Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12161
CASS
Sentenza 19 agosto 2003

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Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza cassata dalla S.C., aveva accolto l'impugnativa di licenziamento di un lavoratore che, ritenendosi ingiustamente privato dell'uso della vettura aziendale, aveva reagito assentandosi dal lavoro per alcuni giorni).

Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico - sociale del contratto, dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto e degli interessi delle parti. Tale valutazione, avendo per oggetto un apprezzamento di fatto, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore il quale, a seguito di inadempimento del datore di lavoro consistente nel diniego del suo diritto all'uso dell'autovettura aziendale, aveva reagito con alcuni giorni di assenza dal posto di lavoro; la Corte ha rinviato al giudice di merito perché effettuasse il necessario giudizio di comparazione relativo al rapporto tra inadempimento del datore ed inadempimento del lavoratore).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12161
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12161
Data del deposito : 19 agosto 2003

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