Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
IN OME L POTOLO0 1 84 9/0 1. REPUBBLICA ITALIANA LA CONUE SUPREM CASSAZIONE Oggetto osive revocatoria SEZIONE PRIMA CIVILE fellimentare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12582/99 Dott. Pellegrino Presidente SENOFONTE 13642/99 Dott. Vincenzo FERRO Rel. Consigliere Cron.3952 Dott. Ugo Consigliere VITRONE Rep.586 Dott. Francesco AR FIORETTI Consigliere Ud. 10/11/2000 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE IL SOLE URLO Richiesta copia SEN TENZA dal Sig. per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: 1 9 FEB 2001 MI BA, DE GA EL, DE GA RI, IL CANCELLIERE quali eredi di DE GA OM, elettivamente LIRE 3000 CANCELLERIA domiciliate in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso ER P., rappresentate e difese l'avvocato GUGLIELMO, giusta procura a dall'avvocato D'ANNA CG069467 margine del ricorso;
per la prima difesa anche CG069468 dall'avvocato LA ROSA ROSARIO, giusta procura speciale per Notaio Sebastiano Biondo di Naso rep. n. 5331 del 30.10.2000; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrenti Richiesta copia esecutiva 2000 contro dal Sig. per diritti . the 2084 CURATELA DEL FALLIMENTO SICED Srl;
14 - intimato e sul 2° ricorso n° 13642/99 proposto da: CURATELA DEL FALLIMENTO SICED Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 49, presso l'avvocato ANTONIO BERNARDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO FAZIO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
www controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MI BA, DE GA EL, DE GA RI;
intimate - avverso la sentenza n. 85/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 04/03/99; иди udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2000 dal Consigliere Dott. Vincenzo FERRO;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Fazio, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il LIRE 2000 CANCELLERIA rigetto rigetto del ricorso principale;
inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BE138474 BE138473 2 AT363389 Con citazione notificata il 15 ottobre 1987 il Cu- ratore del fallimento della s.r.l. SICED conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, De NO OM e IL BA, chiedendo dichiararsi o in l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67 secondo comma subordinata e alternativa ai sensi dell'art. 67 via primo comma n. 1 della legge fallimentare, del contrat- to stipulato il 29 ottobre 1981 col quale la SICED ave- va venduto al De NO e alla IL, per il prezzo di lire 70.000.000, un appartamento di nuova costruzio- ne facente parte di un caseggiato sito in Milazzo non- ché una bottega sita al piano terreno dello stesso ca- seggiato. Assumeva il Curatore che gli acquirenti erano fo a conoscenza dello stato di insolvenza della società m venditrice, e che, comunque, sussisteva notevole spro- porzione tra il valore del bene e il prezzo pagato. Chiedeva, inoltre, la condanna dei convenuti al rila- scio dell'immobile e alla corresponsione dei frutti, con interessi e rivalutazione. I convenuti non si CO- stituivano in giudizio. Con sentenza 11 febbraio 1994 il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Alla riassunzione del processo davanti al Tribunale indicato come competente provvedeva la Curatela nel termine all'uopo stabilito. Con sentenza 10 marzo 1997 il Tri- 3 bunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dichiarata la con- tumacia dei convenuti, dichiarava l'inefficacia del contratto, e condannava i convenuti stessi al rilascio degli immobili nonché al rimborso delle spese proces- suali. Proponevano appello IL BA in proprio e quale erede di De NO OM, venuto a morte nel- le more, nonché De NO NG e De NO AR quali ulteriori eredi dello stesso De NO OM. Nel contraddittorio del Curatore del fallimento della SICED, la Corte di appello di Messina, con sentenza 25 gennaio/4 marzo 1999 n. 85 respingeva l'appello compen- sando tra le parti le spese del giudizio di secondo grado. La sentenza della Corte di appello di Messina n f viene impugnata da IL BA, De NO NG e orm de NO AR, nelle rispettive suindicate qualità, con il presente ricorso per cassazione affidato alla deduzione di sei specifici motivi. Il Curatore del fal- limento resiste con controricorso, contestualmente pro- ponendo ricorso incidentale con deduzione di un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale di IL BA, De NO NG e De NO AR, e il ricorso inci- dentale del Fallimento della s.r.l. SICED, rivolti con- tro la stessa sentenza, devono essere riuniti а norma 4 dell'art. 335 C.P.C. per essere contestualmente decisi.
2. Il primo e il secondo motivo dedotti a sostegno del ricorso principale, considerati nella loro coordi- nata rilevanza, investono la motivazione della impugna- ta sentenza nella parte avente ad oggetto la reiezione di quello che era il secondo motivo di gravame, con cui le appellanti lamentavano che il primo giudice avesse indebitamente ritenuto che i coniugi De NO e Mili- cia, al momento della stipulazione, avessero avuto CO- noscenza dello stato di insolvenza in cui versava la SICED. Ha rilevato al riguardo la Corte di Messina che "i primi giudici non hanno per nulla posto a fondamento della adottata decisione l'elemento della conoscenza dello stato di insolvenza da parte dei convenuti: in- о д fatti, avendo accolto la domanda ai sensi dell'art. 67 и primo comma n. 1 della legge fallimentare, non avevano bisogno di indagare sulla scientia decoctionis, che in base alla citata norma è presunta, salva prova contra- ria, non fornita dai convenuti rimasti contumaci, né offerta dalle parti appellanti", dando atto che "il Tribunale ha espressamente affermato che, in considera- zione del regime probatorio agevolato, la curatela non è tenuta a provare la conoscenza dello stato di insol- venza da parte dell'acquirente" 2.1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano 5 anzitutto "violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 67 comma primo legge fallimentare, art. 67 comma secondo legge fallimentare, art. 306 C.P.C., art. 112 C.P.C., in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 e n. 4 C.P.C.; omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 comma primo n. 5 C.P.C.", per avere la Corte di merito recepito la qualificazione giuridica data dal Tribunale alla domanda proposta dalla Curate- la, senza considerare: che parte attrice ha proposto l'azione revocatoria in via principale in base al se- condo comma dell'art. 67 della legge fallimentare e "in zf via subordinata e alternativa a norma del primo comma m dell'articolo citato"; che non trova riscontro negli atti l'affermazione del giudice di prima istanza secon- do cui la Curatela "ha in effetti coltivato solo l'ipotesi di revocatoria prevista dal primo comma"; che è mancato un atto di rinuncia alla domanda principale, da effettuarsi nelle forme stabilite dall'art. 306 C.P.C. e, quindi, mediante notificazione ai convenuti i quella sede contumaci. E' sufficiente osservare in pro- posito quanto segue. La previsione di cui al primo com- ma dell'art. 67 e quelle di cui al secondo comma dello stesso articolo non configurano diverse domande distin- guibili tra loro per eterogeneità di petitum e di causa 6 petendi;
nel caso di specie il giudice del merito ha accolto la domanda basata sul primo comma, che era sta- ta ritualmente proposta ed è stata ritenuta fondata: proposta;
non sussistono quindi estremi di violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il riferimento alla disciplina della ri- nuncia è del tutto fuori luogo, vertendosi, al più, in ipotesi di modificazione della domanda rientrante nella discrezionalità tecnica del difensore. Osservasi comun- que che, se anche il giudice del merito (il quale è sempre libero di collocare le domande nell'ordine logi- co ritenuto più congruo) fosse incorso in omissione di pronuncia sulla domanda principale, gli attuali ricor- renti non sarebbero legittimati a dolersene, per evi- dente difetto di interesse;
la censura si qualifica, quindi, come inammissibile, prima ancora che infondata. и д и 2.2. Nel secondo motivo vengono denunciate viola- zione e falsa applicazione, ancora e sotto diverso pro- filo, dell'art. 67 comma primo e dell'art. 67 comma se- condo della legge fallimentare, nonché omissione, in- sufficienza o contraddittorietà di motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendosi dalle ricorrenti che la Corte di merito ha fatto errato rife- rimento alla disciplina dettata dal primo comma dell'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, omettendo 7 di considerare che l'oggetto della domanda prospettata in via principale doveva essere sussunto nella previ- sione del secondo comma, e di considerare che la Cura- tela attrice, la quale aveva affermato la conoscenza da parte degli acquirenti dello stato di insolvenza della venditrice desumibile da univoci elementi presuntivi, non ha assolto l'onera della prova alla stessa incom- bente, nemmeno mediante ricorso а presunzioni che avrebbero dovuto comunque essere gravi, precise e con- cordanti. Osservasi che l'argomento sarebbe (quanto me- no astrattamente) pertinente in relazione ad una ipote- si di accoglimento della domanda in base al secondo comma dell'art. 67 della legge fallimentare, ma tale 1 del primo non è in relazione all'ipotesi di cui al n. hannodell'art. 67, alla quale dichiaratamente comma fatto riferimento i giudici del merito;
la censura ri- sulta quindi inammissibile, perché non rilevante contro la riferita ratio decidendi la quale appare del tutto adeguata alla doglianza delle appellanti a cui ha dato risposta. Sostenere che la fattispecie era riconducibi- le alla previsione del secondo comma dell'art. 67 si- gnifica negare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della previsione (più favorevole alla Curatela sul piano probatorio) del primo comma. E ciò apre l'adito alla discussione relativa alla sussistenza 8 sproporzione tra il corrispettivo ○ meno della dell'alienazione e il valore del bene, che forma ogget- to del terzo motivo.
3. Nel terzo motivo, intitolato a "violazione ○ falsa applicazione di norme di diritto (art. 67 comma primo legge fallimentare) in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 C.P.C., omessa, insufficiente, con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti о rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5 C.P.C." le ricorrenti assumono: a) che il giudice di appello ha recepito acriticamente la decisione del giu- dice di primo grado la quale era viziata per aver rite- и nuto la sproporzione tra le prestazioni corrispettive д omettendo i considerare che il raffronto doveva essere ю л posto tra il valore del bene al momento dell'alienazione e il prezzo effettivamente pagato;
b) insufficiente e contraddittoria è la motivazione che addotta dalla Corte di appello circa la condizione in cui si trovavano gli immobili al momento della vendita (allo stato rustico), onde non poteva il valore essere individuato in quello determinato dal CTU con riferi- mento agli immobili rifiniti. Al terzo motivo si ricol- lega il quarto, avente ad oggetto denuncia di violazio- ne e falsa applicazione di norme di diritto (art. 187 9 comma quarto C.P.C. nel testo previgente) e omessa, in- contraddittoria motivazione, per avere il sufficiente, giudice di appello senza motivazione disatteso la ri- chiesta delle appellanti di ammissione di prova testi- moniale volta a dimostrare che gli immobili vennero ac- quistati allo stato rustico.
3.1. In ordine alla prima censura svolta nel del terzo motivo, non si vede quale rilevanza possa presen- tare l'assunto delle ricorrenti ove lo si raffronti al- la motivazione con cui la Corte di merito ha disatteso quello che era il terzo motivo di appello (avere il Tribunale errato nell'accertare positivamente il pre- supposto oggettivo della notevole sproporzione non avendo aggiornato il valore monetario di lire luger 70.000.000 indicato nell'atto al momento in cui il C.T.U. ha stimato gli immobili) rilevando che "non era affatto necessario effettuare il reclamato aggiornamen- to del valore monetario stabilito nel contratto del 29 ottobre 1981, stante che a tale epoca è stata rapporta- ta dal C.T.U. la determinazione del valore di lire 144.800.000 degli immobili". Se invece la deduzione de- gli attori dovesse intendersi nel senso dell'affermazione che è stato pagato un prezzo superio- re a quello dichiarato nell'atto, si deve dare atto che trattasi di questione del tutto nuova, di cui è inam- 10 missibile la introduzione nella presente sede.
3.2. In ordine al secondo profilo critico di cui al terzo motivo valgono le seguenti considerazioni. La censura di difetto di motivazione potrebbe risultare fondata di fronte alla inadeguata argomentazione della Corte secondo cui "non appare poi credibile l'addotta circostanza della vendita degli immobili allo stato ru- stico, in quanto, oltre a non essere supportata da al- cuna valida prova, se effettivamente sussistente, sa- rebbe stata certamente evidenziata nell'atto di vendita attesa la sua obbiettiva importanza"; ed invero, l'assenza di specifiche indicazioni nell'atto significa solo che i beni sono stati acquistati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano;
e lo stato di fatto ben può essere accertato mediante prova testimo- niale;
risulterebbe quindi fondatamente criticabile, in tale parte, la impugnata sentenza;
peraltro, la censura u risulta, alla stregua della rigorosa giurisprudenza di f u l legittimità, inammissibile per la mancata enunciazione del contenuto della prova di cui il ricorrente lamenta la mancata ammissione: allo stato, non conoscendosi né il tenore dell'atto né il tenore dei capitoli a suo tempo dedotti, non è nemmeno possibile verificare l'ammissibilità della prova sotto il profilo -segnalato dalla resistente- dell'eventuale contrasto con le ri- 11 sultanze dell'atto scritto.
4. Del pari inammissibile, in quanto tendente alla introduzione nel giudizio di legittimità di una que- stione che non ha formato oggetto di deduzione mediante l'atto di appello, è il quinto motivo, avente ad ogget- to "violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 277 C.P.C. richiamato dall'art. 329 C.P.C.; art. 67 legge fallimentare); omessa, insufficiente, contrad- dittoria motivazione" ed affidato all'assunto secondo cui anche in caso di accoglimento della revocatoria, l'obbligo di restituzione dei frutti sarebbe venuto in essere solo con la sentenza di revoca, atteso il carat- tere costitutivo e non dichiarativo della sentenza stessa e attesa la finalità recuperatoria dell'azione revocatoria. Tale profilo di inammissibilità risulta assorbente rispetto al rilievo che la censura, nei li- miti in cui è formulata, è infondata, dappoiché я д и в l'obbligo di restituzione dei frutti decorre, per prin- cipio generale, dalla domanda (v. Cass. 699/1997): e non risulta, e non è dedotto, che da tale principio il primo giudice si fosse discostato.
5. Il sesto motivo (violazione o falsa applicazione degli art. 91 e 92 C.P.C.) è a sua volta inammissibile perché con esso si invoca la condanna alle spese a ca- rico della parte totalmente vittoriosa, in luogo della 12 disposta compensazione a beneficio delle appellanti soccombenti.
6. Inammissibile risulta anche il ricorso inciden- ziari tale che si risolve in una (tra l'altro del tutto gene- rica) censura all'esercizio del potere discrezionale esercitato dalla Corte di merito nel disporre la com- pensazione delle spese.
7. La preponderanza, nell'economia processuale, della soccombenza delle parti ricorrenti in via princi- pale giustifica la condanna delle stesse, in via tra loro solidale, al rimborso in favore del Fallimento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
и д и dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
л condanna le ricorrenti in via principale in solido fra loro al rimborso in favore del Fallimento della 80000 330000 s.r.l. SICED delle spese del presente giudizio che li- quida in lire.. 10leep.....10200p per esborsi e in lire 3.800.000 per onorari. Roma, 10 novembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vincenzo Ferrd Pellegrino Senofonte CA #to Sust忒