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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/06/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
- Dott. TE Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 13.6.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 740/2024 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1 difeso dall'avv. Vincenzo Di Franco domicilio eletto: Genova via R, Ceccardi presso il difensore
E
Controparte_1
( c.f. C.F._2
Contumace
Controparte_2
[...]
Terzi chiamati-contumaci
1 Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero
avente ad oggetto dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Il ricorrente come all'udienza del 10.6.2025
Il Pubblico Ministero: come da parere depositato in data 31.1.2024
PREMESSO
- che con ricorso ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , allegando: Controparte_1
• che in data 04.09.2004, e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in Genova (cfr. atto di matrimonio doc.1);
• che dall'unione di cui sopra sono nati in data 24 aprile 2002 i figli gemelli e TE;
CP_2
• che con l'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Genova in data 21.10.2022 le parti convenivano l'obbligo a carico del di versare a favore della un contributo di Parte_1 CP_1 mantenimento dei figli TE e di euro 400,00, oltre al pagamento CP_2 delle spese straordinarie nella misura del 50% (cfr. doc. 2 verbale e omologa separazione);
• che successivamente all'accordo di separazione, le condizioni economiche del ricorrente si erano deteriorate a causa della liquidazione giudiziale della società presso cui lavorava (cfr. lettera recesso doc. 5); Parte_2
• che il figlio , attualmente maggiorenne, ha raggiunto Parte_1
l'indipendenza economica mentre la IA sarebbe ancora studentessa CP_2 universitaria;
- che ciò premesso, il ricorrente chiedeva lo scioglimento del matrimonio e la rideterminazione del contributo al mantenimento in favore dei figli in complessivi euro 250, 00;
- che non si costituiva nel presente giudizio;
Controparte_1
- che questo Giudice con provvedimento del 15.05.2024 disponeva accertamenti della Guardia di Finanza nei confronti di , all'esito dei quali Controparte_2 provvisoriamente revocava con ordinanza il contributo previsto a favore dello stesso, visti i redditi riscontrati;
- che disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_2
TE, nessuno si costituiva, nonostante la ritualità della notifica;
- che fatte precisare le conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione.
*******
2 CONSIDERATO
- che vista la ritualità delle notifiche deve dichiararsi la contumacia di CP_1
, e;
[...] Controparte_2 Controparte_2
- che il ricorso deve parzialmente essere accolto;
- che, infatti, per quanto attiene alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, sussistono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), l. n. 898/1970, ovvero, in particolare:
• la decorrenza di un periodo di sei mesi di separazione ininterrotta a partire dall'omologa della separazione consensuale;
• l'impossibilità di ricostruire tra i coniugi la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio attestata dall'atteggiamento delle parti, sia processuale - con la domanda proposta dal ricorrente e la contumacia della resistente - sia extraprocessuale - con la protrazione interrotta della loro separazione;
- che è altresì fondata la richiesta di revoca del contributo al mantenimento del figlio
TE;
• che infatti la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che
“l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente”, precisando che “raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il mantenimento ulteriore” (cfr. Cass. civ. sent. n. 26875 del 2023);
• che in particolare dalla verifica svolta dalla Guardia di Finanza risulta che TE, dal dicembre 2022 all'aprile 2024, abbia percepito redditi (cfr. annotazione GF del 19.06.2024) e che, inoltre, come si evince dalla email del 23.5.2024 della (cfr. produzioni in atti) sia stato assunto con CP_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato;
• che, inoltre, la mancata costituzione del ragazzo, nei cui confronti era stata disposta la integrazione del contraddittorio, deve essere ulteriormente letta come mancata volontà di richiedere un contributo per il proprio mantenimento.
• Che, diversamente, la IA , secondo quanto riferito nello stesso CP_2 ricorso sarebbe studentessa universitaria e, quindi, ancora dipendente economicamente dai genitori;
• Che, con riferimento alla ragazza, la mancata costituzione non può essere considerata quale riconoscimento della inesistenza del diritto atteso il fatto che nel ricorso il non richiedeva la revoca del Parte_1 contributo al relativo mantenimento
• Che, neppure, può ascriversi valore deciso alla mail 20.5.2025 con cui la donna dispensa il marito dal provvedere al mantenimento della IA CP_2 in considerazione del fatto che, in mancanza della condizione di indipendenza economica, la ragazza conserva comunque il diritto al mantenimento.
3 Che in considerazione della sostanziale adesione della moglie alle domande di controparte non sussiste effettiva soccombenza e niente deve essere disposto in punto di spese.
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Genova in data 04.09.2024 e trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
Civile di quel comune al n. 284, anno 2004, parte II, serie A;
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza;
3. REVOCA il contributo di mantenimento per il figlio Controparte_2
4. DISPONE che corrisponda a , entro Parte_1 Controparte_1 il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della IA , CP_2 la somma di euro 200, 00 con rivalutazione annuale Istat
5. DISPONE che le spese straordinarie relative alla IA , individuate ai sensi di CP_2 quanto disposto nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova, siano ripartite al 50% tra entrambi i genitori
6. SPESE irripetibili
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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