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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/11/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 131/24 RG
Udienza del 7.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Mazzi e Rizzi, nonché l'appellante personalmente
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 131/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
MO ON
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa trae origine dall'ordinanza-ingiunzione con la quale il Prefetto di Carrara ha respinto il ricorso ex art. 203 d. lgs. 285/92, proposto dal ON avverso il verbale della Polizia Municipale di
, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 2186 d. lgs. n. 285/92 perché, “in CP_1
qualità di conducente e proprietario del motociclo targato BK24827, circolava in violazione degli orati previsti dall'ordinanza del Prefetto di Massa-Carrara prot. n. 1089/2016 con cui il permesso è stato concesso in Carrara (MS) via Frassina KM384”. In sostanza, il ON, al quale era stata sospesa la patente e che era stato però autorizzato a guidare unicamente per recarsi al lavoro e tornare alla propria abitazione nelle fasce orarie 6:15-6:45
e 17:00-17:30, era stato fermato alla guida in un tragitto ed in un orario diverso.
Avverso tale ordinanza, il ON ha proposto ricorso davanti al Giudice di Pace di , CP_1 chiedendone l'annullamento, vuoi per un motivo formale, consistente nella mancata indicazione, nel verbale, dell'importo della sanzione principale e di quello della somma da corrispondere in misura ridotta, vuoi per violazione dell'art. 4 l. 689/81, vale a dire per non avere ritenuto giustificato dallo stato di necessità il suo essersi messo alla guida nonostante il divieto, che era avvenuto in quanto, essendo stato colpito da un forte dolore lombare, era uscito prima dal lavoro per recarsi dal medico.
Respinta la domanda da parte del Giudice di Pace, il ON ha proposto appello davanti a questo Tribunale, che ha accolto il ricorso per il primo motivo.
Proposto ricorso per cassazione da parte della , la Corte lo ha accolto, rinviando di CP_1 nuovo a questo Tribunale per l'esame del merito dell'opposizione.
Motivi della decisione
La questione per la quale è causa è quella sopra riassunta: l'attore lamenta – articolando la censura in quattro motivi di ricorso – il fatto che la non abbia ritenuto giustificato dallo CP_1 stato di necessità il suo essersi messo alla guida nonostante il divieto in ragione delle ragioni per le quali ciò era avvenuto.
Per decidere tale questione occorre innanzitutto considerare che la guida con la patente sospesa, al di fuori del tragitto e degli orari autorizzati, equivale alla guida senza patente.
L'interrogativo da porsi è dunque se un soggetto privo di patente, il quale si ponga alla guida per recarsi dal medico in conseguenza dell'insorgere di una patologia quale quella in questione, possa dirsi giustificato dallo stato di necessità.
Per rispondere a tale interrogativo occorre considerare: da un lato la gravità della patologia in questione;
dall'altro la possibilità di soluzioni alternative.
Dal primo punto di vista, non si può non osservare che il ON è stato fermato alla guida di una moto. Da questo discende in modo evidente che le sue condizioni non erano realmente gravi. In presenza di una lombalgia acuta, la guida di una moto risulta infatti impossibile, dovendosi adottare una posizione che il dolore impedisce.
Dal secondo punto di vista, occorre poi considerare che, anche in assenza di mezzi pubblici e di familiari che potessero andare a prendere l'attore, questi avrebbe comunque potuto chiedere aiuto ad un collega di lavoro, chiamare un taxi, oppure, qualora la situazione fosse realmente critica, chiamare il pronto soccorso. Da quanto precede (e posta l'irrilevanza del fatto che il ON abbia o meno creato pericolo alla circolazione) consegue dunque che l'invocato stato di necessità non può essere ritenuto sussistente.
Da qui l'infondatezza del ricorso e pertanto il rigetto dell'appello.
Le spese dell'intera vicenda processuale, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente respinto.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello; condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, che unitariamente liquida in € 2.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali di legge;
dà atto, ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), che l'appello è stato integralmente respinto.
CH Fornaciari
Udienza del 7.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Mazzi e Rizzi, nonché l'appellante personalmente
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 131/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
MO ON
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa trae origine dall'ordinanza-ingiunzione con la quale il Prefetto di Carrara ha respinto il ricorso ex art. 203 d. lgs. 285/92, proposto dal ON avverso il verbale della Polizia Municipale di
, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 2186 d. lgs. n. 285/92 perché, “in CP_1
qualità di conducente e proprietario del motociclo targato BK24827, circolava in violazione degli orati previsti dall'ordinanza del Prefetto di Massa-Carrara prot. n. 1089/2016 con cui il permesso è stato concesso in Carrara (MS) via Frassina KM384”. In sostanza, il ON, al quale era stata sospesa la patente e che era stato però autorizzato a guidare unicamente per recarsi al lavoro e tornare alla propria abitazione nelle fasce orarie 6:15-6:45
e 17:00-17:30, era stato fermato alla guida in un tragitto ed in un orario diverso.
Avverso tale ordinanza, il ON ha proposto ricorso davanti al Giudice di Pace di , CP_1 chiedendone l'annullamento, vuoi per un motivo formale, consistente nella mancata indicazione, nel verbale, dell'importo della sanzione principale e di quello della somma da corrispondere in misura ridotta, vuoi per violazione dell'art. 4 l. 689/81, vale a dire per non avere ritenuto giustificato dallo stato di necessità il suo essersi messo alla guida nonostante il divieto, che era avvenuto in quanto, essendo stato colpito da un forte dolore lombare, era uscito prima dal lavoro per recarsi dal medico.
Respinta la domanda da parte del Giudice di Pace, il ON ha proposto appello davanti a questo Tribunale, che ha accolto il ricorso per il primo motivo.
Proposto ricorso per cassazione da parte della , la Corte lo ha accolto, rinviando di CP_1 nuovo a questo Tribunale per l'esame del merito dell'opposizione.
Motivi della decisione
La questione per la quale è causa è quella sopra riassunta: l'attore lamenta – articolando la censura in quattro motivi di ricorso – il fatto che la non abbia ritenuto giustificato dallo CP_1 stato di necessità il suo essersi messo alla guida nonostante il divieto in ragione delle ragioni per le quali ciò era avvenuto.
Per decidere tale questione occorre innanzitutto considerare che la guida con la patente sospesa, al di fuori del tragitto e degli orari autorizzati, equivale alla guida senza patente.
L'interrogativo da porsi è dunque se un soggetto privo di patente, il quale si ponga alla guida per recarsi dal medico in conseguenza dell'insorgere di una patologia quale quella in questione, possa dirsi giustificato dallo stato di necessità.
Per rispondere a tale interrogativo occorre considerare: da un lato la gravità della patologia in questione;
dall'altro la possibilità di soluzioni alternative.
Dal primo punto di vista, non si può non osservare che il ON è stato fermato alla guida di una moto. Da questo discende in modo evidente che le sue condizioni non erano realmente gravi. In presenza di una lombalgia acuta, la guida di una moto risulta infatti impossibile, dovendosi adottare una posizione che il dolore impedisce.
Dal secondo punto di vista, occorre poi considerare che, anche in assenza di mezzi pubblici e di familiari che potessero andare a prendere l'attore, questi avrebbe comunque potuto chiedere aiuto ad un collega di lavoro, chiamare un taxi, oppure, qualora la situazione fosse realmente critica, chiamare il pronto soccorso. Da quanto precede (e posta l'irrilevanza del fatto che il ON abbia o meno creato pericolo alla circolazione) consegue dunque che l'invocato stato di necessità non può essere ritenuto sussistente.
Da qui l'infondatezza del ricorso e pertanto il rigetto dell'appello.
Le spese dell'intera vicenda processuale, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente respinto.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello; condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, che unitariamente liquida in € 2.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali di legge;
dà atto, ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), che l'appello è stato integralmente respinto.
CH Fornaciari