CASS
Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2023, n. 31565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31565 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: L'NN LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 31565 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 05/05/2023 Letta la requisitoria del dott. Silvia Salvadori, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, decidendo sul reclamo della Procura di Sassari avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 24/08/2022 concedeva un permesso premio a LO LLAN (autorizzandolo a trascorrere giorni cinque con la moglie in un appartamento di proprietà di quest'ultima in Nuoro), ha dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio formulata nell'interesse del suddetto. 2. Propone ricorso per cassazione LO LLAN, a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 30 -bis, commi 4 e 7, in relazione all'art. 30 - ter, comma 7, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Lamenta il difensore che il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha violato il termine di dieci giorni entro cui deve essere deciso il reclamo a pena della cessazione della sospensione dell'efficacia del provvedimento sottoposto ad impugnazione. Osserva, quindi, che detto Tribunale si è espresso rispetto ad un provvedimento ormai divenuto esecutivo. Il fatto, poi, che il Tribunale di sorveglianza si sia pronunciato ben oltre detto termine ha pregiudicato l'interesse del condannato che si è visto applicare una disciplina normativa sopravvenuta. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denunciano violazione degli artt. 2 cod. pen., 4 -bis Ord. pen., 25 Cost. e del principio processuale del tempus regit actum e vizio di motivazione nella sostenuta inammissibilità dell'istanza introduttiva. Ci si duole che sia stata fatta applicazione retroattiva della disciplina di cui all'art. 4 -bis come modificata dal d. I. n. 162 del 2022, nonostante fosse già intervenuto il provvedimento reclamato che aveva applicato la vecchia normativa e che, per la mancata decisione sul reclamo nel termine, sarebbe dovuto divenire esecutivo. Il Tribunale di sorveglianza, secondo la difesa, avrebbe errato nel ritenere inammissibile un'istanza di permesso premio su cui si era già provveduto e che non poteva definirsi pendente all'atto della sua decisione e, quindi, sottoponibile alla nuova disciplina. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si rilevano violazione dell'art.
4 -bis Ord. pen. per come modificato dal d. I. n. 162 del 2022 e vizio di motivazione. 2 54( Si duole il difensore che il Tribunale di sorveglianza abbia comunque omesso la motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'accesso al permesso premio anche alla luce del novellato art.
4 -bis e in particolare non si sia confrontato con la copiosa documentazione già allegata all'istanza (ben 198 documenti), non abbia concesso il termine per le dovute integrazioni e non abbia esercitato i poteri istruttori ad esso specificamente riconosciuti dalla novella legislativa, limitandosi ad affermare apoditticamente che «l'istanza inoltrata non corrisponde al "modello legale" come risultante dal nuovo art. 4 bis, comma 1 bis 3. La difesa deposita memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, nella quale ripercorre i motivi di ricorso, insistendo sull'accoglimento dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione, in quanto il termine di dieci giorni dalla ricezione del reclamo per la decisione del Tribunale di sorveglianza è ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non comporta alcuna nullità o altra sanzione (non prevista dall'art. 30 -bis Ord. pen.). 1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in ragione della natura, devolutiva del reclamo. Invero, in caso di reclamo, il potere di statuire sulla domanda si trasferisce in capo al tribunale di sorveglianza che, in virtù della natura devolutiva del mezzo di impugnazione secondo i principi generali fissati dall'art. 597 c.p.p., comma 1, non può limitarsi solo a rilevare la non correttezza della decisione contestata ma, sia pure nell'ambito della valutazione delle censure dedotte con i motivi, deve decidere se confermare la pronuncia censurata non solo considerando le sopravvenienze rispetto a essa ma anche rilevando le carenze istruttorie, tanto più nel caso in cui le stesse siano state rappresentate tramite specifici rilievi in sede di reclamo (Sez. 1, n. 5954 del 20/12/2022). Al riguardo è stato precisato che il tribunale di sorveglianza deve apprezzare nel merito la fondatezza della domanda anche alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, esercitando i poteri d'ufficio di cui all'art. 666 c.p.p., comma 5, richiamato dall'art. 678 c.p.p. (Sez. 1, n. 10316 del 30/1/2020, Rv. 278691). Poteri di ufficio che vanno attivati doverosamente, nell'ambito del devoluto, quando siano rilevabili, in origine ovvero in seguito, decisivi deficit istruttori. 3 o 1.3. Fondato è, invece, il terzo motivo di impugnazione. Per quanto sopra osservato con riguardo alla natura devolutiva del reclamo, correttamente il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in virtù del principio tempus regit actum e del fatto che l'istanza dovesse considerarsi ancora pendente nonostante il provvedimento reclamato, ha ritenuto applicabile il nuovo regime giuridico introdotto dal d. I. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha previsto all'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), l'integrale sostituzione del comma 1 -bis dell'art.
4 -bis ord. pen. Alla luce di detto regime, i benefici penitenziari per reati ostativi di 'prima fascia' possono essere concessi "anche in assenza di collaborazione con la giustizia", purché l'istante dimostri l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza;
elementi, questi, che devono consentire di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Erra però il Tribunale nel dichiarare inammissibile l'istanza, affermando apoditticamente la non corrispondenza della stessa al "modello legale" come risultante dal nuovo art.
4-bis, comma 1 -bis, Ord. pen., e nel ritenere non opportuna la prosecuzione del procedimento dinanzi allo stesso. Avrebbe, invece, dovuto confrontarsi con la documentazione già prodotta dalla difesa, concedere un termine per consentire al condannato di integrare detta documentazione in adempimento dell'onere di allegazione introdotto dalla novella normativa, fare uso dei poteri istruttori ad esso riconosciuti e, conseguentemente, pronunciarsi sull'istanza. 2. Il provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio per nuovo giudizio, da condurre alla luce dei principi suesposti.
P.Q.M.
cs) Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 31565 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 05/05/2023 Letta la requisitoria del dott. Silvia Salvadori, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, decidendo sul reclamo della Procura di Sassari avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 24/08/2022 concedeva un permesso premio a LO LLAN (autorizzandolo a trascorrere giorni cinque con la moglie in un appartamento di proprietà di quest'ultima in Nuoro), ha dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio formulata nell'interesse del suddetto. 2. Propone ricorso per cassazione LO LLAN, a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 30 -bis, commi 4 e 7, in relazione all'art. 30 - ter, comma 7, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Lamenta il difensore che il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha violato il termine di dieci giorni entro cui deve essere deciso il reclamo a pena della cessazione della sospensione dell'efficacia del provvedimento sottoposto ad impugnazione. Osserva, quindi, che detto Tribunale si è espresso rispetto ad un provvedimento ormai divenuto esecutivo. Il fatto, poi, che il Tribunale di sorveglianza si sia pronunciato ben oltre detto termine ha pregiudicato l'interesse del condannato che si è visto applicare una disciplina normativa sopravvenuta. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denunciano violazione degli artt. 2 cod. pen., 4 -bis Ord. pen., 25 Cost. e del principio processuale del tempus regit actum e vizio di motivazione nella sostenuta inammissibilità dell'istanza introduttiva. Ci si duole che sia stata fatta applicazione retroattiva della disciplina di cui all'art. 4 -bis come modificata dal d. I. n. 162 del 2022, nonostante fosse già intervenuto il provvedimento reclamato che aveva applicato la vecchia normativa e che, per la mancata decisione sul reclamo nel termine, sarebbe dovuto divenire esecutivo. Il Tribunale di sorveglianza, secondo la difesa, avrebbe errato nel ritenere inammissibile un'istanza di permesso premio su cui si era già provveduto e che non poteva definirsi pendente all'atto della sua decisione e, quindi, sottoponibile alla nuova disciplina. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si rilevano violazione dell'art.
4 -bis Ord. pen. per come modificato dal d. I. n. 162 del 2022 e vizio di motivazione. 2 54( Si duole il difensore che il Tribunale di sorveglianza abbia comunque omesso la motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'accesso al permesso premio anche alla luce del novellato art.
4 -bis e in particolare non si sia confrontato con la copiosa documentazione già allegata all'istanza (ben 198 documenti), non abbia concesso il termine per le dovute integrazioni e non abbia esercitato i poteri istruttori ad esso specificamente riconosciuti dalla novella legislativa, limitandosi ad affermare apoditticamente che «l'istanza inoltrata non corrisponde al "modello legale" come risultante dal nuovo art. 4 bis, comma 1 bis 3. La difesa deposita memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, nella quale ripercorre i motivi di ricorso, insistendo sull'accoglimento dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione, in quanto il termine di dieci giorni dalla ricezione del reclamo per la decisione del Tribunale di sorveglianza è ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non comporta alcuna nullità o altra sanzione (non prevista dall'art. 30 -bis Ord. pen.). 1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in ragione della natura, devolutiva del reclamo. Invero, in caso di reclamo, il potere di statuire sulla domanda si trasferisce in capo al tribunale di sorveglianza che, in virtù della natura devolutiva del mezzo di impugnazione secondo i principi generali fissati dall'art. 597 c.p.p., comma 1, non può limitarsi solo a rilevare la non correttezza della decisione contestata ma, sia pure nell'ambito della valutazione delle censure dedotte con i motivi, deve decidere se confermare la pronuncia censurata non solo considerando le sopravvenienze rispetto a essa ma anche rilevando le carenze istruttorie, tanto più nel caso in cui le stesse siano state rappresentate tramite specifici rilievi in sede di reclamo (Sez. 1, n. 5954 del 20/12/2022). Al riguardo è stato precisato che il tribunale di sorveglianza deve apprezzare nel merito la fondatezza della domanda anche alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, esercitando i poteri d'ufficio di cui all'art. 666 c.p.p., comma 5, richiamato dall'art. 678 c.p.p. (Sez. 1, n. 10316 del 30/1/2020, Rv. 278691). Poteri di ufficio che vanno attivati doverosamente, nell'ambito del devoluto, quando siano rilevabili, in origine ovvero in seguito, decisivi deficit istruttori. 3 o 1.3. Fondato è, invece, il terzo motivo di impugnazione. Per quanto sopra osservato con riguardo alla natura devolutiva del reclamo, correttamente il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in virtù del principio tempus regit actum e del fatto che l'istanza dovesse considerarsi ancora pendente nonostante il provvedimento reclamato, ha ritenuto applicabile il nuovo regime giuridico introdotto dal d. I. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha previsto all'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), l'integrale sostituzione del comma 1 -bis dell'art.
4 -bis ord. pen. Alla luce di detto regime, i benefici penitenziari per reati ostativi di 'prima fascia' possono essere concessi "anche in assenza di collaborazione con la giustizia", purché l'istante dimostri l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza;
elementi, questi, che devono consentire di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Erra però il Tribunale nel dichiarare inammissibile l'istanza, affermando apoditticamente la non corrispondenza della stessa al "modello legale" come risultante dal nuovo art.
4-bis, comma 1 -bis, Ord. pen., e nel ritenere non opportuna la prosecuzione del procedimento dinanzi allo stesso. Avrebbe, invece, dovuto confrontarsi con la documentazione già prodotta dalla difesa, concedere un termine per consentire al condannato di integrare detta documentazione in adempimento dell'onere di allegazione introdotto dalla novella normativa, fare uso dei poteri istruttori ad esso riconosciuti e, conseguentemente, pronunciarsi sull'istanza. 2. Il provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio per nuovo giudizio, da condurre alla luce dei principi suesposti.
P.Q.M.
cs) Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2023.