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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9075 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli III Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Clara Ruggiero, ha pronunciato all'udienza del 09.12.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note difensive in atti, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10217/2023
TRA
nato in [...] il [...], residente in [...]
Molino Vecchio, 103, cf: rappresentato e difeso, dall'Avv. C.F._1
TA PO, con la quale domicilia presso il suo studio in Napoli, Piazza Garibaldi, 73, come in atti;
Ricorrente E
in persona del suo Amministratore Delegato sig. nato a Controparte_2 CP_3
Napoli il 31.03.1972, con sede in Napoli alla via Antonio Gramsci 23, c.f. e p. iva
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Carlo Carbone, con studio in Napoli al P.IVA_1
Vico Belledonne a Chiaia n.25, come in atti Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.05.2023 parte ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società dal 29.08.2022 al 4.4.2023; di essere stato CP_4 assunto in servizio in data 29.08.2022 all'esito di un colloquio di lavoro con il signor
, amministratore pt della società convenuta per l'espletamento di CP_3 mansioni di muratore. Deduceva di essere stato regolarizzato con contratto di assunzione a tempo determinato in data 21.11.22 scadente il 18.01.23 e successivamente prorogato;
di essere stato preposto allo svolgimento di mansioni di manovale edile;
e di aver ricevuto per l'intera durata dell'intercorso rapporto di lavoro, dal signor le CP_3 direttive di lavoro. Eccepiva, inoltre, di aver osservato, in modo costante e continuativo, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00; di aver percepito dalla società convenuta nel periodo a nero la retribuzione mensile di euro 700,00 e successivamente ,a seguito di inquadramento, l'importo di cui alle buste paga;
di non aver goduto di ferie;
di non aver ricevuto la cassa edile;
di aver lavorato alle dipendenze della società resistente con parziale copertura previdenziale ed assicurativa ed essere stato licenziato oralmente senza ricevere il TFR e l'indennità di mancato preavviso.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: clausola finale apposta al contratto di lavoro del 20.11.22 e per l'effetto accertare e dichiarare la “natura” subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la società convenuta, nel periodo dal 29/08/2022 al 4/4/2023 in modo costante e continuativo, secondo le modalità analiticamente descritte in narrativa, in “premessa” ed ai capi nn. 1/6, del presente ricorso di lavoro. Per l' effetto, dichiarare il diritto di parte attrice all'inquadramento al livello 1 del vigente Contratto di categoria, C.C.N.L. edilizia industria e per l'effetto condannare la società convenuta in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle differenze retributive maturate (nella misura di cui ai conteggi;
accertare e dichiarare il diritto di parte istante alla corresponsione delle indennità di fine rapporto e, per l'effetto, condannare la società convenuta in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle stesse nella misura analiticamente indicata nei conteggi che seguono ed integrano il presente atto costituendone parte inscindibile, che, in caso di contestazione, sin d'ora, si chiede ammettersi c.t.u.; - condannare la società convenuta in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo.>>.
Si costituiva con memoria del 27.12.2023 la in persona del suo Controparte_2
Amministratore Delegato sig. insistendo per il rigetto del ricorso, in CP_3 quanto privo di idoneo supporto probatorio. Parte resistente eccepiva la nullità del ricorso introduttivo mancando il rispetto dei contenuti minimi essenziali che rendeva l'atto affetto da nullità insanabile. Deduceva che nel caso di specie parte ricorrente, senza supportare con adeguate circostanze di fatto e di diritto la sua domanda in totale violazione dell'art. 414 c.c. , non indicava specificamente le mansioni che avrebbe svolto e quindi contravveniva al principio in base al quale l'onere imposto al ricorrente si considera pienamente soddisfatto solo se nell'atto introduttivo siano compiutamente indicati i fatti di causa, il C.C.N.L. applicabile alla fattispecie portata all'esame del Giudice, le mansioni dal medesimo concretamente svolte. Nel merito, deduceva che la domanda formulata dal sig. risultava del tutto Pt_1 infondata, infatti, il rapporto lavorativo del sig. aveva avuto inizio in data Pt_1
21\11\2022 con regolare contratto a tempo indeterminato, non essendo rispondente a verità la circostanza che egli avrebbe lavorato “a nero”.
Pertanto, concludeva chiedendo: introduttivo del giudizio stante la violazione del disposto di cui agli artt. 414 e 415 cpc, nonché dell'art. 83 c.p.c. Nel merito, rigettare la domanda formulata dal sig. Pt_1 perché del tutto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in premessa. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.>>
All'udienza cartolare odierna la causa è quindi decisa dal Giudice, come da sentenza contestuale depositata telematicamente. Il ricorso va accolto.
In premessa occorre delimitare il thema decidendum rilevando come sia del tutto ininfluente la questione relativa alla carenza di specifica causale all' apposizione del termine al contratto di lavoro in atti, sulla quale pure le parti hanno discusso.
Invero, com' è noto, la particolarità del settore edile, caratterizzato da continui cambi di cantiere, consente da sempre all' imprenditore, seppur con determinate limitazioni, di poter assumere il personale a tempo determinato senza necessità di indicare una specifica causale al rapporto di lavoro se la durata del contratto non supera i 12 mesi.
I contratti collettivi hanno stabilito poi che Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n. 368/2001, così come modificato dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può in ogni caso superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 94, il 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa. Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente. Fermo restando quanto previsto al secondo comma del presente articolo, per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin a 3 (tre) dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Nella specie, il contratto stipulato con il ricorrente il 21 novembre 2022 recava un termine non superiore ai dodici mesi né sono insorte altre questioni inerenti agli aspetti su evidenziati ditalchè non era necessaria l' indicazione di una specifica causale.
In via preliminare va respinta l' eccezione di nullità del ricorso posto che, dal tenore complessivo dello stesso, si coglie chiaramente sia il petitum che la causa petendi dell' azione.
Nel merito la domanda di differenze retributive va accolta.
E' principio consolidato, infatti, che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca ( cfr ex multis Cass. n.20288/2011; n.19527/2012). Questa essendo la regola di giudizio, può dirsi che dalle due deposizioni testimoniali assunte solo su impulso del lavoratore e dalla mancata presentazione a rendere l' interrogatorio formale da parte del legale rappresentante dell' impresa, sono risultate confermate tutte le circostanze di fatto poste a sostegno del ricorso.
In particolare, è emerso che il ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa subordinata per la per il periodo dettagliato nell' atto introduttivo, dalla fine CP_4 di agosto 2022 al 4.4.2023, inizialmente senza formale inquadramento.
Il detto periodo temporale poi trova appiglio testuale, almeno per il periodo contrattualizzato, decorrente dal 21 novembre 2022, negli statini paga in atti e negli estratti conto dai quali emergono gli acconti dei pagamenti della retribuzione da parte della datrice.
Alcun dubbio emerge altresì sul tipo di mansioni disimpegnate riconducibili senz' altro alla figura del manovale edile che ,per contratto collettivo applicato in azienda, andavano correttamente inquadrate al 1° livello del CCNL Edilizia Industria ( c.f.r. contratto di assunzione in atti).
Va a questo punto ripercorsa l' istruttoria espletata nel corso del giudizio.
All'udienza del 21.02.2025 veniva introdotto il teste il quale Testimone_1 dichiarava:
di cui non rammento il cognome. La società si occupava di lavori edili e aveva CP_3 sede in Napoli zona Vomero. Il ricorrente ha lavorato con me da Ottobre 2022 a fine aprile 2023, c'era anche mio figlio che lavorava sul cantiere. Abbiamo Persona_1 lavorato preso vari cantieri che si trovavano nella zona del Vomero o in torno a tale quartiere, per esempio ricordo in Via Salvator Rosa. Sono stato manovale nelle opere di ristrutturazione di edifici e anche svolgeva lo stesso tipo di mansioni, Per_2 seguivamo lo stesso turno di lavoro, cioè dal lunedì al venerdì dalle 8.00 di mattina alle 12.00 e dalle 13 alle 17.00 con una ora di pausa per il pranzo. Avevamo un regolare contratto di lavoro, ogni tanto veniva sul cantiere l'ingegnere della società che ci indicava le opere da svolgere, ricordo che il nome dell'ingegnere era < . CP_3
Abbiamo ricevuto le buste paga e io non ho mai lavorato di sabato. Non so se il ricorrente sia stato mai impiegato al lavoro anche di sabato. ADR: Non ricordo se abbiamo ricevuto la tredicesima, forse abbiamo fruito di una settimana o due di ferie retribuite. Nelle buste paga qualche giornata lavorata non era inserita come retribuita, abbiamo ricevuto come da buste paga euro 1.200,00 - 1.300,00 mensili, pagate regolarmente. L'ing. effettuava a nostro favore i bonifici mensili. Mi sono CP_3 dimesso ad aprile 2023 insieme anche a mio figlio. Non so dopo se il ricorrente abbia continuato a lavorare. Non ho avuto nulla titolo di TFR e nemmeno mio figlio. Non so nulla del tfr dello . ADR: Quando iniziai a lavorare per questa società e cioè Pt_1 ottobre 2022 il ricorrente già lavorava, ma non so specificare da quanto tempo.>>
Sembra altresì opportuno richiamare le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 17.09.2024 durante la quale veniva ascoltato il teste sig. , il quale Persona_1 dichiarava: <<sono stato collega di lavoro presso la società e pt_1 cp_4 abbiamo lavorato insieme da ottobre 2022 fino ad aprile 2023. io sono manovale edile il mio ricorrente svolgeva mansioni superiori alle mie in particolare si occupava demolizioni pareti, camicie stucco, organizzava cantiere, riordinava dopo giornata durante le operazioni edili i luoghi dove svolgevamo prestazione. cantieri corso vittorio emanuele a napoli, dei condomini siti via salvator rosa altri. non mai fuori solo napoli centro. seguivamo lo stesso orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00 17.00 con un'ora pausa. all'inizio lavorai nero un paio mesi ebbi contratto scritto lavoro. so che anche ha senza regolare inquadramento agosto del dello anno poi fu inquadrato. avanzo differenze retributive, ma ho promosso alcuna vertenza ricevuto neppure neanche parte_2 l'ha ricevuta. prendevo circa € 60,00 giorno, mentre qualcosa più. tredicesima, questo proposito riferire per ricorrente. ogni tanto sul cantiere interveniva l'ing. cp_3 controllava noi svolto. era sempre l'ingegnere turni. se abbia tfr. nulla titolo eravamo retribuiti giorni effettivamente lavorati quando ferie, esempio nel periodo natalizio ed estate agosto.>>
I testi escussi, ex colleghi di lavoro del ricorrente a diretta conoscenza dei fatti, hanno quindi confermato che l'epoca di inizio del rapporto risale ad alcuni mesi antecedenti alla formale assunzione, hanno dettagliato le mansioni di manovale e specificato l' orario di lavoro osservato sui vari cantieri ove aveva lavorato anche lo;
hanno Pt_1 inoltre rammentato di non aver ricevuto né la tredicesima né , alla risoluzione del rapporto, il t.f.r.
Il teste in particolare ha lamentato che anch' egli lavorò inizialmente Persona_1
“al nero” ed ha anche aggiunto di non aver ricevuto la cassa edile e neppure le ferie retribuite.
Alla precisione e coerenza delle deposizioni dei testi di parte attrice la convenuta, sulla quale gravava l'onere di dimostrare il versamento degli emolumenti retributivi reclamati e del t.f.r. in rapporto alle mansioni espletate, alcun elemento di segno contrario è stata in grado di portare. Essa infatti, pur contestando di dovere al ricorrente le differenze retributive azionate in questa sede, dopo aver richiesto l'assunzione di prova testimoniale, ha poi rinunziato ai propri testi così lasciando del tutto sfornito di sostegno probatorio il proprio assunto.
La datrice non ha nemmeno dimostrato l'effettivo versamento della cassa edile e del tfr non soccorrendo sul punto le buste paga dalla stessa depositate, prive di sottoscrizione per quietanza del lavoratore e di alcuna prova documentale dell' effettivo versamento degli emolumenti ivi riportati ( es. bonifici, assegni).
Pertanto vanno riconosciute le differenze retributive ed il t.f.r. per il periodo di lavoro
, anche non regolarizzato, secondo i conteggi allegati all' atto introduttivo, fondati sulla fonte collettiva pacificamente applicata alla fattispecie e non specificamente contestati dalla resistente, pari a complessivi euro 10.548,08, di cui euro 1.133,84 a titolo di t.f.r., oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di della Parte_1 complessiva somma pari ad euro 10.548,08, di cui euro 1.133,84 a titolo di t.f.r, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
b. condanna altresì la convenuta società al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi E. 1.800,00, comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 9.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Clara Ruggiero