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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/11/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 176/2021 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott.ssa Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 176/2021 R.G., posta in decisione con provvedimento del
24.09.2025 emesso in esito alla udienza del 18.09.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., e promossa da
, c.fisc. , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentante legale, elettivamente domiciliato in , via S. Anna Parte_1
II Tronco, Palazzo Ce.Dir. presso l'Avvocatura Civica, giusta delibera di Giunta Comunale
n. 121/2012 con la quale è stato approvato il “Regolamento sul Funzionamento dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Parte_1
”, rappresentato e difeso dall'avv. GUERRISI ANNA ( )
[...] C.F._1 giusta procura in atti
APPELLANTE contro
, c.fisc. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore sig. (Cod.Fisc. ), Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. IEMMA ROCCO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Somministrazione - appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. rep.
400/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 02/03/2021, emessa nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 553/2018
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 01/04/2021 parte appellante impugnava l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. rep. Parte_1
400/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio Calabria in data 02/03/2021, con cui era stato annullato l'avviso di liquidazione per morosità n. 254413 del 04.01.2018 emesso
1 dal ai danni della Controparte_3 società odierna appellata.
Con il primo motivo parte appellante contestava la nullità del ricorso per violazione dell'art. 163bis c.p.c., poiché il giudizio sarebbe stato introdotto con ricorso, notificato in data 24.04.2018, nonostante avesse ad oggetto una “opposizione ad ordinanza- ingiunzione” (codice domanda 180001), la quale in base all'art. 32 d.lgs. n. 150/2011 sarebbe invece da ricomprendere nell'ambito del rito ordinario di cognizione. Di conseguenza, il Giudice di primo grado avrebbe errato nel fissare lo stesso per l'udienza del 10.07.2018, in quanto non sarebbero stati garantiti i novanta giorni liberi tra la data di notificazione e la prima udienza, quale termine minimo di comparizione in giudizio previsto dall'art. 163bis c.p.c. Di conseguenza, con il secondo motivo, chiedeva che, in accoglimento dell'appello, fosse rigettata la opposizione proposta dalla società, con conferma dell'avviso di liquidazione e con condanna della controparte alle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 29.07.2021 si costituiva la
, deducendo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto lo stesso avrebbe ad oggetto le sole questioni processuali sulla scelta del rito, senza contenere alcun richiamo alle argomentazioni esposte nel merito dal Giudice di primo grado, valide ai fini della individuazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto. Nel merito, ritenuta la correttezza dell'ordinanza appellata, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, poiché giuridicamente infondato, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 18.09.2025., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note, le parti precisavano le conclusioni e con ordinanza del 24.09.2025, la causa veniva posta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati.
Preliminarmente, va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'artt. 342 c.p.c., sollevata dalla società appellata.
La stessa è priva di fondamento, in quanto – a parte il rilievo che il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria – va evidenziato che, per costante interpretazione della Suprema
Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019;
13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
2 Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo state chiaramente enucleate le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Collegio è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto – la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. resa all'esito del primo grado di giudizio.
Il primo ed il secondo motivo di appello, tra loro strettamente connessi sotto il profilo logico e giuridico, non risultano fondati per i seguenti motivi.
Il Tribunale ha correttamente qualificato la domanda proposta dall'attore già con il decreto del 30.03.2018 di fissazione dell'udienza di discussione, in cui ha rilevato che la presente controversia non rientra tra quelle di opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
Invero, l'atto di avviso non ha natura di ingiunzione m di mero sollecito e la azione proposta contro lo stesso deve essere qualificata come azione di accertamento negativo.
Pertanto, il giudice di primo grado ha fissato la stessa per la data del 10.07.2018, assegnando al convenuto un termine per la costituzione sino a dieci giorni prima dell'udienza. Inoltre, sciogliendo la riserva formulata all'esito di tale udienza, il Tribunale ha correttamente rilevato che la domanda giudiziale poteva essere proposta tanto con atto di citazione quanto con ricorso ex art. 702bis c.p.c. e - considerato che spetta al giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione ed individuare, ove necessario, il rito, ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dalla difesa del Parte_1 relativa alla nullità dell'atto introduttivo. Tuttavia, preso atto che in realtà lo stesso non conteneva l'avvertimento di cui all'art 163 n. 7 c.p.c. – per come richiesto dal comma 1 dell'art. 702bis c.p.c. – e che il convenuto all'atto della costituzione ne aveva Pt_1 dedotto la carenza, rinviava quindi al 13.11.2018 per una nuova udienza di comparizione delle parti.
Il giudizio di primo grado, dunque, si correttamente è svolto sulla base del rito sommario di cognizione, previsto dagli artt. 702bis ss. c.p.c., proprio perché, come già rilevato, lo stesso non aveva ad oggetto una opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ma verteva piuttosto sull'accertamento negativo del diritto di credito avanzato dal mediante Pt_1
l'avviso di liquidazione per morosità n. 254413 del 04.01.2018 relativo ai canoni del
Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).
Nel merito, invece, il non ha svolto alcuna difesa atta a Parte_1 contrastare l'affermata indeterminatezza del diritto di credito e la mancata chiarezza dell'avviso di pagamento rilevata da parte attrice. Pertanto, il Tribunale ha correttamente evidenziato che nello stesso sono stati solo sinteticamente richiamati i numeri delle fatture, la causale e l'importo finale, senza specificazione alcuna in ordine ai criteri sottesi alle modalità di calcolo delle somme richieste.
3 Per altro verso, lo stesso non ha fornito alcuna prova circa il preventivo invio Pt_1 delle fatture relative al servizio idrico riportate nell'avviso di liquidazione per morosità, né tantomeno che le stesse siano state calcolate sulla base dell'effettivo consumo idrico e non attraverso dei consumi stimati, in violazione di quanto all'uopo previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato del . Parte_1
Al contrario, com'è noto, grava sul creditore l'onere di dimostrare il proprio diritto di credito nonché l'esattezza della sua determinazione, mentre nel caso di specie la difesa del non si è affatto spesa nel fornire alcuna prova in ordine a tali indispensabili Pt_1 aspetti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dal Parte_1
deve essere rigettato, con conferma integrale dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c.
[...] rep. 400/2021 del Tribunale di Reggio Calabria.
Atteso il totale rigetto dell'appello, le spese del presente grado seguono la soccombenza, per cui parte appellante deve rifondere all'appellato – la Società – le Controparte_1 spese del presente grado, liquidate ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM
147/2022, e in ragione del valore della causa (pari ad € 27.168,00).
Stante la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute, possono liquidarsi i valori minimi, pari ad € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase istruttoria ed € 1.735,00 per la fase decisionale), oltre alle spese accessorie, IVA e CPA come per legge.
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 –
l'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal
[...]
contro la , così decide: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza ex art. 702ter
c.p.c. impugnata;
2) Condanna il alle spese di lite del grado in Parte_1 favore della , che liquida in complessivi € Controparte_1
4.996,00, oltre accessori, IVA e CPA come per legge;
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater T.U. Spese di Giustizia, dichiara di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
25/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott.ssa Viviana Cusolito) (dott.ssa Patrizia Morabito)
Si dà atto che alla redazione del presente provvedimento ha partecipato il MOT dott. Nicola
Insardà.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott.ssa Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 176/2021 R.G., posta in decisione con provvedimento del
24.09.2025 emesso in esito alla udienza del 18.09.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., e promossa da
, c.fisc. , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentante legale, elettivamente domiciliato in , via S. Anna Parte_1
II Tronco, Palazzo Ce.Dir. presso l'Avvocatura Civica, giusta delibera di Giunta Comunale
n. 121/2012 con la quale è stato approvato il “Regolamento sul Funzionamento dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Parte_1
”, rappresentato e difeso dall'avv. GUERRISI ANNA ( )
[...] C.F._1 giusta procura in atti
APPELLANTE contro
, c.fisc. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore sig. (Cod.Fisc. ), Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. IEMMA ROCCO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Somministrazione - appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. rep.
400/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 02/03/2021, emessa nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 553/2018
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 01/04/2021 parte appellante impugnava l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. rep. Parte_1
400/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio Calabria in data 02/03/2021, con cui era stato annullato l'avviso di liquidazione per morosità n. 254413 del 04.01.2018 emesso
1 dal ai danni della Controparte_3 società odierna appellata.
Con il primo motivo parte appellante contestava la nullità del ricorso per violazione dell'art. 163bis c.p.c., poiché il giudizio sarebbe stato introdotto con ricorso, notificato in data 24.04.2018, nonostante avesse ad oggetto una “opposizione ad ordinanza- ingiunzione” (codice domanda 180001), la quale in base all'art. 32 d.lgs. n. 150/2011 sarebbe invece da ricomprendere nell'ambito del rito ordinario di cognizione. Di conseguenza, il Giudice di primo grado avrebbe errato nel fissare lo stesso per l'udienza del 10.07.2018, in quanto non sarebbero stati garantiti i novanta giorni liberi tra la data di notificazione e la prima udienza, quale termine minimo di comparizione in giudizio previsto dall'art. 163bis c.p.c. Di conseguenza, con il secondo motivo, chiedeva che, in accoglimento dell'appello, fosse rigettata la opposizione proposta dalla società, con conferma dell'avviso di liquidazione e con condanna della controparte alle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 29.07.2021 si costituiva la
, deducendo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto lo stesso avrebbe ad oggetto le sole questioni processuali sulla scelta del rito, senza contenere alcun richiamo alle argomentazioni esposte nel merito dal Giudice di primo grado, valide ai fini della individuazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto. Nel merito, ritenuta la correttezza dell'ordinanza appellata, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, poiché giuridicamente infondato, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 18.09.2025., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note, le parti precisavano le conclusioni e con ordinanza del 24.09.2025, la causa veniva posta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati.
Preliminarmente, va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'artt. 342 c.p.c., sollevata dalla società appellata.
La stessa è priva di fondamento, in quanto – a parte il rilievo che il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria – va evidenziato che, per costante interpretazione della Suprema
Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019;
13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
2 Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo state chiaramente enucleate le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Collegio è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto – la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. resa all'esito del primo grado di giudizio.
Il primo ed il secondo motivo di appello, tra loro strettamente connessi sotto il profilo logico e giuridico, non risultano fondati per i seguenti motivi.
Il Tribunale ha correttamente qualificato la domanda proposta dall'attore già con il decreto del 30.03.2018 di fissazione dell'udienza di discussione, in cui ha rilevato che la presente controversia non rientra tra quelle di opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
Invero, l'atto di avviso non ha natura di ingiunzione m di mero sollecito e la azione proposta contro lo stesso deve essere qualificata come azione di accertamento negativo.
Pertanto, il giudice di primo grado ha fissato la stessa per la data del 10.07.2018, assegnando al convenuto un termine per la costituzione sino a dieci giorni prima dell'udienza. Inoltre, sciogliendo la riserva formulata all'esito di tale udienza, il Tribunale ha correttamente rilevato che la domanda giudiziale poteva essere proposta tanto con atto di citazione quanto con ricorso ex art. 702bis c.p.c. e - considerato che spetta al giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione ed individuare, ove necessario, il rito, ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dalla difesa del Parte_1 relativa alla nullità dell'atto introduttivo. Tuttavia, preso atto che in realtà lo stesso non conteneva l'avvertimento di cui all'art 163 n. 7 c.p.c. – per come richiesto dal comma 1 dell'art. 702bis c.p.c. – e che il convenuto all'atto della costituzione ne aveva Pt_1 dedotto la carenza, rinviava quindi al 13.11.2018 per una nuova udienza di comparizione delle parti.
Il giudizio di primo grado, dunque, si correttamente è svolto sulla base del rito sommario di cognizione, previsto dagli artt. 702bis ss. c.p.c., proprio perché, come già rilevato, lo stesso non aveva ad oggetto una opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ma verteva piuttosto sull'accertamento negativo del diritto di credito avanzato dal mediante Pt_1
l'avviso di liquidazione per morosità n. 254413 del 04.01.2018 relativo ai canoni del
Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).
Nel merito, invece, il non ha svolto alcuna difesa atta a Parte_1 contrastare l'affermata indeterminatezza del diritto di credito e la mancata chiarezza dell'avviso di pagamento rilevata da parte attrice. Pertanto, il Tribunale ha correttamente evidenziato che nello stesso sono stati solo sinteticamente richiamati i numeri delle fatture, la causale e l'importo finale, senza specificazione alcuna in ordine ai criteri sottesi alle modalità di calcolo delle somme richieste.
3 Per altro verso, lo stesso non ha fornito alcuna prova circa il preventivo invio Pt_1 delle fatture relative al servizio idrico riportate nell'avviso di liquidazione per morosità, né tantomeno che le stesse siano state calcolate sulla base dell'effettivo consumo idrico e non attraverso dei consumi stimati, in violazione di quanto all'uopo previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato del . Parte_1
Al contrario, com'è noto, grava sul creditore l'onere di dimostrare il proprio diritto di credito nonché l'esattezza della sua determinazione, mentre nel caso di specie la difesa del non si è affatto spesa nel fornire alcuna prova in ordine a tali indispensabili Pt_1 aspetti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dal Parte_1
deve essere rigettato, con conferma integrale dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c.
[...] rep. 400/2021 del Tribunale di Reggio Calabria.
Atteso il totale rigetto dell'appello, le spese del presente grado seguono la soccombenza, per cui parte appellante deve rifondere all'appellato – la Società – le Controparte_1 spese del presente grado, liquidate ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM
147/2022, e in ragione del valore della causa (pari ad € 27.168,00).
Stante la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute, possono liquidarsi i valori minimi, pari ad € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase istruttoria ed € 1.735,00 per la fase decisionale), oltre alle spese accessorie, IVA e CPA come per legge.
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 –
l'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal
[...]
contro la , così decide: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza ex art. 702ter
c.p.c. impugnata;
2) Condanna il alle spese di lite del grado in Parte_1 favore della , che liquida in complessivi € Controparte_1
4.996,00, oltre accessori, IVA e CPA come per legge;
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater T.U. Spese di Giustizia, dichiara di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
25/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott.ssa Viviana Cusolito) (dott.ssa Patrizia Morabito)
Si dà atto che alla redazione del presente provvedimento ha partecipato il MOT dott. Nicola
Insardà.
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