Sentenza 20 settembre 2016
Massime • 1
La necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova nel caso di riforma della sentenza di assoluzione concerne il solo caso in cui al ribaltamento della decisione si giunga esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva e non anche l'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2016, n. 31949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31949 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2016 |
Testo completo
31949-17. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 20 settembre 2016 Presidente Dott. ROSI Elisabetta Dott. ANDREAZZA Gastone Consigliere SENTENZA N. 2786 Consigliere rel. Dott. GENTILI Andrea Dott. SCARCELLA Alessio Consigliere Dott. RENOLDI Carlo Consigliere REGISTRO GENERALE n. 45900 del 2015 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IZ, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 292/2015 della Corte di appello di Campobasso del 19 maggio 2015; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano TOCCI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 1 RITENUTO IN FATTO Diametralmente ribaltando la decisione assunta dal giudice di primo grado, la Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 19 maggio 2015, ha dichiarato FE IZ responsabile in ordine ai delitti di cui agli artt. 632 e 349, comma secondo, cod. pen. a lui contestati, prosciogliendolo, viceversa, quanto alle contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. e di cui all'art. 181, comma 1, del dlgs n. 42 del 2004, così riqualificato il fatto a lui ascritto sub a) del capo di imputazione elevato nei suoi confronti, per intervenuta prescrizione delle medesime. Con la predetta sentenza la Corte molisana ha, pertanto, condannato il FE, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione ed esclusa la concedibilità delle attenuanti generiche, alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 350,00 di multa. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, il FE, contestando il fatto che, contravvenendo alla consolidata giurisprudenza relativa all'argomento, il giudice del gravame abbia accolto l'appello del Procuratore generale senza darsi carico di motivare specificamente le ragioni per le quali la valutazione del medesimo materiale probatorio che aveva indotto il giudice di primo grado Av ad assolvere l'imputato, avendo questi ritenuto non raggiunta la idonea prova della sua penale responsabilità, aveva, invece, condotto il giudice del gravame ad una soluzione opposta. In sostanza il ricorrente ha lamentato che la Corte di appello non avesse compiuto il necessario sforzo argomentativo indirizzato ad evidenziare le ragioni per le quali la decisione assunta in primo grado non fosse soddisfacente, essendosi, invece, limitata a contrapporre alla interpretazione del materiale probatorio in atti operata dal Tribunale, la propria differente lettura del medesimo materiale. Subordinatamente il ricorrente ha lamentato il fatto che la Corte di appello avesse negato le attenuanti generiche sulla base di riferiti plurimi e specifici precedenti penali gravanti sul ricorrente, attestandosi, pertanto, su di una circostanza di fatto non rispondente al vero. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 2 Osserva, infatti, il Collegio come questa Corte abbia chiarito che è consentito al giudice del gravame la, anche integrale, riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado allorché, non essendo in discussione la eventualmente diversa valutazione della attendibilità dei testi escussi (nel qual caso sarebbe onere del giudice del gravame procedere, ove il suo giudizio diverga rispetto a quello espresso al riguardo dal giudice di primo grado, alla rinnovazione della prova dichiarativa), egli provveda ad argomentare la propria decisione adeguatamente segnalando per un verso le linee portanti del proprio alternativo percorso motivazionale, mettendo, per altro verso in evidenza le ragioni di incompletezza o incoerenza del riformato provvedimento del giudice di primo grado (Corte di cassazione, Sezione II penale, 29 aprile 2015, n. 17812). Né tale principio, rileva ancora il Collegio, può dirsi essere stato messo in crisi dalla recentissima sentenza n. 27620 delle Sezioni unite di questa Corte;
dalla motivazione della predetta sentenza si evince chiaramente come il vincolo procedimentale da essa posto alla possibilità per il giudice di appello di integralmente riformare la sentenza assolutoria di primo grado, vincolo consistente nella necessità che sia stato preventivamente soddisfatto l'onere della rinnovazione dibattimentale, ancorché parziale, concerne il solo caso in cui al ribaltamento della primigenia decisione si giunga esclusivamente sulla base della diversa ed opposta valutazione del contenuto delle prove AN dichiarative assunte in dibattimento (Corte di cassazione, Sezioni Unite penali, 6 luglio 2016, n. 27620), e non anche nella ipotesi in cui si sia giunti al diverso approdo decisionale sulla base della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale. Ciò per la ovvia ragione che solamente nella prima ipotesi si pone come obbiettivamente opportuna, onde consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, anche in conformità ai canoni interpretativi e normativi rivenienti dalla fonti sovranazionali ed euro unitarie, la instaurazione di un contatto diretto e personale fra le parti in contraddittorio e la fonte delle dichiarazioni oggetto di una diversa interpretazione e valutazione. Nel caso in esame, come emerge dalla motivazione della sentenza emessa dalla Corte territoriale di Campobasso, la integrale riforma della sentenza del Tribunale di quella medesima sede giudiziaria è stata determinata non da un diverso giudizio in merito alla attendibilità dei testi la cui deposizione è stata resa in dibattimento ovvero alla concludenza ed al reale contenuto di quanto da costoro in tale sede dichiarato, ma dalla valutazione della documentazione 3 presente in atti, costituita, in particolare per ciò che attiene alla violazione dell'art. 632 cod. pen., dal materiale fotografico attestante l'avvenuta manomissione dello stato dei luoghi, dal verbale di contestazione di un precedente illecito amministrativo elevato a carico dell'odierno prevenuto nonché dal non contestato contenuto del provvedimento di sequestro preventivo operato dal Gip di Campobasso a carico del FE relativamente, fra l'altro, all'area oggetto delle opere di cui ai capi di imputazione. Anche con riferimento al reato di violazione dei sigilli addebitato al FE, la prova della sua condotta è stata ricavata, con apprezzabile induzione logica da parte del Collegio molisano, una volta verificata l'avvenuta immutazione dello stato dei luoghi assoggettato alla misura cautelare ed affidato, pertanto, in custodia allo stesso odierno ricorrente, dalla circostanza che questi avesse ceduto a terzi in affitto i fondi a lui affidati. Ora essendo di tutta evidenza che il vincolo custodiale è posto a tutela della intangibilità dello stato di fatto e di diritto dei luoghi cui lo stesso si riferisce, è evidente che del reato di cui all'art. 349, comma secondo, cod. pen. risponderà, eventualmente in concorso con il terzo, ove sia dimostrata la consapevolezza in capo a quest'ultimo della avvenuta apposizione dei sigilli, il custode che ceda o comunque consapevolmente consenta a terzi godimento produttivo dei beni assoggettati al sequestro, essendo connaturata alla AV instaurazione ed alla prosecuzione del predetto rapporto contrattuale o di fatto, la modificazione dello stato dei luoghi in questione. Attraverso gli argomenti sopra compendiali, tutti contenuti nella impugnata sentenza, non solo la Corte territoriale ha compiutamente illustrato il proprio percorso argomentativo, ma evidenziando la loro mancata valorizzazione dal parte del giudice di primo grado, ha, altresì, messo in luce le aporie motivazionali della sentenza riformata. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, afferente alla pretesa inadeguatezza motivazionale della mancata concessione in favore del FE delle circostanze attenuanti generiche, dovuta quest'ultima, secondo la Corte territoriale, sia al corredo penale già vantato dal ricorrente sia alla intrinseca gravità dei fatti a lui attribuiti, ritiene la questa Corte la manifesta infondatezza della doglianza del ricorrente sul punto. Infatti, non soltanto non risponde al vero la circostanza che il FE fosse gravato da un solo precedente penale, essendo stato invece lo stesso già condannato in passato per molteplici e non trascurabili reati, come si evince 4 dal certificato penale aggiornato presente in atti, ma, ove non fosse sufficiente a confutare l'argomento impugnatorio dedotto da parte ricorrente quanto or ora rilevato, la Corte molisana ha giustificato la propria discrezionale scelta - come tale non sindacabile in sede di legittimità - anche, se non principalmente, sulla base della non irragionevole motivazione dettata dalla peculiare gravità dei fatti contestati al FE siccome evidenziata dalla vastità delle aree interessate, dalla importanza degli interventi da lui eseguiti, dalla indifferenza per i contrapposti interessi altrui e dalla pervicacia dal medesimo dimostrata nel violare le disposizioni normative. Elementi tutti questi che, connotando negativamente la personalità del prevenuto, hanno ampiamente giustificato la scelta di escluderlo dal beneficio delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, in applicazione di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del prevenuto al pagamento delle spese giudiziarie e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (Elisabetta ROSI)E lite Ros (Andrea GENTILI) Aunda fuitis DEPOSITATA IN CANCELLERIA LUG 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 5