CASS
Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2023, n. 21404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21404 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UR TO, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 27/09/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto che il ricorso venga accolto in riferimento alla contestazione sub capo 20) della circostanza aggravante della mafiosità, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 21404 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 28 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 7 novembre) ha confermato l'ordinanza genetica emessa dal locale Gip con la quale a UR TO è stata applicata la custodia in carcere in relazione ai reati di associazione a delinquere di tipo mafioso (in particolare, cosca 'ndranghetista operante in Cosenza e territori limitrofi, articolata in diversi gruppi funzionalmente autonomi - quello cui è contestata la partecipazione dell'indagato facente capo al "reggente" RO Porcato, del quale UR è qualificato come luogotenente - ma organicamente confederati e tutti riconducibili al vertice rappresentato da CO IT) [capo n. 1] e di cui all'art. 132 del d.Ig. n. 385 del 1993 (indebita erogazione di prestiti e finanziamenti), aggravato dall'art. 416-bis.1 c.p., in quanto posto in essere avvalendosi del metodo mafioso e allo scopo di agevolare una cosca di sndrangheta [capo n. 20]. 2. Nei due ricorsi, presentati dai difensori dell'indagato, si deducono: 2.1. violazione dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. (quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Gerace;
primo motivo lett. a) del ricorso dell'avv. Di Fraia). Si deduce che il termine di efficacia della misura custodiale oggetto del presente procedimento, eseguita nel settembre 2022 (come detto per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. - capo 1) - e violazioni plurime dell'art. 132 d. Igs. n. 385 del 1993, aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. - capo 20), deve essere anticipata alla data di esecuzione di altra misura custodiale applicata al UR - per le violazioni degli artt. 56-629 e 629 cod. pen., sempre aggravate ex art. 416-bis.1 cod. pen. - applicata con ordinanza del 31 dicembre 2019 (sostituita nel marzo del 2022 nel corso del dibattimento di primo grado con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria); 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo n. 1) - art. 416 bis cod. pen. - (primo, secondo e terzo motivo del ricorso dell'avv. Gerace;
lett. b) del primo motivo dell'avv. Di Fraia). I ricorsi evidenziano la carenza di significativi indizi che possano sorreggere l'addebito provvisorio;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari riferite al capo n. 1) dell'addebito provvisorio (primo motivo, lettera c) del ricorso a firma dell'avv. Di Fraia); 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. riferita al capo n. 20) (quinto motivo del ricorso dell'avv. Gerace;
secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Di Fraia). 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Per quanto concerne la invocata retrodatazione dell'efficacia della misura custodiale, rileva la Corte che nel caso in esame difetta comunque il requisito dell'anteriorità dei fatti contestati nell'ordinanza successiva rispetto a quelli contestati nella precedente, anteriorità cronologica che rappresenta l'indefettibile presupposto per l'operatività del meccanismo previsto dall'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14535 del 2007, Librato, Rv. 235910: «Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione - nella specie di tipo mafioso - e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza» (Conf., tra le altre, Sez. 6, n. 52015 del 2018, Rv. 274511)». 2.1. Nell'ordinanza custodiale oggetto del ricorso, al UR viene contestata la partecipazione all'associazione 'ndranghetista "dal 2012 con attualità della condotta", mentre le estorsioni di cui al precedente provvedimento risultano commesse dal gennaio all'ottobre 2019. Attesa la natura permanente - e tuttora in corso - dell'addebito sub capo 1) e la mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi idonei a dimostrare l'intervenuto recesso dal contesto associativo in epoca anteriore alla data della pregressa misura (circostanza necessaria ai fini di poter far operare il meccanismo della retrodatazione: v. Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222), difetta il presupposto fattuale a sostegno dell'invocata operatività dell'art. 297 cod. proc. pen. 3. In ordine alla dedotta insussistenza indiziaria per la partecipazione dell'indagato alla cosca 'ndranghetísta i ricorsi risultano aspecifici in quanto non si confrontano adeguatamente con la motivazione - non illogica - dell'ordinanza impugnata nella quale si evidenziano i plurimi elementi indiziari a carico, rappresentati dalle convergenti dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia (tali Zaffonte, Noblea e Impieri); dichiarazioni, a loro volta, riscontrate sulla base degli accertati numerosi incontri e colloqui dell'indagato con il soggetto - RO AR - divenuto reggente dell'articolazione 'ndranghetista dopo l'intervenuta detenzione del capo CO IT, nonché dell'estorsione posta in essere a danno di tale Arturi. 4. Generiche risultano anche le deduzioni difensive in ordine alle esigenze cautelari. Da un lato, il reato contestato rientra nel perimetro della presunzione 3 relativa di sussistenza di pericula libertatis (non superata nel caso di specie da prove di recesso dell'indagato o di estinzione del gruppo criminale di riferimento) e la presunzione assoluta di esclusiva adeguatezza della misura carceraria;
per altro verso, l'attenuazione della misura coercitiva nell'altro procedimento - peraltro ormai in fase di dibattimento - non può spiegare effetti in ordine alla custodia in carcere disposta per il più grave delitto di associazione mafiosa. 5. Infondata risulta anche la censura relativa all'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 c.p., contestata nel capo 20), per la quale il PG ha chiesto l'annullamento con rinvio. 5.1. La motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi in ordine all'art. 132 d.lgs. n. 385/93 risulta non illogica, in quanto dagli elementi indiziari emerge in modo chiaro la condotta del UR in ordine ai finanziamenti indebiti nei confronti del medico Campanelli, nonchè di Palmieri, del TI - nella cui gestione subentrava, nel periodo in cui l'indagato era detenuto, la di lui moglie RO LV - e di altri soggetti non meglio individuati. 5.2. Adeguata è anche la motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla configurabilità, in relazione a tale contestazione, della circostanza aggravante della "mafiosità". Invero, una volta verificata la plausibilità a livello indiziario della condotta partecipativa, e in particolare la vicinanza dell'indagato con il capo clan AR, l'ordinanza impugnata - in modo non illogico - argomenta (pag. 25 s.) in ordine alla finalizzazione degli introiti derivanti dall'abusiva attività creditizia svolta dal UR "al sostegno e al mantenimento della consorteria". 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'indagato al pagamento diete spese processuali. La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023 Il sigliere es Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto che il ricorso venga accolto in riferimento alla contestazione sub capo 20) della circostanza aggravante della mafiosità, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 21404 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 28 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 7 novembre) ha confermato l'ordinanza genetica emessa dal locale Gip con la quale a UR TO è stata applicata la custodia in carcere in relazione ai reati di associazione a delinquere di tipo mafioso (in particolare, cosca 'ndranghetista operante in Cosenza e territori limitrofi, articolata in diversi gruppi funzionalmente autonomi - quello cui è contestata la partecipazione dell'indagato facente capo al "reggente" RO Porcato, del quale UR è qualificato come luogotenente - ma organicamente confederati e tutti riconducibili al vertice rappresentato da CO IT) [capo n. 1] e di cui all'art. 132 del d.Ig. n. 385 del 1993 (indebita erogazione di prestiti e finanziamenti), aggravato dall'art. 416-bis.1 c.p., in quanto posto in essere avvalendosi del metodo mafioso e allo scopo di agevolare una cosca di sndrangheta [capo n. 20]. 2. Nei due ricorsi, presentati dai difensori dell'indagato, si deducono: 2.1. violazione dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. (quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Gerace;
primo motivo lett. a) del ricorso dell'avv. Di Fraia). Si deduce che il termine di efficacia della misura custodiale oggetto del presente procedimento, eseguita nel settembre 2022 (come detto per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. - capo 1) - e violazioni plurime dell'art. 132 d. Igs. n. 385 del 1993, aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. - capo 20), deve essere anticipata alla data di esecuzione di altra misura custodiale applicata al UR - per le violazioni degli artt. 56-629 e 629 cod. pen., sempre aggravate ex art. 416-bis.1 cod. pen. - applicata con ordinanza del 31 dicembre 2019 (sostituita nel marzo del 2022 nel corso del dibattimento di primo grado con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria); 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo n. 1) - art. 416 bis cod. pen. - (primo, secondo e terzo motivo del ricorso dell'avv. Gerace;
lett. b) del primo motivo dell'avv. Di Fraia). I ricorsi evidenziano la carenza di significativi indizi che possano sorreggere l'addebito provvisorio;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari riferite al capo n. 1) dell'addebito provvisorio (primo motivo, lettera c) del ricorso a firma dell'avv. Di Fraia); 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. riferita al capo n. 20) (quinto motivo del ricorso dell'avv. Gerace;
secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Di Fraia). 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Per quanto concerne la invocata retrodatazione dell'efficacia della misura custodiale, rileva la Corte che nel caso in esame difetta comunque il requisito dell'anteriorità dei fatti contestati nell'ordinanza successiva rispetto a quelli contestati nella precedente, anteriorità cronologica che rappresenta l'indefettibile presupposto per l'operatività del meccanismo previsto dall'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14535 del 2007, Librato, Rv. 235910: «Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione - nella specie di tipo mafioso - e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza» (Conf., tra le altre, Sez. 6, n. 52015 del 2018, Rv. 274511)». 2.1. Nell'ordinanza custodiale oggetto del ricorso, al UR viene contestata la partecipazione all'associazione 'ndranghetista "dal 2012 con attualità della condotta", mentre le estorsioni di cui al precedente provvedimento risultano commesse dal gennaio all'ottobre 2019. Attesa la natura permanente - e tuttora in corso - dell'addebito sub capo 1) e la mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi idonei a dimostrare l'intervenuto recesso dal contesto associativo in epoca anteriore alla data della pregressa misura (circostanza necessaria ai fini di poter far operare il meccanismo della retrodatazione: v. Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222), difetta il presupposto fattuale a sostegno dell'invocata operatività dell'art. 297 cod. proc. pen. 3. In ordine alla dedotta insussistenza indiziaria per la partecipazione dell'indagato alla cosca 'ndranghetísta i ricorsi risultano aspecifici in quanto non si confrontano adeguatamente con la motivazione - non illogica - dell'ordinanza impugnata nella quale si evidenziano i plurimi elementi indiziari a carico, rappresentati dalle convergenti dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia (tali Zaffonte, Noblea e Impieri); dichiarazioni, a loro volta, riscontrate sulla base degli accertati numerosi incontri e colloqui dell'indagato con il soggetto - RO AR - divenuto reggente dell'articolazione 'ndranghetista dopo l'intervenuta detenzione del capo CO IT, nonché dell'estorsione posta in essere a danno di tale Arturi. 4. Generiche risultano anche le deduzioni difensive in ordine alle esigenze cautelari. Da un lato, il reato contestato rientra nel perimetro della presunzione 3 relativa di sussistenza di pericula libertatis (non superata nel caso di specie da prove di recesso dell'indagato o di estinzione del gruppo criminale di riferimento) e la presunzione assoluta di esclusiva adeguatezza della misura carceraria;
per altro verso, l'attenuazione della misura coercitiva nell'altro procedimento - peraltro ormai in fase di dibattimento - non può spiegare effetti in ordine alla custodia in carcere disposta per il più grave delitto di associazione mafiosa. 5. Infondata risulta anche la censura relativa all'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 c.p., contestata nel capo 20), per la quale il PG ha chiesto l'annullamento con rinvio. 5.1. La motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi in ordine all'art. 132 d.lgs. n. 385/93 risulta non illogica, in quanto dagli elementi indiziari emerge in modo chiaro la condotta del UR in ordine ai finanziamenti indebiti nei confronti del medico Campanelli, nonchè di Palmieri, del TI - nella cui gestione subentrava, nel periodo in cui l'indagato era detenuto, la di lui moglie RO LV - e di altri soggetti non meglio individuati. 5.2. Adeguata è anche la motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla configurabilità, in relazione a tale contestazione, della circostanza aggravante della "mafiosità". Invero, una volta verificata la plausibilità a livello indiziario della condotta partecipativa, e in particolare la vicinanza dell'indagato con il capo clan AR, l'ordinanza impugnata - in modo non illogico - argomenta (pag. 25 s.) in ordine alla finalizzazione degli introiti derivanti dall'abusiva attività creditizia svolta dal UR "al sostegno e al mantenimento della consorteria". 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'indagato al pagamento diete spese processuali. La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023 Il sigliere es Il Presidente