Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/2001, n. 5732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5732 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
- 5732/0 1 IN NOME DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 6190/99 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere 8900/99 Dott. Laura MILANI Rel. Consigliere 8982/99 1.12301 Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere - Cron. Rep. 2075 Dott. Stefano BENINI Consigliere ha pronunciato la seguente Ud. 19/01/01 SENT ENZA COTIC SURG MADI CASS ONS sul ricorso proposto da: MANUTENZIONE E SERVIZI OLGIATA, in persona CONSORZIO OPA A ir oal S pers 3000 rappresentante pro tempore, elettivamente del legale domiciliato in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso IL CAND L E l'avvocato PICOZZA PAOLO, che lo rappresenta difende, giusta delega a margine del ricorso;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
OLGIATA SPORT Srl, in persona del COOPERATIVA Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso l'avvocato 2001 CIGLIANO FRANCESCO, che la rappresenta e difende, 143 giusta delega a margine del controricorso;
-1- - controricorrente
contro
OLGIATA SPORTING CLUB, LICE 80 Srl, ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE PRO-OLGIATA; - intimate e sul 2° ricorso n° 08900/99 proposto da: ASSOCIAZIONE PRO-OLGIATA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONCA D'ORO 285, presso l'avvocato GIULIANO FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COOPERATIVA OLGIATA SPORT Srl, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso 1'avvocato CIGLIANO FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso principale;
controricorrente
contro
LICE 80 srl, ASSOCIAZIONE OLGIATA SPORTING CLUB, CONSORZIO MANUTENZIONE E SERVIZI OLGIATA;
intimati e sul 3° ricorso n° 08982/99 proposto da: 80 Srl, in persona del legale rappresentante pro LICE -2- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato PALERMO GIANFRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CONSORZIO MANUTENZIONE E SERVIZI OLGIATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso l'avvocato PICOZZA PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 311/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 04/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2001 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Picozza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, Cooperativa IA PO, 1'Avvocato Conte, che ha chiesto il rigetto l'inammissibilità del ricorso;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, Associazione Pro IA, l'Avvocato Affeniti, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del proprio -3- ricorso;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, Lice 80, 1'Avvocato Palermo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per del ricorso principale e la perdita 1'inammissibilità dell'inefficacia. -4- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La soc. coop. IA PO, esponendo di avere acquistato contratto 31.3.1981 dalla SOGENE Società Generale Immobi- con liare il complesso sportivo Country Club, sito in Roma, locali- tà IA, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, con atti ri- spettivamente notificati il 3 ed il 4 febbraio 1988, 1'Associa- zione IA POing Club e la s.r.l. LICE 80, assumendo che le stesse avevano detenuto e gestito senza titolo il suddetto com- plesso sportivo e chiedendone il rilascio ed il risarcimento del relativo danno. Costituitesi le convenute, interveniva in giudizio il Con- sorzio manutenzione e servizi IA, per rivendicare il proprio esclusivo diritto alla gestione del Country Club, nei confronti di tutte le parti. Interveniva ulteriormente in giudizio l'Associazione pro 01- giata, aderendo alla posizione del Consorzio. Con sentenza 11.2-21.3.1992, il Tribunale di Roma, previa riunione con altra causa proposta dalla s.r.l. Lice 80, adottava le seguenti determinazioni: a) accertava nei confronti della soc. coop. IA PO e della s.r. .
1. Lice 80 il diritto del Consor- zio manutenzione e servizi IA a gestire il Country Club, con modalità e condizioni da determinare tra le parti;
b) dichiarava, così accogliendo la richiesta avanzata dalla s.r.l. Lice 80, la nullità della "determinazione n. 6" assunta in data 27.6.1988 1 Muilsu dall'amministratore giudiziario del Consorzio nella parte in cui faceva divieto di utilizzare le "opere sociali", tra le quali il Country Club, da "privati non residenti". La decisione era riformata dalla corte d'appello di Roma ritualmente eseguita di integrazione che, previa ordinanza del contraddittorio per inscindibilità della causa nei confronti della Coop. IA PO, della IA POing Club, e 30.9.1997-4.2.1998, dell'Associazione pro IA, con sentenza dichiarava che, nei confronti della s.r.l. Lice 80 e della coop. IA PO, il Consorzio manutenzione e servizi IA non era titolare del diritto di gestione del Country Club, per inter- venuta preventiva rinuncia in favore della SOGENE in virtù di specifiche richiamate delibere assembleari. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, illustrato da me- moria, il Consorzio manutenzione e servizi IA. Hanno resistito con controricorso la coop. IA PO, la s.r.l. Lice 80 e l'Associazione pro IA, le quali ultime han- no altresì proposto ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, debbono essere riuniti il ricorso principa- le ed i ricorsi incidentali, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. In via pregiudiziale, va verificata l'ammissibilità del ri- corso principale, avendo la coop. IA PO segnalato nel controricorso la circostanza - del resto rilevabile d'ufficio 2 Amilsa della negata autorizzazione alla proposizione del ricorso per cassazione da parte dell'assemblea del Consorzio manutenzione e servizi IA. Trattandosi di accertare la "legitimatio ad processum", questa Corte ha il potere-dovere di procedere al diretto esame degli atti. Da tale esame emerge quanto segue. 1) Ai sensi dell'art. 9 dello statuto del Consorzio manuten- zione e servizi IA, "l'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei consorziati e le sue deliberazio- ni, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i consorziati ancorchè non intervenuti o dissenzienti". 2) In data 6 marzo 1999 venne tenuta una assemblea ordinaria del Consorzio, avente all'ordine del giorno, tra l'altro, l'argo- mento "Country Club Richiesta autorizzazione assemblea in ordi- - ne al ricorso per cassazione contro la sentenza di appello n. 311/98 del 4/2/1998". - come risulta dal 3) Su tale punto all'ordine del giorno si riportarono n. 119.149 voti "SI", n.121.556 verbale notarile voti "NO" e n. 20.928 schede voto nulle. Resta quindi appurato che l'assemblea consortile ha espres- samente negato l'autorizzazione, ad essa formalmente richiesta, di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza qui impu- gnata. Deve pertanto concludersi che il presidente del consorzio aveva la capacità processuale per proporre ricorso per cassa- non zione avverso la predetta sentenza, avendo l'assemblea espressa- 3 shmilsui mente negato l'autorizzazione all'uopo richiesta, e non avendo a termini di legge e di statuto un'eventuale diversa delibera- zione del consiglio d'amministrazione il potere di travalicare il diverso deliberato assembleare. Nè il consorzio ricorrente ha prodotto in questa sede come ne avrebbe avuto la facoltà per giustificare la propria capacità processuale il solo atto possibile a suo favore, cioè una ipo- tetica contraria delibera assembleare che, revocando la preceden- te, contenesse l'autorizzazione positiva alla proposizione del presente ricorso. Ciò posto, ed in armonia con la giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente ritenuto la legittimazione processuale del legale rappresentante di un consorzio o di un'associazione condizionata all'autorizzazione della delibera assembleare (ove richiesta per statuto ovvero a maggior ragione come nella spe- - negata espressamente), deve dichiararsi l'inammissibilità cie - del presente ricorso (Cass. 5331/1991; 7753/1995: 8426/1998; S.U. 772/1999; 4917/2000). L'inammissibilità del ricorso principale comporta, ai sensi dell'art. 334 cpv. c.p.c., la perdita d'efficacia dei ricorsi in- cidentali. Il tenore meramente pregiudiziale e processuale della pro- nuncia adottata - che non ha conseguentemente investito le ragio- ni sostanziali della controversia giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
4 Mu lsar La Corte Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara inefficaci i ricorsi incidentali. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudi- zio di cassazione. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2001. Il PresidentePresidente co Puple l'estensore A I Hams milea est R E L L E 1 C Nuous 0 N IL CANCEL 0 A 2 Di Niza C . R S N Onne I P o R z A A E z T I u L A 8 T N L I S 1 i E D O C P a N E i i r A D a g C g M L O I L 60000 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia L 310000 delle Entrate di Roma 2 il 4.7. 2011 serie 4 al n. 33861 versate € 17210 ---------------- - apposta in calce alla copia autentica лост 125, 16 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 4567 30.99 8067 1230 172,10 5