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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA ON, RE
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 512/2022 depositato il 22/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1316/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 27/08/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011103067 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011103067 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011103067 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011103067 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1316/2021, pronunciata in data 05/07/2021 e depositata in data 27/08/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce dichiarava inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 , odontoiatra, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce, avverso avviso di accertamento n. TVM011103067/2019, notificato per compiuta giacenza in data 18/11/2019 e avente ad oggetto II.DD. e IVA, oltre a sanzioni e interessi, per il periodo d'imposta 2014.
Con tale atto impositivo, l'Agenzia delle Entrate, facendo seguito all'Invito n. I00355/2019, notificato in data
12/04/2019, e ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 600/73 (con rettifica ex articolo 38 del D.
P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2014), accertava, ai fini
Irpef, il reddito di lavoro autonomo ex art. 54 del D.P.R. n. 917/86 (di seguito, TUIR) in € 82.124,00 in luogo di quello dichiarato pari ad € 45.124,00.
L'Ufficio riconosceva altresì la relativa ritenuta d'acconto subita per € 16.425,00, indicata nel “Quadro RL” del “Modello Unico PF2015” trasmesso per l'anno d'imposta 2014.
Ai fini IVA, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/72, l'Ufficio accertava il volume d'affari di € 82.124,00, derivante dalle operazioni soggette ad imposizione con aliquota del 22%.
Il contenzioso in parola traeva, quindi, origine dall'impugnazione di tale avviso di accertamento da parte del contribuente, il quale censurava il modus agendi operato dai verificatori in tema di acquisizione degli “elementi raccolti” nel corso del controllo fiscale e della loro valutazione.
In sede contenziosa, Parte ricorrente affidava le proprie ragioni difensive ai seguenti motivi:
1. violazione degli obblighi di notificazione degli atti impoesattivi;
2. violazione dell'articolo 42 del D.P.R. n. 600/73 per omessa allegazione della delega di firma;
3. nel merito, violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73, nonché dell'art. 55 del D.P.R.
n. 633/72 e del principio di capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa impositiva ed eccependo, in via preliminare, <l'inammissibilità del ricorso in quanto la notifica dello stesso non era stata eseguita con modalità telematica esclusivamente prevista dalle nuove disposizioni sul processo tributario telematico (in vigore dal 24 ottobre 2018, obbligatoria applicazione a decorrere 1° luglio 2019), di cui all'articolo 16-bis d.lgs. n. 546 1992, come meglio esplicitato anche dalla circolare n.1 df ministero dell'economia e delle finanze 4 2019>>.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure dichiaravano inammissibile il ricorso ritenendo fondata l'eccezione sollevata dall'Ufficio.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il dott. Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di giudizio. Con il medesimo ricorso, Parte appellante reiterava le motivazioni già argomentate in primo grado, deducendo l'erroneità e l'illegittimità della sentenza in relazione alla pronuncia di inammissibilità del ricorso e l'omessa pronuncia sulle doglianze sollevate in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni e chiedendo la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, questa Corte prende atto che, in data 16/01/2020, è stato presentato dal contribuente, in modalità cartacea, il ricorso introduttivo presso lo sportello dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 546/92.
In secundis, la Corte osserva che, relativamente a tale Decreto, l'art. 16 (intitolato Giustizia tributaria digitale), commi 4 e 5, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, aveva previsto: <4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche»;
5) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni»>>.
Le disposizioni dei commi 3 e 3-bis, come sopra richiamate, si applicavano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
Ne consegue, nel caso in esame, che la notifica del ricorso all'ente impositore da parte del contribuente doveva avvenire a mezzo pec (art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992) secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013 n. 163 e dai successivi decreti attuativi.
Infatti, l'originario ricorso era stato notificato quando il predetto D.L. n. 119/2018 era già entrato in vigore
(24/10/2018), ed alla notificazione poteva provvedersi esclusivamente in forma telematica in base ad espressa previsione legislativa, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, dovendo provvedersi nel rispetto delle previsioni dettate dal già entrato in vigore D.M. n.
163/2013.
La lettura combinata dell'articolo 16 bis, commi 3 e 3-bis, pone in evidenza come la modalità digitale sia l'unica forma legittima per le notifiche;
il tentativo del contribuente di far valere la mancanza di una espressa previsione di inammissibilità del ricorso, presentato in modalità cartacea, non coglie nel segno poiché la normativa vigente al momento della proposizione del ricorso imponeva l'uso del canale telematico. Sul punto, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 4815/2025, nel ribadire la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato in forma cartacea, ha statuito il seguente principio di diritto: <a seguito dell'entrata in vigore, il 24.10.2018, dell'art. 16 bis del d.lgs. n. 546 1992, come modificato dall'art. 6 d.l. 119 2018, conv. con modif. dalla l. 136 la notificazione ricorso materia tributaria può essere effettuata esclusivamente modalità telematica riferimento a tutti i processi cui parte non stare giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria conseguenza raggiungimento dello scopo dell'atto, stante espressa previsione norma primaria;
le concrete della risultano legittimamente indicate, previsto primaria, dal d.m. 163 2013 e dai successivi decreti attuazione>>.
La pronuncia della Cassazione rappresenta un importante richiamo all'osservanza rigorosa delle norme che regolano la notifica del ricorso nei procedimenti tributari. La digitalizzazione rappresenta un vincolo giuridico, la cui violazione compromette irrimediabilmente il diritto alla tutela giurisdizionale.
Non è neanche sufficiente che il destinatario abbia ricevuto effettivamente l'atto per sanare eventuali irregolarità formali nella procedura di notifica, poiché il principio del raggiungimento dello scopo non può prevalere sulla normativa che impone un determinato mezzo di comunicazione processuale.
Pertanto, l'accertamento dell'inammissibilità del ricorso comporta la declaratoria di rigetto dell'appello e, per l'effetto, l'improcedibilità in merito all'esame di tutte le eccezioni sollevate nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA ON, RE
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 512/2022 depositato il 22/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1316/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 27/08/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011103067 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011103067 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011103067 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011103067 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1316/2021, pronunciata in data 05/07/2021 e depositata in data 27/08/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce dichiarava inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 , odontoiatra, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce, avverso avviso di accertamento n. TVM011103067/2019, notificato per compiuta giacenza in data 18/11/2019 e avente ad oggetto II.DD. e IVA, oltre a sanzioni e interessi, per il periodo d'imposta 2014.
Con tale atto impositivo, l'Agenzia delle Entrate, facendo seguito all'Invito n. I00355/2019, notificato in data
12/04/2019, e ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 600/73 (con rettifica ex articolo 38 del D.
P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2014), accertava, ai fini
Irpef, il reddito di lavoro autonomo ex art. 54 del D.P.R. n. 917/86 (di seguito, TUIR) in € 82.124,00 in luogo di quello dichiarato pari ad € 45.124,00.
L'Ufficio riconosceva altresì la relativa ritenuta d'acconto subita per € 16.425,00, indicata nel “Quadro RL” del “Modello Unico PF2015” trasmesso per l'anno d'imposta 2014.
Ai fini IVA, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/72, l'Ufficio accertava il volume d'affari di € 82.124,00, derivante dalle operazioni soggette ad imposizione con aliquota del 22%.
Il contenzioso in parola traeva, quindi, origine dall'impugnazione di tale avviso di accertamento da parte del contribuente, il quale censurava il modus agendi operato dai verificatori in tema di acquisizione degli “elementi raccolti” nel corso del controllo fiscale e della loro valutazione.
In sede contenziosa, Parte ricorrente affidava le proprie ragioni difensive ai seguenti motivi:
1. violazione degli obblighi di notificazione degli atti impoesattivi;
2. violazione dell'articolo 42 del D.P.R. n. 600/73 per omessa allegazione della delega di firma;
3. nel merito, violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73, nonché dell'art. 55 del D.P.R.
n. 633/72 e del principio di capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa impositiva ed eccependo, in via preliminare, <l'inammissibilità del ricorso in quanto la notifica dello stesso non era stata eseguita con modalità telematica esclusivamente prevista dalle nuove disposizioni sul processo tributario telematico (in vigore dal 24 ottobre 2018, obbligatoria applicazione a decorrere 1° luglio 2019), di cui all'articolo 16-bis d.lgs. n. 546 1992, come meglio esplicitato anche dalla circolare n.1 df ministero dell'economia e delle finanze 4 2019>>.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure dichiaravano inammissibile il ricorso ritenendo fondata l'eccezione sollevata dall'Ufficio.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il dott. Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di giudizio. Con il medesimo ricorso, Parte appellante reiterava le motivazioni già argomentate in primo grado, deducendo l'erroneità e l'illegittimità della sentenza in relazione alla pronuncia di inammissibilità del ricorso e l'omessa pronuncia sulle doglianze sollevate in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni e chiedendo la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, questa Corte prende atto che, in data 16/01/2020, è stato presentato dal contribuente, in modalità cartacea, il ricorso introduttivo presso lo sportello dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 546/92.
In secundis, la Corte osserva che, relativamente a tale Decreto, l'art. 16 (intitolato Giustizia tributaria digitale), commi 4 e 5, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, aveva previsto: <4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche»;
5) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni»>>.
Le disposizioni dei commi 3 e 3-bis, come sopra richiamate, si applicavano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
Ne consegue, nel caso in esame, che la notifica del ricorso all'ente impositore da parte del contribuente doveva avvenire a mezzo pec (art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992) secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013 n. 163 e dai successivi decreti attuativi.
Infatti, l'originario ricorso era stato notificato quando il predetto D.L. n. 119/2018 era già entrato in vigore
(24/10/2018), ed alla notificazione poteva provvedersi esclusivamente in forma telematica in base ad espressa previsione legislativa, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, dovendo provvedersi nel rispetto delle previsioni dettate dal già entrato in vigore D.M. n.
163/2013.
La lettura combinata dell'articolo 16 bis, commi 3 e 3-bis, pone in evidenza come la modalità digitale sia l'unica forma legittima per le notifiche;
il tentativo del contribuente di far valere la mancanza di una espressa previsione di inammissibilità del ricorso, presentato in modalità cartacea, non coglie nel segno poiché la normativa vigente al momento della proposizione del ricorso imponeva l'uso del canale telematico. Sul punto, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 4815/2025, nel ribadire la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato in forma cartacea, ha statuito il seguente principio di diritto: <a seguito dell'entrata in vigore, il 24.10.2018, dell'art. 16 bis del d.lgs. n. 546 1992, come modificato dall'art. 6 d.l. 119 2018, conv. con modif. dalla l. 136 la notificazione ricorso materia tributaria può essere effettuata esclusivamente modalità telematica riferimento a tutti i processi cui parte non stare giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria conseguenza raggiungimento dello scopo dell'atto, stante espressa previsione norma primaria;
le concrete della risultano legittimamente indicate, previsto primaria, dal d.m. 163 2013 e dai successivi decreti attuazione>>.
La pronuncia della Cassazione rappresenta un importante richiamo all'osservanza rigorosa delle norme che regolano la notifica del ricorso nei procedimenti tributari. La digitalizzazione rappresenta un vincolo giuridico, la cui violazione compromette irrimediabilmente il diritto alla tutela giurisdizionale.
Non è neanche sufficiente che il destinatario abbia ricevuto effettivamente l'atto per sanare eventuali irregolarità formali nella procedura di notifica, poiché il principio del raggiungimento dello scopo non può prevalere sulla normativa che impone un determinato mezzo di comunicazione processuale.
Pertanto, l'accertamento dell'inammissibilità del ricorso comporta la declaratoria di rigetto dell'appello e, per l'effetto, l'improcedibilità in merito all'esame di tutte le eccezioni sollevate nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.