CASS
Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2026, n. 18843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18843 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL FR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/11/2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NN Luisa Angela CI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18843 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 09/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di FR LL con riferimento alla detenzione da costei subita, dal 23 aprile 2018 fino al 22 gennaio 2019, in regime di arresti domiciliari in un procedimento penale nel quale le era stato contestato il reato di cui all’art. 110 cod. pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 1.1.Nel corso di una perquisizione effettuata il 30 settembre 2016 in un vano sottotetto, pertinenza della abitazione della LL, erano stati trovati, oltre ad effetti personali della donna, 150 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Secondo l’accusa, lo stupefacente apparteneva alla ricorrente ed al marito convivente, noto alle forze dell’ordine per essere dedito allo spaccio di droga. LL era stata arrestata in flagranza e in sede di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. aveva affermato che il vano era accessibile a chiunque dalla pubblica via e che i numerosi spacciatori abitanti in zona ben potevano avere ivi occultato la droga a sua insaputa. In esito alla convalida, il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata nei suoi confronti. La misura cautelare era stata, invece, applicata dal G.I.P., come detto, il 23 aprile 2018, dopo che erano state acquisite le intercettazioni telefoniche relative a dialoghi intercorsi due giorni prima della perquisizione, il 28 settembre 2016, con la coimputata ZZ. Nel corso del nuovo interrogatorio di garanzia, LL, oltre a ribadire che il vano ove era stata rinvenuta la droga era accessibile a chiunque, in relazione al contenuto delle conversazioni, aveva affermato di svolgere attività di preparazione, cottura e rivendita di carciofi e che a tale attività si era riferita nel corso dei dialoghi registrati. Condannata dal Tribunale di Napoli in primo grado, LL era stata poi assolta dalla Corte di appello con sentenza del 13 novembre 2020, divenuta irrevocabile il 13 febbraio 2021, per non aver commesso il fatto. 1.2. La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta processuale della ricorrente consistita nell’ avere ella reso, in sede di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., dichiarazioni menzognere a proposito del contenuto dei dialoghi intercettati il 28 settembre 2016. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso LL, per mezzo del difensore, formulando un unico, articolato motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condizione ostativa della colpa grave. Secondo il difensore il provvedimento della Corte sarebbe connotato da una ”indebita rivalutazione in senso colpevolista della sentenza di 3 assoluzione”. La Corte, infatti, ha atto che, secondo la sentenza assolutoria, i contatti telefonici fra LL e ZZ, moglie di VA LA e complice negli affari illeciti da quest’ultimo condotti, risalenti a due giorni prima la perquisizione ben potevano riguardare affari e attività diverse dalla cessione di stupefacenti;
pur tuttavia, travisando il senso di tale passaggio della motivazione, ha affermato che la sentenza assolutoria aveva ritenuto provato il carattere illecito di tali affari. Sulla base di tale travisamento, la Corte, dunque, ha ritenuto che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da LL, secondo cui i contatti con ZZ erano riferiti alla vendita di carciofi, fossero menzognere, ignorando che, come riportato dalla sentenza di primo grado, il collaboratore di giustizia VA LA, marito di ZZ, aveva escluso che LL fosse coinvolta nello spaccio delle droga ed aveva anzi confermato che ella vendeva carciofi arrostiti per far fronte ai problemi economici della famiglia. Secondo il difensore la Corte avrebbe anche violato il principio della presunzione di innocenza sancito dall’art. 6 Cedu, disconosciuto ogni qualvolta la decisione giudiziaria riguardante un imputato “rifletta la sensazione che sia colpevole, senza che la sua colpevolezza sia stata legalmente accertata in precedenza”. La stessa Corte Edu ha chiarito: che dopo un proscioglimento divenuto definitivo non è più accettabile che vengano espressi sospetti sull’innocenza di un accusato (in tal senso la sentenza IN c. Austria 25 agosto 1993 § 30); che una volta che una sentenza di proscioglimento sia divenuta definitiva esprimere dubbi sulla colpevolezza non è compatibile con la presunzione di innocenza (sentenza US c. Austria 21 marzo 2000 §31); che “il dispositivo di una sentenza di proscioglimento deve essere rispettato da ogni autorità che si pronunci direttamente o incidentalmente sulla responsabilità penale dell’interessato (sentenza AS OU c. Grecia n. 35522/04 27 settembre 2007 §39). Nel caso di specie la Corte della riparazione avrebbe arbitrariamente attribuito alla ricorrente condotte illecite che non erano state confermate dalla sentenza assolutoria e avrebbe operato una rivalutazione non consentita degli elementi già considerati dal giudice del merito. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Assunta Cocomello, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato il motivo. 4 2. Come sintetizzato nella ricostruzione del fatto processuale, la Corte di appello ha ritenuto come connotata da colpa grave la condotta endoprocessuale della ricorrente consistita nell’avere reso dichiarazioni menzognere a proposito del contenuto di alcune conversazioni da ella intrattenute con IA ZZ, due giorni prima il rinvenimento della sostanza stupefacente nella sua cantina. La Corte, dopo aver riportato il messaggio sms inviato il 28 settembre 2016 alle ore 21:34 da LL a IA ZZ (“vedi se puoi fare prima di mezzanotte, ti mando mio figlio lello nn posso parlare”) e la successiva conversazione delle ore 23:50 nel corso della quale LL informa ZZ di essere sotto casa, ha ritenuto che tali contatti non potessero che avere ad oggetto traffici illeciti, deponendo in tal senso il fatto che le donne si fossero viste a mezzanotte per strada, e ha affermato che tale valutazione era stata condivisa anche dal giudice del merito. La Corte, dunque, ha valutato come menzognere le dichiarazioni rese dalla donna in sede di interrogatorio e poi ribadite nel corso dell’esame dibattimentale, secondo cui i dialoghi erano relativi alla vendita di carciofi che ella cucinava di notte;
ha ritenuto, indi, che la falsa spiegazione offerta aveva indotto il giudice a ritenere che ella “avesse mentito perché consapevole del fatto che quelle conversazioni costituivano prova del fatto che lo stupefacente rinvenuto nella intercapedine di casa sua, frammisto ad oggetti di sua proprietà due giorni dopo, era di proprietà della odierna istante e che era in relazione allo smercio di esso che ella si doveva incontrare necessariamente prima di mezzanotte sulla pubblica via con la coimputata ZZ”. 3. Il percorso argomentativo adottato appare effettivamente viziato nel senso indicato dalla ricorrente. 4.In linea generale questa sezione ha già avuto modo di chiarire che il mendacio in sede di interrogatorio può integrare la condizione ostativa della colpa grave, laddove, creando la falsa apparenza di reato, abbia indotto o contribuito a indurre in errore il giudice della cautela. Vero è che l’art. 314, comma 1, cod. proc. pen, così come modificato dal d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, prevede che l’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo (cfr. art. 4, c. 1, lett. b, d. lgs. n. 188 del 2021), sicché il silenzio serbato dall’indagato o dall’imputato nel corso dell’interrogatorio o esame non può di per se solo integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Rv. 283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, Rv. 283241; Sez. 4 n. 8616 dell’8/2/2022, non massimata). In virtù di tale modifica, 5 si è sostenuto che non può darsi rilievo, al fine della configurazione della condizione ostativa, alla affermazione da parte dell’indagato/imputato della propria innocenza, o di estraneità alle accuse mosse, in quanto tale affermazione, da un lato, a fronte del proscioglimento nel merito, non potrà essere ritenuta ontologicamente “falsa” e, dall’altro, è anch’essa estrinsecazione del diritto di difendersi (Sez. 4, n. 6321 del 17/01/2024, Rv. 285806); si è, invece, affermato che il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen., posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. In tal senso si è sostenuto che altro è serbare il silenzio, altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace atta a prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581). 5.Ferma restando la possibile rilevanza, in astratto, del mendacio, il tema che viene in rilievo è quello della valutazione operata dalla Corte in ordine al carattere menzognero delle dichiarazioni. In virtù del principio generale per cui il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, ma non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Rv. 274350), in tanto è possibile attribuire rilevanza al mendacio, in sede di riparazione, in quanto sia stato accertato che la prospettazione effettuata dall’allora indagato sia oggettivamente falsa. 5.1.Deve ribadirsi che in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Il piano della affermazione della responsabilità e quello della individuazione di condotte dolose o colpose che abbiano contribuito a configurare un grave quadro indiziario sono distinti. Stante l’autonomia del giudizio riparatorio rispetto a quello del 6 merito, nessun rilievo può essere attribuito alla neutralizzazione da parte del giudice dell’assoluzione della portata dimostrativa del compendio probatorio: il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione e quello penale di cognizione possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Rv. 256764). E’ ben possibile, dunque, che il giudice della riparazione valuti come dimostrative di colpa o dolo del richiedente condotte che il giudice del merito abbia ritenuto non rilevanti sul piano della affermazione della responsabilità, in quanto nel giudizio riparatorio e nel giudizio penale operano regole di giudizio diverse. Non è possibile, invece, che, nel decidere sull’esistenza del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. , il giudice della riparazione prenda in esame condotte che il giudice della cautela non aveva considerato (difettando, in caso contrario, la rilevanza sinergica di tali condotte rispetto al provvedimento restrittivo della libertà personale) e condotte che il giudice del merito abbia ritenuto non accertate nella loro dimensione ontologica. Se diverse, come detto, sono le regole di giudizio che presiedono ai due giudizi, non possono essere diverse le valutazioni in merito all’essersi verificate o meno certe circostanze. In altri termini il giudice della riparazione incontra il limite di non poter fondare il proprio giudizio su fatti esclusi dal giudice della cognizione, restando libero di valutare autonomamente tutti i fatti che in quel giudizio sono stati accertati o non negati. In questo senso deve leggersi anche la sentenza Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Rv. 276859 – 01 che, nell’affermare che “nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria”, ha, in realtà, precisato che tale giudice deve pur sempre ravvisare la colpa grave dell'istante in condotte accertate nel giudizio penale, anche se in tale sede ritenute non sufficienti a integrare la fattispecie contestate sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Nella fattispecie sottoposta all’attenzione della Corte, infatti, a fronte della detenzione patita in ordine al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., il giudice della riparazione aveva ritenuto gravemente colpose condotte, quali la presenza a colloqui tra gli associati e la coabitazione con colui che deteneva denaro, assegni e documentazione 7 dell'associazione, che pure nel giudizio penale non erano state sufficienti a dimostrare la consapevolezza dell'istante dell'illiceità dell'attività della cosca. La sentenza su indicata, dunque, pur se afferma l’ammissibilità di una “diversa valutazione probatoria” dello stesso materiale già preso in esame nel giudizio di cognizione, ha inteso piuttosto ribadire il consolidato principio per cui, a fronte di una base fattuale riconosciuta dal giudice della cognizione come esistente, ma insufficiente ai fini della affermazione della penale responsabilità, il giudice della riparazione può valorizzare tale base come indicativa di colpa e dolo, ostativi al riconoscimento dell’indennizzo. Il giudizio di riparazione non può fondarsi, in realtà, su una diversa valutazione probatoria, nel senso che non può dare per “provati” fatti che non sono stati considerati tali nel giudizio di cognizione, ma deve valutare i fatti presi in esame dal giudice della cautela e già accertati secondo la regola dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio” nel giudizio di cognizione, con il differente metro di giudizio volto alla verifica di condotte ostative all’indennizzo, in quanto gravemente colpose o dolose. 6.L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Come rilevato dalla ricorrente, nel caso in esame la sentenza assolutoria si era limitata ad affermare che “i contatti telefonici fra la donna e IA IO, moglie di LA e complice degli affari illeciti dello stesso, risalgono a due giorni prima della data in cui avvenne la perquisizione, non potendosi escludere, quindi che riguardassero operazioni diverse dalla cessione di stupefacenti”. La Corte del merito, dunque, aveva affermato non già che i contatti fossero riferiti ad affari illeciti, bensì solo che tali contatti potevano riguardare altri affari, diversi, appunto, da quelli collegati al traffico di droga. Coglie nel segno, dunque, la censura della ricorrente nella parte in cui evidenzia che la Corte della riparazione ha operato una nuova considerazione in senso colpevolista del materiale probatorio, sovrapponendo una propria autonoma valutazione di tale materiale a quella del giudice dell’assoluzione e cioè dando per accertate circostanze che, invece, erano state escluse. Dopo che la sentenza assolutoria aveva ritenuto possibile che le conversazioni e i messaggi su indicati si riferissero ad “altre operazioni” e, dunque, non implausibili le spiegazioni che ne aveva dato la LL, la Corte, nell’esaminare lo stesso compendio, ovvero l’interrogatorio reso dalla ricorrente, ha sovrapposto alla valutazione della prova del giudice del merito una propria differente valutazione, definendo inverosimili e menzognere le stesse dichiarazioni che nel processo di cognizione tali non erano state ritenute. 8 7. In conclusione l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, che nel nuovo giudizio, nel valutare la sussistenza di condotte del richiedente colpose o dolose sinergiche rispetto all’adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale, dovrà attenersi ai principi su indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Napoli. Così è deciso, 09/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN CI AL VE
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18843 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 09/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di FR LL con riferimento alla detenzione da costei subita, dal 23 aprile 2018 fino al 22 gennaio 2019, in regime di arresti domiciliari in un procedimento penale nel quale le era stato contestato il reato di cui all’art. 110 cod. pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 1.1.Nel corso di una perquisizione effettuata il 30 settembre 2016 in un vano sottotetto, pertinenza della abitazione della LL, erano stati trovati, oltre ad effetti personali della donna, 150 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Secondo l’accusa, lo stupefacente apparteneva alla ricorrente ed al marito convivente, noto alle forze dell’ordine per essere dedito allo spaccio di droga. LL era stata arrestata in flagranza e in sede di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. aveva affermato che il vano era accessibile a chiunque dalla pubblica via e che i numerosi spacciatori abitanti in zona ben potevano avere ivi occultato la droga a sua insaputa. In esito alla convalida, il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata nei suoi confronti. La misura cautelare era stata, invece, applicata dal G.I.P., come detto, il 23 aprile 2018, dopo che erano state acquisite le intercettazioni telefoniche relative a dialoghi intercorsi due giorni prima della perquisizione, il 28 settembre 2016, con la coimputata ZZ. Nel corso del nuovo interrogatorio di garanzia, LL, oltre a ribadire che il vano ove era stata rinvenuta la droga era accessibile a chiunque, in relazione al contenuto delle conversazioni, aveva affermato di svolgere attività di preparazione, cottura e rivendita di carciofi e che a tale attività si era riferita nel corso dei dialoghi registrati. Condannata dal Tribunale di Napoli in primo grado, LL era stata poi assolta dalla Corte di appello con sentenza del 13 novembre 2020, divenuta irrevocabile il 13 febbraio 2021, per non aver commesso il fatto. 1.2. La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta processuale della ricorrente consistita nell’ avere ella reso, in sede di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., dichiarazioni menzognere a proposito del contenuto dei dialoghi intercettati il 28 settembre 2016. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso LL, per mezzo del difensore, formulando un unico, articolato motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condizione ostativa della colpa grave. Secondo il difensore il provvedimento della Corte sarebbe connotato da una ”indebita rivalutazione in senso colpevolista della sentenza di 3 assoluzione”. La Corte, infatti, ha atto che, secondo la sentenza assolutoria, i contatti telefonici fra LL e ZZ, moglie di VA LA e complice negli affari illeciti da quest’ultimo condotti, risalenti a due giorni prima la perquisizione ben potevano riguardare affari e attività diverse dalla cessione di stupefacenti;
pur tuttavia, travisando il senso di tale passaggio della motivazione, ha affermato che la sentenza assolutoria aveva ritenuto provato il carattere illecito di tali affari. Sulla base di tale travisamento, la Corte, dunque, ha ritenuto che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da LL, secondo cui i contatti con ZZ erano riferiti alla vendita di carciofi, fossero menzognere, ignorando che, come riportato dalla sentenza di primo grado, il collaboratore di giustizia VA LA, marito di ZZ, aveva escluso che LL fosse coinvolta nello spaccio delle droga ed aveva anzi confermato che ella vendeva carciofi arrostiti per far fronte ai problemi economici della famiglia. Secondo il difensore la Corte avrebbe anche violato il principio della presunzione di innocenza sancito dall’art. 6 Cedu, disconosciuto ogni qualvolta la decisione giudiziaria riguardante un imputato “rifletta la sensazione che sia colpevole, senza che la sua colpevolezza sia stata legalmente accertata in precedenza”. La stessa Corte Edu ha chiarito: che dopo un proscioglimento divenuto definitivo non è più accettabile che vengano espressi sospetti sull’innocenza di un accusato (in tal senso la sentenza IN c. Austria 25 agosto 1993 § 30); che una volta che una sentenza di proscioglimento sia divenuta definitiva esprimere dubbi sulla colpevolezza non è compatibile con la presunzione di innocenza (sentenza US c. Austria 21 marzo 2000 §31); che “il dispositivo di una sentenza di proscioglimento deve essere rispettato da ogni autorità che si pronunci direttamente o incidentalmente sulla responsabilità penale dell’interessato (sentenza AS OU c. Grecia n. 35522/04 27 settembre 2007 §39). Nel caso di specie la Corte della riparazione avrebbe arbitrariamente attribuito alla ricorrente condotte illecite che non erano state confermate dalla sentenza assolutoria e avrebbe operato una rivalutazione non consentita degli elementi già considerati dal giudice del merito. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Assunta Cocomello, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato il motivo. 4 2. Come sintetizzato nella ricostruzione del fatto processuale, la Corte di appello ha ritenuto come connotata da colpa grave la condotta endoprocessuale della ricorrente consistita nell’avere reso dichiarazioni menzognere a proposito del contenuto di alcune conversazioni da ella intrattenute con IA ZZ, due giorni prima il rinvenimento della sostanza stupefacente nella sua cantina. La Corte, dopo aver riportato il messaggio sms inviato il 28 settembre 2016 alle ore 21:34 da LL a IA ZZ (“vedi se puoi fare prima di mezzanotte, ti mando mio figlio lello nn posso parlare”) e la successiva conversazione delle ore 23:50 nel corso della quale LL informa ZZ di essere sotto casa, ha ritenuto che tali contatti non potessero che avere ad oggetto traffici illeciti, deponendo in tal senso il fatto che le donne si fossero viste a mezzanotte per strada, e ha affermato che tale valutazione era stata condivisa anche dal giudice del merito. La Corte, dunque, ha valutato come menzognere le dichiarazioni rese dalla donna in sede di interrogatorio e poi ribadite nel corso dell’esame dibattimentale, secondo cui i dialoghi erano relativi alla vendita di carciofi che ella cucinava di notte;
ha ritenuto, indi, che la falsa spiegazione offerta aveva indotto il giudice a ritenere che ella “avesse mentito perché consapevole del fatto che quelle conversazioni costituivano prova del fatto che lo stupefacente rinvenuto nella intercapedine di casa sua, frammisto ad oggetti di sua proprietà due giorni dopo, era di proprietà della odierna istante e che era in relazione allo smercio di esso che ella si doveva incontrare necessariamente prima di mezzanotte sulla pubblica via con la coimputata ZZ”. 3. Il percorso argomentativo adottato appare effettivamente viziato nel senso indicato dalla ricorrente. 4.In linea generale questa sezione ha già avuto modo di chiarire che il mendacio in sede di interrogatorio può integrare la condizione ostativa della colpa grave, laddove, creando la falsa apparenza di reato, abbia indotto o contribuito a indurre in errore il giudice della cautela. Vero è che l’art. 314, comma 1, cod. proc. pen, così come modificato dal d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, prevede che l’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo (cfr. art. 4, c. 1, lett. b, d. lgs. n. 188 del 2021), sicché il silenzio serbato dall’indagato o dall’imputato nel corso dell’interrogatorio o esame non può di per se solo integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Rv. 283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, Rv. 283241; Sez. 4 n. 8616 dell’8/2/2022, non massimata). In virtù di tale modifica, 5 si è sostenuto che non può darsi rilievo, al fine della configurazione della condizione ostativa, alla affermazione da parte dell’indagato/imputato della propria innocenza, o di estraneità alle accuse mosse, in quanto tale affermazione, da un lato, a fronte del proscioglimento nel merito, non potrà essere ritenuta ontologicamente “falsa” e, dall’altro, è anch’essa estrinsecazione del diritto di difendersi (Sez. 4, n. 6321 del 17/01/2024, Rv. 285806); si è, invece, affermato che il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen., posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. In tal senso si è sostenuto che altro è serbare il silenzio, altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace atta a prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581). 5.Ferma restando la possibile rilevanza, in astratto, del mendacio, il tema che viene in rilievo è quello della valutazione operata dalla Corte in ordine al carattere menzognero delle dichiarazioni. In virtù del principio generale per cui il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, ma non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Rv. 274350), in tanto è possibile attribuire rilevanza al mendacio, in sede di riparazione, in quanto sia stato accertato che la prospettazione effettuata dall’allora indagato sia oggettivamente falsa. 5.1.Deve ribadirsi che in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Il piano della affermazione della responsabilità e quello della individuazione di condotte dolose o colpose che abbiano contribuito a configurare un grave quadro indiziario sono distinti. Stante l’autonomia del giudizio riparatorio rispetto a quello del 6 merito, nessun rilievo può essere attribuito alla neutralizzazione da parte del giudice dell’assoluzione della portata dimostrativa del compendio probatorio: il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione e quello penale di cognizione possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Rv. 256764). E’ ben possibile, dunque, che il giudice della riparazione valuti come dimostrative di colpa o dolo del richiedente condotte che il giudice del merito abbia ritenuto non rilevanti sul piano della affermazione della responsabilità, in quanto nel giudizio riparatorio e nel giudizio penale operano regole di giudizio diverse. Non è possibile, invece, che, nel decidere sull’esistenza del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. , il giudice della riparazione prenda in esame condotte che il giudice della cautela non aveva considerato (difettando, in caso contrario, la rilevanza sinergica di tali condotte rispetto al provvedimento restrittivo della libertà personale) e condotte che il giudice del merito abbia ritenuto non accertate nella loro dimensione ontologica. Se diverse, come detto, sono le regole di giudizio che presiedono ai due giudizi, non possono essere diverse le valutazioni in merito all’essersi verificate o meno certe circostanze. In altri termini il giudice della riparazione incontra il limite di non poter fondare il proprio giudizio su fatti esclusi dal giudice della cognizione, restando libero di valutare autonomamente tutti i fatti che in quel giudizio sono stati accertati o non negati. In questo senso deve leggersi anche la sentenza Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Rv. 276859 – 01 che, nell’affermare che “nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria”, ha, in realtà, precisato che tale giudice deve pur sempre ravvisare la colpa grave dell'istante in condotte accertate nel giudizio penale, anche se in tale sede ritenute non sufficienti a integrare la fattispecie contestate sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Nella fattispecie sottoposta all’attenzione della Corte, infatti, a fronte della detenzione patita in ordine al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., il giudice della riparazione aveva ritenuto gravemente colpose condotte, quali la presenza a colloqui tra gli associati e la coabitazione con colui che deteneva denaro, assegni e documentazione 7 dell'associazione, che pure nel giudizio penale non erano state sufficienti a dimostrare la consapevolezza dell'istante dell'illiceità dell'attività della cosca. La sentenza su indicata, dunque, pur se afferma l’ammissibilità di una “diversa valutazione probatoria” dello stesso materiale già preso in esame nel giudizio di cognizione, ha inteso piuttosto ribadire il consolidato principio per cui, a fronte di una base fattuale riconosciuta dal giudice della cognizione come esistente, ma insufficiente ai fini della affermazione della penale responsabilità, il giudice della riparazione può valorizzare tale base come indicativa di colpa e dolo, ostativi al riconoscimento dell’indennizzo. Il giudizio di riparazione non può fondarsi, in realtà, su una diversa valutazione probatoria, nel senso che non può dare per “provati” fatti che non sono stati considerati tali nel giudizio di cognizione, ma deve valutare i fatti presi in esame dal giudice della cautela e già accertati secondo la regola dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio” nel giudizio di cognizione, con il differente metro di giudizio volto alla verifica di condotte ostative all’indennizzo, in quanto gravemente colpose o dolose. 6.L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Come rilevato dalla ricorrente, nel caso in esame la sentenza assolutoria si era limitata ad affermare che “i contatti telefonici fra la donna e IA IO, moglie di LA e complice degli affari illeciti dello stesso, risalgono a due giorni prima della data in cui avvenne la perquisizione, non potendosi escludere, quindi che riguardassero operazioni diverse dalla cessione di stupefacenti”. La Corte del merito, dunque, aveva affermato non già che i contatti fossero riferiti ad affari illeciti, bensì solo che tali contatti potevano riguardare altri affari, diversi, appunto, da quelli collegati al traffico di droga. Coglie nel segno, dunque, la censura della ricorrente nella parte in cui evidenzia che la Corte della riparazione ha operato una nuova considerazione in senso colpevolista del materiale probatorio, sovrapponendo una propria autonoma valutazione di tale materiale a quella del giudice dell’assoluzione e cioè dando per accertate circostanze che, invece, erano state escluse. Dopo che la sentenza assolutoria aveva ritenuto possibile che le conversazioni e i messaggi su indicati si riferissero ad “altre operazioni” e, dunque, non implausibili le spiegazioni che ne aveva dato la LL, la Corte, nell’esaminare lo stesso compendio, ovvero l’interrogatorio reso dalla ricorrente, ha sovrapposto alla valutazione della prova del giudice del merito una propria differente valutazione, definendo inverosimili e menzognere le stesse dichiarazioni che nel processo di cognizione tali non erano state ritenute. 8 7. In conclusione l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, che nel nuovo giudizio, nel valutare la sussistenza di condotte del richiedente colpose o dolose sinergiche rispetto all’adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale, dovrà attenersi ai principi su indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Napoli. Così è deciso, 09/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN CI AL VE