CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA - Sezione 2, riunitasi all'udienza del 16 gennaio 2026, ore 11:00 e ss., nella seguente composizione collegiale:
AM IO - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore MARZIALI CESARE - Giudice
in data 16 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.294/2025 R.G. a seguito del ricorso depositato il 12/7/2025 e
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Jesi - Piazza Indipendenza 1 60035 Jesi AN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1339 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: concludono come da rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Servizio Tributi del Comune di Jesi, nell'esercizio della propria attività di controllo delle dichiarazioni IMU presentate dai contribuenti, esaminava la comunicazione/dichiarazione presentata dalla ricorrente in data 19 giugno 2014, presentata allo scopo di qualificare come semplice terreno agricolo, ai fini della determinazione Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, un appezzamento di terreno edificabile ai sensi del Piano regolatore comunale, posseduto in comproprietà nel Comune di Jesi.
La contribuente chiedeva l'applicazione della causa di esenzione di cui all'art.2, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 504/1992 - il quale dispone che si considerano non edificabili, ai fini ICI/IMU, i terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli purché dai medesimi condotti, rappresentando che l'immobile in questione era stato ceduto nella quota di 1/1000 a Nominativo_1, esercente l'attività di coltivatore diretto, il quale ne era anche affittuario giusta regolare contratto.
Il Comune, ravvisando nella stipulazione dell'atto di compravendita della quota pari a 1/1000 la fattispecie dell'abuso del diritto ex art.10 bis della L. n.212/2000 (“Statuto del Contribuente”), emetteva l'avviso indicato in epigrafe.
Società_1Con rituale ricorso la Immobiliare S.r.l. impugnava l'atto impositivo, articolando i seguenti motivi:
1. Illegittimità/nullità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 bis della l. n. 212 del 2000; 2. Illegittimità/nullità dell'avviso di accertamento per mancato riconoscimento del regime di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs n. 504 del 1992; 3. Nullità/illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504, avendo il Comune di Jesi qualificato nominativo_1l'area come ricadente nell'ambito TT1.1 ) e quindi come edificabile ai fini dell'applicazione dell'IMU;
4. Nullità/illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000 per difetto di motivazione e violazione e/o falsa applicazione dell'art.5, comma 5, d.lgs. 504/1992 per avere il Comune attribuito alle aree oggetto di contesa un valore venale di € 32,00 al mq. per la superficie riferita alle particelle censite al foglio 48 mappali 31, 50, 51, 2991, nominativo_12994, 2995 (parte) e 2997 ricadenti nell'area “TT1.1 ), ed un valore venale di € 38,00 al mq. per la superficie riferita alle particelle censite al foglio 48 mappali 34, 2995 nominativo_2(parte) e 3000, ricadenti nella zona “TT1.2 ( ).
Nello specifico, la ricorrente contestava la ricorrenza della fattispecie dell'abuso del diritto, evidenziando la effettività e l'interesse extra fiscale della vendita della quota di Nominativo_1proprietà del terreno a , garantendo la stessa una maggiore redditività e fruttuosità dell'area a tempo indeterminato ed assicurando allo stesso coltivatore gli stessi diritti degli altri comunisti, essendogli costui tenuto a contribuire alle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione del fondo.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Jesi contestava i motivi della controparte, chiedendo la conferma del proprio operato.
All'udienza del 16 gennaio 2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, preme evidenziare che il Collegio non ignora che con riferimento alla controversia instauratasi tra le odierne Parti relativamente ai precedenti anni di imposta sono state emesse da questa Corte di Giustizia due decisioni di segno opposto.
Tuttavia, ritiene questo Giudicante di preferire la tesi sostenuta dal Comune di Jesi, Nominativo_1ritenendosi che il contratto di cessione della quota pari a 1/1000 in favore di Nominativo_1 – del quale risulta incontestata la qualità di coltivatore diretto - ha assunto la configurazione della figura dell'abuso del diritto, sussistendo, quindi, nel caso di specie i presupposti dall'art. 10 bis dello Statuto del Contribuente.
Prima di esaminare nello specifico i termini dell'artificio posto in essere dalla contribuente per ottenere un risparmio fiscale mediante l'operazione in discorso e verificarne il carattere elusivo, appare opportuno un inquadramento di carattere generale ed illustrare la fattispecie dell'abuso del diritto.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, «in materia tributaria, l'operazione economica che abbia quale suo elemento (non necessariamente unico, ma comunque) predominante ed assorbente lo scopo elusivo del fisco costituisce condotta abusiva, ed è, pertanto, vietata allorquando non possa spiegarsi altrimenti (o, in ogni caso, in modo non marginale) che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, incombendo, peraltro, sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate» (cfr. Cass. nn.5090/2017; 3938/2014).
Si è in particolare affermato (cfr. Cass. n.5155/2016) che integra gli estremi del comportamento abusivo quell'operazione economica che - tenuto conto sia della volontà delle partì implicate, sia del contesto fattuale e giuridico - ponga quale elemento predominante e assorbente della transazione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale se quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta (così anche Cass. n.2597/2014).
La Suprema Corte ha indi chiarito che la prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato (cfr. Cass. n.1465/2009) e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate;
inoltre non è configurabile l'abuso del diritto se non sia stato provato dall'ufficio il vantaggio fiscale che sarebbe derivato al contribuente accertato dalla manipolazione degli schemi contrattuali classici (cfr. Cass. n.20029/2010).
Il carattere abusivo, sotto il profilo fiscale, di una determinata operazione, nel fondarsi normativamente sul difetto di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale (cfr. Cass., Sezioni Unite, nn.30055/2008 e 30057/2008; v. C. Giust. UE nei casi 3M Italia, Halifax, Part Service), presuppone quanto meno l'esistenza di un adeguato strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dai contraenti, sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito (Cass. 21390/12, p.3.2) e si deve indagare se vi sia reale fungibilità con le soluzioni eventualmente prospettate dal fisco (cfr. Cass. n.4604/2014). Nell'intento di perseguire la pianificazione fiscale aggressiva, la Commissione Europea ha diramato la raccomandazione 2012/772/ UE agli Stati membri ad intervenire ogniqualvolta vi sia «una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sta stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l'imposizione e che comporti un vantaggio fiscale», precisando che «una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa se manca di sostanza commerciale» o più esattamente di «sostanza economica» e «consiste nell'eludere l'imposizione quando, a prescindere da eventuali intenzioni personali, contrasta con l'obiettivo, lo spirito e la finalità delle disposizioni fiscali», mentre «una data finalità deve essere considerata fondamentale se qualsiasi altra finalità che è o potrebbe essere attribuita alla costruzione o alla serie di costruzioni sembri per lo più irrilevante alla luce di tutte le circostanze del caso» (cfr. Cass. n.438/2015; 439/2015.
Nella stessa direzione si è orientato anche il legislatore nazionale (L. 11 marzo 2014, n.23, art.5) che, nel delegare al Governo l'attuazione della disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale, coordinandola con la citata raccomandazione dell'UE, indica tra i principi e i criteri direttivi quelli di: «definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta (cfr. Cass., SU, nn. 30055/2008 e 30057/2008; C. Giust. UE, 3M Italia) »; «garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale» (v. CGUE Part Seni/ce); «considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva» (rectius "scopo essenziale", C. giust. UE, Halifax e Part Seni/ce)»; «escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione o la serie di operazioni è giustificata da ragioni extrafìscali non marginali» (cfr. Cass. 8772/2008 e 10257/2008); «stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione» (cfr. Cass. 21390/2012), ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente» (cfr. Cass. 4604/2014 e 1372/2011) e, in tema di prova, richiama l'attenzione circa le «...modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato» (cfr. Cass. nn.17955/13; 1465/2009).
Nell'ottica dell'attuazione di tali principi si inquadra l'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, laddove stabilisce che «configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti» (comma 1) e che «si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali [...] b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario», precisando che «sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato» (comma 2); quindi chiarisce che «ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale» (comma 4), «non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente» (comma 3).
In ultimo, preme evidenziare che le disposizioni dell'art.10-bis cit., applicandosi
“ratione temporis” al caso di specie (come si desume chiaramente dall'art. 1, co.5, del D.Lgs. 128/2015), dettano una chiave interpretativa, definendo una linea evolutiva già indiscutibilmente tracciata nell'ordinamento tributario dalla giurisprudenza e dalle fonti nazionali e comunitarie (per una esaustiva disamina cfr. Cass. pen. n. 40272/2015).
§§§
Tanto premesso in via di principio, secondo questa Corte il Comune resistente ha fornito significativi elementi dimostrativi del carattere elusivo del contratto di cessione della quota pari a 1/1000, tale convincimento fondandosi sulle seguenti evidenze processuali.
Al riguardo, risulta incontrovertibile che nell'atto notarile di compravendita sono state inserite delle clausole fortemente limitative del diritto di proprietà dell'acquirente.
Costui, infatti, ha assunto i seguenti obblighi: - accettare proposte d'acquisto «accettate da tutti gli altri comproprietari», a pena dell'accollo «di tutte le spese necessarie e conseguenti alla divisione giudiziale» e del risarcimento del «danno derivante dalla mancata vendita a favore degli altri comproprietari» ; - «porre in essere la divisione di quanto in oggetto in presenza di accordo di procedere alla medesima divisione da parte degli altri comproprietari» , anche in questo caso a pena dell'accollo di eventuali spese, oltre al risarcimento del danno;
- «consentire che la parte venditrice e gli altri comproprietari edifichino quanto consentito dal Piano Regolatore Comunale e dalle vigenti norme di legge, sul terreno oggetto del presente atto» , sempre a pena dell'accollo delle spese per la divisione giudiziale e del risarcimento del danno in caso contrario.
Ebbene, appare manifesto che le predette clausole negoziali abbiano forte efficacia limitativa del diritto di proprietà del cessionario, incidendo significativamente, fino quasi ad annullarla, sulla stessa causa del contratto di cessione.
Non è chi non veda che, con la sottoposizione dell'acquirente ai predetti obblighi, da una parte, ne risulta limitato l'esercizio del pieno diritto di proprietà; dall'altra, viene attribuito ai comproprietari non coltivatori il diritto incondizionato di edificare sul terreno senza che il comunista coltivatore diretto possa opporsi.
Orbene, in considerazione delle pattuizioni contenute nel contratto, risulta evidente che esso integra uno strumento giuridico, apparentemente lecito, al quale le parti negoziali hanno fatto ricorso al fine di evitare l'applicazione dell'imposta, tenuto conto che, secondo l'unanime orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, l'agevolazione prevista per la qualità agricola di un terreno, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 2, lett b), e 9, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, è applicabile anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano l'attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un'area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa.
Ne consegue la infondatezza dei primi due motivi di doglianza articolati dalla ricorrente.
***
Con riferimento alla eccezione di nullità dell'avviso di accertamento impugnato per omessa o carente motivazione, rileva questo Collegio che il Comune ha indicato il processo di calcolo dell'imposta relativa alle aree edificabili, riportando: il valore unitario applicato;
la zona di ubicazione definita dallo strumento urbanistico;
l'estensione della superficie tassata;
i relativi riferimenti catastali ed il valore imponibile complessivo (nonché, naturalmente, l'aliquota applicata e tutte le altre informazioni e/o riferimenti normativi tipici). Nell'atto viene altresì esplicitato che il valore unitario applicato è quello indicato per la zona di riferimento dalla delibera della Giunta Comunale n. 308 del 15/11/2018 (ALL. N. 12), ossia da un atto generale pubblicato ex lege con cui sono stati determinati i valori di stima delle aree fabbricabili, ai fini IMU, ai sensi dell'art. 59, c. 1., lett. g), del D.Lgs. n. 446/1997.
E' solo il caso di ricordare che reiteratamente la giurisprudenza ha affermato la legittimità della motivazione per relationem, fattispecie ricorrente nei casi in cui l'avviso di accertamento faccia riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree fabbricabili, trattandosi di un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto o conoscibile dal contribuente.
***
Relativamente alla questione concernente la edificabilità degli appezzamenti di terreno in oggetto osserva questo Collegio che le stesse aree sono state inserite come tali nel PRG.
In proposito, giova segnalare che costituisce principio consolidato quello secondo cui, a prescindere dalla fabbricabilità di fatto, ciò che rileva è quella di diritto.
La Suprema Corte, infatti, ha reiteratamente affermato che in tema di ICI, la qualificazione edificatoria delle aree ex agricole sussiste e decorre sin dal momento del loro inserimento nelle previsioni del piano regolatore generale del comune, essendo irrilevante il perfezionamento dello strumento urbanistico;
ne consegue che tale inserimento è sufficiente a determinare un incremento di valore che ne giustifica la natura edificatoria a fini fiscali.
Nello specifico, è stato rimarcato che l'affermazione di edificabilità del terreno ai fini della determinazione del suo valore venale non può - una volta riconosciuta tale edificabilità da uno strumento urbanistico generale - ritenersi inficiata dalla (eventuale) mancanza di un piano particolareggiato o attuativo, atteso l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità incentrato sul D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 convertito dalla L. n. 248 del 2006 (richiamato anche nella sentenza impugnata) secondo il quale "in tema di Ici, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11- quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi" (Cass. n. 21156/2016; Cass. n. 11182/2014; Cass. n. 15792/2012 ed altre).
Si tratta di orientamento che recepisce quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25506/2006, la quale ha osservato che: l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f).
L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio.
Nel caso di specie è dunque dirimente osservare come gli appezzamenti di terreno dovessero considerarsi edificabili e dunque sottoponibile a stima secondo il valore venale di mercato D. Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5 quand'anche in assenza di adozione di uno strumento particolareggiato attuativo, per il solo fatto che l'edificabilità di esso era prevista dal piano strutturale comunale.
Ed a nulla rileva il fatto che la potestà edificatoria potesse conseguire unicamente dall'inclusione del terreno nel successivo piano operativo comunale, trattandosi di strumento urbanistico che incide sul mero ius edificandi laddove la natura edificabile del terreno consegue all'approvazione dello strumento generale di pianificazione. Ne consegue che l'avviso impugnato è inoppugnabile nella parte relativa ai valori attribuiti dal Comune alle aree assoggettate ad imposta, in quanto determinati sulla base dei parametri vincolanti previsti dal D. Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5.
Tali valori, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche-
Pertanto, poichè tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata.
Ebbene, a parere del Collegio, il Comune ha soddisfatto i requisiti di cui all'art.5, comma 5, del D. Lgs n.504/1992, affidandosi, ai fini della valutazione delle aree edificabili, ai valori “tabellari” deliberati dalla Giunta Comunale, nonché ad un'apposita perizia tecnica predisposta dall'Area Servizi Tecnici – Servizio Assetto del Territorio, che indica valori mediati di 36,00 (TT1.2) e 32,00 €/mq (TT1.1), tendenzialmente in linea con quelli deliberati.
In proposito, si rileva che la stima operata dai tecnici comunali si è fondata sia su concreti valori di compravendita di unità residenziali, sia su prezzi di aste pubbliche aventi ad oggetto terreni edificabili nella stessa zona o in zona limitrofa (zona che è tra quelle di maggior pregio della parte alta città, anche dal punto di vista paesaggistico). Inoltre, è stato applicato l'indice di edificabilità di zona e si è tenuto conto della zona territoriale di ubicazione, dei costi necessari per le urbanizzazioni e dei prezzi rilevati sul mercato per la vendita di aree analoghe.
A fronte di tali puntuali indicazioni circa i criteri di stima la società contribuente ha opposto una perizia di stima allegata che però risulta generica, non indicando la fonte dalla quale sono stati tratti i valori, i quali, oltre tutto, si riferiscono ad immobili collocati in una diversa zona.
Anche il quarto motivo di ricorso è dunque infondato.
*** Destituiti di fondamento si profilano anche i rilievi sollevati dalla Società_1 S.r.l. in ordine alle sanzioni irrogate, asseritamente illegittime a causa della presunta omessa applicazione del cumulo giuridico.
Invero, reputa il Collegio che il Comune di Jesi abbia fatto corretta applicazione dell'art.13 del D. Lgs. n. 471/1997, che prevede per il tardivo versamento dell'imposta un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento (pari al 30 per cento di ogni importo non versato).
Al riguardo, va rilevato che la più favorevole disciplina del cumulo giuridico è limitata ai soli casi di violazione riguardanti la determinazione dell'imponibile o la liquidazione e non l'omesso pagamento dell'imposta liquidata.
Ora, va sottolineato che, con separati avvisi, il Comune di Jesi ha contestato alla contribuente il mancato pagamento dell'IMU relativo alle annualità 2015-2019.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
La sussistenza di due diversi orientamenti in seno a questa Corte costituisce giusto motivo per disporre la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese di giudizio compensate. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO IO AM
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA - Sezione 2, riunitasi all'udienza del 16 gennaio 2026, ore 11:00 e ss., nella seguente composizione collegiale:
AM IO - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore MARZIALI CESARE - Giudice
in data 16 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.294/2025 R.G. a seguito del ricorso depositato il 12/7/2025 e
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Jesi - Piazza Indipendenza 1 60035 Jesi AN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1339 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: concludono come da rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Servizio Tributi del Comune di Jesi, nell'esercizio della propria attività di controllo delle dichiarazioni IMU presentate dai contribuenti, esaminava la comunicazione/dichiarazione presentata dalla ricorrente in data 19 giugno 2014, presentata allo scopo di qualificare come semplice terreno agricolo, ai fini della determinazione Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, un appezzamento di terreno edificabile ai sensi del Piano regolatore comunale, posseduto in comproprietà nel Comune di Jesi.
La contribuente chiedeva l'applicazione della causa di esenzione di cui all'art.2, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 504/1992 - il quale dispone che si considerano non edificabili, ai fini ICI/IMU, i terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli purché dai medesimi condotti, rappresentando che l'immobile in questione era stato ceduto nella quota di 1/1000 a Nominativo_1, esercente l'attività di coltivatore diretto, il quale ne era anche affittuario giusta regolare contratto.
Il Comune, ravvisando nella stipulazione dell'atto di compravendita della quota pari a 1/1000 la fattispecie dell'abuso del diritto ex art.10 bis della L. n.212/2000 (“Statuto del Contribuente”), emetteva l'avviso indicato in epigrafe.
Società_1Con rituale ricorso la Immobiliare S.r.l. impugnava l'atto impositivo, articolando i seguenti motivi:
1. Illegittimità/nullità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 bis della l. n. 212 del 2000; 2. Illegittimità/nullità dell'avviso di accertamento per mancato riconoscimento del regime di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs n. 504 del 1992; 3. Nullità/illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504, avendo il Comune di Jesi qualificato nominativo_1l'area come ricadente nell'ambito TT1.1 ) e quindi come edificabile ai fini dell'applicazione dell'IMU;
4. Nullità/illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000 per difetto di motivazione e violazione e/o falsa applicazione dell'art.5, comma 5, d.lgs. 504/1992 per avere il Comune attribuito alle aree oggetto di contesa un valore venale di € 32,00 al mq. per la superficie riferita alle particelle censite al foglio 48 mappali 31, 50, 51, 2991, nominativo_12994, 2995 (parte) e 2997 ricadenti nell'area “TT1.1 ), ed un valore venale di € 38,00 al mq. per la superficie riferita alle particelle censite al foglio 48 mappali 34, 2995 nominativo_2(parte) e 3000, ricadenti nella zona “TT1.2 ( ).
Nello specifico, la ricorrente contestava la ricorrenza della fattispecie dell'abuso del diritto, evidenziando la effettività e l'interesse extra fiscale della vendita della quota di Nominativo_1proprietà del terreno a , garantendo la stessa una maggiore redditività e fruttuosità dell'area a tempo indeterminato ed assicurando allo stesso coltivatore gli stessi diritti degli altri comunisti, essendogli costui tenuto a contribuire alle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione del fondo.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Jesi contestava i motivi della controparte, chiedendo la conferma del proprio operato.
All'udienza del 16 gennaio 2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, preme evidenziare che il Collegio non ignora che con riferimento alla controversia instauratasi tra le odierne Parti relativamente ai precedenti anni di imposta sono state emesse da questa Corte di Giustizia due decisioni di segno opposto.
Tuttavia, ritiene questo Giudicante di preferire la tesi sostenuta dal Comune di Jesi, Nominativo_1ritenendosi che il contratto di cessione della quota pari a 1/1000 in favore di Nominativo_1 – del quale risulta incontestata la qualità di coltivatore diretto - ha assunto la configurazione della figura dell'abuso del diritto, sussistendo, quindi, nel caso di specie i presupposti dall'art. 10 bis dello Statuto del Contribuente.
Prima di esaminare nello specifico i termini dell'artificio posto in essere dalla contribuente per ottenere un risparmio fiscale mediante l'operazione in discorso e verificarne il carattere elusivo, appare opportuno un inquadramento di carattere generale ed illustrare la fattispecie dell'abuso del diritto.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, «in materia tributaria, l'operazione economica che abbia quale suo elemento (non necessariamente unico, ma comunque) predominante ed assorbente lo scopo elusivo del fisco costituisce condotta abusiva, ed è, pertanto, vietata allorquando non possa spiegarsi altrimenti (o, in ogni caso, in modo non marginale) che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, incombendo, peraltro, sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate» (cfr. Cass. nn.5090/2017; 3938/2014).
Si è in particolare affermato (cfr. Cass. n.5155/2016) che integra gli estremi del comportamento abusivo quell'operazione economica che - tenuto conto sia della volontà delle partì implicate, sia del contesto fattuale e giuridico - ponga quale elemento predominante e assorbente della transazione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale se quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta (così anche Cass. n.2597/2014).
La Suprema Corte ha indi chiarito che la prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato (cfr. Cass. n.1465/2009) e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate;
inoltre non è configurabile l'abuso del diritto se non sia stato provato dall'ufficio il vantaggio fiscale che sarebbe derivato al contribuente accertato dalla manipolazione degli schemi contrattuali classici (cfr. Cass. n.20029/2010).
Il carattere abusivo, sotto il profilo fiscale, di una determinata operazione, nel fondarsi normativamente sul difetto di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale (cfr. Cass., Sezioni Unite, nn.30055/2008 e 30057/2008; v. C. Giust. UE nei casi 3M Italia, Halifax, Part Service), presuppone quanto meno l'esistenza di un adeguato strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dai contraenti, sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito (Cass. 21390/12, p.3.2) e si deve indagare se vi sia reale fungibilità con le soluzioni eventualmente prospettate dal fisco (cfr. Cass. n.4604/2014). Nell'intento di perseguire la pianificazione fiscale aggressiva, la Commissione Europea ha diramato la raccomandazione 2012/772/ UE agli Stati membri ad intervenire ogniqualvolta vi sia «una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sta stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l'imposizione e che comporti un vantaggio fiscale», precisando che «una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa se manca di sostanza commerciale» o più esattamente di «sostanza economica» e «consiste nell'eludere l'imposizione quando, a prescindere da eventuali intenzioni personali, contrasta con l'obiettivo, lo spirito e la finalità delle disposizioni fiscali», mentre «una data finalità deve essere considerata fondamentale se qualsiasi altra finalità che è o potrebbe essere attribuita alla costruzione o alla serie di costruzioni sembri per lo più irrilevante alla luce di tutte le circostanze del caso» (cfr. Cass. n.438/2015; 439/2015.
Nella stessa direzione si è orientato anche il legislatore nazionale (L. 11 marzo 2014, n.23, art.5) che, nel delegare al Governo l'attuazione della disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale, coordinandola con la citata raccomandazione dell'UE, indica tra i principi e i criteri direttivi quelli di: «definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta (cfr. Cass., SU, nn. 30055/2008 e 30057/2008; C. Giust. UE, 3M Italia) »; «garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale» (v. CGUE Part Seni/ce); «considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva» (rectius "scopo essenziale", C. giust. UE, Halifax e Part Seni/ce)»; «escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione o la serie di operazioni è giustificata da ragioni extrafìscali non marginali» (cfr. Cass. 8772/2008 e 10257/2008); «stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione» (cfr. Cass. 21390/2012), ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente» (cfr. Cass. 4604/2014 e 1372/2011) e, in tema di prova, richiama l'attenzione circa le «...modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato» (cfr. Cass. nn.17955/13; 1465/2009).
Nell'ottica dell'attuazione di tali principi si inquadra l'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, laddove stabilisce che «configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti» (comma 1) e che «si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali [...] b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario», precisando che «sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato» (comma 2); quindi chiarisce che «ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale» (comma 4), «non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente» (comma 3).
In ultimo, preme evidenziare che le disposizioni dell'art.10-bis cit., applicandosi
“ratione temporis” al caso di specie (come si desume chiaramente dall'art. 1, co.5, del D.Lgs. 128/2015), dettano una chiave interpretativa, definendo una linea evolutiva già indiscutibilmente tracciata nell'ordinamento tributario dalla giurisprudenza e dalle fonti nazionali e comunitarie (per una esaustiva disamina cfr. Cass. pen. n. 40272/2015).
§§§
Tanto premesso in via di principio, secondo questa Corte il Comune resistente ha fornito significativi elementi dimostrativi del carattere elusivo del contratto di cessione della quota pari a 1/1000, tale convincimento fondandosi sulle seguenti evidenze processuali.
Al riguardo, risulta incontrovertibile che nell'atto notarile di compravendita sono state inserite delle clausole fortemente limitative del diritto di proprietà dell'acquirente.
Costui, infatti, ha assunto i seguenti obblighi: - accettare proposte d'acquisto «accettate da tutti gli altri comproprietari», a pena dell'accollo «di tutte le spese necessarie e conseguenti alla divisione giudiziale» e del risarcimento del «danno derivante dalla mancata vendita a favore degli altri comproprietari» ; - «porre in essere la divisione di quanto in oggetto in presenza di accordo di procedere alla medesima divisione da parte degli altri comproprietari» , anche in questo caso a pena dell'accollo di eventuali spese, oltre al risarcimento del danno;
- «consentire che la parte venditrice e gli altri comproprietari edifichino quanto consentito dal Piano Regolatore Comunale e dalle vigenti norme di legge, sul terreno oggetto del presente atto» , sempre a pena dell'accollo delle spese per la divisione giudiziale e del risarcimento del danno in caso contrario.
Ebbene, appare manifesto che le predette clausole negoziali abbiano forte efficacia limitativa del diritto di proprietà del cessionario, incidendo significativamente, fino quasi ad annullarla, sulla stessa causa del contratto di cessione.
Non è chi non veda che, con la sottoposizione dell'acquirente ai predetti obblighi, da una parte, ne risulta limitato l'esercizio del pieno diritto di proprietà; dall'altra, viene attribuito ai comproprietari non coltivatori il diritto incondizionato di edificare sul terreno senza che il comunista coltivatore diretto possa opporsi.
Orbene, in considerazione delle pattuizioni contenute nel contratto, risulta evidente che esso integra uno strumento giuridico, apparentemente lecito, al quale le parti negoziali hanno fatto ricorso al fine di evitare l'applicazione dell'imposta, tenuto conto che, secondo l'unanime orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, l'agevolazione prevista per la qualità agricola di un terreno, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 2, lett b), e 9, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, è applicabile anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano l'attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un'area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa.
Ne consegue la infondatezza dei primi due motivi di doglianza articolati dalla ricorrente.
***
Con riferimento alla eccezione di nullità dell'avviso di accertamento impugnato per omessa o carente motivazione, rileva questo Collegio che il Comune ha indicato il processo di calcolo dell'imposta relativa alle aree edificabili, riportando: il valore unitario applicato;
la zona di ubicazione definita dallo strumento urbanistico;
l'estensione della superficie tassata;
i relativi riferimenti catastali ed il valore imponibile complessivo (nonché, naturalmente, l'aliquota applicata e tutte le altre informazioni e/o riferimenti normativi tipici). Nell'atto viene altresì esplicitato che il valore unitario applicato è quello indicato per la zona di riferimento dalla delibera della Giunta Comunale n. 308 del 15/11/2018 (ALL. N. 12), ossia da un atto generale pubblicato ex lege con cui sono stati determinati i valori di stima delle aree fabbricabili, ai fini IMU, ai sensi dell'art. 59, c. 1., lett. g), del D.Lgs. n. 446/1997.
E' solo il caso di ricordare che reiteratamente la giurisprudenza ha affermato la legittimità della motivazione per relationem, fattispecie ricorrente nei casi in cui l'avviso di accertamento faccia riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree fabbricabili, trattandosi di un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto o conoscibile dal contribuente.
***
Relativamente alla questione concernente la edificabilità degli appezzamenti di terreno in oggetto osserva questo Collegio che le stesse aree sono state inserite come tali nel PRG.
In proposito, giova segnalare che costituisce principio consolidato quello secondo cui, a prescindere dalla fabbricabilità di fatto, ciò che rileva è quella di diritto.
La Suprema Corte, infatti, ha reiteratamente affermato che in tema di ICI, la qualificazione edificatoria delle aree ex agricole sussiste e decorre sin dal momento del loro inserimento nelle previsioni del piano regolatore generale del comune, essendo irrilevante il perfezionamento dello strumento urbanistico;
ne consegue che tale inserimento è sufficiente a determinare un incremento di valore che ne giustifica la natura edificatoria a fini fiscali.
Nello specifico, è stato rimarcato che l'affermazione di edificabilità del terreno ai fini della determinazione del suo valore venale non può - una volta riconosciuta tale edificabilità da uno strumento urbanistico generale - ritenersi inficiata dalla (eventuale) mancanza di un piano particolareggiato o attuativo, atteso l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità incentrato sul D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 convertito dalla L. n. 248 del 2006 (richiamato anche nella sentenza impugnata) secondo il quale "in tema di Ici, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11- quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi" (Cass. n. 21156/2016; Cass. n. 11182/2014; Cass. n. 15792/2012 ed altre).
Si tratta di orientamento che recepisce quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25506/2006, la quale ha osservato che: l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f).
L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio.
Nel caso di specie è dunque dirimente osservare come gli appezzamenti di terreno dovessero considerarsi edificabili e dunque sottoponibile a stima secondo il valore venale di mercato D. Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5 quand'anche in assenza di adozione di uno strumento particolareggiato attuativo, per il solo fatto che l'edificabilità di esso era prevista dal piano strutturale comunale.
Ed a nulla rileva il fatto che la potestà edificatoria potesse conseguire unicamente dall'inclusione del terreno nel successivo piano operativo comunale, trattandosi di strumento urbanistico che incide sul mero ius edificandi laddove la natura edificabile del terreno consegue all'approvazione dello strumento generale di pianificazione. Ne consegue che l'avviso impugnato è inoppugnabile nella parte relativa ai valori attribuiti dal Comune alle aree assoggettate ad imposta, in quanto determinati sulla base dei parametri vincolanti previsti dal D. Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5.
Tali valori, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche-
Pertanto, poichè tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata.
Ebbene, a parere del Collegio, il Comune ha soddisfatto i requisiti di cui all'art.5, comma 5, del D. Lgs n.504/1992, affidandosi, ai fini della valutazione delle aree edificabili, ai valori “tabellari” deliberati dalla Giunta Comunale, nonché ad un'apposita perizia tecnica predisposta dall'Area Servizi Tecnici – Servizio Assetto del Territorio, che indica valori mediati di 36,00 (TT1.2) e 32,00 €/mq (TT1.1), tendenzialmente in linea con quelli deliberati.
In proposito, si rileva che la stima operata dai tecnici comunali si è fondata sia su concreti valori di compravendita di unità residenziali, sia su prezzi di aste pubbliche aventi ad oggetto terreni edificabili nella stessa zona o in zona limitrofa (zona che è tra quelle di maggior pregio della parte alta città, anche dal punto di vista paesaggistico). Inoltre, è stato applicato l'indice di edificabilità di zona e si è tenuto conto della zona territoriale di ubicazione, dei costi necessari per le urbanizzazioni e dei prezzi rilevati sul mercato per la vendita di aree analoghe.
A fronte di tali puntuali indicazioni circa i criteri di stima la società contribuente ha opposto una perizia di stima allegata che però risulta generica, non indicando la fonte dalla quale sono stati tratti i valori, i quali, oltre tutto, si riferiscono ad immobili collocati in una diversa zona.
Anche il quarto motivo di ricorso è dunque infondato.
*** Destituiti di fondamento si profilano anche i rilievi sollevati dalla Società_1 S.r.l. in ordine alle sanzioni irrogate, asseritamente illegittime a causa della presunta omessa applicazione del cumulo giuridico.
Invero, reputa il Collegio che il Comune di Jesi abbia fatto corretta applicazione dell'art.13 del D. Lgs. n. 471/1997, che prevede per il tardivo versamento dell'imposta un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento (pari al 30 per cento di ogni importo non versato).
Al riguardo, va rilevato che la più favorevole disciplina del cumulo giuridico è limitata ai soli casi di violazione riguardanti la determinazione dell'imponibile o la liquidazione e non l'omesso pagamento dell'imposta liquidata.
Ora, va sottolineato che, con separati avvisi, il Comune di Jesi ha contestato alla contribuente il mancato pagamento dell'IMU relativo alle annualità 2015-2019.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
La sussistenza di due diversi orientamenti in seno a questa Corte costituisce giusto motivo per disporre la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese di giudizio compensate. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO IO AM