Sentenza 20 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2002, n. 5771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5771 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA DEL POPOLO TAL NO05771/ 02 LA CORTE SUPRIMA DI CASSAZ Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 16523/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 17090 Dott. Maura LA TERZA Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO Ud.25/01/02 Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO GE, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA PINETA SACCHETTI 470, presso lo studio GIANFRANCO LANCELLOTTI, e da ultimodell'avvocato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ATTILIO MAGGINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IPERDIS SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO;
intimato 2002 avvers0 la sentenza n. 445/98 del Tribunale di PRATO, 373 depositata il 02/09/98 - R.G.N. 679/97; -1- ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica del 25/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni udienza AMOROSO;
udito l'Avvocato LANCELLOTTI per delega MAGGINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso, in primis rimessi atti al Primo Presidente SS. Unite, ed in subordine accoglimento del ricorso. -2- r.g.n. 16523/99 ud. 25 gennaio 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al TO del lavoro di Prato BE Angela conveniva la società IS s.r.l., premettendo di essere invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa del 34% per affezioni al rachide e diminuzione del visus, e di essere pertanto iscritta negli elenchi di cui all'art. 19 della legge n.482/68 sul collocamente obbligatorio. Riferiva che, essendo stata avviata al lavoro dal competente Ufficio Provinciale del lavoro di Firenze in data 3.3.93 a seguito di richiesta numerica della società IS -, era stata assunta in prova da tale società 1'8.4.1993 con qualifica di ' impiegata di V livello e mansioni di addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita. Aggiungeva che, con lettera 15.5.93, la società l'aveva licenziata "per mancato superamento del periodo di prova", senza ulteriore motivazione, e sottolineava l'illegittimità del licenziamento, sia per mancanza di motivazione, sia perché la prova era stata compiuta in mansioni incompatibili con il suo stato di invalidità, sia infine perché la prova stessa era stata superata. Concludeva che il recesso appariva dipendere dalla mera considerazione del suo stato di menomazione fisica e chiedeva la dichiarazione di illegittimità del licenziamento e la costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna della società alla 3 reintegrazione nel posto di lavoro in mansioni confacenti allo risarcimento del danno о alla stato di invalidità ed al corresponsione di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegra oltre i versamenti contributivi oppure, in ipotesi, corresponsione delle retribuzioni maturate nel medesimo alla periodo. Si costituiva la società, negando che la BE fosse stata addetta a mansioni incompatibili con la sua invalidità, contestando che il licenziamento all'esito della prova fosse dipeso da motivi illeciti comunque, da motivi diversi dal0, mancato superamento della prova. In diritto affermava che il licenziamento intimato durante о all'esito della prova - in non richiedeva motivazione. Infine quanto atto causale - contestata che dalla domanda potessero discendere conseguenze diverse da quelle risarcitorie di diritto comune. Concludeva quindi per il rigetto della domanda. Con sentenza n. 39 del 18.2.97, il TO dichiarava illegittimo il licenziamento e costituito un rapporto di lavoro subordinato a ordinando alla società la reintegra dellatempo indeterminato, BE nel posto di lavoro. Condannava la IS al risarcimento del danno, con pagamento dell'indennità di cui all'art. 18 Stat. lav., liquidata in £. 40.500.000, oltre rivalutazione ed interessi dal 15.5.93 al saldo, ed al versamento dei contributi per il periodo dal 15.5.93 alla reintegra. Con ricorso in appello depositato il 5.4.97 la s.p.a. IS chiedeva la riforma della sentenza, con rigetto della domanda 4 accolta in primo grado. Con memoria di costituzione depositata il 13.6.98 la BE chiedeva il rigetto dell'appello. Con sentenza 24.6./2.9.1998, il Tribunale di Prato, quale giudice del lavoro, accoglieva l'appello proposto e rigettava la domanda proposta in primo grado dalla BE contro la soxietà IS s.r.l., compensando fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la BE con un unico motivo di impugnazione. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 10 della legge n. 482 del 1982. In particolare ribadisce che, se è vero che il patto di prova è apponibile anche nel caso di invalido assunto con collocamento obbligatorio, però il datore di lavoro che, intenda recedere dal rapporto in ragione dell'esito negativo della prova, ha l'obbligo contestualmente alla di enunciare le ragioni del licenziamento sua intimazione.
2. Il ricorso è infondato. La giurisprudenza prevalente di questa Corte (da ultimo, Cass. 5 24 luglio 2000 n.9705) ha affermato che il datore di lavoro ha sì l'obbligo di motivare il licenziamento per esito negativo assunto obbligatoriamente ai sensidella prova dell'invalido della legge n. 482 del 1968; tuttavia non è necessario che al licenziamento, essendo contestuale la motivazione sia al fine di garantire il controllo giudiziale del sufficiente recesso, soprattutto con riguardo all'adeguatezza delle mansioni in relazione allo stato di invalidità - che tale motivazione sia fornita, anche prima del giudizio, al lavoratore che l'abbia richiesta, secondo la disciplina dell'art. 2 legge n. 604 del 1966. Analogamente Cass. 12 giugno 2000 n. 7988 ha ritenuto che l'obbligo del datore di lavoro di motivare il licenziamento per obbligatoriamente esito negativo della prova dell'invalido legge n. 482 del 1968 non avviato al lavoro in base alla richiede la contestualità dei motivi di recesso;
ed infatti la garanzia della motivazione per tale ipotesi non può essere maggiore della garanzia prevista dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 per il licenziamento per ove, per la presenza d'una giustificato motivo oggettivo, formale assunzione, il diritto del lavoratore assume maggiore consistenza, sicchè la contestualità, non prevista per il licenziamento, non può essere imposta per il recesso per il negativo risultato della prova. In senso conforme si è altresì pronunciata Cass. 9 aprile 1998 - può richiamarsi n.3689. Parimenti ancora in senso conforme Cass. 29 maggio 1999, n. 5290, secondo cui, in caso di recesso del datore di lavoro da rapporto di lavoro in prova con invalido 6 assunto d'obbligo, non è necessaria la comunicazione dei motivi contestualmente al recesso;
non rileva invece - perché non è in esame - il fatto che la medesima questa la fattispecie pronuncia poi pervenga ad escludere anche la necessità dell'obbligo del datore di lavoro di successiva comunicazione dei motivi su richiesta del dipendente. Principio quest'ultimo che è stato affermato altresì da Cass. 14 giugno 2000, n. 8143, che ha ritenuto che alla motivazione del licenziamento del lavoratore invalido, intimato durante o al termine del periodo di prova, e fondato su una valutazione negativa circa l'esito della prova stessa, non si applicano le disposizioni dell'art. 2 1. n. 604 del 1966, novellato dall'art. 2 1. n. 108 del 1990, in materia di richiesta dei motivi e quindi ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato nullo il licenziamento perché in realtà mai motivato dal datore di lavoro. Ma l'oscillazione giurisprudenziale in ordine all'applicabilità, -o meno, dell'art. 2 cit. (profilo che si ripete non rileva nella fattispecie sia perché non dedotto nel motivo di ricorso, sia perché non risulta che la ricorrente si sia avalsa dell'interpello da tale disposizione previsto) non infirma il principio, che qui si ribadisce, secondo cui come ha non è necessario correttamente ritenuto la sentenza impugnata - che la motivazione del recesso del datore di lavoro nel rapporto in prova dell'invalido assunto obbligatoriamente sia contestuale al recesso stesso. Il ricorso deve quindi essere respinto. 7 f Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore (Vincenzo Trezza) (Giovanni Amoroso) License бадеши ете си по I A S D S , A * 0 O T * 1 L , L . A S T O . E R B N P I A ' S D 3 I L 7 L IL CANCELLIERE N A - E T G 8 D Depositato in Cancelleria S - O 1 I O 1 A S P 20 APR. 2002 D N M E E I E oggi, S , G A I O G D R A IL CANCELLIERE E T E L S O T I T eauco N G T A E E I L S R R L I E E D D O 8