Sentenza 25 giugno 2003
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- 1. Responsabilità civile della p.a. da manutenzione di strade pubblicheAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2003, n. 10131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10131 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1/ SEZIONE TERZA CIVILE Изаги течно Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Annul 3 1 R.G.N. 976/00 esidente Dott. Vincenzo CARBONE 0 Cron. 22477 Consigliere NE Dott. Francesco 1 Rep. 2676 Rel. Consigliere Dott. Bruno Ud.13/03/03 Consigliere - Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL EI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G ' presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PISANELLI GIGLI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ARTURO GIULIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE DI PIEVE DI LEDRO, in persona del Sindaco pro tempore Sig. AR NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. VASARI 5, presso lo studio dell'avvocato RAOUL RUDEL che lo difende, giusta 2003 delega in atti;
-> controricorrente 661 -1- avverso la sentenza n. 8/99 del Tribunale di ROVERETO, emessa il 16/12/98 e depositata 1'11/01/99 (R.G. 872/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Giuseppe GIGLI;
udito l'Avvocato Raoul RUDEL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LE KO conveniva innanzi al giudice di pace di Riva del Garda il comune di Pieve di Ledro;
sull'assunto che la propria autovettura, uscendo da un aveva urtato con una sbarra non parcheggio comunale, segnalata a due metri di altezza, costituente insidia o con anche alle biciclette che trabocchetto, danni trasportava, chiedeva il risarcimento in D. M. 3276,91 o nell'equivalente moneta italiana. Il comune si difendeva, sostenendo che la sbarra era l'urto era da perfettamente divisibile, tal che attribuire a disattenzione del conducente. Spiegava intervento "ad adiuvandum" la s.p.a. Zurigo Вдиний assicurazioni. Il giudice adito respingeva la domanda e condannava l'attore alle spese in favore del comune e dell'interventrice; il tribunale di Rovereto, con sentenza resa il rigettava 16.12.1998, il gravame del LE tranne che per la parte che concerneva la condanna alle spese in favore dell'interventrice. Il tribunale ha che,ritenuto essendo la sbarra visibile e l'urto prevedibile, l'evento dannoso va posto causale la condotta del esclusiva con in connessione danneggiato, che si comeconfigura causa sopravvenuta sufficiente da sola a produrlo, con l'effetto di rendere l'eventuale carattere illegittimo della irrilevante sbarra. Propone ricorso per cassazione il LE, l'accoglimento motivi sostenuti con tre a affidandone memoria;
resiste con controricorso l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduce: 41 c.p. in relazione 1. falsa applicazione dell'art. all'art. 360, n. 3, c.p.c.; il tribunale ha utilizzato il criterio della visibilità per escludere il nesso causale, mentre tale criterio rileva ai fini dell'accertamento dell'insidia; la condotta del danneggiato, ove in relazione alla visibilità qualificabile imprudente della sbarra, in tanto avrebbe potuto concretare causa da sola idonea a determinare l'evento in quanto avesse dato vita ad una serie causale autonoma, rispetto alla quale fosse da considerare "tamquam non la causa precedente esset"; senonché non è possibile considerare "tamquam non sia segnalata nelle forme esset" una sbarra che non dovute, perché altrimenti perderebbero valore le previsioni concernenti la segnaletica;
45 c.d.s. e 180 regolamento 2. violazione degli artt. c.d.s. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; il che la sbarra non era non ha considerato tribunale né costituiva conforme alla segnaletica prevista dissuasore di sosta, di modo che il suo uso ha costituito "neminem laedere", generando violazione del principio del responsabilità; 2 3. violazione dell'art. 118 c.d.s. in relazione 3 e 5, c.p.c.; tutte le volte che all'art. 360, nn. a quattro metri, l'altezza del passaggio sia inferiore divieto di il segnale di transito dei veicoli di altezza superiore a due metri;
nella specie il occorre apporre segnale mancava ed il tribunale avrebbe dovuto ravvisare anche concorrente del insidia, escludendo la colpa danneggiato. Le censure, da esaminare congiuntamente per connessione, non sono accoglibili. di pericolo occulto Affinché la situazione costituisca fonte di responsabilità dell'ente pubblico è Вдиний accerti l'efficienza causale nella necessario che se ne determinazione dell'evento dannoso;
l'accertamento, demandato al giudice di merito, è sindacabile in cassazione unicamente per incongruenza ed erroneità della motivazione (Cass. 17.5.2001, n. 6767). concorrono entrambi gli Se il giudice escluda che elementi che connotano la situazione di pericolo occulto e l'invisibilità o anche uno e, cioè, l'imprevedibilità il nesso eziologico tra la soltanto di essi, viene meno situazione ascrivibile all'ente e l'evento dannoso, essere ed evitata dal avvertita potendo tale situazione danneggiato, cui incombe pur sempre un obbligo di normale diligenza ed avvedutezza. In questo caso l'evento dannoso si collega unicamente alla colpa del danneggiato e ogni di danno per il disposto rimane esclusa rivalsa 3 richiamato dall'art. 2056 stesso dell'art. 1227 C.C. 13.12.1962, n. 3338; Cass. 4.8.1961, n. codice (Cass. 1892). In particolare, il comma 1 dell'art. 1227 regola l'ipotesi in cui il fatto del danneggiato interrompe il nesso causale tra comportamento dell'agente ed evento, escludendo la totale imputabilità del fatto all'agente e dunque limitando la responsabilità dello stesso;
il comma 2 precisa in modoquale il fatto del creditore può influire sul eventodiverso rapporto - danno, rendendo non più risarcibili talune delle conseguenze dirette ed immediate dell'evento (Cass. 15.10.1999, n. 11628). In questa prospettiva rimangono assorbite e superate le censure che riguardano la regolarità della sbarra. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle euro 600,00, di cui euro 500,00 per spese liquidate in onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 13.3.2003. pre Il Presidente Il Consigliere estensore Вчито Диний DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 GIU. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 TE TI