Sentenza 18 novembre 2010
Massime • 1
Non integra il reato di cui all'art. 337 cod. pen. la reazione minacciosa posta in essere nei confronti del pubblico ufficiale dopo che questi abbia già svolto l'atto del proprio ufficio e senza, dunque, la finalità di opporvisi.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2010, n. 8340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8340 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 18/11/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1963
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 35194/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO AL NI, nato a [...] il [...];
2) EL AK IB, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 13 dicembre 2007 emessa dalla Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
sentito il sostituto procuratore generale, Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza dell'8 febbraio 2007 con cui il Tribunale di Sondrio, in sede di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità di IO AL NI e di El AK AR IB in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale, per avere, in concorso tra loro, minacciato e usato violenza al maresciallo della Guardia di Finanza Giancarlo RU che, aggredito, aveva intimato loro di allontanarsi.
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per mezzo dei loro rispettivi difensori.
Il difensore del IO ha dedotto, con i primi due motivi l'erronea applicazione dell'art. 337 c.p., rilevando, da un lato, l'insussistenza del reato sotto il profilo oggettivo per la mancanza del compimento di un atto del proprio ufficio da parte del pubblico ufficiale, dall'altro, la manifesta illogicità della motivazione sul punto, in particolare, il ricorrente sostiene che quando è avvenuta l'aggressione del RU, questi non stava effettuando alcuna attività del proprio ufficio.
Con altro motivo ha denunciato la violazione dell'art. 521 c.p.p. per la mancata correlazione tra imputazione e sentenza, in quanto i giudici d'appello avrebbero ritenuto la responsabilità dell'imputato per essersi opposto all'identificazione, condotta questa non oggetto di contestazione.
Con altri due motivi il ricorrente ha censurato la sentenza in ordine alla mancanza dell'elemento soggettivo del dolo specifico, mancando ogni prova che l'azione posta in essere sia stata finalizzata ad opporsi al compimento della pubblica attività, laddove le minacce e l'aggressione erano soltanto dirette a manifestare il disprezzo e il rancore nei confronti del pubblico ufficiale per fatti accaduti in precedenza.
Con l'ultimo motivo contesta la decisione per avere ritenuto la sussistenza del concorso tra i due imputati.
Il difensore di El AK ha, con un primo motivo, dedotto la manifesta illogicità della motivazione della sentenza nel punto in cui ha ritenuto sussistente la minaccia rivolta dall'imputato nei confronti del maresciallo.
Con un secondo motivo denuncia lo stesso vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta circostanza secondo cui l'imputato era presente al momento in cui il pubblico ufficiale dichiarò la sua qualifica intimando ai due aggressori di allontanarsi. Con il terzo motivo lamenta la mancata applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario. I ricorsi appaiono fondati nei limiti di seguito indicati. Dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza risulta che il maresciallo RU è stato minacciato da IO, cui successivamente si è unito anche l'altro imputato, per ragioni connesse a fatti avvenuti in precedenza - identificazione dei due imputati da parte del militare a seguito delle intemperanze di cui si sarebbero resi protagonisti sul treno sul quale tutti e tre stavano viaggiando -, comunque non ricollegabili ad una condotta diretta ad opporsi ad un atto del pubblico ufficiale. Si è trattato, in altri termini, di una violenta aggressione verbale occasionata da un atto già svolto dal pubblico ufficiale che i due imputati non avrebbero "gradito".
Quindi, in questa ricostruzione non emerge alcun atto a cui gli imputati si sono opposti. Ne consegue che quando il comportamento di aggressione all'incolumità fisica del pubblico ufficiale non abbia la finalità di opporsi allo svolgimento dell'atto di ufficio e quando manchi, come nel caso in esame, un nesso di causalità psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate dal pubblico ufficiale, la condotta non integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ma rappresenta piuttosto l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili, di disprezzo nei confronti del pubblico ufficiale, che porta a configurare un diverso reato. Nella specie, le condotte poste in essere dagli imputati configurano il reato di minaccia aggravata, perché commessa ai danni di un pubblico ufficiale;
tuttavia, mancando la querela, deve pronunciarsi sentenza di annullamento perché l'azione penale non poteva essere iniziata.
P.Q.M.
Qualificata l'imputazione come minaccia aggravata ex art. 61 c.p., n. 10, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011