Sentenza 24 marzo 2003
Massime • 1
In ipotesi di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro che grava sul lavoratore deve essere valutata in termini di ragionevole certezza , ovvero, esclusa la rilevanza della mera possibilità di eziopatenogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, che può essere ritenuto sussistente sulla base degli accertamenti operati dal giudice di merito. In particolare, a proposito della ipoacusia derivante da cause di lavoro, trattandosi di malattia che, pur se diagnosticata con certezza, non consente con altrettanta certezza l'individuazione di una causa determinata, può ritenersi fornita la prova della causa di lavoro ogni qual volta vi siano , da un lato, l'avvenuta esposizione professionale al rumore con tempi, modalità ed intensità tali da poter svolgere un apporto causale, e dall'altro l'insorgenza della ipoacusia in capo all'assicurato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4292 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, in persona del Dirigente generale, dott. Pasquale Acconcia, direttore della direzione centrale prestazioni, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv. Antonino Catania e Giuseppe de Ferra, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AB EL, elettivamente domiciliato in Roma, via Arno 47, presso l'avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, n. 213 del 2000, del 10 dicembre 1999-24 marzo 2000, RGAC 44 del 1994, 1281 cronologico;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. De Ferra per l'INAIL;
Udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 10 dicembre 1999-24 marzo 2000, il Tribunale di Ancona rigettava l'appello proposto dall'INAIL avverso la decisione del locale Pretore che aveva condannato l'Istituto alla costituzione di una rendita per inabilità permanente nella misura dell'undici per cento in favore dell'assicurato LI BR, ritenendo sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio e la natura professionale della malattia dalla quale lo stesso era affetto (ipoacusia da rumore).
Osservavano i giudici di appello che la rinnovata consulenza tecnica di ufficio aveva dimostrato che il livello di esposizione personale al rumore durante l'attività lavorativa svolta in passato dall'assicurato quale addetto alla ruspa prima e quale addetto alle pale meccaniche ed alle spazzolatrici dopo, poteva essere valutata intorno agli 87-88 decibel per il periodo 1967-1985 e intorno agli 86 -86 decibel nel periodo successivo (1986-1991). Il rischio professionale da esposizione al rumore poteva dirsi di discreto grado.
La ipoacusia da cui il BR era risultato affetto era quindi del tutto compatibile con una diagnosi di ipoacusia da rumore: essa, infatti, era neuro-sensoriale a localizzazione cocleare ed era accompagnata da episodi di c.d. "recruitment", fenomeno caratteristico della ipoacusia da rumore di origine professionale. Il Tribunale sottolineava che il valore-limite personale di esposizione giornaliera, secondo il D.L.vo n. 277 del 1931, è di 90 decibel. Tale dato non era, naturalmente, applicabile al caso di specie, nel quale il primo certificato medico di malattia professionale era pervenuto all'Istituto assicuratore il 30 novembre 1990.
Tuttavia, ricordavano i giudici di appello, il valore limite indicato dal Decreto Legislativo non rappresenta affatto un valore tassativo o di confine, cioè di netta separazione, tanto che nella prima stesura della Direttiva comunitaria, recepita poi dallo stesso Decreto, era stato dapprima indicato un valore limite di 85 decibel, corrispondente ad un limite di "menomazione accettabile" del 6% e ad un rischio di "menomazione sociale" certa del 3%.
I giudici di appello richiamavano, infine, i risultati degli audiogrammi effettuati nel corso delle indagini del consulente tecnico di primo grado e concludendo che, con molta probabilità, la ipoacusia da cui era stato colpito il BR era da considerare di natura professionale, mancando prove della ipotesi che livelli di rumore elevati, causati da eventi di natura non professionale, o ad altre "noxae" non professionali, avessero giocato un ruolo causale nella genesi della ipoacusia di cui si discute.
Avverso tale decisione ricorre l'INAIL con un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste il BR con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico, complesso motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 66, 74 del D.P.R. 30 giugno 19G5 n. 1124, dell'art. 2697 codice civile, degli articoli 113, 115, 116, 132 n. 4, 424, 437 e 445 codice di procedura civile, nonché dell'art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Denuncia inoltre il vizio di omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). L'Istituto osserva che sia in primo grado che nel giudizio di appello aveva eccepito, tra l'altro, la mancanza di esposizione al rischio dell'assicurato, insistendo sulla necessità che fosse provato concretamente il rischio attraverso apposita indagine tecnica ambientale, che accertasse, a mezzo di rivelazioni fonometriche, l'intensità ed i tempi di esposizione a rumore. L'indagine appariva tanto più necessaria, dato che l'assicurato non aveva svolto attività tabellata (per la quale vige la nota presunzione legale) e quindi lo stesso aveva l'onere di provare la ricorrenza, la durata, l'intensità e la lesività del rumore al quale assumeva di essere stato esposto.
Nulla di tutto ciò era avvenuto nel caso di specie, nel quale i giudici di Ancona avevano posto alla base del proprio convincimento unicamente la consulenza tecnica di ufficio medico legale la quale aveva ritenuto che "la patologia sofferta dal BR fosse eziologicamente ricollegabile all'esposizione a rumore cui questi sarebbe stato sottoposto nell'ambiente lavorativo, mentre in realtà tale prova...non risulta essere stata acquisita, stante la non idoneità dell'accertamento compiuto (soltanto di carattere medico ed avente rilevanza solamente su tale piano).
Il Tribunale richiamava la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale un fatto la cui esistenza debba essere provata attraverso un giudizio, per di più con l'ausilio di specifiche nozioni tecniche, no può certamente essere considerato come notorio, in quanto tale esistenza non possiede originariamente ed essenzialmente il carattere della certezza. Tra le nozioni di comune esperienza non possono, pertanto, farsi rientrare i dati, le acquisizioni e quegli elementi valutativi che richiedono specifiche conoscenze e giudizio tecnici.
In tale prospettiva, l'accertamento medico-legale può avere valore solo per ciò che riguarda la diagnosi clinica, ma poi questa diagnosi va necessariamente confrontata e valutata con i risultati tecnico-fonometrici del caso di specie (i quali, in necessario concorso e completamento con quelli medici, permetteranno di qualificare come professionale o meno l'accertata patologia). La stessa disposizione contenuta nell'art. 445 codice di procedura civile, osserva infine il ricorrente, contiene una direttiva inderogabile, imponendo - data la particolarità dei diritti oggetto delle controversie previdenziali - l'espletamento di un accertamento tecnico, a seconda delle esigenze di indagine, ed, al contempo, il divieto al giudice di sostituirsi o fare a meno del conforto di un esperto, oppure di ricorrere ad altri mezzi di convincimento diversi dalle specifiche indagini relative all'esposizione a rischio. Il ricorso è infondato.
A seguito della decisione della Corte Costituzionale n. 179 del 1988, deve considerarsi malattia professionale indennizzabile, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965 qualsiasi infermità di cui sia comunque provata la causa di lavoro, la quale sussiste ogni volta che l'evento morboso si riconnetta ad un rischio specifico o anche soltanto generico, aggravato dalla attività lavorativa protetta (Cass. 10798 del 14 ottobre 1991, 343 del 15 gennaio 1994). Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che, per poter conseguire il diritto ad una rendita di malattia professionale, in caso di adibizione a lavorazioni non tabellate, il lavoratore è tenuto a dimostrare, in base al principio generale di cui all'art. 2697 codice civile, l'avvenuta esposizione a rischio e che la detta affezione abbia in sè quelle particolari caratteristiche che la distinguono dalle altre malattie di natura comune (Cfr. anche Corte Cost. n. 475 del 1988, con riferimento all'art. 24 del D.P.R. n. 503 del 1956). Orbene, con riferimento al caso di specie, i giudici di appello hanno condiviso le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio e cioè che, con un grado elevato di probabilità, l'ipoacusia che ebbe a colpire il BR sia di origine professionale.
Opportunamente, nella ampia motivazione, richiamando le osservazioni formulate dal consulente, il Tribunale ha sottolineato che questo tipo di ipoacusia non è una malattia con caratteristiche tali che, una volta diagnosticata con certezza, ne derivi con altrettanta certezza (o almeno con un elevato grado di probabilità) l'attribuzione ad una ben precisa causa.
Pertanto vanno applicate alla discussione del caso i criteri classici (cronologico, topografico, di sufficienza e di esclusione) che si sogliono seguire in medicina legale per esprimere un giudizio su di un rapporto di causalità materiale tra due fenomeni: nel caso di specie, da un lato, l'esposizione professionale al rumore, e, dall'altro, l'ipoacusia, da cui l'assicurato è risultato affetto. I giudici di appello hanno osservato che negli atti e nei documenti di causa non era rinvenibile alcun dato utile a definire il livello di esposizione personale al rumore durante l'attività del BR, svolta prima quale addetto solo alle ruspe, quindi anche alle pale meccaniche, ed, infine, quale addetto alle macchine spazzolatrici. Correttamente, pertanto, i livelli di rumore ai quali l'assicurato è stato esposto professionalmente sono stati dal consulente di ufficio indicati - seppure con larga approssimazione - in base a dati desunti dalla letteratura tecnica oltre che dagli elementi acquisiti nel corso della sua esperienza professionale. Tali accertamenti sono stati sottoposti a critica da parte dell'INAIL, che contesta i metodi di indagine del consulente nominato dal Tribunale e le conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Le censure formulate dall'Istituto ricorrente si pongono in contrasto con l'orientamento espresso da questa Suprema Corte, in ordine alla mancanza di una soglia minima di rumore per la variabilità della risposta individuale al fenomeno e della possibile incidenza concausale nel determinismo della ipoacusia (Cass. n. 1752 del 1990). Tra l'altro, con il decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 (successivo ai fatti di causa) sono stati introdotti nuovi valori limite per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione a rumore (art. 41).
Questa stessa Corte ha già avuto modo di rilevare che i cosiddetti "valori limite" se - almeno in parte - introducono un elemento di maggiore certezza (indicando rispettivamente in decibel i livelli di pericolo e di danno), non stabiliscono - tuttavia - una precisa linea di demarcazione tra innocuo e. nocivo (Cass.- 3^ penale - 11 aprile 1992 n. 4488). Tra l'altro, il consulente tecnico nominato in appello aveva concluso per l'esistenza di una malattia professionale, escludendo esplicitamente che la stessa fosse ascrivibile ad altri fattori, diversi da quelli lavorativi. Lo stesso ausiliare del giudice ha richiamato le osservazioni già svolte dal consulente tecnico nominato dal Pretore, il quale aveva già concluso che la "malattia presenta le caratteristiche cliniche della causa da rumore e che non sussistono altre ragioni non professionali (Caccia, farmaci, ototossici, ereditarietà)".
Il consulente tecnico nominato dal Tribunale, dopo una accurata indagine clinica ed anamnestica, ha stabilito che l'esposizione professionale subita dal BR era stata intorno agli 86-88, e quindi 85-86 dbA, intensità potenzialmente idonea a provocare una ipoacusia, rilevando che tale esposizione si è protratta per oltre venti anni.
Tenuto conto della intensità e della durata della esposizione stessa, lo stesso consulente ha fondatamente concluso che il rischio professionale di esposizione al rumore era stato di discreto grado. Quanto alla ipoacusia dalla quale il BR è affetto, il consulente ha osservato che la stessa era pienamente compatibile con una diagnosi di ipoacusia da rumore, trattandosi di ipoacusia neurosensoriale, a localizzazione cocleare ed accompagnata dal fenomeno del recruitmen caratteristico delle ipoacusie da rumore). Applicando i criteri medico legali al caso di specie, il consulente ha rilevato che l'ipoacusia iniziò a manifestarsi intorno al 1986- 1988, quando cioè l'assicurato aveva 55-57 anni, dopo non meno di venti anni di rischio professionale, concludendo che vi è successione cronologica e vi può essere legame effettuale tra i due fenomeni (positività del criterio cronologico).
Pertanto, data la convergente concordanza degli elementi considerati, il consulente è giunto ad affermare che l'ipoacusia da cui è affetto il BR è di natura professionale.
Le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sono state interamente condivise dal Tribunale, in considerazione delle particolari caratteristiche delle lavorazioni svolte dall'assicurato, nell'arco di tempo considerato (1967-1991), e della impossibilità di svolgere accertamenti tecnici sulla rumorosità dell'ambiente in situazioni di lavoro assai diverse e lontane nel tempo da quelle esistenti all'epoca in cui il BR era addetto alle lavorazioni ed alle macchine sopra indicate.
Ad avviso dell'Istituto ricorrente, l'indagine dei consulenti nominati dall'ufficio (condivisa dai giudici di appello) sarebbe però gravemente lacunosa, proprio perché fu omessa ogni indagine in ordine ai parametri quantitativi di rumorosità.
In particolare, sottolinea il ricorrente, sarebbe stato quanto mai opportuna una consulenza tecnica in ordine ai livelli di rumorosità, presenti nelle varie lavorazioni cui il BR era stato via via addetto (dal 1973 al 1999).
Anche queste ultime censure, formulate dall'Istituto, si rivelano però infondate.
Le critiche sollevate dall'Istituto non tengono, infatti, conto del lungo periodo di tempo trascorso dal momento della prima esposizione a rischio del BR fino al momento degli accertamenti disposti dai giudici di merito (1967-1985, 1986-1991 e 1998-1999) e della, ovvia, circostanza, che a distanza di oltre trenta anni il mutamento della tecnologia produttiva non potrebbe mai consentire di riscontrare con certezza le condizioni di lavoro esistenti nell'ambiente di lavoro da quando il BR aveva iniziato a svolgere la propria attività (1967). In termini, per un caso analogo, vedi anche Cass. 13 aprile 2002 n. 5352, che ha ritenuto non indispensabile l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio.
Proprio in considerazione della esasperata esigenza della prova, il consulente tecnico nominato dall'ufficio ha concluso in termini di probabilità e non di certezza.
Lo stesso consulente, nella ampia e motivata relazione, ha tenuto tuttavia a precisare che il giudizio di probabilità è concluso essere "molto probabile che l'ipoacusia che ha colpito il sig. BR sia professionale da rumore".
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di elevata probabilità della origine professionale di una malattia è sufficiente per ammetterla alla tutela di cui al T.U. n. 1124 del 1965.
È stato osservato, in tema di malattia professionale non tabellata, che (Cass. 23 aprile 1997 n. 3523) la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità della eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio: cfr. anche Cass. n. 4104 del 1994. 6434 del 1994, 10004 del 2001; da ultimo, Cass. 13 aprile 2002 n. 5352. Poiché la decisione impugnata si è integralmente attenuta a tali principi, il ricorso deve essere rigettato.
Nessuna pronuncia in ordine alle spese, essendo il controricorso tardivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2003