Sentenza 11 marzo 2002
Massime • 1
I regolamenti del personale degli enti pubblici economici, anche se assumono la forma di atto unilaterale, hanno natura di contratto, sicché nella relativa interpretazione, in applicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, la volontà delle parti deve essere desunta da ciò che nelle clausole appare obiettivamente voluto, dovendosi quindi privilegiare l'elemento letterale quale prioritario criterio, con esclusione, in presenza di dati testuali sufficientemente chiari ed univoci, del ricorso ad altri canoni interpretativi, aventi natura sussidiaria (nella specie, vertendosi in tema di interpretazione del regolamento organico per i dirigenti portuali approvato il 28 aprile 1983, la sentenza di merito aveva escluso dal "trattamento economico minimo contrattuale", su cui calcolare le maggiorazioni retributive connesse alla qualificazione professionale, l'"elemento di adeguamento automatico", pur inglobato nel suddetto trattamento minimo, sul presupposto che le parti avessero inteso riferirsi al "minimo tabellare"; la S.C. ha annullato la decisione, osservando che il tenore letterale della relativa clausola non consentiva l'identificazione del "minimo contrattuale" con il "minimo tabellare").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2002, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. BRUNO D'LO - Consigliere -
Dott. MICHELE DE LUCA - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RD LO, CO GI, PE FE, PO TO, CA IU, PR NC, AR NC, RO LD, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE MICHELLO 9, presso lo studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che li rappresenta e, difende unitamente all'avvocato LANDOLFI AMALIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI GIAI CONSORZIO AUTONOMO PORTO DI NAPOLI;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 10285/99 proposto da:
AUTORITÀ PORTUALE NAPOLI GIÀ CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato NAPOLITANO, rappresentata e difesa dall'avvocato PALMA IU, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
RD LO, CO GI, PE FE, PO TO, CA IU, PR NC, AR NC, RO LD, elettivamente domiciliati in ROMA LRE MICHELLO 9, presso lo studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LANDOLFI AMALIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI N. 1705/97, depositata il 27/04/98 R.G.N. 43128/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato PICCININNO per delega PERSIANI;
udito l'Avvocato DE LORONZO per delega PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale.
Svolgimento del processo.
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di NA confermava la sentenza del 19 febbraio 1996, con la quale il Pretore della stessa sede - accogliendo parzialmente le domande proposte da AN ST e dagli altri attuali ricorrenti principali contro il Consorzio autonomo del porto di NA (ora Autorità portuale di NA, attuale resistente e ricorrente incidentale), dal quale dipendevano in qualità di dirigenti - aveva, tra l'altro, condannato il Consorzio al pagamento di quanto dovuto, per il 1993, a titolo di aumento stipendiale (previsto, in lire 250.000 mensili, dal C.C.N.L. del 1992), nonché a titolo di scatto biennale di anzianità, maturato dal lo aprile dello stesso anno 1993, mentre aveva rigettato le domande volte ad ottenere pronunce consequenziali all'accertamento che le percentuali di maggiorazione ("coefficienti di qualificazione professionale determinati" nell'1,75 per il primo e nell'1,40 per il secondo livello) del "trattamento economico minimo contrattuale" per i dirigenti di aziende industriali - che sono previste per i dirigenti portuali (dal regolamento organico del loro rapporto di lavoro, approvato il 28 aprile 1983) - andava applicato sul "Minimo" comprensivo (a norma dell'art.3 dell'accordo sindacale 18 febbraio 1992 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti industriali, appunto) dell'importo maturato "a titolo di meccanismo di variazione automatica soppresso ai sensi dell'articolo 5".
Osservava, infatti, il giudice d'appello:
- le disposizioni limitative di incrementi retributivi per l'anno 1993 (art.7 d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito il l. 14 novembre 1992, n. 438) non si applicano agli enti pubblici economici, quale il Consorzio autonomo del porto di NA, e pertanto non incidono sull'aumento stipendiale, ne' sullo scatto biennale di anzianità pretesi nei presente giudizio;
- le percentuali di maggiorazione del "trattamento economico minimo contrattuale" per i dirigenti di aziende industriali - che sono previste per i dirigenti portuali (dal regolamento organico del loro rapporto di lavoro, approvato il 28 aprile 1983) - non si applicano maturato "a titolo di meccanismo di variazione automatica soppresso", sebbene tale importo sia conglobato in quel "minimo";
- infatti, detto importo deve ritenersi distinto, dal "minimo contrattuale" nel quale è conglobato, dovendosi ritenere che - stante la non univoca dizione "trattamento economico minimo" - tale trattamento sia nient'altro che il "minimo tabellare", con "funzione di garanzia minimale dei livelli retributivi spettanti" e "con esclusione del c.d. elemento di adeguamento automatico", dovendosi "interpretare la volontà contrattuale tenendo anche conto dei termini di riferimento temporale nell'ambito dei quali essa venne a manifestarsi";
- l'interpretazione prospettata, peraltro, risulta confermata dal complesso delle disposizioni contrattuali - che tengono distinto e detraggono, dal "trattamento minimo", l'importo maturato "a titolo di meccanismo di variazione automatica soppresso" (quali: la norma sulla "retribuzione di fatto di cui all'art.3, n.2, dell'accordo economico" collettivo per i dirigenti di aziende industriali 18 febbraio 1992; "norma di prima applicazione", successiva all'art.5 dello stesso accordo economico;
le disposizioni transitorie, in calce all'art.3 di detto accodo sul rimborso delle spese non documentabili;
disposizione di cui all'art.3 del sopravvenuto contratto collettivo del 1995) - nonché dalla "volontà" delle parti stipulanti di depurare di detto importo il "trattamento minimo", appunto, tutte le volte che il trattamento stesso costituisce la base per il calcolo in misura percentuale, come nella specie, di altre voci contrattuali;
- la soluzione interpretativa prospettata consente, altresì, l'equo contemperamento degli interessi delle parti (art. 1371 c.c.). Avverso la sentenza d'appello, AN ST ed i suoi litisconsorti propongono ricorso per cassazione, affidato ad un motivo ed illustrato da memoria.
L'intimata Autorità portuale di NA (già Consorzio autonomo del porto di NA) resiste con controricorso e propone, contestualmente, ricorso incidentale, affidato ad un motivo, al quale resistono i ricorrenti principali.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in quanto proposti separatamente contro la medesima sentenza (ai sensi dell'art. 335 c.p.c.).
2.1. Con l'unico motivo del ricorso principale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.1372 e 1324 c.c., in relazione all'art.36 cost., degli art.1362 e seguenti c.c.,
in relazione sia agli accordi sindacali del novembre 1981, al contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende industriali 13 aprile 1981 e all'accordo economico collettivo per i dirigenti di aziende industriali 18 febbraio 1992 che alle delibere del Consorzio autonomo porto di NA del 28 ottobre 1983 e del 27 febbraio 1984 che ad essi si sono uniformati) nonché vizio di motivazione (art.360, n.3 e 5, c.p.c.) - AN ST e gli altri ricorrenti censurano la sentenza impugnata sotto profili diversi:
- per non avere considerato che l'espressione "trattamento economico minimo" designa, sin da quando è stato assunto come base di calcolo per il trattamento dei dirigenti portuali, il "trattamento retributivo complessivo" - sia nella terminologia legislativa e nel linguaggio contrattuale che nel comportamento costantemente seguito dal Consorzio autonomo del porto di NA, fino al 1992, nell'applicazione della disciplina collettiva ai propri dirigenti - e, come tale, include non solo il "minimo tabellare", ma anche ogni altra componente di quel "trattamento", ivi compreso, quindi, l'importo maturato "a titolo di meccanismo di variazione automatica soppresso", una volta che tale importo è stato conglobato, appunto, nel "trattamento minimo";
- peraltro lo stesso importo - una volta conglobato nel "trattamento minimo", comunque inteso - non v'è ragione per escluderlo dalla base retributiva sulla quale vanno applicati i "coefficienti di qualificazione professionale";
- diversamente opinando, poi, sarebbero frustrati, da un lato, l'intento dei contraenti di compensare, con il prospettato conglobamento di detto importo, il venire meno del "meccanismo di variazione automatica" e, dall'altro, la costante proporzionalità, espressamente voluta dal Consorzio autonomo del porto di NA, tra la retribuzione dei propri dirigenti e quella dei dirigenti industriali;
- ne' l'erronea interpretazione, proposta dal Tribunale, trova conferma nelle invocate disposizioni contrattuali, che tengono distinto l'importo maturato "a titolo di meccanismo di variazione automatica soppresso", appunto, dalle altre componenti del "trattamento minimo";
- intanto l'invocata norma sulla "retribuzione di fatto" (art.3, n.2, dell'accordo economico collettivo per i dirigenti di aziende industriali 18 febbraio 1992) intende disciplinare, nel momento del passaggio alla nuova disciplina, "la sorte degli assegni previsti sul piano individuale e diversi da quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva", quale il trattamento dei dirigenti portuali;
- la "norma di prima applicazione" (successiva all'art.5 dello stesso accordo economico), poi, si preoccupa soltanto di evitare la "duplicazione dell'importo spettante fino al gennaio del 1992 a titolo di "meccanismo di variazione automatica" con l'importo del minimo contrattuale nel quale, per il periodo successivo al 1^ gennaio 1992, quell'importo era stato assorbito";
- peraltro la stessa disposizione, se fosse interpretata nel senso proposto dal Tribunale, "comporterebbe non già l'assorbimento, ma la soppressione del "meccanismo di variazione automatica" e, quindi, una irreversibile, quanto irrazionale ed inconsueta, diminuzione del trattamento retributivo complessivo;
- ne' rileva, ai fini che ci occupano, la ribadita commisurazione, al "minimo contrattuale di base" del regime di rimborso delle spese non documentabili (di cui alle disposizioni transitorie in calce all'art.3 di detto accodo);
- parimenti volta ad evitare la prospettata "duplicazione" è l'invocata disposizione (art.3) del sopravvenuto contratto collettivo del 1995;
- ne' può essere invocato il criterio ermeneutico dell'equo contemperamento degli interessi delle parti (di cui all'art. 1371 c.c.) - nel negare che la soppressione del "meccanismo di variazione automatica" sia compensato, (anche) per i dirigenti portuali, dal conglobamento nel "trattamento minimo" dell'importo maturato a quel titolo - in quanto, da un lato, tale criterio ermeneutico ha carattere meramente sussidiario (ad esso si ricorre, cioè, solo quando, "nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro") e, dall'altro, il prospettato contemperamento tra interessi risulta, nella specie, realizzato dalle delibere del Consorzio del porto di NA, laddove - applicando "le coefficienti di qualificazione professionale" al complessivo "trattamento economico minimo" previsto dalla contrattazione collettiva dei dirigenti di aziende industriali - determinano, per i dirigenti portuali, una retribuzione "proporzionata" alla "qualità" del loro lavoro;
l'interpretazione proposta dal Tribunale, quindi, stravolge la "valutazione di proporzionalità" del trattamento economico dei propri dirigenti - "irrevocabilmente accolta dal Consorzio (art.1372 e 1324 cod.civ.) - con ciò violando il principio dettato dall'articolo 36 cost., nell'applicazione del quale quella valutazione era stata fatta.
Il ricorso principale è fondato.
2.2. In tema d'interpretazione della disciplina collettiva - alla quale vanno equiparati i regolamenti per il personale degli enti pubblici economici che, nonostante la forma di atto unilaterale, hanno natura sostanzialmente contrattuale - la volontà delle parti dev'essere desunta da ciò che nelle clausole appare obiettivamente voluto - anche in considerazione della funzione normativa della stessa disciplina per soggetti diversi dalle organizzazioni stipulanti (quali le parti dei rapporti di lavoro che ne sono regolati) - sicché il tenore letterale è il primo e fondamentale elemento per indagare la volontà contrattuale e, di conseguenza, il criterio ermeneutico letterale è prioritario per la sua interpretazione - secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3134/94 delle sezioni unite, 7173/2001, 15420, 14974, 14934, 13991, 9959, 4278/2000, 1984/ 92, 7741, 5825/87 della sezione lavoro) - e, come tale, preclude, in presenza di dati testuali sufficientemente chiari ed univoci, il ricorso ad altri canoni d'interpretazione, aventi natura sussidiaria. La sentenza impugnata si discosta dall'enunciato principio di diritto - che questa Corte intende ribadire - e merita, quindi, le censure che le vengono mosse dai ricorrenti principali.
2.3 La sentenza impugnata, infatti, muove dall'assunto che - stante la non univoca dizione "trattamento economico minimo" - tale trattamento sia nient'altro che il "minimo tabellare", con "funzione di garanzia minimale dei livelli retributivi spettanti" e "con esclusione del c.d. elemento di adeguamento automatico", dovendosi "interpretare la volontà contrattuale tenendo anche conto dei termini di riferimento temporale nell'ambito dei quali essa venne a manifestarsi".
Tuttavia l'asserito tenore letterale non univoco della dizione "trattamento economico minimo" - come le implicazioni che il Tribunale intende ricavarne - lungi dal risultare dimostrato, pare addirittura privo di qualsiasi fondamento.
Invero, nel "trattamento economico minimo", sono inclusi non solo l'importo maturato "a titolo di meccanismo di variazione automatica soppresso" - siccome stabilisce la norma contrattuale che ne prevede il conglobamento in detto trattamento (art.3, punto uno, dell'accordo economico collettivo per i dirigenti di aziende industriali 18 febbraio 1992), per ammissione dello stesso Tribunale ("tale disposto deporrebbe per una base contabile costituita dalle somme mensili complessivamente indicate", ma "deve essere letto unitamente al punto due", sul quale riposa l'opposta conclusione alla quale il Tribunale perviene, infondatamente per quanto si dirà) - ma anche altre voci retributive diverse dal "minimo tabellare" - che, quindi, è solo una delle sue componenti - siccome stabilisce la disciplina collettiva per i dirigenti di aziende industriali che si è succeduta fin da quando - con deliberazioni del Consorzio del porto di NA - ne è stato assunto il "trattamento economico minimo", appunto, quale base per il calcolo del trattamento dei dirigenti portuali.
La conclusione prospettata - peraltro coerente con il lessico consueto della contrattazione collettiva e della stessa legge (a partire dalla legge 741 del 1959, c.d. legge Vigorelli, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, nonché dalle leggi delegate che ne danno attuazione), che parimenti distingue i "trattamenti economici minimi" dai "minimi tabellari" (che ne sono solo una componente) - non pare contraddetta dalle norme contrattuali che il Tribunale invoca a preteso conforto della proposta soluzione interpretativa di segno contrario. Il prospettato conglobamento nel "trattamento economico minimo", infatti, all'evidenza non preclude che l'importo maturato "a titolo di meccanismo di variazione automatica soppresso" ne resti una componente agevolmente distinguibile ed - a fini determinati (quali, in ipotesi, quelli perseguiti dalle norme contrattuali invocate dal Tribunale) - possa esserne detratto.
La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e merita, quindi, le censure che le vengono mosse dai ricorrenti principali.
Pertanto il ricorso principale dev'essere accolto perché fondato.
Parimenti fondato, tuttavia, è il ricorso incidentale.
3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale - denunciando (ai sensi dell'art.360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.7, commi 1 e 3, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito il l. 14 novembre 1992, n. 438; art.1362 e seguenti c.c.) - l'Autorità portuale di NA (già Consorzio autonomo del porto di NA) censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che le disposizioni limitative di incrementi retributivi per l'anno 1993 (di cui all'art.7 d.l. n. 384, convertito in l. n. 438 del 1992, cit., appunto) non si applicano al Consorzio autonomo del porto di NA, sebbene questo sia un ente pubblico economico che produce ed eroga servizi di pubblica utilità.
Anche il ricorso incidentale - come è stato anticipato - risulta fondato.
3.2 La disposizione di blocco degli incrementi per il 1993 (di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella l. 14 novembre 1992 n. 438, cit.) - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine la sentenza n. 10024 del 2000) - deve applicarsi anche al personale, con rapporto di lavoro privatistico, degli enti pubblici economici che producano servizi di pubblica utilità (quale, anche in quel caso, un ente portuale:
l'Autorità portuale di Savona).
Invero - come è dato evincere dal terzo periodo del citato comma 1 di detto articolo 7 - il previsto "blocco" si applica, appunto, anche al personale "degli enti, delle aziende e delle società produttrici di pubblica utilità".
A fronte di tale chiara ed univoca previsione, non rileva in contrario ne' il titolo del citato art.
7 - che fa esplicito riferimento al "pubblico impiego - ne' il richiamo testuale degli "accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni" - parimenti per il "pubblico impiego" - ne', infine, la previsione espressa, contestuale ma separata, che lo stesso "blocco" si applica, altresì, al personale disciplinato da leggi particolari (quali sicurezza pubblica, forze armate, C.N.R., Borse di commercio, Carceri e società commerciali) ed a quello dipendente da enti pubblici non economici.
L'interpretazione letterale prospettata risulta confortata, peraltro, dalla "ratio" del previsto blocco per il 1993, di aumenti ed automatismi retributivi.
Infatti il testo normativo al nostro esame (d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella l. 14 novembre 1992 n. 438, cit.),
"emanato in un momento delicato della vita nazionale, introduce disposizioni di diversa natura, tutte segnate dalla finalità di realizzare, con immediatezza, un contenimento della spesa pubblica per il 1993, nel rispetto degli obiettivi fondamentali di politica economica e dei vincoli derivanti dal processo di integrazione europea" - siccome la Corte costituzionale ha avuto occasione di affermare (nella sentenza n. 245 del 1997) - e l'articolo 7, coerentemente, "introduce una tipica misura 'di blocco', impedendo l'applicazione di qualsiasi automatismo stipendiale" (nel comma 3, investito dalla questione di legittimità costituzionale decisa dalla Corte) e qualsiasi aumento retributivo (nel comma 1, che qui interessa).
Il "contenimento della spesa pubblica per il 1993" e, segnatamente, il "blocco" del costo del lavoro - che ne risulta perseguito - all'evidenza riguarda tutti gli enti della "finanza pubblica allargata" (di cui all'art.25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n.468, alla Tabella A, allegata alla stessa legge, ed alle modifiche relative introdotte mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).
Nè la soluzione prospettata pone dubbi di legittimità costituzionale.
Da un lato, lo stesso "contenimento della spesa pubblica per il 1993", e, segnatamente, il "blocco" del costo del lavoro - che ne risulta perseguito - costituisce finalità di carattere pubblico, che trascende l'ambito nel quale si colloca la libertà di organizzazione sindacale e la corrispondente autonomia negoziale - garantite dalla costituzione (art.39, primo comma) - con la conseguenza che, anche nel caso in esame, va ribadita "la potestà propria della legge, al fine della tutela di superiori interessi generali affidata agli organi politici, di limitare l'ambito della contrattazione (collettiva) con norme da questa non derogabili" senza che ne risulti violato il ricordato principio (art.39, primo comma) oppure altri principi o disposizioni della costituzione (vedi Corte cost.n. 34 del 1985, 60 del 1968). Dall'altro, l'evidente "disomogeneità" degli enti della "finanza pubblica allargata" rispetto agli enti pubblici economici ed agli imprenditori privati, che ne risultano esclusi (vedi Corte cost.n. 123 del 1988) - giustifica la limitazione ai primi del "blocco", di cui si discute, senza che ne risulti violato il principio di uguaglianza (art.3) oppure altri principi o disposizioni della costituzione.
3.3. Applicando gli enunciati principi di diritto, ritiene la Corte che il "blocco", del quale si discute, si applicasse anche agli aumenti retributivi, per il 1993, del personale del Consorzio autonomo del porto di NA.
Infatti tale Consorzio - pur essendo qualificabile come ente pubblico economico (in tal senso, vedi, per tutte, Cass., sez. un., n. 334/99, 4187/96, 13298/91) - indubbiamente produce ed eroga servizi di pubblica utilità (di cui all'art.2 del d.l. n. 1, conv. in l. n. 46 del 1974, recante l'istituzione dello stesso Consorzio).
Inoltre il Consorzio medesimo rientra tra gli enti, della "finanza pubblica allargata" addirittura, per un duplice titolo: vi sono inclusi, infatti, sia gli "enti portuali" (art.25, primo comma, legge 5 agosto 1978, n.468, cit.), sia i "consorzi di comuni e province" (DPCM 8 agosto 1984 in relazione all'art.3 del d.l. n. 1, conv. in l. n. 46, cit., istitutivo del Consorzio: vedi, per tutte, Cass., sez. un., n. 5443, 456 - 464 del 1991). La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati - avendo negato l'applicazione, nella specie, del "blocco" di aumenti retributivi per il 1993 (di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella l. 14 novembre 1992 n. 438, cit.) - e merita, quindi, le censure che le vengono mosse dal ricorrente incidentale.
Pertanto anche il ricorso incidentale dev'essere accolto perché fondato.
4. Previa riunione, entrambi i ricorsi vanno quindi accolti. Per l'effetto, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi ai principi di diritto enunciati - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (ai sensi dell'art.385, terzo comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie entrambi;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di NA.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2002