Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/1987, n. 1281
CASS
Sentenza 9 aprile 1987

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La notificazione entro cinque giorni dell'istanza di rimessione alle parti private costituisce l'adempimento di un Onere processuale posto a carico dell'imputato il quale, ove per cause indipendenti dalla sua volontà e riferibili a caso fortuito o a forza maggiore versi nell'impossibilità di provvedervi, ha facoltà di ricorrere alla procedura incidentale per la restituzione in termini ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.. (nella specie è stato ritenuto che, essendo le parti private oltre trecento, la notificazione avrebbe richiesto un tempo superiore a cinque giorni e che pertanto si sarebbe potuta ravvisare una situazione di forza maggiore idonea a dare fondamento all'istanza di restituzione in termini, ove fosse stata proposta).*

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 cod. proc. pen., sollevata sotto il profilo del contrasto con l'art. 24 della Costituzione in relazione alla non congruità del termine di notifica alle altre parti private, stabilito a pena di decadenza, è manifestamente infondata in quanto l'ordinamento processuale prevede la procedura incidentale per la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 183 bis cod. proc. pen., mezzo di tutela idoneo a consentire il prolungamento del termine per la notifica alle altre parti della istanza di cui all'art. 56 cod. proc. pen..*

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 cod. proc. pen., dedotta sotto il profilo del contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in relazione alla mancata previsione per il P.m. dell'Obbligo di notificare l'istanza alle parti private entro cinque giorni, stabilito, a pena di decadenza, per l'imputato, è manifestamente infondata in quanto tale differenza di situazioni non arreca pregiudizio al diritto di difesa e rinviene la sua razionale giustificazione nell'esigenza che l'Esercizio della funzione pubblica demandata al P.m. a tutela di superiori interessi di giustizia obiettiva non subisca condizionamenti ed ostacoli in attività che possono, se non tempestivamente adempiute, vanificare il risultato oggetto della normativa in materia di rimessione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/1987, n. 1281
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1281
    Data del deposito : 9 aprile 1987

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