TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14832 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 66679/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66679/2020 promossa da:
( ), nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma alla Via Isole del Capo Verde 26, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Di Benedetto, giusta procura in atti attore nei confronti di
( ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma alla Via della Mendola n. 39 presso lo studio dell'avv. Carlo Sebastiano Foti ( ), che lo rappresenta e difende C.F._3 in forza di procura alle liti in atti convenuto nonché di
(C.F.- P.IVA , in persona del Legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Fabio Ferrara (C.F.: ), in C.F._4 virtù di procura speciale alle liti, ed elettivamente domiciliata, ad ogni effetto di legge, presso la sede dell'Azienda medesima in Roma, Via Casal Bernocchi n. 73 (PEC: (fax Email_1 n.: 06-56487243). – convenuta nonché
, c.f. n. e p.i. n. con sede legale e Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 direzione in Bologna Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia dott.
[...]
giusta procura speciale del 18.12.2019 in autentica Notaio Dr. Controparte_4 Persona_1 di Bologna rep. 93508 / racc.10283; che per questo procedimento Controparte_3 giudiziario è rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Baldi c.f. ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Salaria n. 292, ciò giusta delega difensiva rilasciata dal dott. su foglio autonomo ma da considerarsi materialmente Controparte_4 unito alla comparsa di costituzione in quanto con essa depositato in via telematica (doc. 1) pec: ; Email_2 terzo chiamato pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato davanti all'intestato Tribunale, l'epigrafato attore ha convenuto in giudizio il dottor e la deducendo che: Controparte_1 Controparte_2 in data 27.02.2015, avendo notato una tumefazione sul lato sinistro della testa, in prossimità della nuca, l'odierno attore si era sottoposto a esame ecografico che aveva evidenziato la presenza di una neoformazione, di talché il 18.04.2015 si era sottoposto ad intervento chirurgico ambulatoriale presso l'Ospedale G.B. Grassi di Ostia Lido ove veniva effettuata l'asportazione di una “losanga di cuoio capelluto tutta inclusa longitudinalmente”, intervento consistente nell'asportazione di una cisti del cuoio capelluto e nella sutura della ferita. L'intervento veniva eseguito, in regime intramoenia nella sala dove era solito effettuare gli esami di colonscopia e gastroscopia, utilizzando, quindi, la struttura ospedaliera ed i ferri chirurgici presenti. Per l'intervento il aveva corrisposto in contanti al Prof. la somma di Euro 400,00 Pt_1 CP_1 oltre Euro 80,00 per l'esame istologico. L'attore lamentava che gli esiti dell'operazione si erano rivelati infausti, in quanto la ferita residuata dall'intervento, oltre ad essere estremamente dolorosa, non si rimarginava ma continuava a sanguinare;
di talché, nel mese di luglio 2015 si era rivolto di nuovo al prof. che sottoponeva il paziente CP_1 ad un secondo intervento ambulatoriale, sempre all'interno dell'Ospedale G.B. Grassi, riaprendo la ferita e cercando di asportare nuovamente la formazione. Nonostante tale secondo intervento, lamentava l'attore, la ferita aveva continuato a sanguinare e pertanto l'attore era costretto a sottoporsi a nuovo intervento chirurgico correttivo, che veniva correttamente eseguito in data 19.10.2015 dal dott. specialista in oncologia e chirurgia Persona_2 d'urgenza, il quale rilevava una “deiscenza di ca 5 mm di cicatrice chirurgica da biopsia escissionale”, causa del persistente sanguinamento. Peraltro, in occasione di tale sessione operatoria veniva analizzato il tessuto escisso, che risultava sede di un miofibroma solitario e non di un normale lipoma. Sulla scorta della consulenza del 2.5.20219 effettuata dal dott. specialista di chirurgia plastica Persona_3 ed estetica, l'attore criticava la scelta di una biopsia escissionale, l'esecuzione da parte di un sanitario non specialista in discipline chirurgiche, l'incompleta asportazione della neoplasia, non identificata correttamente sul campo operatorio, unitamente alla verosimile lesione dell'arteria temporale superficiale, ramo occipitale. Deduceva, quindi, danni consistenti in esiti cicatriziali distrofici, neurinoma da amputazione dolente, parestesia del cuoio capelluto e cefalee muscolo tensive ricorrenti per un'invalidità al 15% permanente rivendicando un danno biologico di € 35.000,00 di cui € 280,00 per spese.Di cui chiedeva il ristoro ai convenuti in solido. Si costituiva il dott. che contestava l'avversa domanda in fatto ed in diritto chiedendo di CP_1 chiamare in causa le proprie assicurazioni. Si costituiva, altresì, l'azienda sanitaria chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, ritenuta infondata e, in subordine, la riduzione del quantum ed il riconoscimento del proprio diritto di rivalsa verso il sanitario. Autorizzata la sua chiamata, si costituiva anche hiedendo il rigetto sia della domanda di CP_3 manleva che di quella principale. Acquisita la documentazione hic et inde prodotta ed espletata ctu medico legale, il giudice con ordinanza del 2 febbraio 2023 formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Con note scritte le parti rappresentavano la volontà di aderire alla predetta proposta ed il giudice rinviava all'udienza del 25 maggio 2025 per consentire la formalizzazione dell'accordo. Alla predetta udienza i difensori presenti rappresentavano che tutte le parti avevano aderito all'accordo e che lo stesso era stato anche ottemperato come da atto versato in pct. Chiedevano dunque darsi atto della cessata materia con spese già regolate con sentenza per la quale rinunciavano ai termini. Il Giudice a questo punto tratteneva la causa in decisione.
***
pagina 3 di 4 Tanto premesso, alla luce dell'intervenuta conciliazione della causa con espressa adesione delle parti, è venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale è divenuta, in ragione della cessazione delle ragioni di contrasto, inutile o inattuale, sicché deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio. Ed invero, “si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso” (Cass. Civ. n. 19845/2019). Secondo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (cf Cass. Civ. n. 21757/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di ed , con la chiamata in causa di Controparte_1 CP_5 CP_3
1) dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
2) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66679/2020 promossa da:
( ), nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma alla Via Isole del Capo Verde 26, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Di Benedetto, giusta procura in atti attore nei confronti di
( ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma alla Via della Mendola n. 39 presso lo studio dell'avv. Carlo Sebastiano Foti ( ), che lo rappresenta e difende C.F._3 in forza di procura alle liti in atti convenuto nonché di
(C.F.- P.IVA , in persona del Legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Fabio Ferrara (C.F.: ), in C.F._4 virtù di procura speciale alle liti, ed elettivamente domiciliata, ad ogni effetto di legge, presso la sede dell'Azienda medesima in Roma, Via Casal Bernocchi n. 73 (PEC: (fax Email_1 n.: 06-56487243). – convenuta nonché
, c.f. n. e p.i. n. con sede legale e Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 direzione in Bologna Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia dott.
[...]
giusta procura speciale del 18.12.2019 in autentica Notaio Dr. Controparte_4 Persona_1 di Bologna rep. 93508 / racc.10283; che per questo procedimento Controparte_3 giudiziario è rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Baldi c.f. ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Salaria n. 292, ciò giusta delega difensiva rilasciata dal dott. su foglio autonomo ma da considerarsi materialmente Controparte_4 unito alla comparsa di costituzione in quanto con essa depositato in via telematica (doc. 1) pec: ; Email_2 terzo chiamato pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato davanti all'intestato Tribunale, l'epigrafato attore ha convenuto in giudizio il dottor e la deducendo che: Controparte_1 Controparte_2 in data 27.02.2015, avendo notato una tumefazione sul lato sinistro della testa, in prossimità della nuca, l'odierno attore si era sottoposto a esame ecografico che aveva evidenziato la presenza di una neoformazione, di talché il 18.04.2015 si era sottoposto ad intervento chirurgico ambulatoriale presso l'Ospedale G.B. Grassi di Ostia Lido ove veniva effettuata l'asportazione di una “losanga di cuoio capelluto tutta inclusa longitudinalmente”, intervento consistente nell'asportazione di una cisti del cuoio capelluto e nella sutura della ferita. L'intervento veniva eseguito, in regime intramoenia nella sala dove era solito effettuare gli esami di colonscopia e gastroscopia, utilizzando, quindi, la struttura ospedaliera ed i ferri chirurgici presenti. Per l'intervento il aveva corrisposto in contanti al Prof. la somma di Euro 400,00 Pt_1 CP_1 oltre Euro 80,00 per l'esame istologico. L'attore lamentava che gli esiti dell'operazione si erano rivelati infausti, in quanto la ferita residuata dall'intervento, oltre ad essere estremamente dolorosa, non si rimarginava ma continuava a sanguinare;
di talché, nel mese di luglio 2015 si era rivolto di nuovo al prof. che sottoponeva il paziente CP_1 ad un secondo intervento ambulatoriale, sempre all'interno dell'Ospedale G.B. Grassi, riaprendo la ferita e cercando di asportare nuovamente la formazione. Nonostante tale secondo intervento, lamentava l'attore, la ferita aveva continuato a sanguinare e pertanto l'attore era costretto a sottoporsi a nuovo intervento chirurgico correttivo, che veniva correttamente eseguito in data 19.10.2015 dal dott. specialista in oncologia e chirurgia Persona_2 d'urgenza, il quale rilevava una “deiscenza di ca 5 mm di cicatrice chirurgica da biopsia escissionale”, causa del persistente sanguinamento. Peraltro, in occasione di tale sessione operatoria veniva analizzato il tessuto escisso, che risultava sede di un miofibroma solitario e non di un normale lipoma. Sulla scorta della consulenza del 2.5.20219 effettuata dal dott. specialista di chirurgia plastica Persona_3 ed estetica, l'attore criticava la scelta di una biopsia escissionale, l'esecuzione da parte di un sanitario non specialista in discipline chirurgiche, l'incompleta asportazione della neoplasia, non identificata correttamente sul campo operatorio, unitamente alla verosimile lesione dell'arteria temporale superficiale, ramo occipitale. Deduceva, quindi, danni consistenti in esiti cicatriziali distrofici, neurinoma da amputazione dolente, parestesia del cuoio capelluto e cefalee muscolo tensive ricorrenti per un'invalidità al 15% permanente rivendicando un danno biologico di € 35.000,00 di cui € 280,00 per spese.Di cui chiedeva il ristoro ai convenuti in solido. Si costituiva il dott. che contestava l'avversa domanda in fatto ed in diritto chiedendo di CP_1 chiamare in causa le proprie assicurazioni. Si costituiva, altresì, l'azienda sanitaria chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, ritenuta infondata e, in subordine, la riduzione del quantum ed il riconoscimento del proprio diritto di rivalsa verso il sanitario. Autorizzata la sua chiamata, si costituiva anche hiedendo il rigetto sia della domanda di CP_3 manleva che di quella principale. Acquisita la documentazione hic et inde prodotta ed espletata ctu medico legale, il giudice con ordinanza del 2 febbraio 2023 formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Con note scritte le parti rappresentavano la volontà di aderire alla predetta proposta ed il giudice rinviava all'udienza del 25 maggio 2025 per consentire la formalizzazione dell'accordo. Alla predetta udienza i difensori presenti rappresentavano che tutte le parti avevano aderito all'accordo e che lo stesso era stato anche ottemperato come da atto versato in pct. Chiedevano dunque darsi atto della cessata materia con spese già regolate con sentenza per la quale rinunciavano ai termini. Il Giudice a questo punto tratteneva la causa in decisione.
***
pagina 3 di 4 Tanto premesso, alla luce dell'intervenuta conciliazione della causa con espressa adesione delle parti, è venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale è divenuta, in ragione della cessazione delle ragioni di contrasto, inutile o inattuale, sicché deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio. Ed invero, “si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso” (Cass. Civ. n. 19845/2019). Secondo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (cf Cass. Civ. n. 21757/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di ed , con la chiamata in causa di Controparte_1 CP_5 CP_3
1) dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
2) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
pagina 4 di 4