Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2003, n. 15435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15435 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE servita conteva Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di panagris Consigliere1 5435 PIETRA Presidente R.G.N. 14376/00 Dott. Vincenzo - Cron.31376. Dott. Giandonato Dott. Giovanni SETTIMJ Cnsiglier * Rep. 4074 Dott. Giovanna SCHERILLO Consiglie Ud. 28/03/03 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: DE RU, (in proprio e quale legale rapp.te dei figli DE AR DE TR), DE AS, DE EN, DE RO, DE IN, DE ED, (quali successori di LE AN), elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato ит MARIO LULANI, che li difende unitamente all'avvocato в и ARMIN PINGGERA, per procura del Notaio Werner Antonio ч Plorer in Silandro del 22.6.2000 n. rep. 80463; - ricorrenti 2003 contro 533 TT TH, TT AL, TT RN, TT -1- IRMGARD, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PACIFICI, che li difende unitamente all'avvocato PETER P. MARSEILER, giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 591/99 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 06/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito 1'Avvocato LULANI MARIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. т е щ и ч -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Bolzano presso la Sezione Distaccata di Silandro, accogliendo la domanda proposta, con atto di citazione notificato il 29 giugno 1995, da UD NI e AN LE nei confronti di LO TT, IS TT, NO TT e RD TT, accertò il diritto degli attori alla costituzione di una servitù di passaggio coattivo, ex art. 1051 cod. civ., sulla striscia di terreno, di proprietà dei convenuti, che passa davanti al negozio di alimentari degli attori, mediante la creazione di un passaggio pedonale e di due parcheggi, come previsto dalla soluzione n. 1 adottata dal C.T.U., l'apposizione di opportuna segnaletica e l'intavolazione del suddetto diritto nel libro fondiario. Condannò, altresì, i convenuti a rimuovere dalla parte antistante il negozio degli attori qualsiasi т oggetto che impedisse a clienti e fornitori lo и в accesso al negozio, ad astenersi da atti nocivi o и ч molestie in danno degli attori ed a risarcire agli stessi i danni loro cagionati, nella misura di £. 8.000.000, compensata, fino alla sua concorrenza, con l'importo di £. 11.025.000, dovuto dagli attori a titolo di indennità per la costituzione del passaggio coattivo;
condanno, infine, gli attori a corrispondere ai convenuti la residua somma di £.
3.025.000 dovuta a titolo di indennità. Proposero gravame i TT ed il Tribunale di Bolzano, in parziale accoglimento dell'appello, con sentenza resa in data 6 agosto 1999, ha costituito a favore degli appellati una servitù coattiva di passaggio pedonale, con esclusione, quindi, del diritto di sosta e/o parcheggio, ed ha rigettato la domanda risarcitoria, determinando nella misura di £. 4.095.000, da rivalutarsi, 1'indennità dovuta dagli appellati. Il giudice d'appello ha, inoltre, dichiarata la nullità della sentenza impugnata, nella parte in cui dispone sulle spese della fase d'urgenza anteriore al procedimento di merito, compensando integralmente le spese di primo grado e per un т terzo, quelle di secondo grado, che, perfi restanti и due terzi, ha posto a carico degli appellati. щ Premessa la tassatività delle servitù coattive previste dalla legge, il Tribunale ha esclusa la possibilità di costituire coattivamente una servitù di parcheggio, osservando, peraltro, che la domanda nel caso in esame era diretta esclusivamente alla costituzione di una servitù di passaggio al fine di 4 rendere possibile l'accesso al negozio degli attori. In ordine alla domanda risarcitoria, la statuizione di rigetto si fonda ella conside- razione che nessun diritto al risarcimento può vantare il proprietario di un fondo intercluso prima della costituzione della servitù coattiva. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso UD NI, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori RA e RI, nonché AS NI, EN NI, RO NI, AR NI e RE NI, eredi di AN LE, frattanto deceduta, affi- dandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso i TT. MOTIVI DELLA DECISIONE т и Col primo motivo i ricorrenti censurano la в sentenza impugnata per violazione e falsa applica- и ч zione degli artt. 1051 e sgg. cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., adducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, gli attori avevano sempre chiesto (cfr. udienza del 25 ottobre 1995 ed udienza per il conferimento aldell'incarico ancheC.T.U.) "il passaggio a piedi, con veicoli furgoni nonché agevoli operazioni di carico e 5 scarico ex art. 1051 c.c." ed, a fronte di tale avevano oppostodomanda i convenuti, non solo non alcunchè, ma avevano acconsentito alla sosta limitata al carico ed allo scarico. I ricorrenti, inoltre, contestano che il passaggio coattivo escluda il diritto alla sosta degli autoveicoli e che la sosta, come ritenuto dal giudice d'appello, costituisca solo eventuale agevolazione о comodità per il proprietario del fondo dominante. All'uopo, rimandano agli atti di causa, che, a loro avviso, dimostrerebbero la necessità della sosta e sottolineano che le forniture, più volte ripetute nella giornata, di pane e dolci al loro negozio evidenzierebbero che, non di mera comodità si tratta, bensì di vera e m propria necessità. . La censura è fondata. t u е Non v'è dubbio che la domanda proposta dai l в u costituzione di unaricorrenti fosse volta alla G servitù coattiva di passaggio, oltre che a piedi, anche con mezzi meccanici, perché l'atto di citazione, pur non contenendo un'espressa richiesta al riguardo, faceva inequivoco riferimento alla necessità di rendere possibili le operazioni di carico a fornitori e clienti davanti all'ingresso 6 del negozio degli attori. D'altro canto, gli stessi convenuti non ebbero difficoltà a comprendere che tale era l'oggetto della domanda, tant'è che, aderendo alla richiesta costituzione di una servitù solo pedonale, di ebbero a precisare, con riferimento alla richiesta di passaggio anche con mezzi meccanici, di essere disponibile solo ad "un'autorizzazione di sosta per il carico e lo scarico della merce". Sicchè, l'esplicita richiesta, fatta dagli £ attori alle udienze del 25 ottobre 1995 ed a quella fissata per il conferimento dell'incarico al • C.T.U., di costituzione di una servitù anche carrabile altro non costituiva che la precisazione т di una domanda già in sostanza proposta in tal у senso. ть Ciò posto, è evidente che non v'era neppure la necessità di richiedere espressamente che tra le modalità di esercizio di tale facoltà fosse prevista la facoltà di sosta dei mezzi meccanici usati e ciò sia per la ragione che la sosta, potendo essere determinata anche da circostanze urgenti ed imprevedibili, è implicita nel diritto di passaggio con mezzi meccanici, sia perché nel caso in esame, essendo stata esplicitata la 7 finalità di rendere possibili le operazioni di carico e scarico da e verso il negozio degli attori, tale finalità non poteva essere conseguita se non consentendo la sosta ai veicoli innanzi al negozio. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 833 e sgg. cod. civ., difetto di motivazione su punto decisivo della controversia e nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. rilevando che la motivazione data dalciv., F. Tribunale domandalaper rigettare risarcitoria trascura di considerare che tale domanda si fondava, non sulla violazione del diritto di servitù di passaggio, bensi sulla violazione dell'art. 833 cod. civ., poiché già col ricorso per . provvedimento d'urgenza e, successivamente, anche т и con l'atto introduttivo del giudizio di merito gli в attori avevano lamentato che da parte dei convenuti и ч si ostacolasse in ogni modo l'accesso al loro negozio di clienti e fornitori, parcheggiando davanti allo stesso automezzi e mezzi meccanici agricoli, pur potendo parcheggiarli comodamente nelle immediate vicinanze, e si collocassero oggetti vari sulle scale antistanti al solo scopo 8 di ledere l'immagine del negozio. Per di più - soggiungono i ricorrenti - anche dopo l'emissione del provvedimento d'urgenza e la pronuncia della sentenza di primo grado detta condotta ostruzionistica era proseguita. La censura, nei limiti in cui denuncia, non già un vizio di ultra o extra petizione, ma un'erronea qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta, è fondata. Il giudice d'appello, invero, non si è neppure l'interrogativo circa la possibilità di posto qualificare la domanda ai sensi dell'art. 833 cod. civ., nonostante che, specie con riferimento alla occupazione della scala che porta al negozio degli quest т attori, gli attori, facessero esplicito riferi- и . mento alla finalità esclusivamente emulativa della я в и и condotto dei convenuti, che assumevano dannosa. E, ч pertanto, sulla base di una apodittica ed implicita Ч qualificazione della domanda, ritenuta fondata sulla violazione di un ancora non costituito diritto reale, è pervenuto al rigetto della pretesa risarcitoria. Al contrario, i fatti, così come esposti dagli attori, esigevano un'indagine volta ad accertare se la condotta dei convenuti, se realizzata, fosse 9 qualificabile ex art. 833 cod. civ. ed, in caso affermativo, se fosse stata fonte di danni. lamentanoCol terzo motivo i ricorrenti violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e sgg. e 112 cod. proc. civ., difetto di motivazione su punto decisivo della controversia e nullità della sentenza, adducendo che 1 statuizione sulle spese processuali adottate dal giudice d'appello sono censurabili perché: a) quanto alle spese relative alla fase d'urgenza, manca del tutto la non è stato considerato che la motivazione e richiesta di provvedimento d'urgenza si rese necessaria per l'ingiustificata opposizione dei т TT alla costituzione della servitù coattiva;
b) in ordine alle spese relative al primo grado del ут giudizio di merito, la compensazione integrale di ь esse, ad eccezione di quelle afferenti la consulenza tecnica d'ufficio, è erronea, attesa l'ingiustificata opposizione dei convenuti. Delle due censure in cui il motivo si articola, mentre la prima હૈ infondata, la seconda resta assorbita dall'accoglimento dei primi due motivi. La sentenza impugnata espone ampiamente le ragioni della ritenuta nullità della statuizione sulle spese della fase interdittale adottata dal 10 Pretore ed i ricorrenti, lungi dall'incentrare su tale motivazione il loro rilievo critico, denunciano un inesistente difetto di motivazione ed✓ insistono su una censura (ascrivibilità ai convenuti della necessità di richiedere il provve- dimento d'urgenza) che nulla ha a che vedere con la motivazione data dal Tribunale. Quanto alla seconda censura, solo l'esito del giudizio di rinvio consentirà di stabilire l'entità della soccombenza dei convenuti. Col quarto motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza impugnata per violazione osservando che, dell'art. 112 cod. proc. civ., mentre gli appellanti chiedevano che l'indennità dovuta per la costituzione della servitù fosse т determinata in £. 10.000.000 ° nella misura и maggiore che fosse ritenuta dovuta, il giudice di в и appello ha stabilito un importo minore, non ч richiesto. Osserva la Corte che la censura si rivela chiaramente pretestuosa, perché, essendo evidente che la richiesta di un'indennità maggiore હૈ comprensiva di una richiesta di minore importo, in il denunciato alcun modo è dato di intravedere vizio di ultrapetizione. 11 Conclusivamente, mentre la prima parte del terzo motivo ed il quarto motivo vanno rigettati, i primi due motivi vanno accolti, restando assorbita la seconda parte del terzo motivo. La sentenza impugnata va, dunque, cassata nei limiti in cui il ricorso è stato accolto e la causa va rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Trento, che giudicherà tenendo conto dei rilievi svolti da questa Suprema Corte ed osserverà i principi qui enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso;
dichiara assorbita la seconda parte del terzo motivo;
rigetta la prima parte del terzo motivo ed il quarto motivo;
cassa, nei limiti dello accoglimento, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Trento. Così deciso in Roma, addì 28 marzo 2003, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Je Pariduste Me Pulatore exterou v lifh Аркаровидно IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 15 OTT. 2003 IL CANCELLIERE C1 Franco