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Sentenza 30 agosto 2023
Sentenza 30 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/08/2023, n. 36246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36246 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI nel giudizio di prevenzione a carico di: LU ET nato a [...]( ITALIA) il 20/01/1983 avverso il decreto del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG PERLA LORI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36246 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 30/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Bari — Sezione Misure di Prevenzione, decidendo sulla impugnazione proposta dal Pubblico ministero avverso il provvedimento del 9 maggio 2022, con il quale il Tribunale di Bari aveva respinto la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di TR LU, rigettava l'appello, confermando, così, il provvedimento impugnato. Richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la Corte di appello, in piena sintonia con il primo giudice, osservava che, nel vigente ordinamento, opererebbe la presunzione di 'non pericolosità' in capo a chi sia stato sottratto alla misura preventiva perché ristretto per un periodo superiore a due anni, presunzione vincibile col necessario giudizio di rivalutazione e conferma della pericolosità. Non potrebbe, dunque, formularsi un giudizio di pericolosità attuale in caso di sospensione della misura di prevenzione per più di due anni in conseguenza della detenzione del proposto, il quale potrebbe esservi sottoposto solo dopo un procedimento ulteriore che, tuttavia, "valutate le sopravvenienze, potrebbe rendere completamente inutile la prima valutazione". 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo violazione degli artt. 7, 8, 11 e 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 e motivazione apparente. Il Procuratore ricorrente rimprovera ai giudici di merito di essere incorsi in un errore di diritto, consistito nell'aver confuso, sovrapponendo due piani diversi, la valutazione dei presupposti richiesti per l'applicazione della misura di prevenzione personale con la eseguibilità della stessa "per effetto di una contemporanea sottoposizione ad una misura cautelare, o detentiva in espiazione di pena, incompatibili con la sorveglianza speciale tanto da determinarne la sospensione". Ricordato che la "novella" del 2017, con la introduzione dei commi 2-bis e 2-Ler nell'art. 14 d.lgs. n. 159/2011, ha continuato a tenere separato il giudizio sui presupposti della misura da quello sulla sussistenza dei presupposti per la concreta eseguibilità di essa e che la ratio del citato comma 2-ter affonda le sue radici nella eventualità che un trattamento rieducativo intramurario per oltre due anni potrebbe essere idoneo ad allontanare il giudizio di pericolosità sociale del condannato, il ricorrente censura come erroneo il procedimento valutativo operato da Tribunale e Corte di appello in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 11 d.lgs. n. 159/2011 e parimenti erroneo il riferimento ai casi di sospensione della misura di prevenzione ai sensi dell'art. 14, commi 2-bis e 2-ter stesso decreto, concludendo per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in adesione alle tesi sviluppate in ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Occorre prendere le mosse, nell'affrontare il caso sottoposto all'odierno vaglio, dalla fondamentale decisione delle Sezioni Unite, n. 6 del 25/3/1993, Tumminelli, Rv. 194063, che ha affermato il principio, per cui «La sola condizione richiesta per l'applicabilità di una misura di prevenzione è l'esistenza della pericolosità sociale del proposto, che va accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l'afferma. Ne consegue che, una volta che la pericolosità sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, la misura deve essere disposta, senza che sia impedita dalla possibilità di futuri mutamenti della personalità del soggetto». Tale principio è stato completato e precisato da un successivo intervento del massimo Consesso nomofilattico, che ha statuito: «La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche nei confronti di persona detenuta, sicché, dovendosi distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione e attenendo la sua incompatibilità con lo stato di detenzione del proposto unicamente alla esecuzione della misura stessa, questa può avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, ferma restando la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca, per l'eventuale venire meno della pericolosità in conseguenza dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena» (Sez. U, n. 10281 del 25/10/2007, dep. 2008, Gallo, Rv. 238658). Sez. U "Tumminelli", chiamate a risolvere il contrasto sulla questione concernente l'interrogativo se la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, allora prevista dall'art. 3 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, fosse applicabile a persona detenuta in espiazione di pena, confermarono l'indirizzo favorevole all'adozione della misura della sorveglianza speciale anche nei confronti del detenuto in espiazione di pena, con una serie di puntualizzazioni. Vale la pena, anche a costo di appesantire la presente esposizione, riportare per esteso i brani cruciali della sentenza, per comprendere appieno l'iter argamentativo seguito dalle Sezioni Unite, costituente la solida impalcatura sulla quale si sono innestati gli ulteriori conformi interventi ermeneutici. Osserva il Supremo Consesso: «3. - Tenendo presente la distinzione, che si palesa rilevante ai fini interpretativi, tra i due momenti dell'applicazione e dell'esecuzione della misura della sorveglianza speciale, e posto che manca nella legge un'espressa disciplina dei rapporti fra sorveglianza speciale e detenzione per precedente reato, il collegio ritiene di dover risolvere il contrasto sottopostogli confermando l'indirizzo giurisprudenziale favorevole all'adozione della misura della sorveglianza speciale anche nei confronti del detenuto in espiazione di pena, con le puntualizzazioni di cui più avanti. 3 Come accennato, nella legge n. 1423 non si ritrova alcuna norma che osti all'applicabilità della sorveglianza speciale nei confronti di chi sia stato in stato di detenzione per precedente reato nel momento in cui il tribunale è chiamato a decidere: non l'art. 10 che regola il conflitto tra misure di sicurezza e misure di prevenzione;
non l'art. 11 che prevede un nuovo decorso del termine stabilito per la sorveglianza quando il sorvegliato debba espiare una pena per reato commesso durante l'applicazione della misura;
non l'art. 12 cpv. che prevede la non computabilità del tempo trascorso in custodia preventiva o in espiazione di pena nella durata dell'obbligo di soggiorno. Gli argomenti addotti in contrario sono essenzialmente due: a) non potrebbe considerarsi "pericoloso per la sicurezza pubblica" in forza dell'art. 3 della succitata legge chi, essendo detenuto in espiazione di pena, trovasi nell'impossibilità di commettere le azioni per la cui prevenzione è predisposta la misura in discorso;
b) ritenere, d'altro canto, la pericolosità del soggetto con riferimento al momento in cui si troverà di nuovo in stato di libertà e la misura potrà essere eseguita, equivarrebbe a misconoscere preventivamente ogni effetto correttivo all'espiazione della pena. È anzitutto da rilevare che la prima di dette obiezioni non è ritenuta valida nei confronti di chi si trova in stato di custodia cautelare: la stessa giurisprudenza di questa corte che nega l'applicabilità della misura di prevenzione a chi sta espiando una pena detentiva, introduce una netta distinzione tra quest'ultima ipotesi e quella dello stato di custodia cautelare, considerando che tale stato può in ogni momento cessare in applicazione delle norme del codice di rito che regolano la materia e per conseguenza la pericolosità del destinatario può nuovamente esplicarsi in concreto, cosicché non può davvero affermarsi che l'emanazione del provvedimento di prevenzione non abbia nei suoi confronti ragione di essere. Peraltro, con riguardo all'ipotesi in cui il destinatario si trovi in espiazione di pena, entrambe le obiezioni suddette cadono se si tiene presente la distinzione tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura. La incompatibilità della sorveglianza speciale con lo stato di detenzione del proposto attiene, infatti, alla esecuzione della misura, che potrà avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, restando sempre salva la possibilità per il soggetto di chiedere la revoca della misura successivamente alla sua irrogazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423, per l'eventuale venir meno in concreto della propria pericolosità in virtù dell'espiazione e della incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena. Ma, se da un lato l'inclinazione della persona a delinquere non è necessariamente cancellata dalla espiazione della pena in corso, anche perché la detenzione di per sé stessa non elimina totalmente i contatti con il mondo esterno, d'altro lato deve negarsi che l'interesse all'adozione della misura sia contraddetto dall'impossibilità della sua esecuzione attuale, posto che, al contrario, è reale e concreta l'esigenza della predisposizione della misura stessa affinché essa possa essere immediatamente posta in esecuzione, senza il rischio di pericolose dilazioni, nel momento stesso in cui il detenuto riacquista la libertà. Esigenza tanto più 4 avvertita se è vero che il riacquisto della libertà può aversi ancor prima della completa espiazione della pena, non tanto in virtù degli istituti dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà, delle licenze, dei permessi - i quali costituiscono modalità di attuazione della pena rimesse al giudizio del magistrato di sorveglianza, nel presupposto della meritevolezza del condannato - quanto in dipendenza della possibilità della liberazione anticipata e del rinvio dell'esecuzione della pena. Più in generale, deve ribadirsi che, come questa corte ha sempre ritenuto, la sola condizione richiesta per l'applicabilità di una misura di prevenzione è l'esistenza della pericolosità sociale, e che questa va accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l'afferma (così: Sez. 1, 2 dicembre 1970, Bontade;
Sez. 1, sent. 30 gennaio 1987, Mutari;
Sez. 1, sent. 26 aprile 1989, Garofalo;
Sez. 1, 21 settembre 1989, Giuliano). Pertanto, una volta che la pericolosità sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, la misura deve essere disposta, senza che sia impedita dalla possibilità di futuri mutamenti della personalità del soggetto. La riprova della esattezza di tale conclusione si rinviene nella legge, la quale ha predisposto uno specifico rimedio per l'ipotesi in cui la pericolosità che ha dato luogo all'applicazione della misura venga successivamente meno per qualsiasi ragione, e quindi anche per l'emenda del condannato conseguente al trattamento rieducativo cui egli è stato sottoposto durante la detenzione, prevedendo al secondo comma dell'art. 7 che, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di p.s. proponente, il provvedimento di prevenzione possa essere revocato o modificato quando sia cessata o mutata la causa che l'ha determinato. In sostanza, posto che la pericolosità della persona non è di per sé cancellata dalla privazione della libertà personale, il risultato positivo che può essere raggiunto per effetto del trattamento risocializzante connesso al regime di espiazione della pena, ovvero a seguito della sottrazione del soggetto all'ambiente in cui manifestava la propria condotta pericolosa, può avere rilevanza, secundum legem, soltanto ai fini della revoca della misura. 4. - Ulteriori implicite ma inequivocabili conferme normative della compatibilità fra sorveglianza speciale e detenzione in espiazione di pena si traggono poi da altre norme. Anzitutto la norma dell'art. 10 della legge citata, secondo la quale non si può far luogo alla sorveglianza speciale durante una misura di sicurezza detentiva o durante la libertà vigilata. Il silenzio mantenuto circa la detenzione per effetto di condanna autorizza a contrariis, anche in ragione della specificità della ratio legis, collegata alla natura delle misure di sicurezza, di ravvisare legislativamente confermata la detta compatibilità. Uguale argomento è offerto dall'art. 2 ter, ottavo comma, della L 31 maggio 1965 n. 575 (articolo aggiunto dall'art. 14 L. 13 settembre 1982 n. 646, e modificato dall'art. 2 L. 19 marzo 1990, n. 55), il quale autorizza il procedimento di prevenzione, ai fini dell'applicazione di provvedimenti di sequestro o confisca, anche contro persone sottoposte ad una misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata. Allo stesso modo, il comma precedente dichi' ra 5 /1 i ut, perseguibile o promovibile il procedimento di prevenzione nei confronti di persone assenti, residenti o dimoranti all'estero, alle quali, evidentemente, la sorveglianza speciale si presuppone inapplicabile. Poiché l'esigenza di disporre misure patrimoniali può porsi, ovviamente, anche nel caso di persone in espiazione di pena, la mancata estensione a questo caso dell'autorizzazione al procedimento di prevenzione ai detti fini può solo significare che l'adottabilità nei loro confronti delle misure di prevenzione personali, presupposto dell'adozione delle misure patrimoniali, è considerata dalla legge come indubbia e scontata: il che elimina in radice la necessità di previsioni come quelle suddette. Coerentemente con tale lettura delle norme, questa Corte ha puntualmente affermato (Sez. I, 5 marzo 1990, n. 286 Cava) che nel caso in cui la misura di prevenzione sia applicata a un detenuto, il termine per la prestazione della cauzione prevista dall'art.
3-bis della legge n. 575 del 1965 (aggiunto dall'art. 15 L. 13 settembre 1976 n. 646) decorre dalla data in cui l'esecuzione della sorveglianza speciale - sospesa durante la pena - ha inizio. In conclusione, la tesi dell'incompatibilità tra sorveglianza speciale ed espiazione di pena detentiva dev'essere respinta anche perché essa condurrebbe alla grave conseguenza - contraria al descritto sistema della legge n. 575 del 1965 - di rendere inapplicabili le misure patrimoniali da questa legge volute e di frustrare, rinviandole a dopo la cessazione della pena, l'esigenza di urgenza e prontezza che è alla loro base». Il principio-guida, enunciato da Sez. U "Tumnninelli", ribadito e precisato da Sez. U "Gallo", ha dato luogo a un consolidato orientamento ermeneutico che ha consentito, in seguito, di affermare l'applicabilità della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza anche a persona detenuta in espiazione dell'ergastolo, rispetto alla quale - si è detto - il presupposto dell'attualità della pericolosità può essere valutato nonostante lo stato di detenzione, giacché la pena in questione, quantunque, in linea di principio, perpetua e, come tale, teoricamente ostativa all'esecuzione della misura di prevenzione, è di fatto suscettibile di estinzione attraverso numerosi istituti previsti dall'ordinamento penale e, quindi, non è incompatibile con l'eseguibilità della misura stessa, alla quale è possibile dare corso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, sempre che ne permanga la pericolosità sociale (Sez. 6, n. 40270 del 27/6/2018, Tripodi, Rv. 273845; Sez. 6, n. 49881 del 6/12/2012, L.auria, Rv. 253672). 3. L'illustrato orientamento non è rimasto scalfito dai successivi sviluppi giurisprudenziali e normativi, tenuto conto, a quest'ultimo riguardo, del carattere prevalentemente ricognitivo e di coordinamento del c.d. 'Codice antimafia' (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) e di quant'altro si dirà. 3.1. Merita, in primo luogo, considerazione la sentenza n. 291 del 2013, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 12 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché, in via consequenziale, del subentrato art. 15 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che - nel caso di sospensione dell'esecuzione di una misura di prevenzione personale a causa dello stato di detenzione, per espiazione di pena, del sottoposto - lygano 6 giudiziario che ha adottato la misura valuti, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, al momento della cessata espiazione della pena ed ai fini dell'eventuale nuova applicazione della misura di prevenzione. Dopo avere ricordato che costituisce 'diritto vivente', da una parte, l'applicabilità delle misure di prevenzione personali a soggetti in stato di detenzione per titolo definitivo, "giacché la sola condizione richiesta a tal fine è la pericolosità sociale, da accertare con riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che la afferma", e, dall'altra, l'incompatibilità tra misura di prevenzione personale e stato di detenzione in rapporto alla fase esecutiva, che andrà, dunque, necessariamente differita al momento in cui detto stato sia venuto a cessare, la Corte Costituzionale ha considerato tale sistema non rispondente ai canoni dell'eguaglianza e della ragionevolezza nel raffronto con quello relativo alle misure di sicurezza, anch'esse fondate sulla pericolosità sociale. Al riguardo, ha rilevato che tra il modello delle misure di sicurezza, che esige la reiterazione della verifica della pericolosità sociale anche al momento dell'esecuzione, e quello delle misure di prevenzione, che considera sufficiente la verifica operata in fase applicativa, salva l'eventuale iniziativa dell'interessato intesa a contrastarla, è preferibile il primo che tiene conto del dato pacifico che "il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile" specie se l'interessato è persona, come il detenuto in espiazione pena definitiva, che, durante tale lasso temporale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione. Non può trovare ingresso una presunzione, pure solo iuris tantum, di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, insita in un assetto che attribuisca alla verifica della pericolosità operata in fase applicativa una efficacia sine die, salvo che non intervenga una sua vittoriosa contestazione da parte dell'interessato. Ciò che rileva, infatti, anche nel settore delle misure di prevenzione, è che la pericolosità sociale sia comunque attuale anche nel momento in cui la misura viene eseguita, "giacché, in caso contrario, le limitazioni della libertà personale nelle quali la misura stessa si sostanzia rimarrebbero carenti di ogni giustificazione". Ciò non toglie - conclude il Giudice delle leggi - che resti rimessa all'applicazione giudiziale l'individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterata verifica della pericolosità sociale possa essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell'esecuzione della misura di prevenzione. 3.2. Successivamente è intervenuto il legislatore, che ha dettato apposita disciplina di recepimento, novellando, per effetto dell'art. 4, comma 1, legge 17 ottobre 2017, n. 161, l'art. 14 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel quale sono stati inseriti i commi 2-bis e 2-ter. Secondo le nuove disposizioni, l'esecuzione della sorveglianza speciale rimane sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare (comma 2-bis) o a detenzione per espiazione di pena (comma 2-ter). 7 Nel caso di detenzione per espiazione pena ultra-biennale, è necessaria la verifica della attuale pericolosità del proposto ad opera del tribunale, anche d'ufficio. Il tribunale competente deve, ai fini del decidere, assumere le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione;
se, invece, persiste, il tribunale ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato. 3.2.1. Nel sistema delineato dai citati commi 2-bis e 2-ter dell'art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, la detenzione di lunga durata determina la sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione. Tale sospensione non cessa automaticamente con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il tribunale competente non accerti la persistenza delle pericolosità dell'interessato. La nuova verifica di pericolosità rappresenta, pertanto, una condizione di efficacia della misura di prevenzione, in difetto della quale non può neppure configurarsi il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Sez. U, n. 51407 del 21/6/2018, M., Rv. 273952). 3.2.2. Tenuto conto della ratio della riforma, che è quella di attualizzare periodicamente la valutazione di pericolosità sociale già effettuata in sede di applicazione della misura, in stretta correlazione all'immutata possibilità di disporla, in presenza presupposti, anche nei confronti dei proposti detenuti, il comma 2-ter deve essere interpretato nel senso di imporre la rivalutazione della pericolosità, ai fini dell'efficacia della misura, ogni qual volta il periodo di sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale, a causa dello stato di detenzione per espiazione pena, abbia superato i due anni. In favore di tale opzione ermeneutica depone il tenore letterale della disposizione, che ricollega la durata biennale solo alla detenzione patita in costanza della sospensione della sorveglianza speciale già applicata e non alla detenzione patita prima dell'applicazione della misura di prevenzione personale. Pertanto, la rivalutazione della pericolosità del proposto costituisce condizione di efficacia della misura non quando la sorveglianza speciale debba essere eseguita nei confronti di un soggetto rimasto detenuto per più di due anni„ a prescindere dall'epoca in cui è stato emesso il decreto che l'ha disposta, ma solo se sia decorso un biennio tra la data in cui è stato emesso tale provvedimento e la sua messa in esecuzione (Sez. 1, n. 15396 del 17/1/2023, Mazzaro, Rv. 284482). 4. Come è dato desumere dalla premessa ricostruzione del quadro giurisprudenziale e normativo aggiornata all'attualità, l'indirizzo interpretativo che la stessa Corte Costituzionale definì aver assunto le connotazioni di 'diritto vivente' non è stato in alcun modo messo in crisi dall'intervento del legislatore del 2017, che ha lasciato immutata la distinzione dei piani attinenti, da un lato, ai presupposti di applicabilità della misura di prevenzione personale (pericolosità sociale attuale) e, dall'altro, ai presupposti della sua eseguibilità in copereto, 8 Il Consigliere estensore subordinata, nei casi previsti dalla illustrata 'novella', a una rinnovata valutazione della pericolosità sociale del proposto, già sottoposto a detenzione, in espiazione della pena, per un periodo superiore ai due anni. Nella confermata assenza di interferenza alcuna fra detti piani, errata in diritto deve considerarsi la soluzione decisoria cui è approdata la Corte di appello di Bari, che ha, tra l'altro, introdotto, a sostegno della decisione, un concetto - quello di "utilità/inutilità" della deliberazione - cui la giurisprudenza costituzionale e di legittimità e il legislatore, nella materia che ci occupa, non hanno mai fatto ricorso. 5. Tanto impone l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari, che si atterrà ai principi richiamati, procedendo, di conseguenza, alla valutazione dell'attualità della pericolosità sociale del proposto ai fini della decisione sulla richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale formulata dal Pubblico ministero: come chiarito da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione». di Bari.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello Così deciso in Roma, il 30 giugno 2023 Il Preside
lette le conclusioni del PG PERLA LORI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36246 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 30/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Bari — Sezione Misure di Prevenzione, decidendo sulla impugnazione proposta dal Pubblico ministero avverso il provvedimento del 9 maggio 2022, con il quale il Tribunale di Bari aveva respinto la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di TR LU, rigettava l'appello, confermando, così, il provvedimento impugnato. Richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la Corte di appello, in piena sintonia con il primo giudice, osservava che, nel vigente ordinamento, opererebbe la presunzione di 'non pericolosità' in capo a chi sia stato sottratto alla misura preventiva perché ristretto per un periodo superiore a due anni, presunzione vincibile col necessario giudizio di rivalutazione e conferma della pericolosità. Non potrebbe, dunque, formularsi un giudizio di pericolosità attuale in caso di sospensione della misura di prevenzione per più di due anni in conseguenza della detenzione del proposto, il quale potrebbe esservi sottoposto solo dopo un procedimento ulteriore che, tuttavia, "valutate le sopravvenienze, potrebbe rendere completamente inutile la prima valutazione". 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo violazione degli artt. 7, 8, 11 e 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 e motivazione apparente. Il Procuratore ricorrente rimprovera ai giudici di merito di essere incorsi in un errore di diritto, consistito nell'aver confuso, sovrapponendo due piani diversi, la valutazione dei presupposti richiesti per l'applicazione della misura di prevenzione personale con la eseguibilità della stessa "per effetto di una contemporanea sottoposizione ad una misura cautelare, o detentiva in espiazione di pena, incompatibili con la sorveglianza speciale tanto da determinarne la sospensione". Ricordato che la "novella" del 2017, con la introduzione dei commi 2-bis e 2-Ler nell'art. 14 d.lgs. n. 159/2011, ha continuato a tenere separato il giudizio sui presupposti della misura da quello sulla sussistenza dei presupposti per la concreta eseguibilità di essa e che la ratio del citato comma 2-ter affonda le sue radici nella eventualità che un trattamento rieducativo intramurario per oltre due anni potrebbe essere idoneo ad allontanare il giudizio di pericolosità sociale del condannato, il ricorrente censura come erroneo il procedimento valutativo operato da Tribunale e Corte di appello in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 11 d.lgs. n. 159/2011 e parimenti erroneo il riferimento ai casi di sospensione della misura di prevenzione ai sensi dell'art. 14, commi 2-bis e 2-ter stesso decreto, concludendo per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in adesione alle tesi sviluppate in ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Occorre prendere le mosse, nell'affrontare il caso sottoposto all'odierno vaglio, dalla fondamentale decisione delle Sezioni Unite, n. 6 del 25/3/1993, Tumminelli, Rv. 194063, che ha affermato il principio, per cui «La sola condizione richiesta per l'applicabilità di una misura di prevenzione è l'esistenza della pericolosità sociale del proposto, che va accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l'afferma. Ne consegue che, una volta che la pericolosità sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, la misura deve essere disposta, senza che sia impedita dalla possibilità di futuri mutamenti della personalità del soggetto». Tale principio è stato completato e precisato da un successivo intervento del massimo Consesso nomofilattico, che ha statuito: «La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche nei confronti di persona detenuta, sicché, dovendosi distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione e attenendo la sua incompatibilità con lo stato di detenzione del proposto unicamente alla esecuzione della misura stessa, questa può avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, ferma restando la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca, per l'eventuale venire meno della pericolosità in conseguenza dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena» (Sez. U, n. 10281 del 25/10/2007, dep. 2008, Gallo, Rv. 238658). Sez. U "Tumminelli", chiamate a risolvere il contrasto sulla questione concernente l'interrogativo se la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, allora prevista dall'art. 3 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, fosse applicabile a persona detenuta in espiazione di pena, confermarono l'indirizzo favorevole all'adozione della misura della sorveglianza speciale anche nei confronti del detenuto in espiazione di pena, con una serie di puntualizzazioni. Vale la pena, anche a costo di appesantire la presente esposizione, riportare per esteso i brani cruciali della sentenza, per comprendere appieno l'iter argamentativo seguito dalle Sezioni Unite, costituente la solida impalcatura sulla quale si sono innestati gli ulteriori conformi interventi ermeneutici. Osserva il Supremo Consesso: «3. - Tenendo presente la distinzione, che si palesa rilevante ai fini interpretativi, tra i due momenti dell'applicazione e dell'esecuzione della misura della sorveglianza speciale, e posto che manca nella legge un'espressa disciplina dei rapporti fra sorveglianza speciale e detenzione per precedente reato, il collegio ritiene di dover risolvere il contrasto sottopostogli confermando l'indirizzo giurisprudenziale favorevole all'adozione della misura della sorveglianza speciale anche nei confronti del detenuto in espiazione di pena, con le puntualizzazioni di cui più avanti. 3 Come accennato, nella legge n. 1423 non si ritrova alcuna norma che osti all'applicabilità della sorveglianza speciale nei confronti di chi sia stato in stato di detenzione per precedente reato nel momento in cui il tribunale è chiamato a decidere: non l'art. 10 che regola il conflitto tra misure di sicurezza e misure di prevenzione;
non l'art. 11 che prevede un nuovo decorso del termine stabilito per la sorveglianza quando il sorvegliato debba espiare una pena per reato commesso durante l'applicazione della misura;
non l'art. 12 cpv. che prevede la non computabilità del tempo trascorso in custodia preventiva o in espiazione di pena nella durata dell'obbligo di soggiorno. Gli argomenti addotti in contrario sono essenzialmente due: a) non potrebbe considerarsi "pericoloso per la sicurezza pubblica" in forza dell'art. 3 della succitata legge chi, essendo detenuto in espiazione di pena, trovasi nell'impossibilità di commettere le azioni per la cui prevenzione è predisposta la misura in discorso;
b) ritenere, d'altro canto, la pericolosità del soggetto con riferimento al momento in cui si troverà di nuovo in stato di libertà e la misura potrà essere eseguita, equivarrebbe a misconoscere preventivamente ogni effetto correttivo all'espiazione della pena. È anzitutto da rilevare che la prima di dette obiezioni non è ritenuta valida nei confronti di chi si trova in stato di custodia cautelare: la stessa giurisprudenza di questa corte che nega l'applicabilità della misura di prevenzione a chi sta espiando una pena detentiva, introduce una netta distinzione tra quest'ultima ipotesi e quella dello stato di custodia cautelare, considerando che tale stato può in ogni momento cessare in applicazione delle norme del codice di rito che regolano la materia e per conseguenza la pericolosità del destinatario può nuovamente esplicarsi in concreto, cosicché non può davvero affermarsi che l'emanazione del provvedimento di prevenzione non abbia nei suoi confronti ragione di essere. Peraltro, con riguardo all'ipotesi in cui il destinatario si trovi in espiazione di pena, entrambe le obiezioni suddette cadono se si tiene presente la distinzione tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura. La incompatibilità della sorveglianza speciale con lo stato di detenzione del proposto attiene, infatti, alla esecuzione della misura, che potrà avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, restando sempre salva la possibilità per il soggetto di chiedere la revoca della misura successivamente alla sua irrogazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423, per l'eventuale venir meno in concreto della propria pericolosità in virtù dell'espiazione e della incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena. Ma, se da un lato l'inclinazione della persona a delinquere non è necessariamente cancellata dalla espiazione della pena in corso, anche perché la detenzione di per sé stessa non elimina totalmente i contatti con il mondo esterno, d'altro lato deve negarsi che l'interesse all'adozione della misura sia contraddetto dall'impossibilità della sua esecuzione attuale, posto che, al contrario, è reale e concreta l'esigenza della predisposizione della misura stessa affinché essa possa essere immediatamente posta in esecuzione, senza il rischio di pericolose dilazioni, nel momento stesso in cui il detenuto riacquista la libertà. Esigenza tanto più 4 avvertita se è vero che il riacquisto della libertà può aversi ancor prima della completa espiazione della pena, non tanto in virtù degli istituti dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà, delle licenze, dei permessi - i quali costituiscono modalità di attuazione della pena rimesse al giudizio del magistrato di sorveglianza, nel presupposto della meritevolezza del condannato - quanto in dipendenza della possibilità della liberazione anticipata e del rinvio dell'esecuzione della pena. Più in generale, deve ribadirsi che, come questa corte ha sempre ritenuto, la sola condizione richiesta per l'applicabilità di una misura di prevenzione è l'esistenza della pericolosità sociale, e che questa va accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l'afferma (così: Sez. 1, 2 dicembre 1970, Bontade;
Sez. 1, sent. 30 gennaio 1987, Mutari;
Sez. 1, sent. 26 aprile 1989, Garofalo;
Sez. 1, 21 settembre 1989, Giuliano). Pertanto, una volta che la pericolosità sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, la misura deve essere disposta, senza che sia impedita dalla possibilità di futuri mutamenti della personalità del soggetto. La riprova della esattezza di tale conclusione si rinviene nella legge, la quale ha predisposto uno specifico rimedio per l'ipotesi in cui la pericolosità che ha dato luogo all'applicazione della misura venga successivamente meno per qualsiasi ragione, e quindi anche per l'emenda del condannato conseguente al trattamento rieducativo cui egli è stato sottoposto durante la detenzione, prevedendo al secondo comma dell'art. 7 che, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di p.s. proponente, il provvedimento di prevenzione possa essere revocato o modificato quando sia cessata o mutata la causa che l'ha determinato. In sostanza, posto che la pericolosità della persona non è di per sé cancellata dalla privazione della libertà personale, il risultato positivo che può essere raggiunto per effetto del trattamento risocializzante connesso al regime di espiazione della pena, ovvero a seguito della sottrazione del soggetto all'ambiente in cui manifestava la propria condotta pericolosa, può avere rilevanza, secundum legem, soltanto ai fini della revoca della misura. 4. - Ulteriori implicite ma inequivocabili conferme normative della compatibilità fra sorveglianza speciale e detenzione in espiazione di pena si traggono poi da altre norme. Anzitutto la norma dell'art. 10 della legge citata, secondo la quale non si può far luogo alla sorveglianza speciale durante una misura di sicurezza detentiva o durante la libertà vigilata. Il silenzio mantenuto circa la detenzione per effetto di condanna autorizza a contrariis, anche in ragione della specificità della ratio legis, collegata alla natura delle misure di sicurezza, di ravvisare legislativamente confermata la detta compatibilità. Uguale argomento è offerto dall'art. 2 ter, ottavo comma, della L 31 maggio 1965 n. 575 (articolo aggiunto dall'art. 14 L. 13 settembre 1982 n. 646, e modificato dall'art. 2 L. 19 marzo 1990, n. 55), il quale autorizza il procedimento di prevenzione, ai fini dell'applicazione di provvedimenti di sequestro o confisca, anche contro persone sottoposte ad una misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata. Allo stesso modo, il comma precedente dichi' ra 5 /1 i ut, perseguibile o promovibile il procedimento di prevenzione nei confronti di persone assenti, residenti o dimoranti all'estero, alle quali, evidentemente, la sorveglianza speciale si presuppone inapplicabile. Poiché l'esigenza di disporre misure patrimoniali può porsi, ovviamente, anche nel caso di persone in espiazione di pena, la mancata estensione a questo caso dell'autorizzazione al procedimento di prevenzione ai detti fini può solo significare che l'adottabilità nei loro confronti delle misure di prevenzione personali, presupposto dell'adozione delle misure patrimoniali, è considerata dalla legge come indubbia e scontata: il che elimina in radice la necessità di previsioni come quelle suddette. Coerentemente con tale lettura delle norme, questa Corte ha puntualmente affermato (Sez. I, 5 marzo 1990, n. 286 Cava) che nel caso in cui la misura di prevenzione sia applicata a un detenuto, il termine per la prestazione della cauzione prevista dall'art.
3-bis della legge n. 575 del 1965 (aggiunto dall'art. 15 L. 13 settembre 1976 n. 646) decorre dalla data in cui l'esecuzione della sorveglianza speciale - sospesa durante la pena - ha inizio. In conclusione, la tesi dell'incompatibilità tra sorveglianza speciale ed espiazione di pena detentiva dev'essere respinta anche perché essa condurrebbe alla grave conseguenza - contraria al descritto sistema della legge n. 575 del 1965 - di rendere inapplicabili le misure patrimoniali da questa legge volute e di frustrare, rinviandole a dopo la cessazione della pena, l'esigenza di urgenza e prontezza che è alla loro base». Il principio-guida, enunciato da Sez. U "Tumnninelli", ribadito e precisato da Sez. U "Gallo", ha dato luogo a un consolidato orientamento ermeneutico che ha consentito, in seguito, di affermare l'applicabilità della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza anche a persona detenuta in espiazione dell'ergastolo, rispetto alla quale - si è detto - il presupposto dell'attualità della pericolosità può essere valutato nonostante lo stato di detenzione, giacché la pena in questione, quantunque, in linea di principio, perpetua e, come tale, teoricamente ostativa all'esecuzione della misura di prevenzione, è di fatto suscettibile di estinzione attraverso numerosi istituti previsti dall'ordinamento penale e, quindi, non è incompatibile con l'eseguibilità della misura stessa, alla quale è possibile dare corso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, sempre che ne permanga la pericolosità sociale (Sez. 6, n. 40270 del 27/6/2018, Tripodi, Rv. 273845; Sez. 6, n. 49881 del 6/12/2012, L.auria, Rv. 253672). 3. L'illustrato orientamento non è rimasto scalfito dai successivi sviluppi giurisprudenziali e normativi, tenuto conto, a quest'ultimo riguardo, del carattere prevalentemente ricognitivo e di coordinamento del c.d. 'Codice antimafia' (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) e di quant'altro si dirà. 3.1. Merita, in primo luogo, considerazione la sentenza n. 291 del 2013, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 12 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché, in via consequenziale, del subentrato art. 15 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che - nel caso di sospensione dell'esecuzione di una misura di prevenzione personale a causa dello stato di detenzione, per espiazione di pena, del sottoposto - lygano 6 giudiziario che ha adottato la misura valuti, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, al momento della cessata espiazione della pena ed ai fini dell'eventuale nuova applicazione della misura di prevenzione. Dopo avere ricordato che costituisce 'diritto vivente', da una parte, l'applicabilità delle misure di prevenzione personali a soggetti in stato di detenzione per titolo definitivo, "giacché la sola condizione richiesta a tal fine è la pericolosità sociale, da accertare con riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che la afferma", e, dall'altra, l'incompatibilità tra misura di prevenzione personale e stato di detenzione in rapporto alla fase esecutiva, che andrà, dunque, necessariamente differita al momento in cui detto stato sia venuto a cessare, la Corte Costituzionale ha considerato tale sistema non rispondente ai canoni dell'eguaglianza e della ragionevolezza nel raffronto con quello relativo alle misure di sicurezza, anch'esse fondate sulla pericolosità sociale. Al riguardo, ha rilevato che tra il modello delle misure di sicurezza, che esige la reiterazione della verifica della pericolosità sociale anche al momento dell'esecuzione, e quello delle misure di prevenzione, che considera sufficiente la verifica operata in fase applicativa, salva l'eventuale iniziativa dell'interessato intesa a contrastarla, è preferibile il primo che tiene conto del dato pacifico che "il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile" specie se l'interessato è persona, come il detenuto in espiazione pena definitiva, che, durante tale lasso temporale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione. Non può trovare ingresso una presunzione, pure solo iuris tantum, di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, insita in un assetto che attribuisca alla verifica della pericolosità operata in fase applicativa una efficacia sine die, salvo che non intervenga una sua vittoriosa contestazione da parte dell'interessato. Ciò che rileva, infatti, anche nel settore delle misure di prevenzione, è che la pericolosità sociale sia comunque attuale anche nel momento in cui la misura viene eseguita, "giacché, in caso contrario, le limitazioni della libertà personale nelle quali la misura stessa si sostanzia rimarrebbero carenti di ogni giustificazione". Ciò non toglie - conclude il Giudice delle leggi - che resti rimessa all'applicazione giudiziale l'individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterata verifica della pericolosità sociale possa essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell'esecuzione della misura di prevenzione. 3.2. Successivamente è intervenuto il legislatore, che ha dettato apposita disciplina di recepimento, novellando, per effetto dell'art. 4, comma 1, legge 17 ottobre 2017, n. 161, l'art. 14 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel quale sono stati inseriti i commi 2-bis e 2-ter. Secondo le nuove disposizioni, l'esecuzione della sorveglianza speciale rimane sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare (comma 2-bis) o a detenzione per espiazione di pena (comma 2-ter). 7 Nel caso di detenzione per espiazione pena ultra-biennale, è necessaria la verifica della attuale pericolosità del proposto ad opera del tribunale, anche d'ufficio. Il tribunale competente deve, ai fini del decidere, assumere le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione;
se, invece, persiste, il tribunale ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato. 3.2.1. Nel sistema delineato dai citati commi 2-bis e 2-ter dell'art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, la detenzione di lunga durata determina la sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione. Tale sospensione non cessa automaticamente con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il tribunale competente non accerti la persistenza delle pericolosità dell'interessato. La nuova verifica di pericolosità rappresenta, pertanto, una condizione di efficacia della misura di prevenzione, in difetto della quale non può neppure configurarsi il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Sez. U, n. 51407 del 21/6/2018, M., Rv. 273952). 3.2.2. Tenuto conto della ratio della riforma, che è quella di attualizzare periodicamente la valutazione di pericolosità sociale già effettuata in sede di applicazione della misura, in stretta correlazione all'immutata possibilità di disporla, in presenza presupposti, anche nei confronti dei proposti detenuti, il comma 2-ter deve essere interpretato nel senso di imporre la rivalutazione della pericolosità, ai fini dell'efficacia della misura, ogni qual volta il periodo di sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale, a causa dello stato di detenzione per espiazione pena, abbia superato i due anni. In favore di tale opzione ermeneutica depone il tenore letterale della disposizione, che ricollega la durata biennale solo alla detenzione patita in costanza della sospensione della sorveglianza speciale già applicata e non alla detenzione patita prima dell'applicazione della misura di prevenzione personale. Pertanto, la rivalutazione della pericolosità del proposto costituisce condizione di efficacia della misura non quando la sorveglianza speciale debba essere eseguita nei confronti di un soggetto rimasto detenuto per più di due anni„ a prescindere dall'epoca in cui è stato emesso il decreto che l'ha disposta, ma solo se sia decorso un biennio tra la data in cui è stato emesso tale provvedimento e la sua messa in esecuzione (Sez. 1, n. 15396 del 17/1/2023, Mazzaro, Rv. 284482). 4. Come è dato desumere dalla premessa ricostruzione del quadro giurisprudenziale e normativo aggiornata all'attualità, l'indirizzo interpretativo che la stessa Corte Costituzionale definì aver assunto le connotazioni di 'diritto vivente' non è stato in alcun modo messo in crisi dall'intervento del legislatore del 2017, che ha lasciato immutata la distinzione dei piani attinenti, da un lato, ai presupposti di applicabilità della misura di prevenzione personale (pericolosità sociale attuale) e, dall'altro, ai presupposti della sua eseguibilità in copereto, 8 Il Consigliere estensore subordinata, nei casi previsti dalla illustrata 'novella', a una rinnovata valutazione della pericolosità sociale del proposto, già sottoposto a detenzione, in espiazione della pena, per un periodo superiore ai due anni. Nella confermata assenza di interferenza alcuna fra detti piani, errata in diritto deve considerarsi la soluzione decisoria cui è approdata la Corte di appello di Bari, che ha, tra l'altro, introdotto, a sostegno della decisione, un concetto - quello di "utilità/inutilità" della deliberazione - cui la giurisprudenza costituzionale e di legittimità e il legislatore, nella materia che ci occupa, non hanno mai fatto ricorso. 5. Tanto impone l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari, che si atterrà ai principi richiamati, procedendo, di conseguenza, alla valutazione dell'attualità della pericolosità sociale del proposto ai fini della decisione sulla richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale formulata dal Pubblico ministero: come chiarito da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione». di Bari.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello Così deciso in Roma, il 30 giugno 2023 Il Preside