CASS
Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2024, n. 16047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16047 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da HI AL n. a Cascina il 17/3/1970 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova in data 8/6/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8. D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in relazione ai capi A) e B) per maturata prescrizione e per l'inammissibilità nel resto RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione del Tribunale di Massa che, in data 12/7/2021, aveva riconosciuto OC BE responsabile di più ipotesi di falso ex artt. 497 bis;
48,477; 476 in relazione all'art. 482 cod.pen. nonché della Penale Sent. Sez. 2 Num. 16047 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 19/03/2024 ricettazione di nove timbri muniti del sigillo dei Comuni di Pescia e Pisa, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Beatrice Vestri, deducendo: 2.1 la violazione di legge con riguardo alla mancata declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi A) e B) della rubrica. Il difensore eccepisce che la Corte di merito ha omesso di rilevare l'estinzione dei reati di cui ai capi A) e B) della rubrica per decorso dei termini di prescrizione, pur trattandosi di fattispecie consumate secondo contestazione il 10/1/2014 e assoggettate al termine massimo di anni sette e mesi sei, cui si aggiungono le sospensioni pari a mesi nove e giorni sette;
2.2 la mancata assunzione di prova decisiva in relazione ai capi D) ed E) della rubrica. Secondo il difensore è censurabile il diniego opposto dai giudici di merito alla richiesta di perizia sui timbri in giudiziale sequestro nonostante non vi sia certezza circa la riferibilità degli stessi a uffici dei Comuni di Pisa e Cascina e circa l'esatto configurazione del reato presupposto (furto o contraffazione). Aggiunge che la Corte di merito ha disatteso la richiesta difensiva sulla base di una motivazione illogica in quanto ha riferito la superfluità dell'accertamento al reato di cui al capo A) mentre la difesa aveva formulato in primo grado richiesta di perizia in relazione ai capi D) ed E); 2.3 la carenza e contraddittorietà della motivazione nonché il travisamento della prova con particolare riguardo ai contenuti delle deposizioni testimoniali e ai documenti acquisiti. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha nella sostanza omesso di prendere in esame le prove contrarie poste a sostegno della tesi alternativa accreditata dal prevenuto e non ha spiegato le regioni per cui le ha ritenute irrilevanti ovvero non attendibili così violando il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare secondo il ricorrente la sentenza impugnata non ha tenuto adeguatamente conto delle testimonianze da cui emerge che il OC non coabitava con la sorella AN, cui faceva visita sporadicamente, e che gli uffici al primo piano di Via Piastroni dove sono stati rinvenuti i timbri di cui al capo E) non erano nella disponibilità dell'imputato. Inoltre, i giudici territoriali sono incorsi in illogicità sostenendo l'esistenza di un collegamento funzionale tra le condotte ascritte ai capi D) ed E) nonostante il diniego del vincolo della continuazione tra i reati. Con riguardo al capo D) il difensore osserva che i giudici di merito non hanno considerato che il documento era apparso agli operanti "evidentemente falso" con conseguente difetto di offensività della condotta e aggiunge che la ricostruzione fatta propria dalla sentenza impugnata si basa sulla testimonianza della teste Ciofi senza considerare i rilievi difensivi circa la credibilità della stessa;
2.4 la violazione di legge in relazione al compimento di attività istruttoria in assenza del difensore legittimamente impedito. Il ricorrente censura il rigetto dell'eccezione processuale 2 relativa al mancato rinvio per legittimo impedimento dell'udienza del 17/2/2020 sulla base dell'erroneo presupposto dell'esistenza di un secondo difensore, sebbene l'Avv. Felice Vivo avesse rinunziato al mandato fin dal 20/4/2016, ovvero prima del trasferimento del fascicolo per competenza al Tribunale di Massa, e in sede di udienza preliminare il Gup avesse ammesso l'imputato al gratuito patrocinio, beneficio incompatibile con la designazione di due difensori di fiducia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Riveste carattere preliminare ed assorbente l'eccepita nullità dell'ordinanza in data 17/2/2020 di rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dall'Avv. Vestri sul presupposto dell'esistenza di altro difensore di fiducia dell'imputato in persona dell'Avv. Felice Vivo. A quella data, alla presenza del difensore d'ufficio designato in sostituzione, venivano assunte le deposizioni degli operanti e veniva esaminata la teste Ciofi. 1.1 Dall'accesso agli atti giustificato dalla natura della censura risulta che alla successiva udienza del 17 dicembre 2020 l'Avv. Vestri formulava eccezione in ordine al denegato rinvio per legittimo impedimento, presente anche l'Avv. Vivo al fine di attestare l'intervenuta rinunzia al mandato conferitogli fin dall'aprile 2016, che il giudice rigettava. All'udienza del 15/2/21 il Tribunale dava atto dell'avvenuta trasmissione della rinunzia formalizzata il 18/4/16 dall'Avv. Vivo ma riteneva, comunque, che la stessa si riferisse all'originario procedimento per fatti di bancarotta pendente dinanzi al Tribunale di Livorno nei confronti del OC, non all'odierno processo. La difesa ha obiettato in proposito che la perquisizione eseguita in data 8/6/2015 nei confronti del ricorrente fu disposta nell'ambito del procedimento per fatti di bancarotta e, a seguito dei sequestri in quella sede operati, il P.m. effettuò lo stralcio per le fattispecie a giudizio con trasmissione, avvenuta nel maggio 2016, degli atti al P.m. di Massa territorialmente competente, come risulta pacificamente in atti (sent. Tribunale pag. 3). 2. Questa Corte ha chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che il principio secondo cui, salvo che risulti un'espressa manifestazione di volontà dell'interessato in senso contrario, la nomina del difensore di fiducia è efficace non solo per il procedimento principale nel quale è intervenuta, ma anche per quelli incidentali direttamente derivati, anche se di competenza di un ufficio giudiziario diverso, trova applicazione pure nel caso in cui il pubblico ministero, in fase di indagini, abbia separato i procedimenti, individuando una diversa competenza territoriale per taluni dei reati oggetto di investigazione (Sez. 1, n. 8824 del 19/01/2017, Rv. 269366 - 01; Sez. 5, n. 1702 del 10/04/1996, Rv. 204838-01). A tanto consegue in via speculare che la rinunzia al mandato formalizzata in relazione al procedimento originario, e prima che venga disposta la separazione degli atti relativi a talune delle fattispecie oggetto di addebito, esplica la propria efficacia abdicativa sia in relazione al procedimento madre che a 3 DP- quelli derivati, eventualmente trasmessi ad altra autorità giudiziaria per qualsivoglia motivo. Infatti una volta che la rinunzia, negozio unilaterale recettizio, sia stato comunicato alla parte e all'autorità giudiziaria procedente, non v'è spazio alcuno per ritenere l'ultrattività dell'incarico defensionale. Nella specie consta che la rinunzia dell'Avv. Vivo, contenente espressa menzione dell'avvenuta comunicazione al OC della dismissione del mandato, fu depositata il 19 Aprile 2016 presso il Tribunale di Livorno e il 20 aprile seguente presso la Procura della Repubblica della stessa città. 2.1 Pertanto, ritiene la Corte che l'istanza di rinvio dell'Avv. Vestri, motivata da ragioni di salute documentate da certificato medico, sia stata illegittimamente disattesa, non risultando la contemporanea designazione di altro difensore di fiducia da parte del OC, con conseguente violazione dei diritti di difesa dell'imputato, rilevante ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen. La nullità della cennata deliberazione travolge gli atti conseguenti ivi comprese le determinazioni conclusive dei gradi di merito sicché si impone l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado limitatamente al capo E) con trasmissione degli atti al Tribunale di Massa per nuovo giudizio. Infatti, i residui addebiti di cui ai capi A), B) e D) risultano allo stato prescritti per decorso del termine massimo di prescrizione (pari ad anni sette, mesi sei, aumentato delle sospensioni ammontanti a mesi nove e giorni sette) con conseguente obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva ex art. 129, comma 1, cod.proc.pen in assenza di evidenze che impongano il proscioglimento nel merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A),B) e D) perché estinti per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente al reato di cui al capo E) e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Massa per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, 19 Marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presi» ente
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in relazione ai capi A) e B) per maturata prescrizione e per l'inammissibilità nel resto RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione del Tribunale di Massa che, in data 12/7/2021, aveva riconosciuto OC BE responsabile di più ipotesi di falso ex artt. 497 bis;
48,477; 476 in relazione all'art. 482 cod.pen. nonché della Penale Sent. Sez. 2 Num. 16047 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 19/03/2024 ricettazione di nove timbri muniti del sigillo dei Comuni di Pescia e Pisa, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Beatrice Vestri, deducendo: 2.1 la violazione di legge con riguardo alla mancata declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi A) e B) della rubrica. Il difensore eccepisce che la Corte di merito ha omesso di rilevare l'estinzione dei reati di cui ai capi A) e B) della rubrica per decorso dei termini di prescrizione, pur trattandosi di fattispecie consumate secondo contestazione il 10/1/2014 e assoggettate al termine massimo di anni sette e mesi sei, cui si aggiungono le sospensioni pari a mesi nove e giorni sette;
2.2 la mancata assunzione di prova decisiva in relazione ai capi D) ed E) della rubrica. Secondo il difensore è censurabile il diniego opposto dai giudici di merito alla richiesta di perizia sui timbri in giudiziale sequestro nonostante non vi sia certezza circa la riferibilità degli stessi a uffici dei Comuni di Pisa e Cascina e circa l'esatto configurazione del reato presupposto (furto o contraffazione). Aggiunge che la Corte di merito ha disatteso la richiesta difensiva sulla base di una motivazione illogica in quanto ha riferito la superfluità dell'accertamento al reato di cui al capo A) mentre la difesa aveva formulato in primo grado richiesta di perizia in relazione ai capi D) ed E); 2.3 la carenza e contraddittorietà della motivazione nonché il travisamento della prova con particolare riguardo ai contenuti delle deposizioni testimoniali e ai documenti acquisiti. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha nella sostanza omesso di prendere in esame le prove contrarie poste a sostegno della tesi alternativa accreditata dal prevenuto e non ha spiegato le regioni per cui le ha ritenute irrilevanti ovvero non attendibili così violando il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare secondo il ricorrente la sentenza impugnata non ha tenuto adeguatamente conto delle testimonianze da cui emerge che il OC non coabitava con la sorella AN, cui faceva visita sporadicamente, e che gli uffici al primo piano di Via Piastroni dove sono stati rinvenuti i timbri di cui al capo E) non erano nella disponibilità dell'imputato. Inoltre, i giudici territoriali sono incorsi in illogicità sostenendo l'esistenza di un collegamento funzionale tra le condotte ascritte ai capi D) ed E) nonostante il diniego del vincolo della continuazione tra i reati. Con riguardo al capo D) il difensore osserva che i giudici di merito non hanno considerato che il documento era apparso agli operanti "evidentemente falso" con conseguente difetto di offensività della condotta e aggiunge che la ricostruzione fatta propria dalla sentenza impugnata si basa sulla testimonianza della teste Ciofi senza considerare i rilievi difensivi circa la credibilità della stessa;
2.4 la violazione di legge in relazione al compimento di attività istruttoria in assenza del difensore legittimamente impedito. Il ricorrente censura il rigetto dell'eccezione processuale 2 relativa al mancato rinvio per legittimo impedimento dell'udienza del 17/2/2020 sulla base dell'erroneo presupposto dell'esistenza di un secondo difensore, sebbene l'Avv. Felice Vivo avesse rinunziato al mandato fin dal 20/4/2016, ovvero prima del trasferimento del fascicolo per competenza al Tribunale di Massa, e in sede di udienza preliminare il Gup avesse ammesso l'imputato al gratuito patrocinio, beneficio incompatibile con la designazione di due difensori di fiducia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Riveste carattere preliminare ed assorbente l'eccepita nullità dell'ordinanza in data 17/2/2020 di rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dall'Avv. Vestri sul presupposto dell'esistenza di altro difensore di fiducia dell'imputato in persona dell'Avv. Felice Vivo. A quella data, alla presenza del difensore d'ufficio designato in sostituzione, venivano assunte le deposizioni degli operanti e veniva esaminata la teste Ciofi. 1.1 Dall'accesso agli atti giustificato dalla natura della censura risulta che alla successiva udienza del 17 dicembre 2020 l'Avv. Vestri formulava eccezione in ordine al denegato rinvio per legittimo impedimento, presente anche l'Avv. Vivo al fine di attestare l'intervenuta rinunzia al mandato conferitogli fin dall'aprile 2016, che il giudice rigettava. All'udienza del 15/2/21 il Tribunale dava atto dell'avvenuta trasmissione della rinunzia formalizzata il 18/4/16 dall'Avv. Vivo ma riteneva, comunque, che la stessa si riferisse all'originario procedimento per fatti di bancarotta pendente dinanzi al Tribunale di Livorno nei confronti del OC, non all'odierno processo. La difesa ha obiettato in proposito che la perquisizione eseguita in data 8/6/2015 nei confronti del ricorrente fu disposta nell'ambito del procedimento per fatti di bancarotta e, a seguito dei sequestri in quella sede operati, il P.m. effettuò lo stralcio per le fattispecie a giudizio con trasmissione, avvenuta nel maggio 2016, degli atti al P.m. di Massa territorialmente competente, come risulta pacificamente in atti (sent. Tribunale pag. 3). 2. Questa Corte ha chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che il principio secondo cui, salvo che risulti un'espressa manifestazione di volontà dell'interessato in senso contrario, la nomina del difensore di fiducia è efficace non solo per il procedimento principale nel quale è intervenuta, ma anche per quelli incidentali direttamente derivati, anche se di competenza di un ufficio giudiziario diverso, trova applicazione pure nel caso in cui il pubblico ministero, in fase di indagini, abbia separato i procedimenti, individuando una diversa competenza territoriale per taluni dei reati oggetto di investigazione (Sez. 1, n. 8824 del 19/01/2017, Rv. 269366 - 01; Sez. 5, n. 1702 del 10/04/1996, Rv. 204838-01). A tanto consegue in via speculare che la rinunzia al mandato formalizzata in relazione al procedimento originario, e prima che venga disposta la separazione degli atti relativi a talune delle fattispecie oggetto di addebito, esplica la propria efficacia abdicativa sia in relazione al procedimento madre che a 3 DP- quelli derivati, eventualmente trasmessi ad altra autorità giudiziaria per qualsivoglia motivo. Infatti una volta che la rinunzia, negozio unilaterale recettizio, sia stato comunicato alla parte e all'autorità giudiziaria procedente, non v'è spazio alcuno per ritenere l'ultrattività dell'incarico defensionale. Nella specie consta che la rinunzia dell'Avv. Vivo, contenente espressa menzione dell'avvenuta comunicazione al OC della dismissione del mandato, fu depositata il 19 Aprile 2016 presso il Tribunale di Livorno e il 20 aprile seguente presso la Procura della Repubblica della stessa città. 2.1 Pertanto, ritiene la Corte che l'istanza di rinvio dell'Avv. Vestri, motivata da ragioni di salute documentate da certificato medico, sia stata illegittimamente disattesa, non risultando la contemporanea designazione di altro difensore di fiducia da parte del OC, con conseguente violazione dei diritti di difesa dell'imputato, rilevante ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen. La nullità della cennata deliberazione travolge gli atti conseguenti ivi comprese le determinazioni conclusive dei gradi di merito sicché si impone l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado limitatamente al capo E) con trasmissione degli atti al Tribunale di Massa per nuovo giudizio. Infatti, i residui addebiti di cui ai capi A), B) e D) risultano allo stato prescritti per decorso del termine massimo di prescrizione (pari ad anni sette, mesi sei, aumentato delle sospensioni ammontanti a mesi nove e giorni sette) con conseguente obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva ex art. 129, comma 1, cod.proc.pen in assenza di evidenze che impongano il proscioglimento nel merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A),B) e D) perché estinti per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente al reato di cui al capo E) e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Massa per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, 19 Marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presi» ente