Versione
19 novembre 2017
19 novembre 2017
Art. 25. Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Disposizioni in materia di acquisizione della documentazione antimafia per i terreni agricoli e zootecnici che usufruiscono di fondi europei 1. All' articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i concessionari di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di lavori o di servizi pubblici»;
b) al comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La documentazione di cui al comma 1 e' sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei».
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 83 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 83. (Ambito di applicazione della documentazione antimafia). - 1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonche' i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all' articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , di seguito denominati «contraente generale».
3. La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque richiesta:
a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;
b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilita' tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;
c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attivita' agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonche' a favore di chi esercita attivita' artigiana in forma di impresa individuale e attivita' di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
3-bis. La documentazione di cui al comma 1 e' sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.».
a) al comma 1, le parole: «i concessionari di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di lavori o di servizi pubblici»;
b) al comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La documentazione di cui al comma 1 e' sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei».
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 83 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 83. (Ambito di applicazione della documentazione antimafia). - 1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonche' i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all' articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , di seguito denominati «contraente generale».
3. La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque richiesta:
a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;
b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilita' tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;
c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attivita' agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonche' a favore di chi esercita attivita' artigiana in forma di impresa individuale e attivita' di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
3-bis. La documentazione di cui al comma 1 e' sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.».
Commentari • 2
- 1. CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALEWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
1. Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica», e introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (2) (1) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 1, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. a), D. LGS. 218/2012. (2) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. b), D. LGS. 153/2014, …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 03/09/2026, n. 32846Provvedimento: SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR IE SA nato a [...] il [...] LL AN AR TA nata a [...] il [...] avverso il decreto del 27/05/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere MA ES NT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.E' impugnato il decreto con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria - decidendo sugli appelli proposti, rispettivamente, dal proposto PI ZO AN, e dai terzi interessati TO MA IT LI (moglie), IA ZO, DA ZO, IC ZO (figli) avverso il decreto emesso il 5 ottobre 2022 dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, che …Leggi di più...
- pericolosità sociale·
- misure di prevenzione·
- divieto di bis in idem·
- principio di irretroattività·
- violazione di legge·
- disponibilità dei beni·
- art. 10 comma terzo del codice antimafia·
- art. 11 sesto comma, Cost.·
- art. 125 comma 3 cod. proc. pen.·
- confisca per equivalente·
- proporzionalità·
- art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575·
- art. 200 cod. pen.·
- art. 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159·
- art. 25 d.lgs. n. 159 del 2011