Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 2
Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza cassata dalla S.C., aveva accolto l'impugnativa di licenziamento di un lavoratore che, ritenendosi ingiustamente privato dell'uso della vettura aziendale, aveva reagito assentandosi dal lavoro per alcuni giorni).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico - sociale del contratto, dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto e degli interessi delle parti. Tale valutazione, avendo per oggetto un apprezzamento di fatto, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore il quale, a seguito di inadempimento del datore di lavoro consistente nel diniego del suo diritto all'uso dell'autovettura aziendale, aveva reagito con alcuni giorni di assenza dal posto di lavoro; la Corte ha rinviato al giudice di merito perché effettuasse il necessario giudizio di comparazione relativo al rapporto tra inadempimento del datore ed inadempimento del lavoratore).
Commentari • 2
- 1. Gravità del comportamento e licenziamento per giusta causa (Cass. n. 16503/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2012
LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA Maggioli Editore – Novità settembre 2012 1. Questione Il lavoratore conveniva in giudizio l'azienda chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatogli per motivi disciplinari e che la società venisse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro, con le conseguenze previste dall'art. 18 della L. n. 300 del 1970. In realtà, il Tribunale constatava che ci fossero riscontrabili gli estremi della giusta causa di licenziamento, in quanto è stato appurato che la condotta del lavoratore è quella di avere posto in essere un vero e proprio comportamento persecutorio nei confronti di un collega di lavoro, per di più affetto da grave …
Leggi di più… - 2. Legittimo il licenziamento del lavoratore che sottrae la merce aziendaleAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12161 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO DI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro contro
TT AU;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/02/4236 proposto da:
enta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AN SP;
- intimato -
avverso la sentenza n. 41140/00 del Tribunale di ROMA, depositata il udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/0 accoglimento del primo motivo ricorso principale, assorbito il second SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma, depositato il 10 febbraio 1993, Mauro contratto in corso di perfezionamento);
ogli di recarsi al lavoro;
contestandogli le assenze, lo aveva poi li ondannasse la Società al risarcimento del danno, ed al pagamento di Il Pretore, espletata una prova testimoniale, respinse la domanda. i non pagate.
agli aspetti economici e normativi ed alle mansioni che egli svolgev ioni", giustificava la sua assenza nei giorni contestati;
e rendeva c controricorso, proponendo ricorso incidentale, fondato su un unico m MOTIVI DELLA DECISIONE
sostiene che:
tive;
ncipi normativi di interpretazione;
e gli aveva prestato del denaro.
to in azienda la sua condotta non era giustificata attraverso l'art. non dedotto e non provato presupposto dell'assenza del suo stato di 2. I ricorsi, che sono oggettivamente e soggettivamente connessi, dev ente.
te sfornito di elementi che gli conferiscano un pur potenziale fondam ta: "addirittura"): non è parte necessaria della giustificazione del utovettura costituiva un inadempimento contrattuale. E, per la ritenuta infondatezza delle censure della ricorrente, quest contestati.
rti di natura logico - giuridica.
ento a giustificare l'altro.
ficare l'inadempimento del lavoratore.
mamente considerato) a giustificare il licenziamento. omplesso: gli inadempimenti) a giustificare il licenziamento. Il primo di questi rapporti è da inquadrare nel modulo normativo del rilievo il terzo rapporto.
deve effettuare.
icenziamento.
empimento del lavoratore, nel suo rapporto con l'inadempimento del da to, ed agli interessi delle parti (Cass. 3 luglio 2000 n. 8880). ue, nell'ipotesi di comportamento sleale (Cass. 5 dicembre 1990 n. 11 per l'equilibrio sinallagmatico del rapporto (Cass. 18 marzo 1999 n. giudice di merito;
e, ove adeguatamente motivata, è insindacabile in pimento del datore), costituisca giusta causa del licenziamento. .
a sua illegittimità, integri (o non integri) una giusta causa di lic ex plurimis, Cass. 4 giugno 2002 n. 8107). diniego del diritto del Buttarelli all'uso dell'autovettura. dempimento del lavoratore.
ta la necessità di esaminare il secondo motivo ed il ricorso inciden tà.
P.Q.M.
l giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003