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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/10/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 702/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), con il patrocinio dell'avv. SC LA BE e C.F._5
dell'avv. FORTUNATO OLIMPIA, elettivamente domiciliati presso il difensore avv.
SC LA BE
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
IB IA e dell'avv. CARAVITA CRISTINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. IB IA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.3.2025 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e evocavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_4 Parte_5
Bologna, in funzione di giudice del lavoro, l' Controparte_2
affermando che: 1) erano tutti dipendenti della suddetta
[...]
pagina 1 di 8 struttura sanitaria con inquadramento, qualifica e mansioni di collaboratore professionale sanitario - infermiere od operatore socio sanitario;
2) per il periodo oggetto di causa, essi ricorrenti avevano svolto presso diversi reparti la propria prestazione su turni “h 24” (avvicendandosi in tre turni nelle seguenti fasce orarie: 7:00 – 13:30; 13:30 – 20:00; 19:50 – 7:15), come emergeva dai cartellini marcatempo prodotti;
3) in forza della contrattazione collettiva - art. 29 CCNL integrativo del 20.9.2001, art. 44 Sanità Pubblica 1998/01, art. 4 CCNL 31.7.2009 - era previsto e riconosciuto il diritto alla mensa per tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di servizio, dunque senza limitazione alcuna in relazione al turno svolto dal singolo lavoratore;
3) a tale diritto soggettivo dei dipendenti corrispondeva l'obbligo datoriale di provvedere alla istituzione del servizio mensa o, in mancanza, a garantirne l'esercizio attraverso modalità sostitutive;
4) le norme pattizie avevano altresì fissato il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa nella misura di €. 5,16 (€. 4,13 a carico del datore di lavoro ed
€ 1,03 come contributo fisso del dipendente); 5) presso l'IRCCS Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant'Orsola l' resistente aveva istituito il CP_1 servizio mensa interna disciplinandone le modalità di accesso con apposito Regolamento che prevedeva l'accesso alle mense aziendali solo per il pasto di mezzogiorno di tutti i giorni dalle ore 11,45 alle ore 14,30, a condizione che l'orario di lavoro del dipendente che vi accede terminasse o iniziasse all'interno di tale fascia oraria;
6) per effetto della regolamentazione adottata dalla resistente, erano immotivatamente esclusi dal beneficio i dipendenti CP_1 turnisti – tra i quali anch'essi che, per motivi di servizio, erano impiegati nella fascia oraria notturna, pur osservando un orario di lavoro di gran lunga superiore alle sei ore consecutive;
7) in questo modo essi ricorrenti non solo non potevano oggettivamente usufruire del servizio di mensa interna – essendo gli orari di accesso alla stessa limitati alla fascia a cavallo tra la fascia antimeridiana e quella pomeridiana – ma non si vedevano riconosciuto dall' neppure il CP_1
c.d. buono pasto, quale modalità sostitutiva della mensa.
Lamentavano quindi l'illegittimità della loro esclusione dal diritto alla mensa e assumevano che la stessa costituiva inadempimento datoriale a un obbligo contrattuale. Concludevano pertanto chiedendo di: “1) accertare e dichiarare il diritto di ogni ricorrente ad usufruire della mensa ovvero della relativa indennità sostitutiva, ai sensi degli artt. 29, CCNL integrativo 7.4.1999 come successivamente integrato e modificato, 44 CCNL Sanità Pubblica 1998/2001, 4 CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), 43, comma 4, CCNL Sanità Pubblica 2019-2021 e art. 8 d.lgs. n. 66/2003 per ogni giorno di effettiva presenza in servizio durante i turni notturni di durata superiore alle 6 ore;
2) accertare e dichiarare il diritto di ogni ricorrente al risarcimento del danno da mancata fruizione della mensa, né direttamente né indirettamente con modalità sostitutive, per ogni giorno di effettivo servizio prestato alle dipendenze dell'IRCCS Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant'Orsola, in una delle richiamate condizioni di orario (cfr. punto 2 della parte in fatto) legittimanti il diritto alla mensa per i periodi di seguito indicati
− da gennaio 2018 a dicembre 2022 per la ricorrente;
Parte_1
− da gennaio 2019 a febbraio 2020 per la ricorrente;
Parte_2
− da gennaio 2018 a febbraio 2023 per la ricorrente;
Parte_3
− da gennaio 2018 a dicembre 2022 per il ricorrente;
Parte_4
− da gennaio 2018 a dicembre 2022 per il ricorrente;
Parte_5
pagina 2 di 8 oltre interessi legali;
con ogni più ampia riserva di agire per il prosieguo, in caso di persistente inattuazione del diritto anche nel corso dell'annualità corrente;
3) per l'effetto, condannare l' Controparte_2
al pagamento, in favore di ciascuno degli istanti, della somma dovuta a titolo
[...] risarcitorio, nella misura di € 4,13 per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato in una delle richiamate condizioni di orario (turno notturno di durata superiore alle 6 ore) legittimanti il diritto in questione nei seguenti periodi: 1 da gennaio 2018 a dicembre 2022 per la ricorrente;
Parte_1
2 da gennaio 2019 a febbraio 2020 per la ricorrente;
Parte_2
3 da gennaio 2018 a febbraio 2023 per la ricorrente;
Parte_3
4 da gennaio 2018 a dicembre 2022 per il ricorrente;
Parte_4
5 da gennaio 2018 a dicembre 2022 per il ricorrente;
Parte_5 oltre interessi legali, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, da determinarsi anche attraverso CTU;
con più ampia riserva di agire per il prosieguo, in caso di persistente inattuazione del diritto anche nel corso dell'annualità corrente;
4) il tutto, anche attraverso sentenza di condanna specifica che condanni controparte a corrispondere il preciso importo risarcitorio che verrà quantificato da CTU sulla base delle giornate di effettiva presenza in servizio risultanti nel periodo dedotto dai fogli di presenza prodotti da questa difesa sub doc. n. 1 cit., e del valore unitario del buono pasto, pari ad euro 4,13 giornalieri. In ogni caso, con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria, salvo diversi importi ritenuti di giustizia ovvero secondo equità”. Si costituiva in giudizio l' Controparte_2
chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto e in
[...] diritto. Affermava a tal proposito che: 1) la mensa aziendale attualmente istituita era fruibile solo per il pasto di mezzogiorno in quanto garantire il servizio di mensa anche per il turno serale, a fronte di un numero di potenziali utenti di gran lunga esiguo rispetto agli utenti del servizio diurno, avrebbe comportato costi sproporzionati e irragionevoli;
2) dall'esame dei cartellini prodotto dalla controparte risultava che i ricorrenti avevano fatto ben poco uso del servizio di mensa anche nei turni che vi avrebbero dato accesso (nel caso della ricorrente addirittura non risultava nemmeno un accesso alla mensa), e negli ultimi mesi l' aveva CP_1 inteso sperimentare l'istituzione del servizio di mensa serale, sperimentazione che però aveva confermato lo scarso concreto interesse dei dipendenti al servizio a quell'ora della sera;
in particolare, nessuno degli odierni ricorrenti, nel periodo di sperimentazione, aveva usufruito del pasto serale. Aggiungeva che: 1) la normativa di settore non riconosceva un diritto del dipendente, ma solo la facoltà dell' di istituire il servizio mensa, sia in forma diretta che in Parte_6 forma sostitutiva, con la conseguenza che nessuna pretesa risarcitoria poteva ritenersi fondata;
2) in subordine, sul preteso “danno da mancata fruizione della mensa” di cui i ricorrenti chiedevano il risarcimento, ai fini della sua quantificazione, doveva tenersi conto del fatto che nessuno dei ricorrenti - oltre ad aver fatto ben poco utilizzo dell'ordinario servizio di mensa
“diurno” garantito dall' - aveva mai fruito del servizio di mensa serale nel periodo di CP_1 sperimentazione avviato a decorrere dall'; 3) eccepiva in ogni caso la prescrizione delle somme richieste a titolo risarcitorio relative ai periodi antecedenti i cinque anni decorrenti a ritroso dal 14.3.2025, data di deposito del ricorso, in assenza di precedenti atti interruttivi.
pagina 3 di 8 La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 21.10.2025 mediante lettura della sentenza.
È pacifico che i ricorrenti, tutti dipendenti della resistente, con Parte_6 mansioni di infermieri, collaboratori sanitari e operatori sanitari e tecnici, lamentano che l non ha Controparte_2 riconosciuto loro il diritto alla mensa con riferimento alle giornate in cui hanno svolto il turno notturno poiché il Regolamento Aziendale limita il beneficio richiesto alle giornate in cui l'orario di lavoro comprende, in tutto o in parte, la fascia 11,45-14.30.
Ancora è pacifico che i ricorrenti abbiano svolto i turni risultanti dai cartellini allegati al ricorso (documenti n. 1 di parte ricorrente) e che non abbiano potuto godere del servizio mensa (solo) nelle giornate in cui hanno svolto il turno notturno (dalle 19:50 alle 7:15) poiché l'art. 16, comma 4, del Regolamento di accesso alla mensa aziendale così dispone: “La pausa per la consumazione del pasto va effettuata durante la fascia oraria prevista per l'accesso alla mensa, vale a dire dalle ore 11.45 alle ore 14.30. In particolare, per quanto riguarda i turni
“spezzati”, la pausa coinciderà con il momento di sospensione dell'attività lavorativa. La pausa va necessariamente effettuata entro le ore 14.30, fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma 7. Le disposizioni in ordine all'effettuazione della pausa per la consumazione del pasto non si applicano nel caso in cui il termine dell'orario di lavoro sia antecedente alle ore 14.30, ancorché l'orario di lavoro stesso superi le sei ore consecutive, e nel caso in cui l'orario di inizio del turno sia previsto dalle ore 11.45 in poi” (documento n. 3 di parte ricorrente). Ancora è pacifico che, in relazione alle giornate in cui, pur avendo prestato attività lavorativa di durata superiore a sei ore, non hanno potuto accedere alla mensa, non è stata loro nemmeno riconosciuta in busta paga l'indennità sostitutiva. Ciò premesso, l'art. 29, comma 1, CCNI del 20.9.2001 dispone: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
pagina 4 di 8 Con la formulazione adottata - “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive ...” - la disposizione contrattuale sopra citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili. Lo conferma altresì la disposta disapplicazione (comma 5) del d.p.r. n. 270/87, art. 33, che attribuiva direttamente e immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori (Cass. civ., sez. lav., n. 16736/12). Risulta pertanto condivisibile la difesa dell' resistente, secondo cui tanto l'istituzione del servizio di CP_1 mensa quanto la previsione di una modalità alternativa (il buono pasto) rientrano nella discrezionalità dell' parte datoriale. CP_1
Nel caso di specie, tuttavia, tale discrezionalità è già stata utilizzata dall' CP_1 resistente che ha deciso di provvedere a fornire un servizio mensa per i propri dipendenti, con ciò riconoscendo un diritto, il quale, ex art. 29, comma 2, citato spetta a “tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”. Deve quindi essere valutata la legittimità della scelta datoriale di limitare il diritto che ha scelto di riconoscere, sulla base dell'articolazione dell'orario di lavoro dei dipendenti. Come detto, il regolamento aziendale applicabile al caso di specie dispone infatti che
“La pausa per la consumazione del pasto va effettuata durante la fascia oraria prevista per l'accesso alla mensa, vale a dire dalle ore 11.45 alle ore 14.30. In particolare, per quanto riguarda i turni “spezzati”, la pausa coinciderà con il momento di sospensione dell'attività lavorativa. La pausa va necessariamente effettuata entro le ore 14.30, fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma 7. Le disposizioni in ordine all'effettuazione della pausa per la consumazione del pasto non si applicano nel caso in cui il termine dell'orario di lavoro sia antecedente alle ore 14.30, ancorché l'orario di lavoro stesso superi le sei ore consecutive, e nel caso in cui l'orario di inizio del turno sia previsto dalle ore 11.45 in poi”. Deve a tal proposito rilevarsi che “l'art. 29 del c.c.n.l. richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste (v. Cass. n. 5547/2021 cit.); da tali principi - ancor più recentemente ribaditi da Cass. n. 32113/2022 - si è desunto che il riferimento alla “particolare articolazione dell'orario”, di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, non potesse vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto;
ed allora, ferma come detto la disponibilità delle risorse, non poteva l restringere il campo degli aventi diritto a buono mensa rispetto alle stesse previsioni CP_1 di cui alla clausola contrattuale in esame (art. 29 c.c.n.l.) ed alla “particolare articolazione dell'orario” come interpretata da questa Corte nei termini sopra indicati” (Cass. civ., sez. lav., n. 25622/23). E ancora: “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione
pagina 5 di 8 dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno” (ancora Cass. civ., sez. lav., n. 25622/23). Ferma la disponibilità delle risorse, che nel caso in esame non viene in rilievo, l' CP_1 resistente non poteva restringere il campo degli aventi diritto a buono mensa rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame e alla “particolare articolazione dell'orario”. Del resto, se così non fosse, si attribuirebbe al datore di lavoro la facoltà di discriminare i lavoratori non in forza della tipologia di orario, ma solo della relativa collocazione. Deve quindi essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'erogazione sostitutiva del buono mensa, visto che nella fascia notturna non risultava attivo il servizio di mensa. Poiché infatti il datore di lavoro risulta inadempiente all'obbligo di assicurare ai ricorrenti il diritto alla mensa o al buono pasto, quale modalità sostitutiva, per la particolare articolazione dell'orario di lavoro osservata che impedisce loro di usufruire del pasto, gli stessi hanno diritto al risarcimento del danno subito. Quanto poi alla sua quantificazione, deve farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. alla luce dei giorni di effettiva presenza sul luogo di lavoro dei ricorrenti nel periodo oggetto di causa con orario di lavoro superiore a sei ore per ciascun turno notturno, e del valore del buono pasto - non oggetto di contestazioni - pari a €. 4,13, quale importo corrispondente al costo minimo per gli anni in questione di un pasto leggero. Non appare invece rilevante la circostanza, rilevata dall' resistente, secondo cui i CP_3 ricorrenti, pur disponendo del servizio mensa nei turni diurni, non sempre ne abbiano usufruito, non fosse altro perché l'abitudine all'utilizzo della mensa diurna non consente di effettuare alcun giudizio prognostico sull'utilizzo di un servizio mensa (all'epoca inesistente) in altra fascia oraria, e cioè quella notturna. Così come è irrilevante il fatto che, in un periodo successivo a quello oggetto di causa, l resistente abbia istituito, in via sperimentale, un servizio mensa serale cui i ricorrenti CP_3 non avrebbero fatto effettivo ricorso, trattandosi appunto di una circostanza sopravvenuta rispetto ai fatti di causa. Non appare infine rilevante che durante il periodo della pandemia sia stato istituito un servizio di “take away”, da asporto, poiché - al di là di ogni considerazione sulla fruibilità del medesimo da parte di chi svolgeva il turno notturno - era comunque riservato a chi poteva fruire della mensa. Il danno subito dai ricorrenti può quindi essere liquidato tenendo conto del numero complessivo delle giornate in cui ogni singolo lavoratore è stato presente nel turno di notte, nei periodi oggetto di domanda, moltiplicato per il valore unitario del buono pasto, pari ad €. 4,13 giornalieri.
pagina 6 di 8 Deve quindi essere accertato il diritto dei ricorrenti a godere del servizio sostitutivo di mensa per i turni notturni in relazione ai periodi indicati in ricorso per ciascuno di loro.
L' Controparte_2 deve essere condannata al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, di una somma pari a
€. 4,13 per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato in turno notturno di durata superiore a sei ore nei seguenti periodi: a) da gennaio 2018 a dicembre 2022 per la ricorrente;
Parte_1
b) da gennaio 2019 a febbraio 2020 per la ricorrente;
Parte_2
c) da gennaio 2018 a febbraio 2023 per la ricorrente;
Parte_3
d) da gennaio 2018 a dicembre 2022 per il ricorrente;
Parte_4
e) da gennaio 2018 a dicembre 2022 per il ricorrente . Parte_5
Su tali somme è altresì dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Deve infine essere rigettata, ancorché in via preliminare, l'eccezione di prescrizione perché, trattandosi di importi dovuti non a titolo retributivo ma risarcitorio, per effetto di un inadempimento contrattuale, il termine applicabile è quello ordinario decennale e non quello quinquennale (Cass. civ., sez. lav., n. 20250/24). Tenuto conto della esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario, come allegati da parte resistente, le spese di lite possono essere parzialmente compensate nella misura di un terzo;
i restanti due terzi seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 147/22, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, nella controversia n. 702/25 R. G. LAV. promossa da , Parte_1 Parte_2
e contro l' Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, in persona del direttore Controparte_2 generale pro tempore, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo:
1) accerta il diritto dei ricorrenti a godere del servizio sostitutivo di mensa per i turni notturni in relazione ai periodi indicati in ricorso per ciascuno di loro;
2) condanna l' Controparte_2
a pagare, in favore di ciascuno dei ricorrenti, di una somma pari a €. 4,13 per ogni
[...] giorno di lavoro effettivamente prestato in turno notturno di durata superiore a sei ore nei seguenti periodi: a) da gennaio 2018 a dicembre 2022 per la ricorrente;
Parte_1
b) da gennaio 2019 a febbraio 2020 per la ricorrente;
Parte_2
c) da gennaio 2018 a febbraio 2023 per la ricorrente;
Parte_3
d) da gennaio 2018 a dicembre 2022 per il ricorrente;
Parte_4
e) da gennaio 2018 a dicembre 2022 per il ricorrente;
Parte_5 oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) compensa per un terzo le spese processuali;
condanna l' resistente alla rifusione in CP_3 favore dei ricorrenti dei restanti due terzi, liquidati in complessivi €. 4.172,67, di cui €. 172,67
pagina 7 di 8 per esborsi ed €. 4.000,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
4) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 21.10.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 702/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), con il patrocinio dell'avv. SC LA BE e C.F._5
dell'avv. FORTUNATO OLIMPIA, elettivamente domiciliati presso il difensore avv.
SC LA BE
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
IB IA e dell'avv. CARAVITA CRISTINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. IB IA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.3.2025 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e evocavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_4 Parte_5
Bologna, in funzione di giudice del lavoro, l' Controparte_2
affermando che: 1) erano tutti dipendenti della suddetta
[...]
pagina 1 di 8 struttura sanitaria con inquadramento, qualifica e mansioni di collaboratore professionale sanitario - infermiere od operatore socio sanitario;
2) per il periodo oggetto di causa, essi ricorrenti avevano svolto presso diversi reparti la propria prestazione su turni “h 24” (avvicendandosi in tre turni nelle seguenti fasce orarie: 7:00 – 13:30; 13:30 – 20:00; 19:50 – 7:15), come emergeva dai cartellini marcatempo prodotti;
3) in forza della contrattazione collettiva - art. 29 CCNL integrativo del 20.9.2001, art. 44 Sanità Pubblica 1998/01, art. 4 CCNL 31.7.2009 - era previsto e riconosciuto il diritto alla mensa per tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di servizio, dunque senza limitazione alcuna in relazione al turno svolto dal singolo lavoratore;
3) a tale diritto soggettivo dei dipendenti corrispondeva l'obbligo datoriale di provvedere alla istituzione del servizio mensa o, in mancanza, a garantirne l'esercizio attraverso modalità sostitutive;
4) le norme pattizie avevano altresì fissato il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa nella misura di €. 5,16 (€. 4,13 a carico del datore di lavoro ed
€ 1,03 come contributo fisso del dipendente); 5) presso l'IRCCS Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant'Orsola l' resistente aveva istituito il CP_1 servizio mensa interna disciplinandone le modalità di accesso con apposito Regolamento che prevedeva l'accesso alle mense aziendali solo per il pasto di mezzogiorno di tutti i giorni dalle ore 11,45 alle ore 14,30, a condizione che l'orario di lavoro del dipendente che vi accede terminasse o iniziasse all'interno di tale fascia oraria;
6) per effetto della regolamentazione adottata dalla resistente, erano immotivatamente esclusi dal beneficio i dipendenti CP_1 turnisti – tra i quali anch'essi che, per motivi di servizio, erano impiegati nella fascia oraria notturna, pur osservando un orario di lavoro di gran lunga superiore alle sei ore consecutive;
7) in questo modo essi ricorrenti non solo non potevano oggettivamente usufruire del servizio di mensa interna – essendo gli orari di accesso alla stessa limitati alla fascia a cavallo tra la fascia antimeridiana e quella pomeridiana – ma non si vedevano riconosciuto dall' neppure il CP_1
c.d. buono pasto, quale modalità sostitutiva della mensa.
Lamentavano quindi l'illegittimità della loro esclusione dal diritto alla mensa e assumevano che la stessa costituiva inadempimento datoriale a un obbligo contrattuale. Concludevano pertanto chiedendo di: “1) accertare e dichiarare il diritto di ogni ricorrente ad usufruire della mensa ovvero della relativa indennità sostitutiva, ai sensi degli artt. 29, CCNL integrativo 7.4.1999 come successivamente integrato e modificato, 44 CCNL Sanità Pubblica 1998/2001, 4 CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), 43, comma 4, CCNL Sanità Pubblica 2019-2021 e art. 8 d.lgs. n. 66/2003 per ogni giorno di effettiva presenza in servizio durante i turni notturni di durata superiore alle 6 ore;
2) accertare e dichiarare il diritto di ogni ricorrente al risarcimento del danno da mancata fruizione della mensa, né direttamente né indirettamente con modalità sostitutive, per ogni giorno di effettivo servizio prestato alle dipendenze dell'IRCCS Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant'Orsola, in una delle richiamate condizioni di orario (cfr. punto 2 della parte in fatto) legittimanti il diritto alla mensa per i periodi di seguito indicati
− da gennaio 2018 a dicembre 2022 per la ricorrente;
Parte_1
− da gennaio 2019 a febbraio 2020 per la ricorrente;
Parte_2
− da gennaio 2018 a febbraio 2023 per la ricorrente;
Parte_3
− da gennaio 2018 a dicembre 2022 per il ricorrente;
Parte_4
− da gennaio 2018 a dicembre 2022 per il ricorrente;
Parte_5
pagina 2 di 8 oltre interessi legali;
con ogni più ampia riserva di agire per il prosieguo, in caso di persistente inattuazione del diritto anche nel corso dell'annualità corrente;
3) per l'effetto, condannare l' Controparte_2
al pagamento, in favore di ciascuno degli istanti, della somma dovuta a titolo
[...] risarcitorio, nella misura di € 4,13 per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato in una delle richiamate condizioni di orario (turno notturno di durata superiore alle 6 ore) legittimanti il diritto in questione nei seguenti periodi: 1 da gennaio 2018 a dicembre 2022 per la ricorrente;
Parte_1
2 da gennaio 2019 a febbraio 2020 per la ricorrente;
Parte_2
3 da gennaio 2018 a febbraio 2023 per la ricorrente;
Parte_3
4 da gennaio 2018 a dicembre 2022 per il ricorrente;
Parte_4
5 da gennaio 2018 a dicembre 2022 per il ricorrente;
Parte_5 oltre interessi legali, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, da determinarsi anche attraverso CTU;
con più ampia riserva di agire per il prosieguo, in caso di persistente inattuazione del diritto anche nel corso dell'annualità corrente;
4) il tutto, anche attraverso sentenza di condanna specifica che condanni controparte a corrispondere il preciso importo risarcitorio che verrà quantificato da CTU sulla base delle giornate di effettiva presenza in servizio risultanti nel periodo dedotto dai fogli di presenza prodotti da questa difesa sub doc. n. 1 cit., e del valore unitario del buono pasto, pari ad euro 4,13 giornalieri. In ogni caso, con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria, salvo diversi importi ritenuti di giustizia ovvero secondo equità”. Si costituiva in giudizio l' Controparte_2
chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto e in
[...] diritto. Affermava a tal proposito che: 1) la mensa aziendale attualmente istituita era fruibile solo per il pasto di mezzogiorno in quanto garantire il servizio di mensa anche per il turno serale, a fronte di un numero di potenziali utenti di gran lunga esiguo rispetto agli utenti del servizio diurno, avrebbe comportato costi sproporzionati e irragionevoli;
2) dall'esame dei cartellini prodotto dalla controparte risultava che i ricorrenti avevano fatto ben poco uso del servizio di mensa anche nei turni che vi avrebbero dato accesso (nel caso della ricorrente addirittura non risultava nemmeno un accesso alla mensa), e negli ultimi mesi l' aveva CP_1 inteso sperimentare l'istituzione del servizio di mensa serale, sperimentazione che però aveva confermato lo scarso concreto interesse dei dipendenti al servizio a quell'ora della sera;
in particolare, nessuno degli odierni ricorrenti, nel periodo di sperimentazione, aveva usufruito del pasto serale. Aggiungeva che: 1) la normativa di settore non riconosceva un diritto del dipendente, ma solo la facoltà dell' di istituire il servizio mensa, sia in forma diretta che in Parte_6 forma sostitutiva, con la conseguenza che nessuna pretesa risarcitoria poteva ritenersi fondata;
2) in subordine, sul preteso “danno da mancata fruizione della mensa” di cui i ricorrenti chiedevano il risarcimento, ai fini della sua quantificazione, doveva tenersi conto del fatto che nessuno dei ricorrenti - oltre ad aver fatto ben poco utilizzo dell'ordinario servizio di mensa
“diurno” garantito dall' - aveva mai fruito del servizio di mensa serale nel periodo di CP_1 sperimentazione avviato a decorrere dall'; 3) eccepiva in ogni caso la prescrizione delle somme richieste a titolo risarcitorio relative ai periodi antecedenti i cinque anni decorrenti a ritroso dal 14.3.2025, data di deposito del ricorso, in assenza di precedenti atti interruttivi.
pagina 3 di 8 La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 21.10.2025 mediante lettura della sentenza.
È pacifico che i ricorrenti, tutti dipendenti della resistente, con Parte_6 mansioni di infermieri, collaboratori sanitari e operatori sanitari e tecnici, lamentano che l non ha Controparte_2 riconosciuto loro il diritto alla mensa con riferimento alle giornate in cui hanno svolto il turno notturno poiché il Regolamento Aziendale limita il beneficio richiesto alle giornate in cui l'orario di lavoro comprende, in tutto o in parte, la fascia 11,45-14.30.
Ancora è pacifico che i ricorrenti abbiano svolto i turni risultanti dai cartellini allegati al ricorso (documenti n. 1 di parte ricorrente) e che non abbiano potuto godere del servizio mensa (solo) nelle giornate in cui hanno svolto il turno notturno (dalle 19:50 alle 7:15) poiché l'art. 16, comma 4, del Regolamento di accesso alla mensa aziendale così dispone: “La pausa per la consumazione del pasto va effettuata durante la fascia oraria prevista per l'accesso alla mensa, vale a dire dalle ore 11.45 alle ore 14.30. In particolare, per quanto riguarda i turni
“spezzati”, la pausa coinciderà con il momento di sospensione dell'attività lavorativa. La pausa va necessariamente effettuata entro le ore 14.30, fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma 7. Le disposizioni in ordine all'effettuazione della pausa per la consumazione del pasto non si applicano nel caso in cui il termine dell'orario di lavoro sia antecedente alle ore 14.30, ancorché l'orario di lavoro stesso superi le sei ore consecutive, e nel caso in cui l'orario di inizio del turno sia previsto dalle ore 11.45 in poi” (documento n. 3 di parte ricorrente). Ancora è pacifico che, in relazione alle giornate in cui, pur avendo prestato attività lavorativa di durata superiore a sei ore, non hanno potuto accedere alla mensa, non è stata loro nemmeno riconosciuta in busta paga l'indennità sostitutiva. Ciò premesso, l'art. 29, comma 1, CCNI del 20.9.2001 dispone: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
pagina 4 di 8 Con la formulazione adottata - “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive ...” - la disposizione contrattuale sopra citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili. Lo conferma altresì la disposta disapplicazione (comma 5) del d.p.r. n. 270/87, art. 33, che attribuiva direttamente e immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori (Cass. civ., sez. lav., n. 16736/12). Risulta pertanto condivisibile la difesa dell' resistente, secondo cui tanto l'istituzione del servizio di CP_1 mensa quanto la previsione di una modalità alternativa (il buono pasto) rientrano nella discrezionalità dell' parte datoriale. CP_1
Nel caso di specie, tuttavia, tale discrezionalità è già stata utilizzata dall' CP_1 resistente che ha deciso di provvedere a fornire un servizio mensa per i propri dipendenti, con ciò riconoscendo un diritto, il quale, ex art. 29, comma 2, citato spetta a “tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”. Deve quindi essere valutata la legittimità della scelta datoriale di limitare il diritto che ha scelto di riconoscere, sulla base dell'articolazione dell'orario di lavoro dei dipendenti. Come detto, il regolamento aziendale applicabile al caso di specie dispone infatti che
“La pausa per la consumazione del pasto va effettuata durante la fascia oraria prevista per l'accesso alla mensa, vale a dire dalle ore 11.45 alle ore 14.30. In particolare, per quanto riguarda i turni “spezzati”, la pausa coinciderà con il momento di sospensione dell'attività lavorativa. La pausa va necessariamente effettuata entro le ore 14.30, fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma 7. Le disposizioni in ordine all'effettuazione della pausa per la consumazione del pasto non si applicano nel caso in cui il termine dell'orario di lavoro sia antecedente alle ore 14.30, ancorché l'orario di lavoro stesso superi le sei ore consecutive, e nel caso in cui l'orario di inizio del turno sia previsto dalle ore 11.45 in poi”. Deve a tal proposito rilevarsi che “l'art. 29 del c.c.n.l. richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste (v. Cass. n. 5547/2021 cit.); da tali principi - ancor più recentemente ribaditi da Cass. n. 32113/2022 - si è desunto che il riferimento alla “particolare articolazione dell'orario”, di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, non potesse vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto;
ed allora, ferma come detto la disponibilità delle risorse, non poteva l restringere il campo degli aventi diritto a buono mensa rispetto alle stesse previsioni CP_1 di cui alla clausola contrattuale in esame (art. 29 c.c.n.l.) ed alla “particolare articolazione dell'orario” come interpretata da questa Corte nei termini sopra indicati” (Cass. civ., sez. lav., n. 25622/23). E ancora: “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione
pagina 5 di 8 dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno” (ancora Cass. civ., sez. lav., n. 25622/23). Ferma la disponibilità delle risorse, che nel caso in esame non viene in rilievo, l' CP_1 resistente non poteva restringere il campo degli aventi diritto a buono mensa rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame e alla “particolare articolazione dell'orario”. Del resto, se così non fosse, si attribuirebbe al datore di lavoro la facoltà di discriminare i lavoratori non in forza della tipologia di orario, ma solo della relativa collocazione. Deve quindi essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'erogazione sostitutiva del buono mensa, visto che nella fascia notturna non risultava attivo il servizio di mensa. Poiché infatti il datore di lavoro risulta inadempiente all'obbligo di assicurare ai ricorrenti il diritto alla mensa o al buono pasto, quale modalità sostitutiva, per la particolare articolazione dell'orario di lavoro osservata che impedisce loro di usufruire del pasto, gli stessi hanno diritto al risarcimento del danno subito. Quanto poi alla sua quantificazione, deve farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. alla luce dei giorni di effettiva presenza sul luogo di lavoro dei ricorrenti nel periodo oggetto di causa con orario di lavoro superiore a sei ore per ciascun turno notturno, e del valore del buono pasto - non oggetto di contestazioni - pari a €. 4,13, quale importo corrispondente al costo minimo per gli anni in questione di un pasto leggero. Non appare invece rilevante la circostanza, rilevata dall' resistente, secondo cui i CP_3 ricorrenti, pur disponendo del servizio mensa nei turni diurni, non sempre ne abbiano usufruito, non fosse altro perché l'abitudine all'utilizzo della mensa diurna non consente di effettuare alcun giudizio prognostico sull'utilizzo di un servizio mensa (all'epoca inesistente) in altra fascia oraria, e cioè quella notturna. Così come è irrilevante il fatto che, in un periodo successivo a quello oggetto di causa, l resistente abbia istituito, in via sperimentale, un servizio mensa serale cui i ricorrenti CP_3 non avrebbero fatto effettivo ricorso, trattandosi appunto di una circostanza sopravvenuta rispetto ai fatti di causa. Non appare infine rilevante che durante il periodo della pandemia sia stato istituito un servizio di “take away”, da asporto, poiché - al di là di ogni considerazione sulla fruibilità del medesimo da parte di chi svolgeva il turno notturno - era comunque riservato a chi poteva fruire della mensa. Il danno subito dai ricorrenti può quindi essere liquidato tenendo conto del numero complessivo delle giornate in cui ogni singolo lavoratore è stato presente nel turno di notte, nei periodi oggetto di domanda, moltiplicato per il valore unitario del buono pasto, pari ad €. 4,13 giornalieri.
pagina 6 di 8 Deve quindi essere accertato il diritto dei ricorrenti a godere del servizio sostitutivo di mensa per i turni notturni in relazione ai periodi indicati in ricorso per ciascuno di loro.
L' Controparte_2 deve essere condannata al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, di una somma pari a
€. 4,13 per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato in turno notturno di durata superiore a sei ore nei seguenti periodi: a) da gennaio 2018 a dicembre 2022 per la ricorrente;
Parte_1
b) da gennaio 2019 a febbraio 2020 per la ricorrente;
Parte_2
c) da gennaio 2018 a febbraio 2023 per la ricorrente;
Parte_3
d) da gennaio 2018 a dicembre 2022 per il ricorrente;
Parte_4
e) da gennaio 2018 a dicembre 2022 per il ricorrente . Parte_5
Su tali somme è altresì dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Deve infine essere rigettata, ancorché in via preliminare, l'eccezione di prescrizione perché, trattandosi di importi dovuti non a titolo retributivo ma risarcitorio, per effetto di un inadempimento contrattuale, il termine applicabile è quello ordinario decennale e non quello quinquennale (Cass. civ., sez. lav., n. 20250/24). Tenuto conto della esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario, come allegati da parte resistente, le spese di lite possono essere parzialmente compensate nella misura di un terzo;
i restanti due terzi seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 147/22, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, nella controversia n. 702/25 R. G. LAV. promossa da , Parte_1 Parte_2
e contro l' Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, in persona del direttore Controparte_2 generale pro tempore, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo:
1) accerta il diritto dei ricorrenti a godere del servizio sostitutivo di mensa per i turni notturni in relazione ai periodi indicati in ricorso per ciascuno di loro;
2) condanna l' Controparte_2
a pagare, in favore di ciascuno dei ricorrenti, di una somma pari a €. 4,13 per ogni
[...] giorno di lavoro effettivamente prestato in turno notturno di durata superiore a sei ore nei seguenti periodi: a) da gennaio 2018 a dicembre 2022 per la ricorrente;
Parte_1
b) da gennaio 2019 a febbraio 2020 per la ricorrente;
Parte_2
c) da gennaio 2018 a febbraio 2023 per la ricorrente;
Parte_3
d) da gennaio 2018 a dicembre 2022 per il ricorrente;
Parte_4
e) da gennaio 2018 a dicembre 2022 per il ricorrente;
Parte_5 oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) compensa per un terzo le spese processuali;
condanna l' resistente alla rifusione in CP_3 favore dei ricorrenti dei restanti due terzi, liquidati in complessivi €. 4.172,67, di cui €. 172,67
pagina 7 di 8 per esborsi ed €. 4.000,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
4) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 21.10.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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