Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15098 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
l l e f REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 5098/09 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CI 42024 avo leto rio Composta dagli Il. R.G.N. 850/00 Dott. Gaetano FIDUCCIAGaetano Presidente Dott. Michele VARRONE Consigliere 35287 Cron. Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI - 3931 Rep. Consigliere Dott. Bruno DURANTE Ud. 26/03/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. FINANZBAU SRL IN LIQUIDAZIONE con sede in Lanza (Bz), per diritti € 1,55 GAMPEN SRL IN LIQUIDAZIONE con sede in Bolzano, CANCELLIEREil2-7. 2002 entrambe in persona del liquidatore Signor Josef Scharrer, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO ROSSANO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GERHARD BRANDSTATTER, giusta delega in atti;
ricorrente-
contro
DI GO & CO SRL, con sede in Merano in persona2002 780 del legale rappresentante pro tempore Josef Huber, 1 nonchè NW ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALLINERI 11, presso 10 studio PAOLO PACIFICI, che li difende anche dell'avvocato disgiuntamente all'avvocato NIKOLAUS PIRHOFER, giusta delega in atti;
controricorrenti - avversO la sentenza n. 195/98 della Corte d'Appello di TRENTO SEZ DIST BOLZANO, emessa il 21/10/98 e depositata il 26/11/98 (R.G. 218/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Claudio ROSSANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con contratto preliminare del 28.9.1984 la Fi- nanzbau srl promise di vendere a TN KO Marių, che promise di acquistare, un appar- tamento per il prezzo di L. 220.000.000, a fronte del quale la promissaria acquirente corrispose alla promit- tente venditrice un acconto di L. 86.893.000. Con cita- zione del 13.10.1986 la TNKO conven- ne dinanzi al Tribunale di Bolzano la BA per la 2 risoluzione del contratto preliminare. Il 24.12.1986, in pendenza di giudizio, la BA vendette l'appartamento alla sas RK Prissian, poi incor- porata dalla srl GA. Il 28.9.1987 la TN KO cedette alla srl IN e Co. ed a ER BE il credito inerente all'acconto da lei corrisposto alla BA. Con sentenza del 18.11.1988 il Tribunale di Bolzano dichiarò consensual- mente risolto il contratto preliminare stipulato dalla TNUnterskofler nei confronti della BA e condannò quest'ultima al pagamento della somma di L. 69.159.999 in favore della TNKO. Con citazione del 15.6.1989 la srl IN e ER BE convennero la BA e la GA dinanzi al Tribunale di Bolzano per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., inefficace nei loro confronti la vendita dell'appartamento da parte della BA in favore della RK Prissian (poi GA). Le convenute resistettero alla domanda, che fu accolta dal Tribunale con sentenza del 20.7.1995. Su appello della BA e della GA la Corte di Trento -sezione distaccata di Bolzano ha confermato la decisione del Tribunale, osservando che sussistevano nella specie tutti gli estremi dell'azione revocatoria. Ricorrono la BA e la GA, entrambe in liquidazione, con 3 unico motivo, illustrato anche da memoria. Resistono la IN e ER BE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Le ricorrenti denunziano violazione dell'art. 2901 cod.civ. e vizi motivazionali. Osservano che erronea- mente la Corte di merito avrebbe ritenuto che la vendi- ta dell'appartamento dalla BA alla RK Prissian fosse avvenuta successivamente e non preceden- temente al sorgere del credito della TN KO, dal momento che l'atto di disposizione era stato porto in essere prima che fosse pronunziata la sentenza (dichiarata espressamente priva di efficacia retroattiva) con cui il contratto preliminare Fi- nanzbau-TNKO era stato risolto e la BA era stata condannata alla restituzione dell'acconto corrispostole dalla promissaria acquiren- te. Da ciò desumono che l'azione revocatoria avrebbe potuto ritenersi utilmente esercitata soltanto se fosse stato provato che la vendita BA-RK Pris- sian era stata dolosamente preordinata all'elusione TN delle future ragioni creditorie della KO. Sostengono che la prova non era stata ac- quisita e lamentano che (sia pure in via di ipotesi al- ternativa) la Corte territoriale abbia immotivatamente ritenuto sussistente tale specifico profilo soggettivo. 4 La doglianza non ha fondamento. La Corte distrettuale, pur affermando che la vendita aveva avuto luogo quando il credito della TNKO era già sorto, ha anche osservato che, ove pure la vendita si fosse voluta ritenere antecedente all'insorgenza del credito, non avrebbe potuto dubitarsi della sua dolosa preordi- nazione, giacchè la BA e la RK Prissian non avrebbero potuto non prefigurarsi che, qualora l'azione di risoluzione promossa dalla TN KO avesse sortito esito positivo per l'attrice, il credito di quest'ultima sarebbe rimasto pregiudicato dall'atto di disposizione. Questa motiva- zione, esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, è contrastata dalle ricorrenti con argomentazioni di puro fatto, che non possono assumersi in considerazione in quanto intese а sollecitare una nuova valutazione delle acquisizioni processuali, non consentita nel giu- dizio di legittimità. Le ricorrenti sostengono, inoltre, che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto la sussistenza di un concreto pregiudizio delle ragioni creditorie della TNKO, dal momento che la BA era titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare, la cui consistenza aveva documentalmente provato e che sa- rebbe stato ampiamente sufficiente a soddisfare le ra- 5 gioni creditorie della TNKO. La cen- sura è infondata. La Corte territoriale ha motivato la propria pronunzia sul punto in base all'accertamento che la consistenza ed il valore di una parte dei beni immobili che la BA aveva documentato di possede- re non erano stati provati e che la parte residua aveva cessato di appartenere alla BA e questa motiva- zione, essendo adeguata ed esente da vizi, sfugge al sindacato di legittimità. Infine le ricorrenti osservano che la vendita de- dotta in contestazione costituì un atto di esercizio della ordinaria attività della BA, giustificato, altresì, dal fatto che, promuovendo l'azione di risolu- zione del contratto preliminare di compravendita, la TNKO aveva implicitamente rinunziato all'acquisto del cespite oggetto della promessa di ven- dita. Lamentano che la Corte territoriale abbia del tutto omesso di motivare su tale punto della controver- sia, che esse considerano decisivo. La doglianza è in- fondata perché la pertinenza della vendita alla ordina- ria attività della BA non costituisce elemento idoneo a far escludere il carattere pregiudizievole dell'atto di disposizione per le ragioni creditorie della TNUnterskofler, onde le considerazioni che le ricorrenti fanno corrispondere ad un punto deci- sivo della controversia appaiono, in realtà, del tutto prive di decisività. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna solidale delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in € 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- 1095 129,11 le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese na 4567 20,55 del giudizio di cassazione, liquidate in € 138, 11. 149,77 oltre agli onorari, liquidati in € 1.000,00. Roma, 26.3.2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ясбата FLOWK E Y Depositate in Cancelierta Oggi, 25.10.02 VEL WERE 01 Maria Alello P01.2007 AGENZIA DELLE END Scrie Regilt in ch al n.S4457 149.77 NE-177 (euro.. LIPPO tari