Sentenza 26 gennaio 2005
Massime • 1
Al fini dell'accertamento della imputabilità del minore, l'indagine sulla personalità può non essere espletata su tutte le condizioni previste dall'art. 9 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 qualora l'imputabilità sia dimostrata da altri elementi risultanti dagli atti processuali. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il comportamento dell'imputata, consistito nell'essersi introdotta attraverso una finestra in una casa per trafugare denaro e valori, era pienamente valutabile da parte di un soggetto ultraquattordicenne, in ordine al quale non erano state evidenziate o allegate condizioni o circostanze influenti sulla normale capacità di discernimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2005, n. 10233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10233 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 26/01/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 124
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 39391/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JO KU, n. in Pozarevac (Slovenia) il 18.12.1987;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona in data 12 giugno 2002;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Non comparso il difensore della ricorrente.
OSSERVA
1. Il 18 gennaio 2002 il Tribunale per i Minorenni di Ancona condannava LA VI a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 624, 625, nn. 1 e 2, c.p..
Sul gravame dell'imputata, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 12 giugno 2002, riconosceva le attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti, unitamente alla già riconosciuta attenuante della minore età, riduceva la pena inflitta dal primo giudice, concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava nel resto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, per mezzo del difensore, denunziando "violazione dell'art. 9 del D.P.R. 448/88". Deduce che egli "è stato sin dal primo momento ritenuto imputabile e responsabile della condotta ascrittagli, sulla base di sole presunzioni"; e che non si era proceduto agli "accertamenti sulle condizioni, le risorse, personali, familiari, sociali ed ambientali, richiesti come necessari dalla normativa sui minori..., procedendo come se lo VI fosse giudicato da un tribunale ordinario".
3. Il ricorso è infondato.
I giudici del merito, difatti, hanno richiamato i "rilievi tecnici radiologici relativi a caratteristiche tipiche e costanti della età corporea del soggetto..." eseguiti dalla p.g. (trattasi, in realtà, di "valutazione anagrafica", con esame radiografico, eseguito dal Presidio Ospedaliero di S. Bernardino del Trento), li hanno ritenuti ritualmente assunti e perciò utilizzabili (e su tale punto non si pone rilievo gravatorio), ne hanno inferito che sicuramente l'imputata è soggetto ultraquartodicenne, hanno, conseguentemente, concluso per la sua imputabilità. Tale apparato argomentativo della sentenza impugnata è consequenziale ai rilievi che, soli, erano stati proposti con l'atto di appello, che cioè gli esiti di quella indagine non sarebbero stati acquisibili perché assunti in violazione dell'art. 349 c.p.p., solo da tanto facendosi discendere la mancanza di prova della imputabilità dell'imputata medesima.. In ogni caso, il mancato espletamento di tutti gli accertamenti indicati dall'art. 9 della L. n. 448/1988, nella loro globalità, ben può essere affrancato, ai fini dell'accertamento della imputabilità, dalla considerazione degli altri elementi, offerti dalla realtà processuale, che la sussistenza della imputabilità medesima siano in grado comunque di ritenere e conclamare. La imputabilità è (per mutuare espressioni di autorevole dottrina) "capacità di reato" e "capacità di colpevolezza", e presuppone che il soggetto sia potenzialmente libero nell'espletamento dei suoi comportamenti illeciti, "in grado di rappresentarsene il significato e le conseguenze e proprio per questo reso responsabile di essi e assoggettabile alla reazione dell'ordinamento...". Nella specie, la condotta dell'imputata è consistita nell'introdursi, attraverso una finestra, in una casa di abitazione ed ivi trafugare una somma di denaro e due anelli aurei: comportamento, questo, la cui illiceità è senz'altro del tutto valutabile, ritenibile ed apprezzabile da parte di un soggetto ultraquattordicenne, per il quale non si evidenzia e non si allega condizione o circostanza alcuna che possa influire su tale del tutto normale capacità di discernimento.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato.
Nulla va statuito sulle spese, ai sensi dell'art. 29 del D.Leg.vo 28 luglio 1989, n. 272 (Cass., Sez. Un., n. 15/2000).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2005