Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 12299
CASS
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'obbligatorietà della comunicazione della variazione reddituale per stato di detenzione

    La Corte ritiene che il caso di specie non ricada nell'ambito di operatività dell'art. 7 ter D.L. n.4/2019, poiché il ricorrente è stato sottoposto a pena detentiva definitiva e non a misura cautelare personale o condanna non definitiva. Pertanto, la comunicazione del sopraggiunto stato di detenzione costituisce informazione rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 13 del D.L. n.4/2019. L'ignoranza della normativa non esclude il dolo.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale per insussistenza dell'obbligo di comunicazione dello stato di detenzione del beneficiario

    La Corte riafferma che l'obbligo di dichiarare l'eventuale stato detentivo si riferisce anche alla stessa persona del richiedente, rientrante nel nucleo familiare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 12299
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12299
    Data del deposito : 1 aprile 2026

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