Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2002, n. 3468
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Sentenza 11 marzo 2002

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I regolamenti del personale degli enti pubblici economici, anche se assumono la forma di atto unilaterale, hanno natura di contratto, sicché nella relativa interpretazione, in applicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, la volontà delle parti deve essere desunta da ciò che nelle clausole appare obiettivamente voluto, dovendosi quindi privilegiare l'elemento letterale quale prioritario criterio, con esclusione, in presenza di dati testuali sufficientemente chiari ed univoci, del ricorso ad altri canoni interpretativi, aventi natura sussidiaria (nella specie, vertendosi in tema di interpretazione del regolamento organico per i dirigenti portuali approvato il 28 aprile 1983, la sentenza di merito aveva escluso dal "trattamento economico minimo contrattuale", su cui calcolare le maggiorazioni retributive connesse alla qualificazione professionale, l'"elemento di adeguamento automatico", pur inglobato nel suddetto trattamento minimo, sul presupposto che le parti avessero inteso riferirsi al "minimo tabellare"; la S.C. ha annullato la decisione, osservando che il tenore letterale della relativa clausola non consentiva l'identificazione del "minimo contrattuale" con il "minimo tabellare").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2002, n. 3468
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3468
    Data del deposito : 11 marzo 2002

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