Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 104
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione degli obblighi di notificazione degli atti impoesattivi

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare sollevata dall'Ufficio in primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo per essere stato presentato in modalità cartacea anziché telematica, come imposto dalla normativa vigente al momento della proposizione del ricorso.

  • Rigettato
    Violazione dell'articolo 42 del D.P.R. n. 600/73 per omessa allegazione della delega di firma

    La Corte ha rigettato l'appello, confermando la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado. Di conseguenza, non vi è stata pronuncia nel merito sulle doglianze sollevate.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73, dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/72 e del principio di capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione

    La Corte ha rigettato l'appello, confermando la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado. Di conseguenza, non vi è stata pronuncia nel merito sulle doglianze sollevate.

  • Rigettato
    Erroneità e illegittimità della sentenza di primo grado per inammissibilità del ricorso

    La Corte ha rigettato l'appello, ritenendo infondate le motivazioni addotte dall'appellante e confermando la correttezza della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 104
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 104
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo