Sentenza 29 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2001, n. 7304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7304 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
£ 7304/01 1 Reg. gen. N° 6286/19 Oggetto: azione possessoria. REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti L. 3.000 2.9 MAG. 2001 SEZIONE SECONDA CIVILE IL CANCELLIERE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. FRANCO PONTORIERI Cou-16791 Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Rep. 2596 Dott. ROSARIO DE JULIO Consigliere Consigliere Dott. OLINDO SCHETTINO Dott. FIORE FRANCESCO PAOLO Consigliere ha pronunciato la seguente: LIRE 3000 SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: CƠ ES, elettivamente domiciliata in Roma, via Catone n. 29, nello CG507298 studio dell'avv. Pinuccia Calcaterra, difesa dall'avv. Raffaele di Bonito, in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
FE NI, elettivamente domiciliato in Roma alla via di Porta Pinciana n. 10, presso l'avv. Mario Santaroni, difeso dall'avv. Giuseppe Di Meglio, in virtù di mandato in atti;
- controricorrente -
6286/1999 lacono / IN 401/01 Udienza del 6 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 2 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 6 ottobre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, con sentenza del 18 gennaio 1995, accogliendo la domanda proposta da VA IN nei confronti di GN IA, ordinava a costei di reintegrare l'attore nel possesso del terrazzo posto sul lato nord ovest della sua abitazione sita alla località जो Maronti del Comune di Barano, con ripristino dello stato dei luoghi, ती condannandola inoltre al risarcimento dei danni nella misura di £.
7.000.000. Tale decisione veniva confermata dal Tribunale di Napoli, con sentenza del 6 ottobre 1998, a seguito di impugnazione della IA. Il tribunale stabiliva anzitutto, in relazione alla eccezione sollevata dalla IA di inapplicabilità del disposto di cui al primo comma dell'art. 705 c.p.c., alla stregua della sentenza della Corte cost. 3 febbraio 1992 n. 25, avendo ella fatto valere il proprio diritto di proprietà sul terrazzo del quale il IN aveva chiesto la tutela possessoria, che invece tale disposizione nella specie era operante, dovendo escludersi che dalla esecuzione della decisione del primo giudice potesse derivare all'appellante un pregiudizio irreparabile. Rilevava infatti che il ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla reintegra ordinata dal pretore concretava una attività, da parte della IA, di scarsissima rilevanza L N economica, consistente nella ricostruzione del muretto di confine e di un pergolato 1 6286/1999 lacono/IN Udienza del 6 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 3 e nella messa in opera di alcune parti del pavimento, così come l'eventuale ricollocazione delle opere anzidette in caso di vittoria della lacono nel futuro giudizio petitorio, da effettuarsi comunque a spese della controparte eventualmente soccombente. Per quanto riguardava l'eccezione "feci sed iure feci" sollevata dalla IA in primo grado, sotto il profilo della sussistenza in suo favore di uno ius possessionis, il tribunale rilevava che dalla espletata prova testimoniale, e dalla stessa ricostruzione dei fatti effettuata dalla difesa dell'appellante, risultava che effettivamente costei alla fine del 1989 aveva posto in essere i comportamenti lamentati dal IN, mentre doveva escludersi che da parte della stessa sussistesse un possesso o compossesso della terrazza. Gli stessi testi indicati dalla IA avevano infatti affermato che tra la fine del 1988 e l'inizio del 1989, e quindi alcuni mesi prima del lamentato spoglio, il IN aveva delimitato con un muretto l'area in contestazione, collocando su parte di essa il pergolato. Doveva ritenersi quindi che la situazione di promiscuità, affermata dall'appellante come conseguenza di una forma di tolleranza, era del tutto cessata con la creazione della recinzione, che impediva ai possessori del fondo della IA di continuare ad accedere alla terrazza. Inoltre la recinzione, unitamente alla pavimentazione e alla creazione del pergolato costituivano segno esteriore inequivocabile della sussistenza di un possesso esclusivo da parte del IN. Il tribunale rilevava poi che correttamente il pretore aveva condannato la lacono al risarcimento dei danni, in quanto in corso di causa il IN, dopo l'emissione del provvedimento interdittale da parte del pretore, aveva dovuto provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, previa eliminazione delle opere 6286/1999 lacono IN Udienza del 6 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 4 erette dalla IA. Inoltre il pretore correttamente non aveva dato valore alla nota spese prodotta dal IN, liquidando la somma di £.
7.000.000 in via equitativa. Ricorre per la cassazione di tale sentenza la IA, in base a due motivi, contrastati dal controricorso del IN. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione degli artt. 2697, 1226 c.c. e 115 c.p.c., nonché l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza la ricorrente si duole che il tribunale, dopo avere affermato nella prima parte della motivazione della sentenza che la reintegrazione dello stato dei luoghi ordinata dal pretore implicava, da parte della IA, un'attività di scarsissima rilevanza economica, poiché la ricostruzione del muretto di confine e del pergolato e la messa in opera di alcune parti del pavimento potevano essere effettuate con limitato esborso, nella successiva parte della sentenza, allorché si trattava di valutare l'entità del danno subito dal IN, che aveva dovuto provvedere a proprie spese al ripristino della terrazza, del pergolato e della recinzione, ha ritenuto congrua la somma di £.
7.000.000 liquidata dal pretore, vale a dire una somma non certo di limitato importo. Peraltro, secondo la ricorrente, la domanda di risarcimento, in mancanza di una prova specifica del relativo ammontare, che avrebbe potuto essere facilmente fornita, ed in assenza dei presupposti di cui all'art. 1226 c.c., avrebbe dovuto essere rigettata. Il motivo non può avere accoglimento. Non sussiste infatti la lamentata contraddittorietà della sentenza impugnata in quanto la stessa, indipendentemente dalle espressioni usate, ha 6286/1999 lacono IN Udienza del 6 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. .. 105 ampiamente evidenziato che la Corte costituzionale, con la decisione del 3 febbraio 1992 n. 25, ha dichiarato l'illegittimità del 1° comma dell'art. 705 c.p.c. nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto. Ha correttamente spiegato la sentenza che per pregiudizio irreparabile non deve intendersi quello non risarcibile all'esito dell'eventuale vittorioso giudizio petitorio, bensì quello - in via esemplificativa - implicante la distruzione, totale o parziale, di un manufatto destinato all'uso abitativo del convenuto, o nel quale questi eserciti attività produttive o commerciali, o che costituisca elemento п essenziale per la fruibilità di un fondo, o che presenti caratteristiche tecnico - а costruttive e dimensioni tali da fare ritenere eccessivamente oneroso, per il resistente che assume di essere titolare del diritto, la sua demolizione e successiva F eventuale ricostruzione. Nel caso di specie il terrazzo in questione non aveva nessuna di tali caratteristiche, costituendo solo la pertinenza di un immobile abitativo, e non aveva né dimensioni, né caratteristiche costruttive tali da rendere eccessivamente onerosa la demolizione ed eventuale ricostruzione delle poche opere (muretto di confine, pergolato, ecc.) necessarie alla fruizione dello spazio da parte del IN. La somma liquidata a costui a titolo di risarcimento del danno, del resto, di solo £. 7.000.000, giustamente non è stata considerata tale da fare ritenere eccessivamente oneroso il ripristino. La scelta del giudice di merito di liquidare il danno in via equitativa, non risulta poi neppure essa censurabile, tenuto conto della oggettiva difficoltà di 6286/1999 lacono / IN Udienza del 6 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. documentare tutto quanto speso per il ripristino della terrazza in questione. La valutazione di tale difficoltà costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non censurabile nel giudizio di legittimità allorché sia sorretto, come nella specie, da adeguata motivazione. Con il secondo motivo la IA denunzia poi la violazione degli artt. 1140, 1144, 1168 c.c., 113, 115 e 116 c.p.c., nonché l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza, sostenendo che il IN non avrebbe esercitato un possesso pieno sulla parte di suolo costituita dalla terrazza, ma solo una forma di detenzione precaria fondata sulla mera tolleranza dell'altra parte. Ciò risulterebbe chiaramente dalla deposizione da lui resa nel giudizio di divisione intercorso tra le sorelle IA, i cui atti sono stati prodotti nel giudizio di merito, ma che il tribunale ha ignorato, così come non ha tenuto conto di due foto и riproducenti lo stato dei luoghi, scattate rispettivamente il 6 aprile 1989 ed il 16 м F aprile 1991, dalle quali risultava che ad un certo momento il IN aveva iniziato l'esecuzione di opere, come la realizzazione di una scala in muratura. la recinzione del terrazzo con un muretto, ecc., per cui era stata legittima la reazione di essa ricorrente contro l'illegittimo comportamento del vicino. Neppure questo motivo risulta fondato. La deposizione resa dal IN nel giudizio di divisione tra gli eredi IA ha in realtà un senso diverso da quello ad essa attribuito dalla ricorrente, che ne ha peraltro correttamente trascritto il testo nel ricorso. Infatti il predetto dichiarò in tale circostanza di avere posseduto per 6/7 anni il fondo di proprietà IA, fino a quando AR IA non vi costruì sopra una baracca. Ha tuttavia aggiunto che ancora al momento della deposizione egli possedeva circa 18 6286/1999 lacono/IN Udienza del 6 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 7 metri di detto fondo, al confine con la sua proprietà. Correttamente, quindi, il giudice di merito non ha tratto da tali dichiarazioni elementi di giudizio sfavorevoli alle tesi del IN, avendone evidentemente desunto che questi, allorché parlava della parte di terreno della IA da lui posseduto, si riferiva proprio alla zona poi trasformata in terrazza. Quanto alle due foto, è evidente che non si può trarre alcun elemento di giudizio dalla descrizione fatta dalla ricorrente di ciò che risulterebbe dalle stesse, anche perché, comunque, la censura riguarda elementi di fatto acquisiti e valutati dal giudice di merito con un apprezzamento che non può essere rimesso in discussione in questa sede. P0.000) L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il 40000 rigetto dello stesso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento 290000 spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.delle
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 78600 oltre a £.
2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile From uandoPoufour della Corte Suprema di Cassazione, il 6 marzo 2001. Vlogs Briggio est. AGENZIA DELS ENTRA ROMA Registrato in data2 SET. 2006 an. 29955 Serie. 149.77 IL CANCELLIERE C1 ANOVER Paolo Talarico Velazco EPOSITATO IN CANCELLERIA 29 MAG. 2001.R IL CANCELLIERE C1 oma SE 6286/1999 lacono / IN Udienza del 6 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio