Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/2001, n. 8821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8821 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
NOME E POROLO HALIANO8 8 2 1/ 01 REPUBBLICA TATJA R.G.N.19192/99 CASSALA CORT SUP MA DI CASSAZIONE Cron. 20188 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagii III.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 19.4.2001 Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LA NT, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana, n.44, presso l'avv. Saverio Nigro che, unitamente all'avv. Sergio Agostino, lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro 1845 ALITALIA, Linee Aeree Italiane s.p.a in persona dei legali rappresentanti dott. Leopoldo Conforti e Amedea Pennacchi, elettivamente domiciliato in Roma alla via delle Tre Madonne, n.8 presso l'avv. Maurizio Marazza, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n.18331 del 20.10.1998, reg. gen. n.34545 del 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 aprile 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Nigro e Marazza;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di sentenza del Pretore di Roma del 26.9.1991 il dott. IO AL fu reintegrato nel posto di lavoro. Ritenendo inadeguate le modalità della reintegrazione il AL si assentò dal posto di lavoro ed è stato per questa assenza, ritenuta ingiustificata, nuovamente licenziato dall' ALITALIA. Adi il Pretore per impugnare il nuovo licenziamento ed anche per il riconoscimento del diritto a qualifica superiore e per la condanna dal datore di lavoro al risarcimento del danno derivante dal precedente licenziamento, per il pagamento di alcune retribuzioni e per il rimborso dei contributi ENPAM. Il primo giudice accoglieva in parte le domande di -2- condanna al pagamento di somme, mentre rigettava l'impugnativa del licenziamento e la domanda di superiore qualifica. Proponeva appello il AL ed il Tribunale di Roma, rigettava l'appello. Osservava in motivazione, per quello che ancora interessa, che il contegno del lavoratore non poteva essere considerato come legittimo rifiuto in buona fede di prestare mansioni inferiori o alla privazione di mansioni, in quanto era risultato che la precaria situazione logistica del servizio sanitario aziendale comportava che i medici erano costretti a dividere la stanza con colleghi e che il caposervizio si premurò di trovare una stanza ed una scrivania per il AL al suo rientro. Quanto alle mansioni era emerso che il medico era stato reinserito nei turni per visite e per l'addestramento del personale. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il AL, resiste con controricorso l'ALITALIA, ricorso e controricorso sono stati illustrati con memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché connessi, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 della legge n.300 del 1970 e 1,3 e 5 della legge n.604 del 1966 ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e5 c.p.c.), il AL censura la valutazione del Tribunale che vi fu la reintegrazione nel posto di lavoro e nelle mansioni, rilevando che non gli fu assegnata la stanza precedentemente occupata, ma solo dopo alcuni giorni fu reperita una stanza ove doveva lavorare alla presenza di un impiegato amministrativo, senza tenere conto che il ricorrente era il medico più anziano e con la maggiore anzianità di servizio. -3- Lamenta ancora che dalle deposizioni dei testi si evince che non fu restituito alle mansioni ma gli fu affidata la supplenza di colleghi assenti. Assume che in definitiva non vi fu una effettiva reintegrazione ma solo fittizia che legittimò l'abbandono del posto di lavoro. Le censure, per quanto concerne il dedotto vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione della prova, sono prive del carattere della decisività. Infatti, quel che rileva ai fini del giudizio, non è di stabilire se il datore di lavoro abbia esattamente adempiuto alla obbligazione di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, ma se il suo comportamento sia stato di sostanziale inadempimento o, come si assume, vessatorio per ritorsione, dequalificante e lesivo della dignità del lavoratore e cioè tale da legittimare l'abbandono del posto di lavoro. Principio per la legittima proposizione della eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c .c. è l'equivalenza tra l'inadempimento altrui e quello che viene rifiutato con l'eccezione di inadempimento, sicché per legittimare il totale inadempimento del AL, anche sotto il profilo della buona fede di cui al secondo comma dell'art. 1460 c.c., doveva essere un altrettanto grave inadempimento dell'ALITALIA, cfr. Cass. nn. 1307/98, 699/00, 6663/99, 8481/99, 4742/98, 10282/98, 307/96. La valutazione della sussistenza e gravità dell'inadempimento e la comparazione di esso con quello dell'altra parte costituiscono valutazioni di fatto censurabili in sede di legittimità solo sotto il profilo della insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione. - 4- I rilievi, che al AL non fu assegnata una stanza per uso esclusivo come in precedenza, ma dovesse lavorare con altro dipendente non medico, che la stanza gli fu assegnata in ritardo e che egli fosse il dipendente più anziano, se si tiene conto della accertata, e non contestata, precaria situazione logistica del servizio sanitario aziendale ed al fatto che tutti i medici, eccetto il caposervizio, dividessero con altri la stanza, non appaiono tali da rendere illogica la valutazione di fatto complessiva compiuta dal Tribunale che non sussisteva un inadempimento del datore di lavoro tale da rendere legittimo il comportamento del AL. In ordine alle mansioni il Tribunale ha accertato che l'appellante era stato reinserito nei regolari turni per visite e per l'addestramento del personale, il AL invece assume che dalle dichiarazioni di due testimoni, che trascrive, risulterebbe che egli sarebbe stato addetto alla sostituzione di personale assente e non sarebbe stato immesso nuovamente nei turni. Premesso che dalle deposizioni trascritte nel ricorso risulta invece che il ricorrente, anche se in misura modesta, fu reinserito nei turni di visite e di addestramento e che la sostituzione concerneva colleghi assenti, e quindi comportava lo svolgimento di mansioni proprie della sua qualifica, la censura sulla logicità, sufficienza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della prova non può essere condotta in sede di legittimità alla stregua delle risultanze della deposizione di solo alcuni dei testi, senza trascrivere quelle di tutti i testi sui medesimi punti, risolvendosi altrimenti in una censura alla complessiva valutazione della prova e della attendibilità dei testi inammissibile in sede di legittimità. In ogni caso, tenuto conto -5- della oggettiva difficoltà di reinserimento di un dipendente a lungo assente, la valutazione del Tribunale di non gravità dell'inadempimento e, soprattutto, di mancanza di vessatorie nel comportamento datoriale, non è smentita dalle deposizioni trascritte che appaiono quindi non decisive al fine di rendere complessivamente illogica o contraddittoria la complessiva valutazione di fatto compiuta dal Tribunale sulla insussistenza di un complessivo inadempimento e sulla ingiustificatezza della i reazione del AL al comportamento dell'Alitalia. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità. Il ricorso va pertanto rigettato. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
P Q M
Così deciso in Roma il 19 aprile 2001. Guylich lianth Il Presidente Il Consigliere est. Fernand Juf. Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 28 GIU. 2001 oggi, A BARE IL CANCELLERE M E R D P U ATE Y I A Z O E N R 3 C O 3 0 C 1 5 A I S . S T D N , R A T O A 3 ' L L 7 L - L O E 6 R - D I 1 1 D A E O E T S S C G G O A A P E D L M O E I , T A T A O I -6- L R D R L T I E S E D I T D G N E E R S E