Sentenza 9 aprile 1987
Massime • 3
La notificazione entro cinque giorni dell'istanza di rimessione alle parti private costituisce l'adempimento di un Onere processuale posto a carico dell'imputato il quale, ove per cause indipendenti dalla sua volontà e riferibili a caso fortuito o a forza maggiore versi nell'impossibilità di provvedervi, ha facoltà di ricorrere alla procedura incidentale per la restituzione in termini ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.. (nella specie è stato ritenuto che, essendo le parti private oltre trecento, la notificazione avrebbe richiesto un tempo superiore a cinque giorni e che pertanto si sarebbe potuta ravvisare una situazione di forza maggiore idonea a dare fondamento all'istanza di restituzione in termini, ove fosse stata proposta).*
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 cod. proc. pen., sollevata sotto il profilo del contrasto con l'art. 24 della Costituzione in relazione alla non congruità del termine di notifica alle altre parti private, stabilito a pena di decadenza, è manifestamente infondata in quanto l'ordinamento processuale prevede la procedura incidentale per la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 183 bis cod. proc. pen., mezzo di tutela idoneo a consentire il prolungamento del termine per la notifica alle altre parti della istanza di cui all'art. 56 cod. proc. pen..*
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 cod. proc. pen., dedotta sotto il profilo del contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in relazione alla mancata previsione per il P.m. dell'Obbligo di notificare l'istanza alle parti private entro cinque giorni, stabilito, a pena di decadenza, per l'imputato, è manifestamente infondata in quanto tale differenza di situazioni non arreca pregiudizio al diritto di difesa e rinviene la sua razionale giustificazione nell'esigenza che l'Esercizio della funzione pubblica demandata al P.m. a tutela di superiori interessi di giustizia obiettiva non subisca condizionamenti ed ostacoli in attività che possono, se non tempestivamente adempiute, vanificare il risultato oggetto della normativa in materia di rimessione.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/1987, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1987 |
Testo completo
ITALIANA REPUBBLICA Udienza in Camera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO di Consiglio in data 9.4.1987 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE T PENALE
SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.:
N. 1281 Dott. ROBERTO MODIGLIANI Presidente
1. Dott. VALERIO SAVOI-COLOMBIS Consigliere
2. 躁 BIORGIO BUOGO REGISTRO GENERALE
» 3. UMBERTO TOSCANI N. 8555.8555/87
->> UMBERTO PA »
ha pronunciato la seguente
HENTENZA
ORDINANZA
XU X K AXRxpasaxe sull'istanza di rimessione per 5c
legittimo sospetto proposta a norma dell'art. 55 C.
3.P. da PI SE in relazione al procedi- c el
4 hento pendente a sue carico dinanzi alla Corte di As
sise di Bologna per i reati di Strage ed altro;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Umberto Toscani
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto
A. SPINOSI - ROMA Osserva
Con istanza del 23.2.1987 PI SE ha ri-
chiesto la rimessione ad altro giudice, ai sensi del l'art, 55 C.P.P., del procedimento penale pendente a suo carico e nei confronti di altri imputati per il delitto di strage ed altro dinanzi alla Corte di
Assise di Bologna.
Con l'istanza il PI denuncia il costante condizionamento dell'opinione pubblica a tutti i li velli attribuito a prese di posizione volte ad indi
Įrizzar● verso un'unica direzione e verso una precisa matrice politica la individuazione dei responsabili e, in particolare, deduce che i fattori del denuncia to condizionamento, atto a minare l'imparzialità e fla serenità funzionale del giudice, erano da ravvi-
sarsi:
£) nell'iniziativa assunta dal Comune di Bologna, dal la Provincia e dall Regione Emilia Romagna, oltre che di costituirat nel procedimento come parti civili,
janche di adertre, contribuendovi ecomomicamente in modo massiccio, al Comitato di solidarietà per le vittime della strage, fatto che "pur essendo neces-
sario, anzi indispensabile come atto doveroso di so lidarietà" aveva, però, prodotto l'effetto di porre i giudici popolari "nella condizione di essere simul taneamente, da una parte giudici con pieno potere decisionale nei confronti di chi sta loro di fronte come imputato, e dall'altra di avere contribuito,
attraverso i propri rappresentanti da loro eletti,
a formare, consolidare e sostenere anche finanzia-
riamente una volontà finalizzata alla specifica ri-
chiesta di condanna" in suo pregiudizio;
2) nelle cerimonie, tavole rotonde, discussioni, con vegni, pubblicazioni, manifestazioni che avevano coin
[volto l'intera città, la provincia e la regione non ché nella stampa di libri e scritti presentati e com mentati con grande clamore alla vigilia del proces-
so, tra i quali uno avente in copertina la diciture
"L'atto di accusa dei giudici di Bologna", alla cui presentazione avrebbe dovuto presenziare un noto ma gistrato, con la conseguenza di ingenerare tra i let tori il convincimento che l'accusa mossagli avesse gradi di certezza tali non sottrarlo alla condanna;
3) nella costituzione di parte civile dei legali rap presentanti delle organizzazioni sindacali le quali potevano direttamente o indirettamente essere colle gate con taluno dei giudici popolari che fosse ad esse eventuamente iscritto:
4) nella non obiettiva e composta reazione di alcuni organi di stampa di parte politica relativamente al le dichiarazioni di alcuni difensori degli imputati che avevano fatto rilevare l'inopportunità della par ticolare sistembione nell'aula di udienza dei massi mi rappresentanti delle istituzioni locali e provin ciali, costituitesi parti civili.
Deduzioni contrarie all'istanza del PI sono state formulate con memoria del 31.3.1987 dalla Pre
sidenza del Consiglio dei Ministri, dall'Amministra
zione dell'Interno, dall'Amministrazione di Grazia
e Giustizia e dall'Ente Ferrovie dello Stato, parti civili costituite, rappresentate e difese dall'Avvo
catura dello Stato, e con memoria dell'1.4.1987, nel l'interesse delle parti civili da loro rappresentate,
|dagli Avv. Prof. Guido Calvi e Giuseppe Giampaolo.
Con gli scritti innanzi indicati è stata eccepita,
in via preliminare, l'inammissibilità dell'istanza di rimessione sia perché non notificata a tutte le parti private (tra cui l'Amministrazione di Grazia
je Giustizia) sia perché notificata ad alcune di es-
se fuori dei termini prescritti dall'art. 56 C.P.P.
nel merito, l'infondatezza della richiesta trasla tio judicii per l'insussistenza dei presupposti di fatto contemplati dall'art. 55 C.P.P.
Con dichiarazioni pervenute alla Cancelleria di que sta Corte il 7.4.1987 hanno dichiarato di aderire all'istanza del PI. 1 coimputati RE
AO, AN ID e VA RT.
In sede di discussione orale in camera di consiglio le parti presenti hanno rassegnato le seguenti con-
clusioni.
Il Procuratore Generale si è riportato alla requisi toria scritta già depositata..
Il difensore del PI, Avv. A. Lisi, in ordi he alla dedotta eccezione d'inammissibilità, ha rap presentato l'obiettiva impossibilità dell'osservan-
za del termine di decadenza prescritto dall'art. 56
C.P.P. per la notifica dell'istanza alle altre parti private a causa del rilevantissimo numero di esse nel procedimento e nel merito, si è riportato alle argomentazioni poste a fondamento dell'istanza; in
Linea subordinata, ha eccepito l'incostituzionalità
dell'art. 56 C.P.P. in relazione agli artt. 3 e 24
della Costituzione e 5 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali recepita con L.
4.8.1955 n. 848.
Per la manifesta infondatezza della proposta questip
"ne di legittimità costituzionale hanno concluso l'Av
vocato dello Stato F. Baldi e gli Avv. G. Calvi e F
Tarsitano, difensori delle parti civili.
Tanto premesso, rileva la Corte essere circostanza assolutamente incontestata il fatto che l'istanza di rimessione sia stata notificata a numerose parti private oltre il termine di cinque giorni, previsto sotto comminatoria di decadenza dall'art. 56 C.P.P.,
ed, altresì, che a taluna di esse non risulti affat to notificata (tra le altre, ad es., all'Amministra
zione di Grazia e Giustizia, parte civile nel proce dimento). i
La notificazione dell'istanza di rimessione alle par ti private costituisce l'adempimento di un onere pro cessuale posto a carico dell'istante, il quale, ove per cause indipendenti dalla sua volontà e riferibi li a caso fortuito o a forza maggiore versi nell'im possibilità di provvedervi, ha facoltà di dare in-
gresso alla procedura incidentale per la restituzio ne in termini secondo il disposto dell'art. 183 bis
C.P.P.
Invero, secondo i principi del sistema processuale vigente, la vis maior idonea a dare fondamento alla istanza di restituzione in termini, deve consistere in un impedimento oggettivo, derivante da cause estra nee alla parte che l'invoca, tale da rendere impossi bile l'osservanza di un termine stabilito dalla leg ge a pena di decadenza per l'esplicazione di una determinata attività processuale. Nella specie, non è dubbio che il compimento delle attività necessarie per la notificazione dell'istan
-
za di rimessione alle oltre trecento parti private,
postulando il rilascio di altrettante copie autenti cate dall'istanza medesima da parte della Segreteria
della Procura della Repubblica presso cui era stata depositata ed il successivo espletamento delle fun-
zioni proprie dell'organo notificatore, abbia richie sto un lasso di tempo superiore a quello fissato dal disposto dell'art. 56 C.P.P.
La tutt'altro che trascurabile entità del dato nume rico relativo ai destinatari della notificazione e la considerazione delle difficoltà scaturenti dalla necessità di provvedere a tale incombenza in diverse pone del territorio nazionalee, in relazione ai loro recapiti (dalla memoria redatta dai difensori delle parti civili risulta che di esse 83 sono della Pro-
vincia di Bologna e ben 139 di altre parti d'Italia,
di piccoli e grandi centri delia penisola) rivelano palesemente la insufficienza del termine normativa-
mente prescritto e la sussistenza dei presupposti per la richiesta della restituzione ex art. 183 bis
C.P.P.; ma detta istanza non è stata proposta dal Pic
ciafuoco nei modi e nel tempo ad essa pertinenti.
Si vanifica, pertanto, l'eccezione d'incostituziona lith dell'art. 56 C.P.P. per l'asserito contrusto con l'art. 24 della Costituzione in relazione alla non congruità del termine di decadenza prescritto dalla norma suddetta, essendo assicurato alla parte dall'ordinamento processuale un mezzo di tutela ido neo a consentirne il prolungamento. (V. sul punto Cass.
Sez. 1, ord.
7.7.1986 n. 2941, Tortora).
Pure non fondata è la questione di costituzionalità
della norma processuale in esame, dedotta sotto il profilo della violazione del principio di uguaglian za sancito dall'art. 3 della Costituzione.
E' giurisprudenza della Corte Costituzionale che la peculiare posizione istituzionale e la funzione as-
segnata al P.M. (da non considerarsi alla stregua di una parte privata, perché agisce esclusivamente a tu tela di interessi generali nell'ambito dall'osservan za della legge) ovvero esigenze connesse alla corret ta amministrazione della giustizia e di rilievo co-
stituzionale possono giustificare una dipsarità di trattamento (V. sent. n. 190 del 1970).
Sulla base di siffatte premesse la Corte Costituzio
nale con sentenza n. 136 del 1971 dichiarò la legit timità dell'art. 199 C.P.P. (che assegna all'imputa to ed al P.M. termini diversi per proporre impugna-
zione nel rilievo che la disparità di trattamento
$1 trova "giustificazione razionale nella strutturazio ne stessa dell'organo dell'accusa in ufficio, il qua
-
le per attendere, tra le altre incombenze, all'esa me delle sentenze che pervengono a quell'organo del a magistrature della circoscrizione, ha evidentemen te bisogno di un maggior termine di quanto non occor ra all'imputato per decidere intorno al suo persons le interesse" e con sentenza n. 93 del 1974 ritenne pure la razionalità della norma contenuta nell'art. 369 C.P.P. (che, a differenza di quanto disposto dal l'art. 372 C.P.P. per i difensori delle parti priva
:
te, non prefiggeva alcun termine al P.M. per rasse-
gnare le conclusioni alla fine dell'istruttoria for male) argomentando che "la disparità di trattamento che da essa discende tra accusa e parti private, men tre non incide sull'esercizio del diritto di difesa.
d'altra parte innegabilmente fondata sulle partico lari caratteristiche organizzative dell'ufficio del
P.M. che possono rendere non agevole la fissazione di limiti temporali ad ogni sua attività".
Alla stregua dei criteri delineati dalle menzionate)
decisioni non può, dunque, ravvisarsi il denunciato
I
vizio d'illegittimità costituzionale della norma in esame sotto il profilo della violazione del princi-
pio di uguaglianza, giacché la mancata previsione per il F. .della necessità di osservanza dell'onere processuale in argomento, sotto comminatoria di deca denza, nel mentre non arreca pregiudizio di sorta al diritto di difesa, rinviene la sua razionale giusti ficazione nell'esigenza che l'esercizio della funzio ne pubblica demandata al P.M. a tutela di superiori.
interessi di giustizia obiettiva non subisca condi-
zionamenti ed ostacoli in attività che possono, se non tempestivamente compiute, vanificare il risulta to oggetto della normativa in materia di rimessione.
Del tutto inconferente ai fini dalla questione di legittimità castituzionale in esame si rivela il ri chiamo da parte della difesa alle norme della legge ordinaria 4.8.1955 n. 848 con cui è stata ratifica ta la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Deve, pertanto, dichiararsi la manifesta infondatez za dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 56 C.P.P. in relazione agli artt. 3 e 24
della Costituzione e l'inammissibilità dell'istanza.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara manifesta-..
mente infondata l'eccezione d'illegittimità costitu zionale dell'art. 56 C.P.P. in relazione agli artt.
1 'istanza.
Così deciso in Roma 11 9.4.1987
Il Presidente
Il Consigliere relatore
Umberto Pescani
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Carle-Navacsi) Depositato in Cancelleria
13 NOV. 1987
IL CANCELLIERE
- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 e 24 della Costituzione. Dichiara inammissibile