Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00584/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01035/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2025, proposto da
A.I.A.S. Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Tronci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau e Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AI EN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso inviata a mezzo PEC in data 8 settembre 2025, con cui l’A.I.A.S. Cagliari ha chiesto all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna l’ostensione e il rilascio di copia di tutti gli atti relativi al procedimento di assegnazione in favore della medesima A.I.AS. del complesso immobiliare sito in Cagliari, Viale Poetto n. 312.
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti con l’istanza di accesso del 8 settembre 2025 e, per l’effetto, per la condanna della Regione Sardegna all’esibizione e al rilascio di copia della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. BE ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, l’Associazione Italiana Assistenza agli Spastici-Cagliari, in concordato preventivo, ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del silenzio-rifiuto, formatosi sull’istanza di accesso agli atti inviata a mezzo PEC in data 8 settembre 2025, con cui la ricorrente ha chiesto all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna l’ostensione e il rilascio di copia di tutta la documentazione relativa al procedimento di assegnazione in favore della medesima del complesso immobiliare sito in Cagliari, Viale Poetto n. 312.
2. Espone la ricorrente di svolgere le proprie attività istituzionali principalmente nel sito di Cagliari, nel viale Poetto n°312, in un complesso immobiliare intestato alla Regione Autonoma della Sardegna e pervenuto nella disponibilità dell’Associazione con contratto n. 9295 di rep. in data 25 febbraio 1972, allo scopo di consentire alla predetta di perseguire le finalità associative.
3. Rappresenta l’Associazione che sin dal 1972 l’immobile è stato oggetto di rilevanti interventi manutentivi, eseguiti a esclusivo carico dell’Associazione, previa specifica autorizzazione della Regione, che ne hanno sostanzialmente quadruplicato la consistenza.
4. Precisa l’AIAS di aver ceduto, in seno alla procedura di concordato preventivo cui è stata sottoposta e in esito alla relativa procedura di gara, il ramo d’azienda relativo alle prestazioni socio assistenziali svolte presso il centro del Poetto, mantenendo in disponibilità i locali all’interno dei quali veniva svolta l’attività.
5. A seguito di apposita istanza del 1° luglio 2025 l’aggiudicatario, SAIA Riabilitazione s.r.l., otteneva l’autorizzazione, in via provvisoria, a poter esercitare le attività oggetto di cessione all’interno della struttura di Viale Poetto n° 312 e, in conseguenza di quanto sopra, la Regione Sardegna comunicava all’associazione ricorrente l’intenzione di recedere dal contratto di comodato in essere a far data dal 24 febbraio 2026.
6. Rappresenta, tuttavia, la ricorrente come in tale sede vengano realizzate le finalità istituzionali sulla base delle quali l’immobile era stato concesso e, in particolare, in essa operi il centro di coordinamento di tutte le attività svolte presso gli altri centri della Sardegna.
7. Una volta venutasi a creare la menzionata criticità, al fine di verificare lo status giuridico del rapporto di concessione/comodato, la ricorrente presentava, in data 5 settembre 2025, una prima istanza di accesso con la quale richiedeva l’ostensione degli atti di affidamento alla SA.IA, s.r.l. (il cui documento veniva tempestivamente inviato alla ricorrente) e, in data 8 settembre 2025, trasmetteva una ulteriore richiesta tesa ad ottenere l’inoltro di tutta la documentazione relativa all’immobile concesso in uso all’A.I.A.S. Cagliari sin dal primo contratto del 1972.
8. Rappresenta, tuttavia, la ricorrente come l’amministrazione non abbia fornito alcun riscontro, dovendosi, pertanto, ritenere integrata la fattispecie di silenzio-rifiuto.
9. Avverso tale contegno omissivo è insorta, pertanto, la ricorrente che ha dedotto la violazione degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990.
9.1. Rappresenta l’esponente di essere titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata all’esibizione della richiesta documentazione essendo questa necessaria per avere contezza della precisa consistenza dell’iter giuridico-amministrativo stratificatosi in oltre cinquanta anni e, quindi, per valutare se sussistano i presupposti per agire a tutela dei propri diritti ed interessi, e si duole del comportamento dell’Amministrazione regionale asseritamente violativo dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, oltre che lesivo del diritto di difesa dell’associazione ricorrente.
10. Si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale che ha rappresentato di aver trasmesso in data 20.11.2025 tutta la pertinente documentazione presente agli atti dell’ufficio.
11. Con memoria di replica depositata il 9 gennaio 2026 l’Associazione ricorrente si duole del fatto che la documentazione per la quale è stato assentito l’accesso si arresterebbe 1992 e che sarebbe inverosimile ritenere che da tale data ad oggi non sarebbe intervenuta alcuna ulteriore interlocuzione formale tra gli uffici regionali e l’A.I.A.S.
12. All’udienza camerale del 21 gennaio 2026 il Collegio, con l’accordo delle parti, disponeva il rinvio della trattazione al fine di consentire all’amministrazione di dare pieno riscontro all’istanza di accesso.
13. Con memoria depositata il 3 marzo 2026 l’amministrazione rappresentava di aver messo a disposizione del personale delegato dalla parte ricorrente tutto il materiale d’archivio disponibile relativo ai rapporti in argomento.
In particolare, l’amministrazione evidenziava di aver consegnato alla ricorrente, con nota del 23 febbraio 2026 e in riscontro a specifica richiesta, copia della documentazione presente nei propri fascicoli.
14. Con memoria del 13 marzo 2026 la ricorrente dichiarava che, a seguito dell’ostensione e della consegna dell’ulteriore documentazione, il proprio interesse doveva ritenersi soddisfatto, avendo ricevuto la documentazione richiesta, e concludeva pertanto per la declaratoria di cessata materia del contendere.
15. Il Collegio osserva che, alla luce della dichiarata portata satisfattiva dell’ostensione della documentazione reperita dall’amministrazione, sussistono i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
16. Quanto alle spese di lite, il Collegio ravvisa giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti anche alla luce del concorde avviso raggiunto, sul punto, dalle parti in udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio AN, Presidente FF
Gabriele Serra, Primo Referendario
BE ON, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE ON | Antonio AN |
IL SEGRETARIO