Art. 3.
La "Fondazione Gerolamo Gaslini", pur non rivestendo il carattere di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 , e successive modificazioni ed integrazioni, fruisce delle disposizioni di favore vigenti o che saranno emanate nell'interesse degli istituti operanti nel quadro della legge suddetta.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 giugno 2012, n. 79 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 131 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, e' trasformato in fondazione con personalita' giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 . A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 , cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897 , con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'interno l'esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione".
La "Fondazione Gerolamo Gaslini", pur non rivestendo il carattere di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 , e successive modificazioni ed integrazioni, fruisce delle disposizioni di favore vigenti o che saranno emanate nell'interesse degli istituti operanti nel quadro della legge suddetta.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 giugno 2012, n. 79 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 131 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, e' trasformato in fondazione con personalita' giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 . A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 , cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897 , con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'interno l'esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione".