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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUSACCA NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 508/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Buseto Palizzolo
elettivamente domiciliato presso comunebusetopalizzolo@legalmailpa.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 109 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 508/2024 proposto da Ricorrente_1 snc di Rappresentante_1 e Rappresntente_2, in persona del legale rappresentante pro tempore,
contro
Comune di Buseto Palizzolo, in persona del Sindaco pro tempore, avverso Avviso di Accertamento n. 109 del 23.10.2023, notificato il 21.03.2024, inerente IMU per l'anno 2018 per euro 3.734,35.
La ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, l'Ente resistente non risulta costituitosi in giudizio.
OSSERVA
Il Giudice Monocratico
-Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto l'Avviso di Accertamento n. 109 del 23.10.2023, notificato il 21.03.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Decidente rigetta il ricorso.
Invero il termine decadenziale in materia di accertamento IMU è quinquennale e così, per l'anno d'imposta
2018, esso sarebbe scaduto il 31.12.2023 ma, va detto, va tenuto conto della sospensione Covid, per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (85 giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione da parte degli uffici impositori.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l'ordinanza n. 960/2025 della prima sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in favore della tesi della proroga generalizzata o “a cascata”. Si è affermato che la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo - 31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza Covid.
Ne consegue che il termine prescrizionale deve considerarsi prorogato di 85 giorni, ossia per la medesima durate della sospensione emergenziale, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione.
In sostanza, per IMU 2018, la notifica dell'avviso di accertamento di cui trattasi, avvenuta il 21.03.2024, è indubbiamente entro il predetto termine quinquennale, ovi si considerino i detti 85 giorni di proroga.
Ne discende l'infondatezza del ricorso, e la definitività delle pretese avanzate con detto Avviso di
Accertamento impugnato.
Legittimo così è l'Avviso di Accertamento n. 109 del 23.10.2023, notificato il 21.03.2024, atto impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Le spese vengono compensate, anche in virtù della mancata costituzione dell'Ente resistente.
Trapani, li
Il Giudice
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUSACCA NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 508/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Buseto Palizzolo
elettivamente domiciliato presso comunebusetopalizzolo@legalmailpa.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 109 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 508/2024 proposto da Ricorrente_1 snc di Rappresentante_1 e Rappresntente_2, in persona del legale rappresentante pro tempore,
contro
Comune di Buseto Palizzolo, in persona del Sindaco pro tempore, avverso Avviso di Accertamento n. 109 del 23.10.2023, notificato il 21.03.2024, inerente IMU per l'anno 2018 per euro 3.734,35.
La ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, l'Ente resistente non risulta costituitosi in giudizio.
OSSERVA
Il Giudice Monocratico
-Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto l'Avviso di Accertamento n. 109 del 23.10.2023, notificato il 21.03.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Decidente rigetta il ricorso.
Invero il termine decadenziale in materia di accertamento IMU è quinquennale e così, per l'anno d'imposta
2018, esso sarebbe scaduto il 31.12.2023 ma, va detto, va tenuto conto della sospensione Covid, per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (85 giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione da parte degli uffici impositori.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l'ordinanza n. 960/2025 della prima sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in favore della tesi della proroga generalizzata o “a cascata”. Si è affermato che la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo - 31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza Covid.
Ne consegue che il termine prescrizionale deve considerarsi prorogato di 85 giorni, ossia per la medesima durate della sospensione emergenziale, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione.
In sostanza, per IMU 2018, la notifica dell'avviso di accertamento di cui trattasi, avvenuta il 21.03.2024, è indubbiamente entro il predetto termine quinquennale, ovi si considerino i detti 85 giorni di proroga.
Ne discende l'infondatezza del ricorso, e la definitività delle pretese avanzate con detto Avviso di
Accertamento impugnato.
Legittimo così è l'Avviso di Accertamento n. 109 del 23.10.2023, notificato il 21.03.2024, atto impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Le spese vengono compensate, anche in virtù della mancata costituzione dell'Ente resistente.
Trapani, li
Il Giudice