, Giudice monocratico in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7261/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240030419825000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28.10.2024 il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), ricorreva contro la Direzione provinciale delle Entrate di Salerno chiedendo l'annullamento della Cartella di pagamento n. 10020240030419825000, per complessivi € 4.731,74, notificata il 30.08.2024, relativa all'anno d'imposta 2020, per recupero imposte, sanzioni e interessi a seguito di controllo formale, ex art. 36/ter del d.p.r. 600/73, della documentazione relativa alle detrazioni fruite nella dichiarazione dei redditi mod. 730/2021, con particolare riguardo alle spese per interventi di riqualificazione energetica.
Esponeva che con la citata cartella di pagamento n 10020240030419825000 (Ruolo n 2024/550240), la
Direzione Provinciale di Salerno – ufficio territoriale di Sala Consilina aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2020 (Redditi 2021 anno 2020) in seguito a controllo ex art 36 ter DPR
600/1973, non riconoscendo “i benefici relativi alle spese di riqualificazione energetica sostenute negli anni 2017 e 2019 in quanto (è dato leggersi nella cartella impugnata) il contribuente non è titolare di alcun diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento”, come riportato nei motivi delle rettifiche all'esito del controllo;
- che, per le motivazioni su riportate, le detrazioni per oneri sez. IV (rigo RP66 col 1-9) venivano ridotte da
€ 3.350,00 a € 25,00 (RN16 della dichiarazione dei redditi);
- che vengono, pertanto, richieste maggiori imposte per € 3.325,00 oltre sanzioni e interessi.
Deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato allegando la documentazione che asseritamente dimostrava la spettanza dei benefici richiesti in dichiarazione, con particolare riguardo alla circostanza di essere familiare convivente dei genitori, proprietari dell'immobile e che comunque ivi risiedeva fin dalla nascita e, pertanto, titolare di diritto di abitazione.
In data 19.12.2024, si costituiva l'Agenzia delle Entrate, controdeducendo specificamente ed analiticamente in ordine alla valenza probatoria della documentazione prodotta dal ricorrente e sul fatto che lo stesso non rientrasse nel novero dei soggetti che potevano fruire della detrazione delle spese sostenute, non rientrando tra i soggetti titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale indicato dalla normativa ai fini della detraibilità delle spese sostenute. Segnalava inoltre che proprio dalla documentazione anagrafica prodotta si rilevava la “non convivenza” con i genitori proprietari dell'immobile e che la scrittura privata di comodato d'uso gratuito prodotta all'ufficio, recante data 01/02/2017, era stata registrata solo in data 23.12.2023, quindi in data molto successive all'anno cui era stata fruita la detrazione in base alle spese sostenute.
In data 13.02.2025 il ricorrente produceva memoria illustrativa in cui affermava di avere un diritto di abitazione “di fatto” sull'immobile, che avrebbe dovuto consentirgli di rientrare tra le categorie di soggetti beneficiari della norma sulle specifiche detrazioni.
All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Va ricordato che, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 16-bis del Tuir, dal 2016 può richiedere la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, se sostiene le relative spese, anche il convivente di fatto del possessore (o detentore) dell'immobile, pure in assenza di un contratto di comodato e come si prevede per un familiare convivente.
L'agevolazione spetta per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza.
Per l'accertamento della “stabile convivenza” la legge n. 76/2016 fa riferimento al concetto di “famiglia anagrafica” come previsto dal regolamento anagrafico richiamato dal Dpr n. 223/1989. Tale status deve risultare dai registri anagrafici.
Lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura, o alla data di inizio dei lavori, e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse in detrazione.
Nel caso di specie tali condizioni non appaiono ricorrere.
Infatti, proprio dalla documentazione anagrafica prodotta dal ricorrente, lo stesso risulta nell'anno 2020 quale nucleo familiare a sé stante rispetto alla famiglia del padre, residente in interno diverso dello stesso indirizzo dei genitori.
Va confermato poi che la scrittura privata di comodato prodotta dall'ufficio, pur recando una data anteriore risulta effettivamente registrata solo nel dicembre 2023, con ciò non potendo essere collocata, con certezza, in data anteriore e tale da giustificare la sussistenza di un titolo di possesso giuridicamente valido ai fini della detrazione delle spese sostenute sull'immobile.
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna alle spese di giudizio del ricorrente.
P.Q.M.
Il sottoscritto Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - sez. VII - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, liquidate in € 450,00 comprensive di rimborso forfetario, oltre eventuali accessori di legge.
Così deciso in Salerno il 24.02.2025
Il giudice unico f.to CI TO