Articolo 513 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 512Articolo 514
Versione
12 maggio 1963
Art. 513. Le spese ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Amministrazione predetta, accer-
tate nell'esercizio finanziario 1946-47, per
la competenza propria dell'esercizio medesimo
quali risultano dalla deliberazione della Cor-
te dei conti sono stabilite in ............... L. 24.056.213.589,98 dalle quali furono pagate .................... " 6.477.040.299,88
------------------ e rimasero da pagare ......................... L. 17.579.173.290,10
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963