Sentenza 6 novembre 2013
Massime • 1
In tema di reati tributari, la confisca per equivalente del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, astrattamente consentita dall'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, non può essere disposta qualora dalla commissione della condotta non sia derivato un effettivo risparmio di imposta nè per l'emittente, nè per il destinatario dei documenti fittizi.
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Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimenti normativi: D.lgs., 10/03/2000, n. 74, artt. 8, 12-bis) 1. Il fatto La Corte di Appello di Bologna confermava una sentenza del Gup del Tribunale di Reggio Emilia con la quale l'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni due di reclusione e alle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000, con confisca diretta ovvero, in caso di impossibilità di esecuzione, per equivalente per i reati di cui: al capo A dell'imputazione (art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000) e di cui al capo B (artt. 81, secondo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2013, n. 48104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48104 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/11/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1984
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - N. 5192/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA;
nei confronti di:
LE VO N. IL 05/09/1950;
avverso la sentenza n. 2260/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PISTOIA, del 19/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette le conclusioni del PG Dott. Enrico Delehaye, che ha chiesto il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Il Gup presso il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 19/10/2012, ha applicato, su richiesta delle parti, a carico di LE VO, imputato dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 8 e 10, la pena di mesi 6 di reclusione, disponendo la confisca della somma di Euro 18.000,00, ai sensi della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, rilevando che il giudice di merito ha errato nel disporre la confisca per equivalente sulle somme, in difetto di un accertamento sulla effettiva realizzazione dell'evasione di imposta.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Osservasi che la legge finanziaria n. 244/2007 ha esteso anche ai reati tributari l'istituto della confisca per equivalente, previsto dall'art. 322 ter c.p., richiamando quest'ultima disposizione "in quanto applicabile".
Il fatto che la normativa citata includa, oltre ai reati connessi alla dichiarazione (artt. 2, 3, 4 e 5) anche quello previsto dall'art. 8, consente di affermare che misura ablatoria deve essere disposta pur a seguito della emissione di fattura per operazione inesistente, ma solo nel caso in cui si sia in presenza di altre ulteriori condizioni, proprio ponendo l'attenzione sull'inciso "in quanto applicabili", riportato alla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143. Va, inoltre, considerato che nella ipotesi di cui al citato art. 8 non si è in presenza di un fatto di evasione in relazione al quale può ritenersi realizzato, automaticamente, un risparmio, in quanto questo non si verifica in capo al soggetto autore del reato e neppure in riferimento al contribuente, se quest'ultimo non ponga in essere la specifica condotta risparmio di imposta.
Nella specie, si è proceduto nei confronti del LE per il reato in contestazione, in difetto di ogni e qualunque notizia di esercizio di azione penale contro il destinatario della fattura o di alcun accertamento nei confronti dello stesso, in difetto di prova, quindi, della realizzazione o meno della evasione di imposta. Questo Collegio, pertanto, ritiene di dovere annullare la sentenza impugnata in relazione alla disposta confisca, affinché il giudice a quem, proceda a riesaminare la problematica attinente alla applicazione della sanzione de qua in dipendenza di quanto ut supra osservato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio al Tribunale di Pistoia.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2013