CASS
Sentenza 1 aprile 2026
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 12299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12299 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 140/2026 UP - 23/01/2026 R.G.N. 32238/2025 sul ricorso proposto da: AR AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del PG ANTONIO COSTANTINI A. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 12299 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 23/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/03/2025, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala e condannato LO DO alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 7, comma 2, D.L. n.4/2019, perché, in quanto percettore del reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2019 al mese di settembre 2020, non aveva comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 13 del citato decreto, variazioni rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio del beneficio afferenti al proprio nucleo familiare, e precisamente, aveva omesso di comunicare il suo ingresso in un istituto penitenziario, avvenuto in data 04/04/2019. Si precisa che il ricorrente ha presentato la domanda finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza in data 06/03/2019 e che in data 04/04/2019, a seguito di ordine di cattura e di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo- Ufficio Esecuzione Penale, veniva tradotto presso la casa circondariale di Sciacca e sottoposto a pena detentiva. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione LO DO, affidando il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'asserita obbligatorietà della comunicazione della variazione reddituale in relazione al sopravvenuto stato di detenzione dell'istante, beneficiario del reddito di cittadinanza, ai sensi dell'art.3 comma 13 D.L. n.4 del 2019. Richiama al riguardo giurisprudenza di legittimità in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, secondo la quale, qualora ricorra l'applicazione dell'art. 7 ter, comma 1, D.L. n. 4 del 2019 - norma che dispone la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione nei confronti del beneficiario componente il nucleo familiare di misura cautelare personale- non costituisce condotta penalmente rilevante l'omessa comunicazione di tale circostanza da parte del beneficiario, in quanto tale difetto di comunicazione non rientra nel novero delle informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca della riduzione del beneficio. La Corte d'appello, in relazione a tale doglianza, si è limitata, con motivazione stereotipata, a ribadire l'obbligatorietà della comunicazione in capo all'istante, senza considerare inoltre che, nel caso di specie, l' DO avrebbe dovuto dichiarare all'INPS il proprio stato di detenzione e non quello di un familiare facente parte del proprio nucleo. Precisa di essersi trovato nell'impossibilità oggettiva di attivarsi per adempiere all'obbligo di comunicazione, in quanto la carcerazione era avvenuta senza preavviso, essendo egli prima irreperibile e poi destinatario di un ordine di cattura. Durante lo stato di detenzione l'adempimento non sarebbe stato neppure agevole, trovandosi in una struttura carceraria e inoltre, sotto il profilo soggettivo, evidenzia di non essere stato informato in loco circa la sussistenza di tali nuovi obblighi dichiarativi, considerato anche che la modifica normativa di cui 1 all'art. 3, comma 13, D.L.n.4/2019, che prevede quale causa ostativa della concessione del reddito di cittadinanza lo stato di detenzione, è entrata in vigore in data 28/03/2019, successivamente alla presentazione della richiesta del beneficio economico (avvenuta in data 06/03/2019) e poco prima dell'esecuzione della pena (avvenuta in data 04/04/2019). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale, non essendo ravvisabile alcun obbligo di comunicazione qualora si trovi in stato di detenzione il beneficiario e richiedente dell'erogazione, in quanto la norma prevede l'obbligo di comunicare il sopravvenuto stato detentivo di un familiare appartenente al medesimo nucleo, ma non di comunicare lo stato detentivo dell'istante. Ribadisce che la doglianza era stata dedotta con l'atto di appello e con le memorie difensive e che la Corte territoriale nulla ha argomentato in proposito, dando alla norma penale incriminatrice un'interpretazione in malam partem. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che il disposto di cui all'art. 7 ter D.L. n. 4 del 2019 concerne le ipotesi di sospensione automatica del beneficio in caso di applicazione di misura cautelare personale e di condanna non definitiva per i reati di cui all'art. 7 D.L. n. 4 del 2019, non opera nel caso di specie, essendo il ricorrente sottoposto a pena detentiva definitiva a seguito di passaggio in giudicato di sentenza di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1. Preliminarmente, va osservato che si contesta al ricorrente di non aver comunicato all'INPS, a norma dell'art.3, comma 13, D.L. n.4 del 2019, nei quindici giorni successivi all'esecuzione della pena, avvenuta il 04/04/2019, e quindi entro il 19/04/2019, il proprio stato di detenzione, comunicazione che avrebbe comportato una riduzione o la revoca del beneficio economico. Il ricorrente rappresenta che, nel caso di specie, non vi è alcuna violazione dell'art.3, comma 13 del D.L. n.4 del 2019, norma che testualmente recita: "Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3". Ritiene, infatti, il ricorrente che ricorra l'applicazione dell'art. 7 ter del D.L. n.14 del 2019, norma che stabilisce che: "Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, 2 nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 13". L'argomento difensivo è errato. Invero, non ignora questa Corte che, recentissimamente, si è affermato che la suddetta norma, nel prevedere la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione, nei confronti del beneficiario, di misura cautelare personale, esclude che l'omessa comunicazione di tale circostanza da parte di quest'ultimo possa costituire condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7 d.l. citato, in quanto il difetto di tale comunicazione non può inquadrarsi nel novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio" (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025 Cc. (dep. 28/05/2025 ) Rv. 288106 - 01). Tuttavia, il caso di specie non ricade nell'ambito di operatività della norma che prevede cause di "sospensione del beneficio", posto che al ricorrente, beneficiario e richiedente del reddito di cittadinanza, non è stata applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, né egli è stato condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, come dispone il citato art. 7 ter D.L. n. 4 del 2019. Emerge infatti in modo inconfutabile che il ricorrente, a seguito di ordine di cattura e di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo- Ufficio Esecuzione Penale, è stato sottoposto a pena detentiva a seguito di sentenza di condanna definitiva, passata in giudicato. Si evidenzia che, come già esposto, l'art. 7 ter del D.L. n.4/2019 prevede cause di "sospensione del beneficio" nei confronti di richiedente o beneficiario sottoposto a misura cautelare personale e anche nei confronti di chi si sottrae all'ordine di esecuzione, ma nessuna previsione concerne specificamente il detenuto in esecuzione pena. Ne segue che, non operando alcuna causa di sospensione, la comunicazione del sopraggiunto stato di detenzione costituisce una informazione rilevante a norma dell'art. 3 comma 13 del citato decreto, in quanto sarebbe irrazionale ritenere che sussista l'obbligo di comunicare il sopravvenuto stato detentivo di un familiare, componente il medesimo nucleo, trattandosi di informazione indubbiamente rilevante sulla c.d. scala di equivalenza, e non anche, a maggior ragione, che tale obbligo informativo sussista qualora sia il medesimo richiedente e beneficiario dell'erogazione a trovarsi, successivamente alla presentazione della domanda, in stato di detenzione, essendo evidente che tale informazione riveste una indubbia rilevanza ai fini della revoca del beneficio, essendo funzionale a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435). Del resto, anche sotto il profilo letterale, l'obbligo dell'istante di dichiarare, ex art. 3, comma 13, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni, con legge n. 26 del 3 o ria Bericq Mag o. 2019, l'eventuale, anche sopravvenuto, "stato detentivo" di taluno dei componenti del "nucleo familiare" deve intendersi riferito anche alla stessa persona del richiedente, rientrante, ovviamente, in tale nucleo (Sez. 3, n. 1351 del 25/11/2021 Cc. (dep. 14/01/2022 ) Rv. 282637 - 01). Chiarito ciò, con riguardo all'elemento oggettivo del reato, con conseguente correttezza della affermazione di responsabilità, sotto tale profilo, da parte dei giudici di merito, quanto alla doglianza attinente al profilo soggettivo, precisato che la modifica normativa riguardante tale specifico obbligo di comunicazione della variazione è intervenuta prima dell'esecuzione della pena, in modo altrettanto corretto la Corte territoriale ha affermato che il ricorrente, come qualunque altro consociato, è tenuto a conoscere la disciplina vigente durante la percezione del beneficio;
non rileva infatti che egli fosse soggetto irreperibile al momento della variazione normativa, non costituendo l'irreperibilità una condizione di ignoranza inevitabile, non superabile con l'ordinaria diligenza richiesta ad ogni cittadino. Al riguardo, si richiama giurisprudenza consolidata che ha affermato che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepire l'erogazione del reddito di cittadinanza, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, quale disposizione che integra il precetto penale, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen. (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, El Hadraoui, Rv. 286413 - 01). 2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso all'udienza del 23/01/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del PG ANTONIO COSTANTINI A. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 12299 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 23/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/03/2025, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala e condannato LO DO alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 7, comma 2, D.L. n.4/2019, perché, in quanto percettore del reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2019 al mese di settembre 2020, non aveva comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 13 del citato decreto, variazioni rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio del beneficio afferenti al proprio nucleo familiare, e precisamente, aveva omesso di comunicare il suo ingresso in un istituto penitenziario, avvenuto in data 04/04/2019. Si precisa che il ricorrente ha presentato la domanda finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza in data 06/03/2019 e che in data 04/04/2019, a seguito di ordine di cattura e di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo- Ufficio Esecuzione Penale, veniva tradotto presso la casa circondariale di Sciacca e sottoposto a pena detentiva. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione LO DO, affidando il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'asserita obbligatorietà della comunicazione della variazione reddituale in relazione al sopravvenuto stato di detenzione dell'istante, beneficiario del reddito di cittadinanza, ai sensi dell'art.3 comma 13 D.L. n.4 del 2019. Richiama al riguardo giurisprudenza di legittimità in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, secondo la quale, qualora ricorra l'applicazione dell'art. 7 ter, comma 1, D.L. n. 4 del 2019 - norma che dispone la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione nei confronti del beneficiario componente il nucleo familiare di misura cautelare personale- non costituisce condotta penalmente rilevante l'omessa comunicazione di tale circostanza da parte del beneficiario, in quanto tale difetto di comunicazione non rientra nel novero delle informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca della riduzione del beneficio. La Corte d'appello, in relazione a tale doglianza, si è limitata, con motivazione stereotipata, a ribadire l'obbligatorietà della comunicazione in capo all'istante, senza considerare inoltre che, nel caso di specie, l' DO avrebbe dovuto dichiarare all'INPS il proprio stato di detenzione e non quello di un familiare facente parte del proprio nucleo. Precisa di essersi trovato nell'impossibilità oggettiva di attivarsi per adempiere all'obbligo di comunicazione, in quanto la carcerazione era avvenuta senza preavviso, essendo egli prima irreperibile e poi destinatario di un ordine di cattura. Durante lo stato di detenzione l'adempimento non sarebbe stato neppure agevole, trovandosi in una struttura carceraria e inoltre, sotto il profilo soggettivo, evidenzia di non essere stato informato in loco circa la sussistenza di tali nuovi obblighi dichiarativi, considerato anche che la modifica normativa di cui 1 all'art. 3, comma 13, D.L.n.4/2019, che prevede quale causa ostativa della concessione del reddito di cittadinanza lo stato di detenzione, è entrata in vigore in data 28/03/2019, successivamente alla presentazione della richiesta del beneficio economico (avvenuta in data 06/03/2019) e poco prima dell'esecuzione della pena (avvenuta in data 04/04/2019). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale, non essendo ravvisabile alcun obbligo di comunicazione qualora si trovi in stato di detenzione il beneficiario e richiedente dell'erogazione, in quanto la norma prevede l'obbligo di comunicare il sopravvenuto stato detentivo di un familiare appartenente al medesimo nucleo, ma non di comunicare lo stato detentivo dell'istante. Ribadisce che la doglianza era stata dedotta con l'atto di appello e con le memorie difensive e che la Corte territoriale nulla ha argomentato in proposito, dando alla norma penale incriminatrice un'interpretazione in malam partem. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che il disposto di cui all'art. 7 ter D.L. n. 4 del 2019 concerne le ipotesi di sospensione automatica del beneficio in caso di applicazione di misura cautelare personale e di condanna non definitiva per i reati di cui all'art. 7 D.L. n. 4 del 2019, non opera nel caso di specie, essendo il ricorrente sottoposto a pena detentiva definitiva a seguito di passaggio in giudicato di sentenza di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1. Preliminarmente, va osservato che si contesta al ricorrente di non aver comunicato all'INPS, a norma dell'art.3, comma 13, D.L. n.4 del 2019, nei quindici giorni successivi all'esecuzione della pena, avvenuta il 04/04/2019, e quindi entro il 19/04/2019, il proprio stato di detenzione, comunicazione che avrebbe comportato una riduzione o la revoca del beneficio economico. Il ricorrente rappresenta che, nel caso di specie, non vi è alcuna violazione dell'art.3, comma 13 del D.L. n.4 del 2019, norma che testualmente recita: "Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3". Ritiene, infatti, il ricorrente che ricorra l'applicazione dell'art. 7 ter del D.L. n.14 del 2019, norma che stabilisce che: "Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, 2 nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 13". L'argomento difensivo è errato. Invero, non ignora questa Corte che, recentissimamente, si è affermato che la suddetta norma, nel prevedere la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione, nei confronti del beneficiario, di misura cautelare personale, esclude che l'omessa comunicazione di tale circostanza da parte di quest'ultimo possa costituire condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7 d.l. citato, in quanto il difetto di tale comunicazione non può inquadrarsi nel novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio" (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025 Cc. (dep. 28/05/2025 ) Rv. 288106 - 01). Tuttavia, il caso di specie non ricade nell'ambito di operatività della norma che prevede cause di "sospensione del beneficio", posto che al ricorrente, beneficiario e richiedente del reddito di cittadinanza, non è stata applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, né egli è stato condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, come dispone il citato art. 7 ter D.L. n. 4 del 2019. Emerge infatti in modo inconfutabile che il ricorrente, a seguito di ordine di cattura e di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo- Ufficio Esecuzione Penale, è stato sottoposto a pena detentiva a seguito di sentenza di condanna definitiva, passata in giudicato. Si evidenzia che, come già esposto, l'art. 7 ter del D.L. n.4/2019 prevede cause di "sospensione del beneficio" nei confronti di richiedente o beneficiario sottoposto a misura cautelare personale e anche nei confronti di chi si sottrae all'ordine di esecuzione, ma nessuna previsione concerne specificamente il detenuto in esecuzione pena. Ne segue che, non operando alcuna causa di sospensione, la comunicazione del sopraggiunto stato di detenzione costituisce una informazione rilevante a norma dell'art. 3 comma 13 del citato decreto, in quanto sarebbe irrazionale ritenere che sussista l'obbligo di comunicare il sopravvenuto stato detentivo di un familiare, componente il medesimo nucleo, trattandosi di informazione indubbiamente rilevante sulla c.d. scala di equivalenza, e non anche, a maggior ragione, che tale obbligo informativo sussista qualora sia il medesimo richiedente e beneficiario dell'erogazione a trovarsi, successivamente alla presentazione della domanda, in stato di detenzione, essendo evidente che tale informazione riveste una indubbia rilevanza ai fini della revoca del beneficio, essendo funzionale a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435). Del resto, anche sotto il profilo letterale, l'obbligo dell'istante di dichiarare, ex art. 3, comma 13, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni, con legge n. 26 del 3 o ria Bericq Mag o. 2019, l'eventuale, anche sopravvenuto, "stato detentivo" di taluno dei componenti del "nucleo familiare" deve intendersi riferito anche alla stessa persona del richiedente, rientrante, ovviamente, in tale nucleo (Sez. 3, n. 1351 del 25/11/2021 Cc. (dep. 14/01/2022 ) Rv. 282637 - 01). Chiarito ciò, con riguardo all'elemento oggettivo del reato, con conseguente correttezza della affermazione di responsabilità, sotto tale profilo, da parte dei giudici di merito, quanto alla doglianza attinente al profilo soggettivo, precisato che la modifica normativa riguardante tale specifico obbligo di comunicazione della variazione è intervenuta prima dell'esecuzione della pena, in modo altrettanto corretto la Corte territoriale ha affermato che il ricorrente, come qualunque altro consociato, è tenuto a conoscere la disciplina vigente durante la percezione del beneficio;
non rileva infatti che egli fosse soggetto irreperibile al momento della variazione normativa, non costituendo l'irreperibilità una condizione di ignoranza inevitabile, non superabile con l'ordinaria diligenza richiesta ad ogni cittadino. Al riguardo, si richiama giurisprudenza consolidata che ha affermato che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepire l'erogazione del reddito di cittadinanza, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, quale disposizione che integra il precetto penale, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen. (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, El Hadraoui, Rv. 286413 - 01). 2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso all'udienza del 23/01/2026