Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2001, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
11303 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMADICA4130 Oggetto regolamento SE E CIVILE Composta dagli Ill. Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 1279/00 Cron.2713 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Consigliere Rep. 440 Dott. Antonio VELLA Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud.14/07/00 - Rel. Consigliere- Dott. Matteo IACUBINO C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studic IL SOLE 24 OR dal Sig. sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti L. 3000 31 GEN. 2001 BARBIERI BRUNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE RICCARDO ZANDONAI 41, presso lo studio dell'avvocato AMICI, GIANCARLO che la difende unitamente ANTONIO PREITE, giusta delega all'avvocato FRANCESCO in atti;
ricorrente
contro
LIRE 3000 BARBIERI MARISA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CANCELLERI MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, che la difende unitamente all'avvocato CG408124 MARIA ADELE UGOLINI, giusta delega in atti;
B 2000 resistente 1432 - -1- avverso l'ordinanza Rg. n. 1070/99 del Tribunale di MODENA, emessa il 21/12/99; ---- udita la relazione della causa svolta nella camera di 2 Gett consiglio il 14/07/00 dal Consigliere Dott. Matteo 3000 28. MAR. 2001. IACUBINO;
udito 1'Avvocato ; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Generale Dott. Guglielmo PASSACANTANDO con le quali di Rilasciata copia legale al Sig. AMiei chiede che codesta Corte Suprema voglia rigettare il per diritti 1000+ B 111 03 APP 2001 ricorso, con le pronunce conseguenti di legge. IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 5000 UFFICIO COPIE CANCELLERIA LIRE 1000 Richiesta copia studio CANCELLERIA da. Sig. DI RG IO LIRE 2000 Der diritti L.
3.000 CANCELLER - 8 AGO. 2001 IL CANCELLIERE AU317168 AU874097 LIRE 1000 BB911828 CANCELLERIA BB911827 AU874098 BB911826 BB911833 LIRE 1000 CANCELLERIA BB911832 AU874033 BB911831 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RB RU propone ricorso per regolamento di competenza avanti questa Corte
contro
RB SA avverso il provvedimento di sospensione del giudizio civile n. 1070/1999, emesso dal Tribunale di Modena in data 22.12.1999, giudizio civile intercorrente tra le dette parti ed avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria;
resiste con controricorso RB SA;
la ricorrente ha controdedotto con memoria. Con requisitoria del 15.12.2000 il P.G. in sede ha dedotto testualmente quanto di seguito: "Rilevato che, con atto di citazione notificato in data 7.4.1999, RB RU conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Modena RB SA, perché fosse sciolta la comunione ereditaria sugli immobili siti in Sassuolo (MO), via Lea n. 11 e Via F. Cavallotti n. 97; "Che l'attrice assumeva che, a seguito del decesso della propria madre, le uniche eredi erano le due figlie RU e SA, che avevano ereditato la comproprietà indivisa dei due immobili di cui si chiedeva la divisione;
"Che, però, mentre l'immobile di Via Lea era 3 caduto in successione interamente, e quindi era in comproprietà tra le due sorelle per la quota indivisa della metà ciascuna, l'immobile di via Cavallotti era caduto in successione per la quota indivisa di una sola metà e, quindi, era attualmente in comproprietà per un quarto indiviso per ciascuna, mentre la restante metà del fabbricato era già in precedenza entrata in proprietà della sola sorella SA, a seguito di un rogito notarile di compravendita contro la costituzione di rendita vitalizia, stipulato in data 19.9.1980 dal sig. RB NA in favore di RB SA, alla quale era stata venduta la quota del 50% di proprietà dello stesso RB NA sull'immobile di via Cavallotti;
"Che la RB RU aveva impugnato tale di Modena, contratto innanzi al Tribunale chiedendo, previo accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta tra RB NA e RB SA, la reimmissione nell'asse ereditario di RB NA dell'immobile oggetto della presunta donazione lesiva della quota di legittimità, nonché la divisione tra le parti dell'asse ereditario dello stesso RB NA;
"Che la RB SA chiedeva che il 4 giudizio di divisione instaurato dalla RB RU fosse sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sul rilievo della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico - giuridico del procedimento civile, già pendente tra le stesse parti fin dal 1983, rispetto al giudizio civile di scioglimento della comunione ereditaria promosso dalla RB RU in data 7.4.1999; "Che il G. I. del Tribunale di Modena, con ordinanza in data 21.12.1999, disponeva, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. nonostante l'opposizione dell'attrice RB RU, la sospensione del procedimento civile n. 1070/1999, fino alla definizione del giudizio civile n. 7468/1983 pendente tra le stesse parti;
"Che, infine, la ricorrente RB RU proponeva avversO tale ordinanza il presente regolamento di competenza, lamentando presupposti per l'emissione l'insussistenza dei dell'adottato provvedimento di sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c."". Tanto premesso in fatto, il requirente ha considerato in diritto quanto appresso: "1' adottata ordinanza di sospensione del presente giudizio civile, promosso dalla RB 5 RU, appare legittima, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., specie se si tiene conto, da un lato, che i due giudizi civili riguardano le stesse parti e vertono su un identico petitum, per quanto attiene alla divisione tra le parti dell'asse ereditario, avente ad oggetto anche l'immobile di via Cavallotti, e che, dall'altro, il presente giudizio civile, instaurato dalla stessa RB RU con atto di citazione in data 7.4.1999, ha per oggetto scioglimento della comunione ereditaria su 10 entrambi gli immobili, siti in Sassuolo, via Lea e via Cavallotti, e, quindi, sull'intero asse ereditario...". Su tali premesse in fatto e in diritto il requirente ha chiesto il rigetto del ricorso. Osserva questa Corte che, contrariamente a quanto ritenuto in punto di diritto dal P.G. in sede, le due cause in questione sono giuridicamente autonome, siccome riguardano diversi compendi ereditari, sia perchè non si tratta dello stesso de cuius sia per l'oggetto: reintegra di legittima la prima, iniziata nel 1983 da RB RU e divisione ereditaria la seconda;
relativa all'eredità di RB NA la prima, e quella di OL GI la seconda (le cui quote sono 6 incontroverse). È evidente che la decisione sulla riduzione della pretesa donazione indiretta non ha incidenza nella vertenza per cui è regolamento, ove le quote astratte dei condividendi non sono in relazione alle sorte dell'altra eredità (paterna). L'indicenza rilevata dal requirente e dalla meramente di fatto, e dipende controricorrente è dalla circostanza che il bene oggetto dell'azione di riduzione (per una metà) è altresì oggetto della successiva divisione (per l'altra metà) tra le stesse parti. Epperò trattasi di una mera questione di opportunità, che esula dall'ipotesi ex art. 295 c.p.c. (invece ritenuto dal giudice di merito), che solo abilita il giudice alla sospensione pur nel disaccordo delle parti. Che l'eventuale esito favorevole della azione di riduzione possa incidere su una situazione già in atto delle proprietà, costituisce normale effetto di quell'azione, ma nessun contrasto vi sarebbe trai due giudicati, giacchè relativi a situazioni diverse. Your accoglimento del ricorso, la impugnata In va cassata, con rinvio al giudice a quo ordinanza per la prosecuzione del giudizio. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le 7 parti le spese di questo regolamento. P.T.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la ordinanza impugnata. Rinvia al Tribunale di Modena per la prosecuzione del giudizio di merito. Spese compensate. Roma 14 luglio 2000. He Cans erreurs. Hetrusfilmite hoooo cons 290000 улицу Пралам IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Annaके 7667 2001 ا ت (re FLLIGATOT L (DEM) O I C I F F O 8