Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7203
CASS
Sentenza 9 luglio 1999

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Massime1

L'automatico scioglimento del contratto d'appalto rappresenta un effetto di diritto sostanziale conseguente alla dichiarazione di fallimento destinato a perdurare anche dopo la chiusura della procedura concorsuale, ove non intervenga una nuova convenzione tra le parti, dovendo escludersi un'automatica reviviscenza del contratto originario.

Commentario1

  • 1Contratto di appalto e fallimento dell'impresa capogruppo dell'ATI
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 13 marzo 2008

    In caso di fallimento della società mandataria dell'a.t.i., il rapporto contrattuale non può automaticamente proseguire con la curatela fallimentare, autorizzata all'esercizio provvisorio dell'impresa. Se la curatela fallimentare stipula un contratto di affitto di azienda, tale contratto non è opponibile alla stazione appaltante. In caso di fallimento di mandatario di un'a.t.i., il sostituto del mandatario fallito deve essere a sua volta costituito mandatario dell'a.t.i., e dunque deve essere designato dai componenti dell'a.t.i. ancora in bonis, e non dalla curatela fallimentare del mandatario fallito. In caso di fallimento della società mandataria dell'a.t.i., la stazione appaltante ha …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7203
Data del deposito : 9 luglio 1999

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