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Sentenza 17 dicembre 2021
Sentenza 17 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2021, n. 46160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46160 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CA UL nato a [...] il [...] AI IO nato a [...] il [...] PR TO nato a [...] il [...] COLALE) LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. Udito il difensore avvocato SCROFANI CANCELLIERI DANIELE del foro di RAGUSA in difesa di CA UL, in proprio, e in difesa di COLALE) LU in sostituzione dell'avvocato RUSSO GIUSEPPE IVO del foro di CATANIA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale, illustrando i motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 46160 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 24/11/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9/10/2019 il GUP del Tribunale di Catania, all'esito di giudizio abbreviato, assoltili da un'originaria contestazione elevata ai sensi dell'art. 416, cod. pen., condannava IE UN, NO GI, AL NL e PR VA alle pene ritenute di giustizia in quanto ritenutili responsabili di diverse ipotesi di furto in abitazione (art. 624b1s cod. pen.), in forma tentata o consumata, commessi in Acireale e zone limitrofe tra il marzo e il maggio 2017. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 15/12/2020, sull'appello proposto dagli imputati, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena inflitta al PR in anni tre mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 863,33 di multa, quella inflitta al AL in anni tre, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 910,00 di multa e sostituiva per il AL ed il PR l'inter- dizione perpetua dai Pubblici Uffici con l'interdizione dai Pubblici Uffici per anni cinque. Confermava nel resto. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • NO GI (Avv. Daniele Scrofani Cancellieri). Con un primo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine alla man- cata esclusione della recidiva ex art 99 cod. pen. assumendo che la Corte etnea non si sarebbe confrontata con il motivo di appello sul punto. Con un secondo motivo asserisce esservi contraddittorietà e manifesta illo- gicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze at- tenuanti generiche ex art 62 bis cod pen con giudizio di prevalenza sulle aggravanti (vizio emergente dal confronto tra la sentenza di secondo grado, i motivi di appello e l'ordinanza resa dal Tribunale della Libertà il 15.11.2018, n. 1853/2018 R.I.M.C.). Si duole, in particolare, che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell'interruzione volontaria in tempi non sospetti delle condotte delittuose, della risalenza nel tempo dei precedenti, dell'interruzione di contatti con l'ambiente il- lecito in Italia, nonché del trasferimento all'estero per fini lavorativi, del rientro spontaneo in Italia ad esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare già avvenuta e dell'ammissione degli addebiti già in sede di interrogatorio, tutti elementi, in- vece, richiamati nell'ordinanza del tribunale della libertà. • IE UN (Avv. Maria Michela Trovato). Con un unico motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motiva- zionale in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2 Mancherebbe in motivazione il percorso logico che ha condotto la Corte di Appello a negare le circostanze attenuanti generiche laddove avrebbe dovuto men- zionare gli elementi negativi che hanno indotto il Collegio al rigetto e, contestual- mente, ad enucleare le ragioni per le quali i predetti elementi sarebbero stati de- cisivi in tal senso. Uno sterile accenno alle modalità della condotta criminosa posta in essere dall'IE e dai suoi coimputati - ci si duole- non può e non deve essere inteso come ottemperanza a quello che è l'obbligo motivazionale in capo all'organo procedente, specie se la concessione delle stesse sia stata oggetto di specifico motivo di gravame. Si sottolinea che IE UN non solo è un soggetto assolutamente incen- surato ma è anche un soggetto che ha pienamente confessato gli addebiti a lui mossi e, anche se per la Corte territoriale tali dichiarazioni confessorie "non hanno apportato al processo un sostanziale contributo euristico", congiuntamente allo stato di incensuratezza sono pur sempre due elementi che andrebbero valutati positivamente ai fini del riconoscimento e della contestuale applicazione delle sud- dette circostanze. • PR VA (Avv. Gabriele Celesti). Con un primo motivo il ricorrente, sotto il duplice profilo della violazione dell'art. 62bis cod. pen. e della contraddittorietà e manifesta illogicità della moti- vazione censura il provvedimento impugnato in relazione al diniego della conces- sione delle circostanze attenuanti generiche. Per il ricorrente, il giudice di primo grado si era contraddetto in quanto prima aveva rilevato che la confessione era intervenuta in presenza di un quadro proba- torio ormai assodato e poi, trattando del reato di cui al capo 8), aveva affermato che era stata proprio la confessione a fugare ogni dubbio sulla responsabilità dell'imputato. Pertanto, si sostiene che le dichiarazioni confessorie avrebbero potuto e do- vuto costituire buon motivo per la concessione delle circostanze attenuanti gene- riche. Con un secondo motivo si lamentano violazione dell'art. 132 cod. pen. e vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena. Il ricorrente ricorda che già nei motivi di appello aveva fatto rilevare come il giudice di primo grado avesse ritenuto più grave il delitto di cui al capo 4) della rubrica, per il quale aveva fissato la pena base in anni quattro di reclusione. E, atteso che la pena indicata dal comma 3 dell'art. 624 bis cod. pen. si applica ai fatti commessi a far data dal 3/8/2017, sostiene che l'avere ancorato la pena base ad anni quattro di reclusione (e, quindi, in misura superiore al minimo edittale), in difetto di qualunque motivazione sul punto, costituiva un'aperta violazione dei 3 criteri dosimetrici di cui all'art. 132 cod. pen. che, secondo la costante giurispru- denza sul punto, impone un onere motivazionale tanto più stringente, quanto più il giudice ritenga di doversi discostare dal minimo edittale. Sul punto si lamenta che la Corte territoriale avrebbe cercato di emendare l'assoluta mancanza di motivazione di quella di prime cure, argomentando che la pena inflitta sarebbe da ritenere congrua in relazione alla personalità dell'impu- tato, soggetto pluripregiudicato, ed alla concreta offensività delle condotte tenute. Tuttavia, si tratterebbe di affermazioni apodittiche in quanto la gravità del danno arrecato alle persone offese dal reato non è stato certamente di livello tale da richiedere e giustificare un trattamento sanzionatorio che si discosti dal minimo edittale e, peraltro, assolutamente dimenticato è stato il comportamento susse- guente al reato, concretizzatosi nelle citate spontanee dichiarazioni rese all'u- dienza del 23/5/2019. Parimenti, una clausola di stile apparirebbe il richiamo all'intensità del dolo che non appare connotarsi nei termini negativi rappresentati dalla gravata sen- tenza. • AL NL (Avv. Russo Giuseppe Ivo). Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 56, co. 3, cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, relativa- mente alle contestazioni di cui ai capi nn. 2) e 6) in rubrica. Viene evidenziato che il AL e i correi decidevano volontariamente di ab- bandonare l'azione delittuosa, sia perché vi erano persone all'interno dell'apparta- mento, sia perché il tragitto dall'abitazione al furgone noleggiato era troppo lungo. E che poco importa quale sia stata la ragione concreta o di convenienza per la quale, nonostante si sia presentata l'occasione, il AL abbia deciso di non rea- lizzare l'azione furtiva, posto che secondo l'orientamento della Suprema Corte, volontarietà dell'azione non deve essere intesa come spontaneità: non occorre, che la volontà di desistere si sia formata per ragioni di resipiscenza, potendo tro- vare la sua ragione in motivi utilitaristici e pratici, ciò che rileva, infatti, è che la stessa non sia stata necessitata da fattori esterni (il richiamo è alle sentenze 18385/2013 e 11732/2012 di questa Corte). Nel caso di specie -prosegue il ricorso- l'imputato ha preferito non persistere nel suo proposito criminoso, per ragioni utilitaristiche e pratiche (quale ad esempio la distanza rispetto al furgone parcato), assunte in piena volontà e senza l'inter- vento di fattori esterni diversi dal suo volere libero e incondizionato. L'azione era, dunque, nella piena disponibilità e nel pieno dominio del AL e la deliberazione di non entrare all'interno delle case e di non portare a termine l'azione furtiva - od anche altro e diverso eventuale non contestato né contestabile 4 reato- è intervenuta in una situazione di assoluta libertà, indipendentemente da fattori ed interventi esterni suscettibili di influire sulla determinazione dell'agente. Perché possa, infatti, ritenersi sussistente l'esimente prevista dall'art. 56, co. 3, cod. pen. -ricorda ancora il ricorso- è necessario che la volontà di desistere, pur se si prescinde dall'autentico pentimento, si sia formata per motivi di qualsiasi natura, anche pratici, ma in maniera del tutto libera;
tale che deve escludersi che essa sussista quando la desistenza prevalga sulla persistenza dell'iter criminoso a cagione di fattori del tutto esterni, che coartino la volontà del reo, la quale risulta così viziata nella sua formazione (il richiamo è a Sez. 6 n. 203/2012, caso in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la causa di non punibilità di cui all'art. 56, co. 3., cod. pen. nella condotta dell'imputato che, dopo aver forzato la porta d'ingresso di un'abitazione, rovistato all'interno di essa e messo tutto a soq- quadro, si allontanava senza prelevare nulla, pur in presenza di tante cose da asportare, anche se di scarso valore). Nel caso in esame, si sottolinea che il AL addirittura ha abbandonato a monte l'intento di introdursi all'interno delle case prese di mira: le ragioni della mancata consumazione del reato risiedono, pertanto, nella spontanea determina- zione dell'imputato di abbandonare l'azione delittuosa, ragione per cui si lamenta, nel caso in esame e con riferimento alla sentenza impugnata, l'inosservanza e l'erronea interpretazione dell'art. 56, co. 3, cod. pen. in ordine al mancato ricono- scimento dell'esimente della desistenza volontaria. Con un secondo motivo si lamenta, sempre sotto il duplice e cumulativo motivo di violazione dell'art. 62bs cod. pen. e della contraddittorietà della motiva- zione, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per non avere la Corte etnea specificatamente risposto alle doglianze poste dal difensore nell'atto di appello in ordine al diverso trattamento riservato al NO pur in presenza di plurimi precedenti penali. Il AL - si legge in ricorso- viene descritto in sentenza come un soggetto ideatore, con capacità di organizzazione e pianificazione. In realtà, egli non mani- festerebbe una particolare indole criminale che lo pone su un piano differente ri- spetto alla posizione degli altri correi: lo stesso, infatti, non sarebbe in grado di imporsi sul volere degli altri soggetti, anzi spesso subirebbe la volontà del gruppo. Inoltre, l'azione del AL, rispetto agli episodi contestati, si ridurrebbe per lo più al ruolo di autista/palo: egli "rimane in attesa che i correi svuotino le abitazioni ed effettuino il carico" (così si legge in sentenza). Così rivista e inquadrata, la posizione del AL meriterebbe di essere cor- rettamente pesata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in sede di com- misurazione della pena. 5 Tutti i ricorrenti chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti sono tutti inammissibili. 2. Per tutti i ricorsi vale il rilievo che la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). Ancore di recente è stato condivisibilmente sottolineato come sia onere del ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., -, a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritannente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (così Sez. 2, Sentenza n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015). Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'8/5/2012, AR ed altro, rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da sez. 6, n. 32227 del 16.7.2007, T. e sez. 6, n. 800 del 6.12.2011 dep. il 12.1.2012, Bidognetti ed altri) secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legitti- mità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa. 6 Nel caso esaminato nella richiamata Sez. 6 n. 32227/2007, come in quello che ci occupa, il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevo- lezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale. Non si possono, in altri termini, indicare, alla rinfusa, come nel caso che ci occupa, tutti i possibili vizi di legittimità (qui, in aggiunta al caso suvvisto si ag- giunge, in via cumulativa, anche la violazione di legge) senza specificare la viola- zione o il punto della motivazione attinto da vizio. In particolare, quanto al vizio motivazionale, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce la ricorribilità per «mancanza, contraddittorietà o mani- festa illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Ebbene, tale disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere del ricorrente «enun- ciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente quello specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta il- logicità ovvero, se come indicato nell'odierno ricorso, ad una pluralità di tali vizi, in relazione a quali specifici punti della motivazione gli stessi vadano riferiti. Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto. 3. Sempre comune a tutti i ricorsi è la doglianza -manifestamente infondata- che attiene alle circostanze attenuante generiche, negate a tutti, tranne che a NO, che tuttavia si duole che in relazione alle stesse non sia stato operato un giudizio di prevalenza. Ebbene, le motivazioni offerte dalla Corte territoriale sul punto appaiono prive di aporie logiche e corrette in punto di diritto. Per il AL (pag. 6) viene condiviso il dictum del primo giudice secondo cui non è emerso alcun elemento positivo che ne giustifichi la concessione, a fronte di un soggetto pluripregiudicato, chiamato a rispondere di numerosi reati e che ha tenuto un comportamento, extra ed endo processuale, privo di positive caratteriz- zazioni. Logico appare il rilievo che ci si trovi di fronte ad un soggetto che, all'evidenza, trae dalle attività delittuose che compie il proprio sostentamento ed a queste si dedica con costanza e professionalità. 7 Per il PR (pag. 7), oltre che l'assenza di elementi positivi da potere util- mente valorizzare ai fini del riconoscimento all'imputato di detto beneficio, la Corte rileva -con una valutazione di merito non sindacabile in questa sede- che le spon- tanee dichiarazioni (rese da un soggetto pluripregiudicato anche per reati di ele- vato allarme sociale quali rapina, lesioni e resistenza a P.U.), in presenza di un già evidente quadro di penale responsabilità, lungi dall'apparire, come si sostiene, sintomo di sincera resipiscenza appaiono, piuttosto, il frutto di un calcolo strate- gico, che non si ritiene di dovere premiare, volto a lucrare qualche beneficio pro- cessuale. Per l'IE (pagg.7-8) la Corte territoriale risponde al motivo in punto di di- niego delle circostanze attenuanti generiche, in primis, correttamente rilevando che a nulla vale invocare lo status di sostanziale incensuratezza dello stesso, es- sendo tale elemento, di per sé solo, non idoneo a determinare il riconoscimento del chiesto beneficio. Poi dà anche per tale imputato logicamente atto che le di- chiarazioni confessorie che l'appellante valorizzava nell'atto di appello, in presenza di un già evidente quadro di penale responsabilità, non hanno apportato al pro- cesso alcun sostanziale contributo euristico e, come già osservato in relazione alla posizione del PR, lungi dall'apparire sintomo di sincera resipiscenza, ap- paiono, piuttosto, il frutto di un calcolo strategico, che non si ritiene di dovere premiare, volto a lucrare qualche beneficio processuale. Ebbene, il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'as- solvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considera- zione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comun- que rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). Per il NO, la Corte territoriale rileva che, nonostante i precedenti, anche specifici dell'imputato, il giudice di primo grado, valorizzando la spontanea conse- gna del medesimo (rientrato dall'estero dopo avere avuto notizia dell'ordinanza custodiale), ha ritenuto di riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Si tratta, afferma esplicitamente la Corte territoriale, di una statuizione con- divisibile e generosa, avuto riguardo ai precedenti penali (anche specifici) del pre- venuto. E perciò. In ragione dei precedenti penali e delle modalità professionali 8 delle condotte delittuose, nonché della sostanziale irrilevanza euristica di una con- fessione resa in presenza di un già evidente quadro di penale responsabilità, per i giudici del gravame dl merito non c'è spazio per andare oltre il già operato giudizio di equivalenza. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). 4. Quanto al motivo in ordine alla sussistenza di una desistenza volontaria, su cui insiste in questa sede il difensore del AL, va ricordato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'applicabilità dell'ipotesi della desistenza (articolo 56, co. 3, cod. pen.) richiede che la mancata consumazione del delitto sia dipendente dalla volontà dell'agente: non essendo necessario certamente, come sottolinea il ricorrente, che la rinuncia all'azione criminosa sia espressione di un autentico ravvedimento, ma essendo, tuttavia, essenziale che la scelta sia volon- taria, cioè non imposta da circostanze esterne (quali, ad esempio, la resistenza della vittima, ovvero l'intervento/presenza della polizia giudiziaria o sopraggiunte difficoltà nell'esecuzione del piano criminoso) che rendano irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'attività. Va ribadito che, in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa. (cfr. ex multis Sez. 4, n. 12240 del 13/2/2018, Ferdico, Rv. 272535 nel caso di un tentato furto ai danni di una tabaccheria, nel quale si è esclusa la configurabilità della desistenza volontaria nella condotta degli imputati che dopo aver compiuto atti idonei e diretti a commettere il furto si allontanavano scoraggiati dalla presenza di una lastra di metallo che impediva lo sfondamento del muro e dal sopraggiungere degli agenti di polizia;
conf. Sez. 2, n. 7036 del 29/1/2014, Canadè, Rv. 258791). 9 Ebbene, la Corte territoriale opera un buon governo di tali principi, eviden- ziando, quanto al reato sub 2 (tentato furto in danno di RZ AT), che si apprezzano dialoghi (oggetto di captazione) di estrema chiarezza ed evidenza dai quali si desume non solo la predisposizione di strumenti e strategie atte ad avere accesso all'immobile della persona' offesa ma anche l'effettiva introduzione nella proprietà altrui ed il motivo per il quale il delitto non risulta portato a termine. Le ragioni della mancata consumazione del reato - spiega la Corte etnea- non risiedono nella spontanea determinazione del Colale° di abbandonare l'azione de- littuosa quanto piuttosto nel fatto, che, contro le aspettative dei correi, vi erano persone in casa ed il tragitto dall'abitazione al furgone noleggiato per l'occasione e parcheggiato in attesa del carico della refurtiva (a bordo del quale attendeva il AL) era troppo lungo ed esponeva al rischio di esser scoperti. La logica conclusione è che, a ben vedere il AL è stato, in qualche misura, costretto a subire la decisione dei complici che introdottisi in casa si sono trovati di fronte ad inaspettate difficoltà (sul punto viene ritenuta estremante chiara la conversazione prog. 64 dello ore 4.58 che viene trascitta in sentenza). Analogamente, quanto al delitto di cui al capo 6 (tentato furto in casa di Amo- ruso Maria Catena) la Corte etnea rileva che anche in detta occasione la condotta dei correi si è spinta sino all'introduzione nell'immobile, previa effrazione della rete di confine e della serratura del garage, e l'abbandono dell'iter non è affatto dipeso dalla volontaria e libera determinazione dei correi (presupposto della invocata de- sistenza volontaria) quanto piuttosto dalla circostanza inaspettata che vi fossero persone in casa, circostanza emerge con cristallina evidenza dai dialoghi oggetto di captazione. 5. Quanto all'altro motivo di ricorso di NO, la sentenza impugnata im- plicitamente esamina la questione della recidiva, nella parte in cui dà conto dei precedenti e "dell'elevata intensità del dolo e della professionalità dell'agire delin- quenziale", evidenziando così di avere operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Manifestamente infondata è anche l'altra censura proposta nell'interesse di PR, in punto di dosimetria della pena, avendo la Corte territoriale, indipen- dentemente dai limiti edittali di riferimento, adeguatamente e logicamente moti- vato (pag. 7) la condivisione di quella irrogata in primo grado, rapportandola ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e, in particolare, alla personalità del reo, (soggetto pluripregiudicato) ed alla concreta offensività delle condotte che, con- 10 trariamente all'assunto difensivo, non può ritenersi minimale avuto riguardo all'e- levata intensità del dolo palesata dal prevenuto, partecipe di numerosi furti com- messi con modalità organizzative che denotano professionalità criminale. La rilevante determinazione criminale che ha animato l'agire del PR giu- stifica - secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato- tanto lo scostamento dal minimo edittale relativo al reato posto a base del calcolo quanto gli aumenti per la continuazione determinati dal decidente di prime cure. 6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 24 novembre 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. Udito il difensore avvocato SCROFANI CANCELLIERI DANIELE del foro di RAGUSA in difesa di CA UL, in proprio, e in difesa di COLALE) LU in sostituzione dell'avvocato RUSSO GIUSEPPE IVO del foro di CATANIA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale, illustrando i motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 46160 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 24/11/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9/10/2019 il GUP del Tribunale di Catania, all'esito di giudizio abbreviato, assoltili da un'originaria contestazione elevata ai sensi dell'art. 416, cod. pen., condannava IE UN, NO GI, AL NL e PR VA alle pene ritenute di giustizia in quanto ritenutili responsabili di diverse ipotesi di furto in abitazione (art. 624b1s cod. pen.), in forma tentata o consumata, commessi in Acireale e zone limitrofe tra il marzo e il maggio 2017. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 15/12/2020, sull'appello proposto dagli imputati, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena inflitta al PR in anni tre mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 863,33 di multa, quella inflitta al AL in anni tre, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 910,00 di multa e sostituiva per il AL ed il PR l'inter- dizione perpetua dai Pubblici Uffici con l'interdizione dai Pubblici Uffici per anni cinque. Confermava nel resto. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • NO GI (Avv. Daniele Scrofani Cancellieri). Con un primo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine alla man- cata esclusione della recidiva ex art 99 cod. pen. assumendo che la Corte etnea non si sarebbe confrontata con il motivo di appello sul punto. Con un secondo motivo asserisce esservi contraddittorietà e manifesta illo- gicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze at- tenuanti generiche ex art 62 bis cod pen con giudizio di prevalenza sulle aggravanti (vizio emergente dal confronto tra la sentenza di secondo grado, i motivi di appello e l'ordinanza resa dal Tribunale della Libertà il 15.11.2018, n. 1853/2018 R.I.M.C.). Si duole, in particolare, che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell'interruzione volontaria in tempi non sospetti delle condotte delittuose, della risalenza nel tempo dei precedenti, dell'interruzione di contatti con l'ambiente il- lecito in Italia, nonché del trasferimento all'estero per fini lavorativi, del rientro spontaneo in Italia ad esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare già avvenuta e dell'ammissione degli addebiti già in sede di interrogatorio, tutti elementi, in- vece, richiamati nell'ordinanza del tribunale della libertà. • IE UN (Avv. Maria Michela Trovato). Con un unico motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motiva- zionale in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2 Mancherebbe in motivazione il percorso logico che ha condotto la Corte di Appello a negare le circostanze attenuanti generiche laddove avrebbe dovuto men- zionare gli elementi negativi che hanno indotto il Collegio al rigetto e, contestual- mente, ad enucleare le ragioni per le quali i predetti elementi sarebbero stati de- cisivi in tal senso. Uno sterile accenno alle modalità della condotta criminosa posta in essere dall'IE e dai suoi coimputati - ci si duole- non può e non deve essere inteso come ottemperanza a quello che è l'obbligo motivazionale in capo all'organo procedente, specie se la concessione delle stesse sia stata oggetto di specifico motivo di gravame. Si sottolinea che IE UN non solo è un soggetto assolutamente incen- surato ma è anche un soggetto che ha pienamente confessato gli addebiti a lui mossi e, anche se per la Corte territoriale tali dichiarazioni confessorie "non hanno apportato al processo un sostanziale contributo euristico", congiuntamente allo stato di incensuratezza sono pur sempre due elementi che andrebbero valutati positivamente ai fini del riconoscimento e della contestuale applicazione delle sud- dette circostanze. • PR VA (Avv. Gabriele Celesti). Con un primo motivo il ricorrente, sotto il duplice profilo della violazione dell'art. 62bis cod. pen. e della contraddittorietà e manifesta illogicità della moti- vazione censura il provvedimento impugnato in relazione al diniego della conces- sione delle circostanze attenuanti generiche. Per il ricorrente, il giudice di primo grado si era contraddetto in quanto prima aveva rilevato che la confessione era intervenuta in presenza di un quadro proba- torio ormai assodato e poi, trattando del reato di cui al capo 8), aveva affermato che era stata proprio la confessione a fugare ogni dubbio sulla responsabilità dell'imputato. Pertanto, si sostiene che le dichiarazioni confessorie avrebbero potuto e do- vuto costituire buon motivo per la concessione delle circostanze attenuanti gene- riche. Con un secondo motivo si lamentano violazione dell'art. 132 cod. pen. e vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena. Il ricorrente ricorda che già nei motivi di appello aveva fatto rilevare come il giudice di primo grado avesse ritenuto più grave il delitto di cui al capo 4) della rubrica, per il quale aveva fissato la pena base in anni quattro di reclusione. E, atteso che la pena indicata dal comma 3 dell'art. 624 bis cod. pen. si applica ai fatti commessi a far data dal 3/8/2017, sostiene che l'avere ancorato la pena base ad anni quattro di reclusione (e, quindi, in misura superiore al minimo edittale), in difetto di qualunque motivazione sul punto, costituiva un'aperta violazione dei 3 criteri dosimetrici di cui all'art. 132 cod. pen. che, secondo la costante giurispru- denza sul punto, impone un onere motivazionale tanto più stringente, quanto più il giudice ritenga di doversi discostare dal minimo edittale. Sul punto si lamenta che la Corte territoriale avrebbe cercato di emendare l'assoluta mancanza di motivazione di quella di prime cure, argomentando che la pena inflitta sarebbe da ritenere congrua in relazione alla personalità dell'impu- tato, soggetto pluripregiudicato, ed alla concreta offensività delle condotte tenute. Tuttavia, si tratterebbe di affermazioni apodittiche in quanto la gravità del danno arrecato alle persone offese dal reato non è stato certamente di livello tale da richiedere e giustificare un trattamento sanzionatorio che si discosti dal minimo edittale e, peraltro, assolutamente dimenticato è stato il comportamento susse- guente al reato, concretizzatosi nelle citate spontanee dichiarazioni rese all'u- dienza del 23/5/2019. Parimenti, una clausola di stile apparirebbe il richiamo all'intensità del dolo che non appare connotarsi nei termini negativi rappresentati dalla gravata sen- tenza. • AL NL (Avv. Russo Giuseppe Ivo). Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 56, co. 3, cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, relativa- mente alle contestazioni di cui ai capi nn. 2) e 6) in rubrica. Viene evidenziato che il AL e i correi decidevano volontariamente di ab- bandonare l'azione delittuosa, sia perché vi erano persone all'interno dell'apparta- mento, sia perché il tragitto dall'abitazione al furgone noleggiato era troppo lungo. E che poco importa quale sia stata la ragione concreta o di convenienza per la quale, nonostante si sia presentata l'occasione, il AL abbia deciso di non rea- lizzare l'azione furtiva, posto che secondo l'orientamento della Suprema Corte, volontarietà dell'azione non deve essere intesa come spontaneità: non occorre, che la volontà di desistere si sia formata per ragioni di resipiscenza, potendo tro- vare la sua ragione in motivi utilitaristici e pratici, ciò che rileva, infatti, è che la stessa non sia stata necessitata da fattori esterni (il richiamo è alle sentenze 18385/2013 e 11732/2012 di questa Corte). Nel caso di specie -prosegue il ricorso- l'imputato ha preferito non persistere nel suo proposito criminoso, per ragioni utilitaristiche e pratiche (quale ad esempio la distanza rispetto al furgone parcato), assunte in piena volontà e senza l'inter- vento di fattori esterni diversi dal suo volere libero e incondizionato. L'azione era, dunque, nella piena disponibilità e nel pieno dominio del AL e la deliberazione di non entrare all'interno delle case e di non portare a termine l'azione furtiva - od anche altro e diverso eventuale non contestato né contestabile 4 reato- è intervenuta in una situazione di assoluta libertà, indipendentemente da fattori ed interventi esterni suscettibili di influire sulla determinazione dell'agente. Perché possa, infatti, ritenersi sussistente l'esimente prevista dall'art. 56, co. 3, cod. pen. -ricorda ancora il ricorso- è necessario che la volontà di desistere, pur se si prescinde dall'autentico pentimento, si sia formata per motivi di qualsiasi natura, anche pratici, ma in maniera del tutto libera;
tale che deve escludersi che essa sussista quando la desistenza prevalga sulla persistenza dell'iter criminoso a cagione di fattori del tutto esterni, che coartino la volontà del reo, la quale risulta così viziata nella sua formazione (il richiamo è a Sez. 6 n. 203/2012, caso in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la causa di non punibilità di cui all'art. 56, co. 3., cod. pen. nella condotta dell'imputato che, dopo aver forzato la porta d'ingresso di un'abitazione, rovistato all'interno di essa e messo tutto a soq- quadro, si allontanava senza prelevare nulla, pur in presenza di tante cose da asportare, anche se di scarso valore). Nel caso in esame, si sottolinea che il AL addirittura ha abbandonato a monte l'intento di introdursi all'interno delle case prese di mira: le ragioni della mancata consumazione del reato risiedono, pertanto, nella spontanea determina- zione dell'imputato di abbandonare l'azione delittuosa, ragione per cui si lamenta, nel caso in esame e con riferimento alla sentenza impugnata, l'inosservanza e l'erronea interpretazione dell'art. 56, co. 3, cod. pen. in ordine al mancato ricono- scimento dell'esimente della desistenza volontaria. Con un secondo motivo si lamenta, sempre sotto il duplice e cumulativo motivo di violazione dell'art. 62bs cod. pen. e della contraddittorietà della motiva- zione, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per non avere la Corte etnea specificatamente risposto alle doglianze poste dal difensore nell'atto di appello in ordine al diverso trattamento riservato al NO pur in presenza di plurimi precedenti penali. Il AL - si legge in ricorso- viene descritto in sentenza come un soggetto ideatore, con capacità di organizzazione e pianificazione. In realtà, egli non mani- festerebbe una particolare indole criminale che lo pone su un piano differente ri- spetto alla posizione degli altri correi: lo stesso, infatti, non sarebbe in grado di imporsi sul volere degli altri soggetti, anzi spesso subirebbe la volontà del gruppo. Inoltre, l'azione del AL, rispetto agli episodi contestati, si ridurrebbe per lo più al ruolo di autista/palo: egli "rimane in attesa che i correi svuotino le abitazioni ed effettuino il carico" (così si legge in sentenza). Così rivista e inquadrata, la posizione del AL meriterebbe di essere cor- rettamente pesata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in sede di com- misurazione della pena. 5 Tutti i ricorrenti chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti sono tutti inammissibili. 2. Per tutti i ricorsi vale il rilievo che la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). Ancore di recente è stato condivisibilmente sottolineato come sia onere del ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., -, a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritannente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (così Sez. 2, Sentenza n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015). Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'8/5/2012, AR ed altro, rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da sez. 6, n. 32227 del 16.7.2007, T. e sez. 6, n. 800 del 6.12.2011 dep. il 12.1.2012, Bidognetti ed altri) secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legitti- mità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa. 6 Nel caso esaminato nella richiamata Sez. 6 n. 32227/2007, come in quello che ci occupa, il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevo- lezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale. Non si possono, in altri termini, indicare, alla rinfusa, come nel caso che ci occupa, tutti i possibili vizi di legittimità (qui, in aggiunta al caso suvvisto si ag- giunge, in via cumulativa, anche la violazione di legge) senza specificare la viola- zione o il punto della motivazione attinto da vizio. In particolare, quanto al vizio motivazionale, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce la ricorribilità per «mancanza, contraddittorietà o mani- festa illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Ebbene, tale disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere del ricorrente «enun- ciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente quello specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta il- logicità ovvero, se come indicato nell'odierno ricorso, ad una pluralità di tali vizi, in relazione a quali specifici punti della motivazione gli stessi vadano riferiti. Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto. 3. Sempre comune a tutti i ricorsi è la doglianza -manifestamente infondata- che attiene alle circostanze attenuante generiche, negate a tutti, tranne che a NO, che tuttavia si duole che in relazione alle stesse non sia stato operato un giudizio di prevalenza. Ebbene, le motivazioni offerte dalla Corte territoriale sul punto appaiono prive di aporie logiche e corrette in punto di diritto. Per il AL (pag. 6) viene condiviso il dictum del primo giudice secondo cui non è emerso alcun elemento positivo che ne giustifichi la concessione, a fronte di un soggetto pluripregiudicato, chiamato a rispondere di numerosi reati e che ha tenuto un comportamento, extra ed endo processuale, privo di positive caratteriz- zazioni. Logico appare il rilievo che ci si trovi di fronte ad un soggetto che, all'evidenza, trae dalle attività delittuose che compie il proprio sostentamento ed a queste si dedica con costanza e professionalità. 7 Per il PR (pag. 7), oltre che l'assenza di elementi positivi da potere util- mente valorizzare ai fini del riconoscimento all'imputato di detto beneficio, la Corte rileva -con una valutazione di merito non sindacabile in questa sede- che le spon- tanee dichiarazioni (rese da un soggetto pluripregiudicato anche per reati di ele- vato allarme sociale quali rapina, lesioni e resistenza a P.U.), in presenza di un già evidente quadro di penale responsabilità, lungi dall'apparire, come si sostiene, sintomo di sincera resipiscenza appaiono, piuttosto, il frutto di un calcolo strate- gico, che non si ritiene di dovere premiare, volto a lucrare qualche beneficio pro- cessuale. Per l'IE (pagg.7-8) la Corte territoriale risponde al motivo in punto di di- niego delle circostanze attenuanti generiche, in primis, correttamente rilevando che a nulla vale invocare lo status di sostanziale incensuratezza dello stesso, es- sendo tale elemento, di per sé solo, non idoneo a determinare il riconoscimento del chiesto beneficio. Poi dà anche per tale imputato logicamente atto che le di- chiarazioni confessorie che l'appellante valorizzava nell'atto di appello, in presenza di un già evidente quadro di penale responsabilità, non hanno apportato al pro- cesso alcun sostanziale contributo euristico e, come già osservato in relazione alla posizione del PR, lungi dall'apparire sintomo di sincera resipiscenza, ap- paiono, piuttosto, il frutto di un calcolo strategico, che non si ritiene di dovere premiare, volto a lucrare qualche beneficio processuale. Ebbene, il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'as- solvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considera- zione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comun- que rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). Per il NO, la Corte territoriale rileva che, nonostante i precedenti, anche specifici dell'imputato, il giudice di primo grado, valorizzando la spontanea conse- gna del medesimo (rientrato dall'estero dopo avere avuto notizia dell'ordinanza custodiale), ha ritenuto di riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Si tratta, afferma esplicitamente la Corte territoriale, di una statuizione con- divisibile e generosa, avuto riguardo ai precedenti penali (anche specifici) del pre- venuto. E perciò. In ragione dei precedenti penali e delle modalità professionali 8 delle condotte delittuose, nonché della sostanziale irrilevanza euristica di una con- fessione resa in presenza di un già evidente quadro di penale responsabilità, per i giudici del gravame dl merito non c'è spazio per andare oltre il già operato giudizio di equivalenza. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). 4. Quanto al motivo in ordine alla sussistenza di una desistenza volontaria, su cui insiste in questa sede il difensore del AL, va ricordato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'applicabilità dell'ipotesi della desistenza (articolo 56, co. 3, cod. pen.) richiede che la mancata consumazione del delitto sia dipendente dalla volontà dell'agente: non essendo necessario certamente, come sottolinea il ricorrente, che la rinuncia all'azione criminosa sia espressione di un autentico ravvedimento, ma essendo, tuttavia, essenziale che la scelta sia volon- taria, cioè non imposta da circostanze esterne (quali, ad esempio, la resistenza della vittima, ovvero l'intervento/presenza della polizia giudiziaria o sopraggiunte difficoltà nell'esecuzione del piano criminoso) che rendano irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'attività. Va ribadito che, in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa. (cfr. ex multis Sez. 4, n. 12240 del 13/2/2018, Ferdico, Rv. 272535 nel caso di un tentato furto ai danni di una tabaccheria, nel quale si è esclusa la configurabilità della desistenza volontaria nella condotta degli imputati che dopo aver compiuto atti idonei e diretti a commettere il furto si allontanavano scoraggiati dalla presenza di una lastra di metallo che impediva lo sfondamento del muro e dal sopraggiungere degli agenti di polizia;
conf. Sez. 2, n. 7036 del 29/1/2014, Canadè, Rv. 258791). 9 Ebbene, la Corte territoriale opera un buon governo di tali principi, eviden- ziando, quanto al reato sub 2 (tentato furto in danno di RZ AT), che si apprezzano dialoghi (oggetto di captazione) di estrema chiarezza ed evidenza dai quali si desume non solo la predisposizione di strumenti e strategie atte ad avere accesso all'immobile della persona' offesa ma anche l'effettiva introduzione nella proprietà altrui ed il motivo per il quale il delitto non risulta portato a termine. Le ragioni della mancata consumazione del reato - spiega la Corte etnea- non risiedono nella spontanea determinazione del Colale° di abbandonare l'azione de- littuosa quanto piuttosto nel fatto, che, contro le aspettative dei correi, vi erano persone in casa ed il tragitto dall'abitazione al furgone noleggiato per l'occasione e parcheggiato in attesa del carico della refurtiva (a bordo del quale attendeva il AL) era troppo lungo ed esponeva al rischio di esser scoperti. La logica conclusione è che, a ben vedere il AL è stato, in qualche misura, costretto a subire la decisione dei complici che introdottisi in casa si sono trovati di fronte ad inaspettate difficoltà (sul punto viene ritenuta estremante chiara la conversazione prog. 64 dello ore 4.58 che viene trascitta in sentenza). Analogamente, quanto al delitto di cui al capo 6 (tentato furto in casa di Amo- ruso Maria Catena) la Corte etnea rileva che anche in detta occasione la condotta dei correi si è spinta sino all'introduzione nell'immobile, previa effrazione della rete di confine e della serratura del garage, e l'abbandono dell'iter non è affatto dipeso dalla volontaria e libera determinazione dei correi (presupposto della invocata de- sistenza volontaria) quanto piuttosto dalla circostanza inaspettata che vi fossero persone in casa, circostanza emerge con cristallina evidenza dai dialoghi oggetto di captazione. 5. Quanto all'altro motivo di ricorso di NO, la sentenza impugnata im- plicitamente esamina la questione della recidiva, nella parte in cui dà conto dei precedenti e "dell'elevata intensità del dolo e della professionalità dell'agire delin- quenziale", evidenziando così di avere operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Manifestamente infondata è anche l'altra censura proposta nell'interesse di PR, in punto di dosimetria della pena, avendo la Corte territoriale, indipen- dentemente dai limiti edittali di riferimento, adeguatamente e logicamente moti- vato (pag. 7) la condivisione di quella irrogata in primo grado, rapportandola ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e, in particolare, alla personalità del reo, (soggetto pluripregiudicato) ed alla concreta offensività delle condotte che, con- 10 trariamente all'assunto difensivo, non può ritenersi minimale avuto riguardo all'e- levata intensità del dolo palesata dal prevenuto, partecipe di numerosi furti com- messi con modalità organizzative che denotano professionalità criminale. La rilevante determinazione criminale che ha animato l'agire del PR giu- stifica - secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato- tanto lo scostamento dal minimo edittale relativo al reato posto a base del calcolo quanto gli aumenti per la continuazione determinati dal decidente di prime cure. 6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 24 novembre 2021